Sicurezza delle gallerie: aggiornata la legislazione

Il D.M. 12 luglio 2021 aggiorna alcuni allegati al D.Lgs. n. 264/2006, aggiungendone due nuovi

Sicurezza delle gallerie: aggiornata la legislazione per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021, n. 190 del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 luglio 2021.

In particolare, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 risultano modificati gli allegati:

  • 1 «Glossario»;
  • 2 «Misure di sicurezza»;
  • 4 «Approvazione del  progetto,  documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una  galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche».

Parimenti, risultano inseriti due nuovi allegati (4-bis e 4-ter).

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 luglio 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 12 luglio 2021 

Aggiornamento ed adeguamento degli allegati al decreto legislativo  5
ottobre  2006,  n.  264,   recante:   «Attuazione   della   direttiva
2004/54/CEE in materia  di  sicurezza  per  le  gallerie  della  rete
stradale transeuropea». (21A04766)

(in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021, n.190)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Vista  la  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti  minimi  di

sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante

«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di  sicurezza  per

le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in  particolare,

l'art. 30-sexies, che al comma 4 apporta modifiche al citato  decreto

legislativo n. 264 del 2006, prevedendo, al comma 5, che «Con decreto

del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  si

provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli  allegati   al

decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita'  a  quanto

previsto dal comma 4»;

Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle   modifiche

introdotte dal suddetto art. 30-sexies e di completare la  disciplina

attuativa apportando le  necessarie  modifiche  e  integrazioni  agli

allegati del citato decreto legislativo  n.  264  del  2006,  nonche'

integrandoli con riferimento alle nuove  disposizioni  come  inserite

dal decreto-legge n. 41 del 2021;

Ritenuto,   pertanto,   che   la   disciplina   dei    procedimenti

amministrativi inerenti  al  processo  di  convergenza  ai  requisiti

minimi di sicurezza fissati dalla direttiva presuppone un  intervento

anche sugli allegati al citato decreto n. 264 del 2006;

Vista la proposta trasmessa dalla  Commissione  permanente  per  le

gallerie, con nota n. 6821 del 6 luglio 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

Modifiche  all'allegato  1  «Glossario»  del  decreto  legislativo  5

                        ottobre 2006, n. 264

 

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA

Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di

sicurezza installate.» e' inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE

Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra  uscite  di

emergenza fruibili.»;

b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE

Provvedimenti complementari che integrano i requisiti  minimi  di

sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di

rischio per  le  gallerie  che  presentano  caratteristiche  speciali

rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di

maggiore potenziale pericolo» e' inserita  la  seguente:  «MISURE  DI

SICUREZZA TEMPORANEE MINIME

Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica  o  gestionale,

mirati a ridurre la probabilita' di accadimento o le  conseguenze  di

eventi incidentali.»;

c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI  IN

USCITA ALLA  GALLERIA»  sono  sostituite  dalla  seguente:  «ZONA  DI

APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA

Tratta  stradale  precedente  l'ingresso  in  galleria   ove   le

condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia

in sotterraneo».

            Art. 2

Modifiche  all'allegato  2  «Misure   di   sicurezza»   del   decreto

                 legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

 

1. All'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono  sostituite

dalla seguente: «parametri»;

b)  al  punto  1.1.3.,  primo  periodo,  le  parole:  «misure  di

sicurezza  integrative  o  un  equipaggiamento  complementare»   sono

sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un  equipaggiamento

supplementare» e, al secondo periodo,  le  parole:  «della  natura  e

dell'ampiezza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  natura  e

dell'importanza»;

c) al punto 1.2.1., le  parole:  «la  seguente  procedura:»  sono

sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»;

d) al punto 2.1.1., le parole: «il  dislivello»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la pendenza»;

e)  al   punto   2.1.3.,   al   secondo   periodo,   le   parole:

«dell'organizzazione della piattaforma» sono sostituite dalle parole:

«del numero di corsie», le parole: «di progetto  della  strada»  sono

sostituite dalle seguenti: «massima consentita» e, al terzo  periodo,

dopo le parole «Se particolari circostanze» e' inserita la  seguente:

«geomorfologiche»;

f) al  punto  2.2.3.,  le  parole:  «dislivelli  superiori»  sono

sostituite dalle seguenti: «pendenza superiore»;

g) al punto 2.3.7., le parole:  «di  lunghezza»  sono  sostituite

dalle seguenti: «con lunghezza efficace»  e  le  parole  «l'efficacia

della realizzazione delle uscite di  emergenza,  se  mancanti,»  sono

sostituite dalle seguenti: l'efficacia della realizzazione  di  nuove

uscite di emergenza»;

h) il punto 2.4.1. e'  sostituito  dal  seguente:  «2.4.1.  Nelle

gallerie a doppio fornice,  se  i  fornici  si  trovano  allo  stesso

livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni  1.500  m  delle

gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»;

i) al punto 2.8.1., le parole «decreto ministeriale n.  3476  del

14 settembre 2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre  2005,  n.

