Il D.M. Infrastrutture 31 ottobre 2018 modifica l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114
Anche l'antincendio e la gestione degli impianti elettrici entrano a fra parte dei criteri per la sicurezza della navigazione interna. In particolare, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2018 modifica l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, aggiungendo nuove voci.
Di seguito il testo del D.M. 31 ottobre 2018.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2018 Recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. (18A07097) in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; Visto, in particolare, l'art. 21 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e' data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del richiamato decreto legislativo n. 114 del 2018, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, n. 19; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Considerato che la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016; Considerato che le previsioni contenute negli allegati I e III della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018, che modificano gli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629, sono gia' contenute nell'allegato II e nell'art. 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; Ritenuto, quindi, necessario modificare esclusivamente l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 1. All'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Robustezza e stabilita' Rafforzamento della struttura e stabilita' Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto»; b) dopo il punto 7, e' aggiunto il seguente: «8. Macchinari Apparati di governo Alberi dell'elica e accessori Motori di propulsione, accoppiamento e accessori Presenza di un'elica di prua Sistema di sentina e impianti antincendio Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto». Art. 2 Diposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.