Sicurezza della navigazione: modifiche al D.P.R. n. 328/1952.
In particolare, tra le novità introdotte dal decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156) rientrano anche misure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza delle infrastrutture.
Di seguito il testo del decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93.
Decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93
Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
(24G00107)
(Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156)
Vigente al: 20-7-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1,
lettera b);
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in
particolare, l'articolo 15, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di
trasparenza finanziaria dei porti;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della
navigazione»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni contenute nel
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, e in particolare, a quanto previsto dall'articolo 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 gennaio 2024
e 12 marzo 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Definizione e finalita' del servizio di ormeggio). -
1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa,
trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle
banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica
della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.
2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la
sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e
dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito
delle navi.»;
b) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente:
«Art. 209 (Organizzazione e vigilanza del servizio di
ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio e' svolto esclusivamente da
personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della
procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonche' dagli
ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal
comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del
porto.
3. Il comandante del porto determina il numero degli
ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di
servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture
portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si
svolge.
4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al
presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla
preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita' di
sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma
1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
5. Il comandante del porto verifica periodicamente
l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle
esigenze di sicurezza e operativita' del porto.
6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea
della societa' cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente.
7. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa'
cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto
collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i
provvedimenti disciplinari adottati.
8. Il funzionamento e l'organizzazione della societa'
cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del
comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies,
della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della societa' cooperativa e
le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto
secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile,
il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della
societa' cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni
relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di
ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, puo'
revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della
societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine
di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o
insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi
dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a
uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
disciplinati dal medesimo codice.»;
c) dopo l'articolo 209, e' inserito il seguente:
«Art. 209-bis (Operativita' in piu' porti o approdi). - 1. Per
comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorita' marittime
competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra piu'
societa' cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di
societa' cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti
diversi.
2. Nel caso di societa' cooperativa operante in piu' porti ai
sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al
comandante del porto ove ha sede legale la societa' cooperativa;
spettano al comandante di ciascun porto ove la societa' cooperativa
opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potesta'
disciplinare ai sensi del codice della navigazione.»;
d) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Beni destinati allo svolgimento dei servizi). - 1.
Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati
i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo
svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le
caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per
l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono
condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e'
riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora
possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in
rosso.»;
e) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Procedura concorsuale). - 1. L'iscrizione nel
registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa
specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal
comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale
ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti
portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero
degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello
determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino
esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro
che hanno i seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a
quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea
e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per
delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni
ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita,
ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che
sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validita',
di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o
titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento
marittimo, e' composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo
stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa
operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero,
in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di
altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta
dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante
in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura
concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore
del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di
navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di
cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
f) dopo l'articolo 211, sono inseriti i seguenti:
«Art. 211-bis (Mobilita'). - 1. Ai fini della mobilita' degli
ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorita' di
sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie
dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la
corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro
rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e
l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico
e ne da' comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione
dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla
domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di
pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio
e, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base delle
condizioni di famiglia.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita'
di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze
verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.
4. La mobilita' per esuberi comporta la cancellazione dal
registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello
di destinazione.
Art. 211-ter (Accertamento dell'idoneita' fisica). - 1.
L'impiego nel servizio di ormeggio e' subordinato all'accertamento
dell'idoneita' fisica del prestatore del servizio attestata nel
certificato di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n.
1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero
della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria e' ammesso
ricorso alla commissione di cui all'articolo 4 del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22
gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto.
2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del
prestatore del servizio e' riconosciuto l'accertamento effettuato in
altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico
in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorita'
di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2022.
3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello
stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa, e' svolta dal
medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e' svolta dalle autorita' competenti
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
g) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Tariffe). - 1. Le tariffe del servizio di ormeggio
sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione
dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma
1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite
le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze
unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
h) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e
tesserino di riconoscimento). - 1. Il comandante del porto nomina
allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di
cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo
svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della
licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneita'
al servizio, l'allievo ormeggiatore e' iscritto nel registro degli
ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di
aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato
dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La prova pratica di cui al comma 1 e' sostenuta innanzi a
una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo,
composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale
autorita' marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle
rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio.
3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui
al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma
1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione
dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo
ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento
della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria.
4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni
dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato
professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al
conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro
degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore.
5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la
fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori
con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato
professionale di cui all'articolo 213-bis.
6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono
attestare la propria identita' e qualifica esibendo il tesserino di
riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto.
7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli
ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della
gente di mare.»;
i) dopo l'articolo 213, e' inserito il seguente:
«Art. 213-bis (Certificato professionale di competenza di
ormeggiatore). - 1. Il certificato professionale di competenza di
ormeggiatore e' rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:
a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui
all'articolo 259;
b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273;
c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui
al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21
novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;
d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi
aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata
in vigore della presente disposizione devono conseguire il
certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al
comma 4.
3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore
ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e'
vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del
certificato di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati
professionali di competenza di ormeggiatore;
b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;
c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il
rinnovo del certificato professionale di competenza;
d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato
agli ormeggiatori di cui al comma 2.»;
l) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente:
«Art. 214 (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori). - 1.
L'ormeggiatore e' cancellato dal registro degli ormeggiatori:
a) per morte;
b) per permanente inidoneita' al servizio;
c) in caso di accertata positivita' al test per il
rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o
psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel
triennio precedente e' stata disposta per due volte la sospensione
dal servizio a causa della medesima positivita';
d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia
o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni
straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori
e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli);
e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare;
f) per mancato rinnovo del certificato professionale di
competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4,
lettera c);
g) per mancato rilascio del certificato professionale di
competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4,
lettera d);
h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso
dalla societa' cooperativa di cui all'articolo 209;
i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese
dell'Unione europea;
l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o piu'
reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di
cui all'articolo 211;
m) per trasferimento a seguito di mobilita';
n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della
navigazione.
2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della
qualita' di socio della cooperativa.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.