3476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

20 dicembre 2005, n. 295, e successive modificazioni»;

l) al punto 2.9.1., dopo le parole:  «arresto  del  traffico  per

incidenti» sono inserite le seguenti «o altri eventi»;

m) al punto 2.12., le parole: «I segnali e i  pannelli  da  usare

nelle gallerie devono essere conformi al decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» sono sostituite dalle  seguenti:

«Nell'allegato 4-bis figurano i segnali e i pannelli da  usare  nelle

gallerie»;

n) al punto 2.13.2., le parole: «previa autorizzazione  da  parte

dell'Autorita' amministrativa» sono soppresse;

o) al punto 2.19.:

1) nella tabella riepilogativa dei  requisiti  minimi  gallerie

nuove, nella cella Note, punto 2.12, le  parole:  «allegato  5»  sono

sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;

2) nella tabella riepilogativa dei  requisiti  minimi  gallerie

esistenti, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono

sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;

p) al punto 3.1., la parola: «continuita'»  e'  sostituita  dalla

seguente: «fluidita'»;

q) il punto 3.4., «Gestione degli incidenti»  e'  sostituito  dal

seguente: «Gestione degli eventi e degli incidenti»;

r) al punto 3.4., primo periodo, dopo le  parole:  «In  caso  di»

sono inserite le seguenti: «evento o di» e, al primo capoverso, terzo

periodo, le parole: «ai veicoli non  coinvolti  nell'incidente»  sono

sostituite dalle seguenti: «ai veicoli non coinvolti»;

s)  al  punto  3.7.,  le  parole:  «su  base  individuale»   sono

sostituite dalle seguenti: «caso per caso».

                               Art. 3

Modifiche all'allegato 4 «Approvazione del  progetto,  documentazione

  di sicurezza, messa in esercizio  di  una  galleria,  modifiche  ed

  esercitazioni periodiche» del decreto legislativo 5  ottobre  2006,

  n. 264

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.4, dopo le parole «per garantire il funzionamento e

la manutenzione della galleria» e' inserito il seguente alinea: «- il

piano dettagliato di manutenzione programmata  delle  opere  e  degli

impianti, inclusivo di piano di monitoraggio sulla base  anche  della

raccomandabile installazione di sensori dotati di indirizzo IP per il

collegamento in rete;»;

b) al punto 2.4, inserire, in fine, i seguenti alinea:

«-  gli  elaborati  grafici  "as-built"  delle  opere  e  degli

impianti;»;

«- la dichiarazione del responsabile della  sicurezza  riguardo

l'esito delle relative verifiche di funzionalita' e  sicurezza  delle

opere  e  degli  impianti  realizzati,   a   garanzia   dell'avvenuto

soddisfacimento  dei  requisiti  prestazionali  del  progetto   della

sicurezza approvato.»;

c) dopo il punto 2.5, e' inserito il seguente: «2.6  Al  fine  di

garantire l'efficienza dell'attivita' di  manutenzione  e  di  quella

ispettiva, e' raccomandabile che la documentazione di  sicurezza  sia

implementata  mediante  l'utilizzo  di   strumenti   elettronici   di

modellazione per le infrastrutture, ai sensi dell'art. 23, comma  13,

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

d) al punto 3.2, le parole: «, nonche' in  caso  di  chiusura  al

traffico protrattasi per almeno 30 giorni» sono soppresse.

                               Art. 4

Inserimento degli allegati 4-bis e 4-ter  al  decreto  legislativo  5

                        ottobre 2006, n. 264

1. Dopo l'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

sono inseriti i seguenti:

«Allegato 4-bis segnaletica per le gallerie

1. Requisiti generali

Nelle  gallerie  devono  essere  utilizzati  i  segnali  e  simboli

stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure  di

cui agli allegati al titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  "Regolamento   di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito

descritti, in coerenza  con  quanto  previsto  nella  convenzione  di

Vienna  sulla   segnaletica   stradale   del   1968,   e   successivi

aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica  di

emergenza deve essere  coordinata  nel  piu'  generale  progetto  per

l'approvazione della segnaletica.

