Sicurezza della navigazione: modifiche al D.P.R. n. 328/1952

Pubblicato il decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93

Sicurezza della navigazione: modifiche al D.P.R. n. 328/1952.

In particolare, tra le novità introdotte dal decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156) rientrano anche misure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza delle infrastrutture.

Di seguito il testo del decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93.

Sicurezza della navigazione

Decreto del presidente della repubblica 19 aprile 2024, n. 93 

Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (Navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,  n.  328.
(24G00107)
(Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156)

 

Vigente al: 20-7-2024

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo  17,  comma  1,

lettera b);

Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   136,   recante

«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'

economiche  e  finanziarie   e   investimenti   strategici»   e,   in

particolare, l'articolo 15, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2017/352 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un  quadro  normativo

per la fornitura di servizi portuali e norme  comuni  in  materia  di

trasparenza finanziaria dei porti;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della

navigazione»;

Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della

legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

n. 328, recante «Approvazione del regolamento  per  l'esecuzione  del

codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni contenute nel

regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione

(Navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla legge 28 gennaio  1994,  n.

84, e in particolare, a quanto previsto dall'articolo 14;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 gennaio  2024

e 12 marzo 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 9 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i

Ministri  della  giustizia,  della  difesa,  dell'economia  e   delle

finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

Modifiche  al  regolamento  per   l'esecuzione   del   codice   della

  navigazione (Navigazione  marittima),  approvato  con  decreto  del

  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

1. Al regolamento per l'esecuzione  del  codice  della  navigazione

(Navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della

Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente:

«Art. 208 (Definizione e finalita' del servizio di ormeggio). -

1. Il  servizio  di  ormeggio  consiste  nelle  operazioni  di  posa,

trasferimento e  rilascio  dei  cavi  che  assicurano  le  navi  alle

banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella  verifica

della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.

2. Il servizio  di  ormeggio  e'  finalizzato  a  garantire  la

sicurezza della navigazione, delle  infrastrutture,  dell'ambiente  e

dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito

delle navi.»;

b) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente:

«Art.  209  (Organizzazione  e  vigilanza   del   servizio   di

ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio e' svolto  esclusivamente  da

personale iscritto nel registro degli ormeggiatori  a  seguito  della

procedura  concorsuale  di  cui  all'articolo   211   nonche'   dagli

ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal

comandante del porto alla data di entrata in  vigore  della  presente

disposizione.

2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante  del

porto.

3.  Il  comandante  del  porto  determina   il   numero   degli

ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali,  degli  obblighi  di

servizio  pubblico,  delle   caratteristiche   delle   infrastrutture

portuali, della sicurezza dello  scalo  e  del  traffico  che  vi  si

svolge.

4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al

presente articolo, stabilisce, con provvedimento da  sottoporre  alla

preventiva approvazione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  la  disciplina,  l'organizzazione  e  le   modalita'   di

svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita'  di

sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14,  comma

1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

5.   Il   comandante   del   porto   verifica    periodicamente

l'adeguatezza  dell'organizzazione  del  servizio  di  ormeggio  alle

esigenze di sicurezza e operativita' del porto.

6. Il comandante  del  porto,  su  designazione  dell'assemblea

della societa' cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies,

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente.

7. Il presidente ha la  rappresentanza  legale  della  societa'

cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto

collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del  porto  i

provvedimenti disciplinari adottati.

8.  Il  funzionamento   e   l'organizzazione   della   societa'

cooperativa  sono  soggetti  alla  vigilanza  e  al   controllo   del

comandante del porto ai sensi dell'articolo  14,  comma  1-quinquies,

della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della societa'  cooperativa  e

le sue eventuali modifiche sono approvati dal  comandante  del  porto

secondo  le  direttive  emanate  in  materia  dal   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti.

9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice  civile,

il comandante del porto, in caso di  irregolare  funzionamento  della

societa'  cooperativa  o  di  gravi  violazioni  delle   disposizioni

relative  alla  disciplina  e  all'organizzazione  del  servizio   di

ormeggio stabilite con il provvedimento  di  cui  al  comma  4,  puo'

revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la  gestione  della

societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine

di sanare le  irregolarita'  riscontrate  e,  nel  caso  di  crisi  o

insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai  sensi

dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza

di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o  l'accesso  a

uno degli strumenti di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza

disciplinati dal medesimo codice.»;

c) dopo l'articolo 209, e' inserito il seguente:

«Art. 209-bis (Operativita' in piu' porti o approdi). - 1.  Per

comprovate esigenze di carattere funzionale, le  autorita'  marittime

competenti possono  autorizzare  forme  di  collaborazione  tra  piu'

societa' cooperative operanti in porti diversi o la  costituzione  di

societa' cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di  porti

diversi.

2. Nel caso di societa' cooperativa operante in piu'  porti  ai

sensi del  comma  1,  la  vigilanza  sull'amministrazione  spetta  al

comandante del porto ove ha  sede  legale  la  societa'  cooperativa;

spettano al comandante di ciascun porto ove la  societa'  cooperativa

opera  la  vigilanza  sulla  sua   organizzazione   e   la   potesta'

disciplinare ai sensi del codice della navigazione.»;

d) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente:

«Art. 210 (Beni destinati allo svolgimento dei servizi).  -  1.

Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono  determinati

i  beni,  i  mezzi  e  gli  strumenti  necessari  per  assicurare  lo

svolgimento  del  servizio  di  ormeggio,  inclusi  il   numero,   le

caratteristiche e le dotazioni dei mezzi  nautici,  terrestri  e  per

l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.

2. I  mezzi  nautici  adibiti  al  servizio  di  ormeggio  sono

condotti dagli ormeggiatori.

3. Sui  mezzi  nautici  adibiti  al  servizio  di  ormeggio  e'

riportata a prua e  a  poppa  la  parola  "ormeggiatore"  e,  qualora

possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta  in

rosso.»;

e) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:

«Art.  211  (Procedura  concorsuale).  -  1.  L'iscrizione  nel

registro degli ormeggiatori di cui all'articolo  209  avviene  previa

specifica procedura concorsuale  per  titoli  ed  esami  bandita  dal

comandante del porto, d'intesa con l'Autorita'  di  sistema  portuale

ove istituita  e  sentite  le  associazioni  nazionali  degli  utenti

portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero

degli ormeggiatori iscritti  nel  registro  sia  inferiore  a  quello

determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non  risultino

esuberi presso altri porti.

2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1  coloro

che hanno i seguenti requisiti:

a) eta' non inferiore a  diciotto  anni  e  non  superiore  a

quarantacinque anni;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea

e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';

d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile  per

delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre  anni

ovvero per  contrabbando,  furto,  truffa,  appropriazione  indebita,

ricettazione ovvero per delitti contro la fede  pubblica,  salvo  che

sia intervenuta la riabilitazione;

e) possesso del titolo professionale, in corso di  validita',

di capo barca per il traffico  locale  di  cui  all'articolo  260,  o

titolo superiore;

f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;

g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.

3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento

marittimo, e' composta:

a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo

stesso delegato, con funzioni di presidente;

b)  dal  rappresentante  legale  della  societa'  cooperativa

operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale  ovvero,

in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale  di

altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta

dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;

c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante

in un  porto  diverso  da  quello  in  cui  si  svolge  la  procedura

concorsuale designato dalle  rappresentanze  unitarie  dell'erogatore

del servizio;

d) da un ufficiale di  coperta  con  almeno  cinque  anni  di

navigazione nella qualifica;

e) da un esperto di lingua inglese.

4. Le modalita' di svolgimento della procedura  concorsuale  di

cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti.»;

f) dopo l'articolo 211, sono inseriti i seguenti:

«Art. 211-bis (Mobilita'). - 1. Ai fini della  mobilita'  degli

ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con  l'Autorita'  di

sistema portuale, ove istituita, sentite le  rappresentanze  unitarie

dell'erogatore   del    servizio,    verifica    periodicamente    la

corrispondenza del numero degli ormeggiatori  iscritti  nel  registro

rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma  3  e

l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del  traffico

e ne da'  comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti.

2. Nel caso di esuberi di cui al  comma  1,  all'individuazione

dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla

domanda presentata dagli interessati e, nel  caso  di  assenza  o  di

pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio

e,  in  caso  di  pari  anzianita'  di  servizio,  sulla  base  delle

condizioni di famiglia.

3.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti

stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita'

di  cui  al  presente  articolo  al  fine  di  coprire   le   vacanze

verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.

4. La mobilita'  per  esuberi  comporta  la  cancellazione  dal

registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione  in  quello

di destinazione.

Art.  211-ter  (Accertamento  dell'idoneita'  fisica).   -   1.

L'impiego nel servizio di ormeggio  e'  subordinato  all'accertamento

dell'idoneita' fisica  del  prestatore  del  servizio  attestata  nel

certificato di cui all'articolo 4 della legge  28  ottobre  1962,  n.

1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso  il  Ministero

della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria e'  ammesso

ricorso  alla  commissione  di   cui   all'articolo   4   del   regio

decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito  dalla  legge  22

gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto.

2.  Ai  fini  dell'accertamento   dell'idoneita'   fisica   del

prestatore del servizio e' riconosciuto l'accertamento effettuato  in

altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato  medico

in possesso dell'interessato sia stato rilasciato  sotto  l'autorita'

di  un  altro  Stato  membro   in   conformita'   alle   disposizioni

dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell'8 giugno 2022.

