Sicurezza della navigazione: spazio anche all’antincendio

Il D.M. Infrastrutture 31 ottobre 2018 modifica l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

Anche l'antincendio e la gestione degli impianti elettrici entrano a fra parte dei criteri per la sicurezza della navigazione interna. In particolare, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2018 modifica l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, aggiungendo nuove voci.

Di seguito il testo del D.M. 31 ottobre 2018.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2018  
 
Recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della  Commissione
del 18 aprile 2018 che modifica gli  allegati  II, III  e  V della
direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del  Consiglio che
stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite  alla navigazione
interna. (18A07097) 
 
     in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257
 
                 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                   E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2018, n.  114,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del  Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 settembre  2016, che  stabilisce  i  requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del  citato  decreto legislativo,
che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro  dell'ambiente,  della tutela
del territorio e del mare, e' data attuazione alle norme  dell'Unione
europea in materia di navigazione interna per  le parti  in  cui  le
stesse modificano le modalita'  esecutive e  le  caratteristiche  di
ordine tecnico  previste  negli allegati  del  richiamato  decreto
legislativo n. 114 del 2018, ai sensi dell'art.  36 della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1629  del  Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i  requisiti tecnici
per le navi adibite alla navigazione interna; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del  18
aprile 2018 che modifica gli allegati II, III  e V  della  direttiva
(UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che  stabilisce
i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della vita  umana  in
mare; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n. 241,  recante  nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la  legge 27  gennaio  2000, n.  16,  recante ratifica  ed
esecuzione dell'accordo  europeo  sulle grandi  vie  navigabili di
importanza internazionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017  e,
in particolare, l'allegato A, n. 19; 
  Visto il  decreto legislativo  31  marzo 1998,  n.  112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per  le  navi da  passeggeri  adibite a  viaggi
nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio 2009,  n.  22, recante
attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i  requisiti tecnici
per  le  navi della  navigazione  interna, come  modificata   dalle
direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  14 giugno  2011,  n. 104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n.
631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante testo  unico  delle disposizione  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 Considerato  che  la direttiva  delegata   (UE)  2018/970   della
Commissione del 18 aprile 2018 modifica gli  allegati II,  III  e  V
della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 settembre 2016; 
  Considerato che le previsioni contenute  negli  allegati I  e  III
della direttiva delegata  (UE) 2018/970  della  Commissione del  18
aprile 2018, che modificano gli allegati II e V della direttiva  (UE)
2016/1629, sono gia' contenute nell'allegato II e nell'art. 7,  comma
2, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; 
  Ritenuto, quindi, necessario modificare esclusivamente  l'allegato
III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; 
 
                             Decreta: 
 
                               Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 7 settembre  2018,
                               n. 114
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 7 settembre  2018,  n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Robustezza e stabilita' 
  Rafforzamento della struttura e stabilita' 
 Certificato/attestato   di   un  organismo   di    classificazione
riconosciuto»; 
    b) dopo il punto 7, e' aggiunto il seguente: 
  «8. Macchinari
  Apparati di governo 
  Alberi dell'elica e accessori 
  Motori di propulsione, accoppiamento e accessori 
  Presenza di un'elica di prua 
  Sistema di sentina e impianti antincendio 
  Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici 
 Certificato/attestato   di   un  organismo   di    classificazione
riconosciuto». 
 
                               Art. 2
                       Diposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le amministrazioni  interessate  provvedono agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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