1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati  di  seguito

sono indicati tramite segnali stradali:

1.1.1. piazzole;

1.1.2. uscite di emergenza;

1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza piu'  vicine  sono

indicate sulle pareti laterali con pannelli  posti  tra  loro  a  una

distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m

dal livello  della  via  di  fuga,  con  indicazione  delle  relative

distanze dalle uscite;

1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di

telefoni di emergenza e di estintori.

1.2. Radio:

Nelle gallerie in cui gli utenti  possono  ricevere  informazioni

tramite  la   loro   radio,   opportuni   segnali   collocati   prima

dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni.

1.3. I segnali sono progettati e  posizionati  in  modo  da  essere

chiaramente visibili.

2. Descrizione di segnali e pannelli

La segnaletica appropriata e' utilizzata, se necessario, nella zona

di preavviso prima dell'ingresso della  galleria,  all'interno  della

galleria  e  dopo  l'uscita  dalla  galleria.   Nel   progettare   la

segnaletica di una galleria  si  tiene  conto  delle  condizioni  del

traffico locale e della costruzione, nonche' di altre  condizioni  di

ordine locale, tra  le  quali  gli  spazi  disponibili,  che  possono

condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali.

2.1. Segnale di galleria

A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il  segnale

di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento:

a) accendere le luci anabbaglianti;

b) divieto di fermata e di sosta;

c) divieto di compiere inversioni di marcia;

d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.

L'indicazione  della  lunghezza  deve  figurare  in   un   pannello

integrativo di cui alla fig. 1a.

Per le gallerie di lunghezza superiore  a  3.000  m,  la  rimanente

lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m.

Puo' anche essere indicato il nome della galleria in  un  ulteriore

pannello integrativo di cui alla fig. 1b.

2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio

Il segnale e' quello esemplificato  nella  fig.  2  che  indica  la

frequenza  d'onda  sulla  quale  si  possono   ricevere   notizie   e

informazioni sulla circolazione stradale.

2.3. Segnaletica orizzontale

Una delimitazione orizzontale deve  essere  usata  al  bordo  della

carreggiata. In caso di gallerie bidirezionali, devono  essere  usati

mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o  doppia)

che separa le due direzioni di  marcia,  omologati  o  approvati  dal

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

2.4. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti

Stazioni di emergenza

Nelle  stazioni  di  emergenza  devono   essere   esposti   segnali

informativi, di cui alla fig. 3a e alla fig. 3b,  che  indicano  agli

utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quali:

Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da  una  porta,

un testo chiaramente leggibile e  redatto  nelle  lingue  appropriate

precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione  in

caso di incendio. Un esempio e' riportato di seguito:

"QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO

Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza".

Piazzole

I segnali per indicare le piazzole sono quelli di cui alla fig.  4a

e alla fig.  4b,  con  il  fondo  del  colore  relativo  al  tipo  di

viabilita'.

I telefoni e gli estintori devono essere indicati  da  un  pannello

supplementare o essere inclusi nello  stesso  segnale  a  formare  un

pannello composito.

Uscite di emergenza

I segnali per indicare le uscite di  emergenza  sono  riportati  di

seguito:

I simboli di cui alla fig. 5 si riferiscono ad uscite di  emergenza

verso l'esterno o verso altri fornici.

  I pannelli di fig. 6 si riferiscono invece ad uscite  di  emergenza

verso rifugi con vie di fuga separate dai fornici; sono  applicati  a

parete in corrispondenza dell'uscita.

E' inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria

le due uscite piu' vicine. Alcuni esempi sono  riportati  di  seguito

(fig. 7):         

Uno o piu' pannelli (al massimo tre) tra le due uscite piu'  vicine

possono essere sostituiti  da  segnali  luminosi  compositi  come  di

seguito esemplificato seguito (fig. 8):

Segnali delle corsie

I segnali, di  cui  alla  fig.  9,  devono  essere  circolari,  con

diametro opportuno.

 

Segnaletica a messaggio variabile

Ogni segnale a messaggio variabile deve informare  chiaramente  gli

utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del  traffico,

gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.».

«Allegato 4-ter definizione delle misure di sicurezza  temporanee

minime per le gallerie della rete stradale transeuropea

1. Misure di sicurezza temporanee minime

1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di

natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre  la  probabilita'

di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali.

1.2  Nella  tabella  1  sono  riportate  le  misure  di   sicurezza

temporanee minime in funzione del non soddisfacimento  dei  requisiti

minimi previsti dall'allegato 2.