3. La sorveglianza sanitaria,  finalizzata  alla  tutela  dello

stato  di  salute  e  sicurezza  degli  ormeggiatori,  in   relazione

all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio  professionali  e  alle

modalita' di svolgimento dell'attivita'  lavorativa,  e'  svolta  dal

medico competente. La vigilanza sulla tutela  della  salute  e  della

sicurezza sui luoghi di lavoro e' svolta dalle  autorita'  competenti

di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

g) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente:

«Art. 212 (Tariffe). - 1. Le tariffe del servizio  di  ormeggio

sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione

dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo  14,  comma

1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono  approvate,  sentite

le associazioni nazionali dell'utenza portuale  e  le  rappresentanze

unitarie   dell'erogatore   del   servizio,   dal   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti.»;

h) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:

«Art. 213 (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione  e

tesserino di riconoscimento). - 1. Il  comandante  del  porto  nomina

allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di

cui all'articolo 211 e gli rilascia la  licenza  provvisoria  per  lo

svolgimento del servizio. Decorsi  dodici  mesi  dal  rilascio  della

licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneita'

al servizio, l'allievo ormeggiatore e' iscritto  nel  registro  degli

ormeggiatori tenuto dal comandante del  porto  con  la  qualifica  di

aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione  viene  rilasciato

dal comandante del porto il  libretto  di  ricognizione  conforme  al

modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La prova pratica di cui al comma 1 e'  sostenuta  innanzi  a

una  commissione  nominata  dal  capo  del  compartimento  marittimo,

composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale

autorita' marittima e  da  altri  due  ormeggiatori  designati  dalle

rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio.

3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui

al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al  comma

1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione

dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina  allievo

ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore  mediante  scorrimento

della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria.

4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro  cinque  anni

dalla  data  di  iscrizione  di  cui  al  comma  1   il   certificato

professionale  di  competenza  di  cui   all'articolo   213-bis.   Al

conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto  nel  registro

degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore.

5. Il libretto di ricognizione  dell'ormeggiatore  contiene  la

fotografia di riconoscimento e indica il registro degli  ormeggiatori

con il numero e la  data  della  relativa  iscrizione,  il  nome,  il

cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato

professionale di cui all'articolo 213-bis.

6. Nello svolgimento  del  servizio  gli  ormeggiatori  possono

attestare la propria identita' e qualifica esibendo il  tesserino  di

riconoscimento  rilasciato  dal  Comando  generale  del  Corpo  delle

Capitanerie di porto.

7. Per  tutto  il  tempo  in  cui  svolgono  il  servizio,  gli

ormeggiatori devono conservare  l'iscrizione  nelle  matricole  della

gente di mare.»;

i) dopo l'articolo 213, e' inserito il seguente:

«Art.  213-bis  (Certificato  professionale  di  competenza  di

ormeggiatore). - 1. Il certificato  professionale  di  competenza  di

ormeggiatore e' rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:

a) titolo di capo barca per il traffico nello  Stato  di  cui

all'articolo 259;

b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273;

c) certificato limitato di radiotelefonista per navi  di  cui

al decreto del Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  21

novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;

d) certificato attestante l'obbligo formativo  e  i  relativi

aggiornamenti secondo il  programma  stabilito  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di  entrata

in  vigore  della  presente   disposizione   devono   conseguire   il

certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro  cinque

anni dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento  di  cui  al

comma 4.

3. Il certificato professionale di competenza  di  ormeggiatore

ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio.  Decorsi  cinque

anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  e'

vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza  del

certificato di cui al comma 1.

4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti sono disciplinati:

a) le modalita' e le procedure  di  rinnovo  dei  certificati

professionali di competenza di ormeggiatore;

b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;

c) le condizioni  per  il  rilascio,  il  mantenimento  e  il

rinnovo del certificato professionale di competenza;

d) le condizioni e i termini per il rilascio del  certificato

agli ormeggiatori di cui al comma 2.»;

l) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente:

«Art. 214 (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori). - 1.

L'ormeggiatore e' cancellato dal registro degli ormeggiatori:

a) per morte;

b) per permanente inidoneita' al servizio;

c)  in  caso  di  accertata  positivita'  al  test   per   il

rilevamento  della  presenza  di  alcol,  sostanze   stupefacenti   o

psicotrope,  a  seguito  delle  visite  eseguite  nell'ambito   della

sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3,  se  nel

triennio precedente e' stata disposta per due  volte  la  sospensione

dal servizio a causa della medesima positivita';

d) per raggiungimento del diritto alla pensione di  vecchiaia

o anticipata di cui  all'articolo  24,  commi  6,  7,  10  e  11  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di  assegni

straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro  dei

processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale  ormeggiatori

e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli);

e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare;

f) per  mancato  rinnovo  del  certificato  professionale  di

competenza entro il termine di cui  all'articolo  213-bis,  comma  4,

lettera c);

g) per mancato  rilascio  del  certificato  professionale  di

competenza entro il termine di cui  all'articolo  213-bis,  comma  4,

lettera d);

h) a domanda dell'interessato e comunque in caso  di  recesso

dalla societa' cooperativa di cui all'articolo 209;

i) per perdita della cittadinanza italiana o di  altro  Paese

dell'Unione europea;

l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per  uno  o  piu'

reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di

cui all'articolo 211;

m) per trasferimento a seguito di mobilita';

n) nei casi previsti  dall'articolo  1254  del  codice  della

navigazione.

2. La cancellazione dal  registro  comporta  la  perdita  della

qualita' di socio della cooperativa.».

 

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza  con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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