TABELLA 1

 

REQUISITI NON SODDISFATTI

 

(rif.to Allegato 2)

 

 

MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM)

Almeno uno tra i seguenti

requisiti:

2.3.

 

2.9.

Vie di fuga e uscitedi emergenza

Ventilazione

 

MSTM.01

Connettere la galleria con un Centro di controllo garantendone la sorveglianza permanente (H24 e 7/7) secondo le modalità definite al punto 2.14.1 dell’Allegato 2.
2.11. Erogazione idrica
 

 

 

 

 

 

 

Almeno uno tra i seguenti requisiti:

Adottare una sorveglianza antincendio con l’impiego di personale in possesso dell’attestato d’idoneità tecnica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza. Tale personale deve operare in squadre, con almeno due unitàper ciascuna squadra, dotate di mezzi attrezzati per l’intervento repentino in caso di principio d’incendio.

Il posizionamento, la tipologia di automezzi, e il proporzionamento dell’organizzazione (numero di addetti e loro profili professionale) della sorveglianza antincendio dovrà essere giustificato da uno specifico studio, in relazione ai fattori dipotenziale pericolo inerenti le caratteristiche specifiche della galleria (caratteristiche geometriche e funzionali della galleria e dei tratti di strada in approccio alla galleria nonché alla necessità di garantire un adeguato livello di operatività della/e squadra/e disorveglianza) e le carenze nei requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato 2. L’organizzazione da predisporre deve garantire,in ogni caso, un allertamento immediato e un presidio, H24 e 7/7, con le specifiche di cui alla Tabella 2.

La sorveglianza antincendio dovrà essere organizzata in modo danon costituire intralcio alla circolazione.

2.3. Vie di fuga e uscitedi emergenza MSTM. 02
2.9. Ventilazione
2.11. Erogazione idrica
2.8.1 Illuminazione ordinaria  

MSTM.03

 

Segnalare la mancanza dell’illuminazione a una distanza adeguata dagli imbocchi, considerando anche l’utilizzo dei PMV.

2.8.3 Illuminazione di evacuazione  

MSTM.04

Garantire la presenza di lampade portatili nelle gallerie da porre nelle

stazioni di emergenza, se presenti, o in apposite postazioni da specificare nel Piano di gestione dell’emergenza.

 

 

 

2.10.

 

 

 

Stazioni di emergenza

 

MSTM.05

 

Adottare estintori portatili collocati in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione, a interdistanza non superiore a 250 m.

 

MSTM.06

 

Predisporre una copertura GSM per tutta la lunghezza dellagalleria.

 

MSTM.07

 

Predisporre segnaletica in galleria ogni 250m con indicazionedel nome della galleria e della progressiva chilometrica.

 

 

2.11. Erogazione idrica

 

 

MSTM.08

Adottare un approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata (almeno 10 m3 in prossimità di ogni imbocco oppure n. 2 autobotti da 6 m3 a distanza non superiore a 2.000 m, in ogni caso

commisurata ai tempi di intervento dei servizi preposti) definendo le modalità operative con i servizi preposti al suo utilizzo.

 

REQUISITI NON SODDISFATTI

 

(rif.to Allegato 2)

 

 

MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM)

Nel caso di gallerie a singolo fornice la riserva deve garantire una capacità di 10 m3 per ogni imbocco/sbocco,(complessivamente 20 m3 minimo). Nel caso di gallerie a due fornici la riserva all’imbocco di un fornice può servire anche lo sbocco del fornice adiacente, sempre che ne sia garantito l’accesso immediato e in sicurezza per i mezzi antincendio in caso d’intervento in entrambi i fornici. In tale caso sarà quindi sufficiente garantire una riserva minima non inferiore a 20 m3(10 + 10) per galleria. Per tutte le altre residuali fattispecie, ogni fornice dovrà essere considerato singolarmente ai fini del dimensionamento della riserva idrica.

Qualora per una galleria sussistano problematiche inerenti aduna posizione plano-altimetrica particolare, il Gestore potrà adottare soluzioni differenti nella collocazione della riserva idrica, pur nel rispetto della minima capacità prescritta e del necessario requisito della sua immediata accessibilità in sicurezza da parte dei soccorritori e dei relativi mezzi in dotazione, da definire d’intesa con i servizi preposti all’utilizzo della riserva idrica.

L’approvvigionamento idrico dovrà essere organizzato in modo da non costituire intralcio alla circolazione.

Tutte le soluzioni previste dovranno essere tali da consentire, anche alle squadre antincendio durante gli interventi di soccorso,di poter rifornire nell’immediatezza dell’intervento i propri mezzi

direttamente dalle riserve idriche in condizioni di sicurezza.

 

 

 

2.15. Impianto per

chiudere la galleria

 

 

MSTM.09

Assicurare la segnaletica agli imbocchi con l’installazione disemafori a 3 luci, con eventuale ripetizione anticipata degli stessio di altro sistema di allerta a un’adeguata distanza dagli imbocchi, in relazione all’esigenza di sicurezza con riferimento alla visibilità e percezione

della prescrizione semaforica nonché di accesso per i servizi di pronto intervento.

 

MST.10

Adottare i PMV di tratta per informare gli utenti in transito della chiusura della galleria e dell’evento in corso.
2.16.1 Sistemi di

comunicazione: ritrasmissioni radio ad uso dei servizi

di pronto intervento

 

 

MST.11

 

 

Utilizzare ponti radio ad uso dei servizi di pronto intervento.

 

1.3 In presenza di non conformita' anche solo di uno dei  requisiti

minimi  previsti  all'allegato  2,  occorre  adottare  per  tutte  le

gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione:

adeguata riduzione del limite massimo di  velocita'  rispetto  al

limite vigente;

divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico  maggiore

di 3,5 t e agli autobus;

distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore

a 100 m.

Occorre  predisporre  il  controllo  dei  sopra  citati  limiti  di

circolazione  con  sistemi  dedicati  caratterizzati  da   una   gia'

comprovata efficacia.

1.4 In assenza del drenaggio dei  liquidi  infiammabili  e  tossici

(punto  2.6  dell'allegato  2),   il   gestore   deve   valutare   la

disponibilita' di percorsi alternativi su cui  poter  indirizzare  il

transito di veicoli trasportanti merci pericolose,  con  interdizione

al transito di questi mezzi nelle gallerie.

I  percorsi  alternativi  eventualmente  individuati  dal   gestore

dovranno essere comunicati contestualmente alla  Commissione  e  alle

Prefetture competenti, per le valutazioni di cui  all'art.  4,  comma

10.

In caso non siano individuabili percorsi alternativi da  parte  del

gestore, si  dovranno  adottare  procedure  e  strumenti  volti  alla

limitazione e confinamento di eventuali liquidi  pericolosi  sversati

sulla piattaforma stradale, avvalendosi di  personale  specializzato,

ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad  esempio

contingentamento  o  scorta,  atte  alla  mitigazione   del   rischio

incidenti.

2. Documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime

2.1 Il gestore della galleria redige la documentazione tecnica  per

singola galleria e la tiene costantemente aggiornata fornendone copia

al responsabile della sicurezza.

2.2 In particolare,  la  documentazione  tecnica  delle  misure  di

sicurezza  temporanee  minime,  da  trasmettere   alla   Commissione,

contiene:

a) una descrizione dello stato di fatto della  galleria  e  delle

relative zone di imbocco, con la  descrizione  delle  caratteristiche

geometriche, funzionali e strutturali. La  descrizione  e'  corredata

dai relativi elaborati tecnici e contiene le disposizioni  gestionali

e  operative  attualmente  presenti,  comprensive   del   regime   di

circolazione  vigente  (limite  massimo  di  velocita',  divieto   di

sorpasso, distanziamento minimo obbligatorio e veicoli  ai  quali  si

applicano le restrizioni);

b)  lo  stato  di  conformita'  ai  requisiti   minimi   previsti

dall'allegato 2;

c) una descrizione delle misure di sicurezza  temporanee  minime,

comprensiva di elaborati sinottici utili per  una  piena  e  corretta

comprensione delle stesse;

d) uno studio di approfondimento tecnico per  la  giustificazione

dell'organizzazione della sorveglianza antincendio, ove presente;

e) i pareri  del  responsabile  della  sicurezza  e  dell'esperto

qualificato, di cui al punto 2.3  dell'allegato  4,  con  riferimento

alle misure di sicurezza temporanee minime;

f) il Piano di gestione dell'emergenza della galleria  aggiornato

in relazione alle misure di sicurezza  temporanee  minime,  trasmesso

anche  alla  Prefettura   e   ai   servizi   di   pronto   intervento

territorialmente  competenti;  di  tale  invio  il  gestore  ne   da'

informazione alla Commissione;

g) i Piani di manutenzione, di monitoraggio  e  di  controllo  in

esercizio aggiornati in relazione alle misure di sicurezza temporanee

minime.».

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli

adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

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