Sicurezza delle gallerie: aggiornata la legislazione per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021, n. 190 del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 luglio 2021.
In particolare, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 risultano modificati gli allegati:
- 1 «Glossario»;
- 2 «Misure di sicurezza»;
- 4 «Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche».
Parimenti, risultano inseriti due nuovi allegati (4-bis e 4-ter).
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 luglio 2021.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 12 luglio 2021
Aggiornamento ed adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva
2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea». (21A04766)
(in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021, n.190)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per
le gallerie della rete stradale transeuropea»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare,
l'art. 30-sexies, che al comma 4 apporta modifiche al citato decreto
legislativo n. 264 del 2006, prevedendo, al comma 5, che «Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si
provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita' a quanto
previsto dal comma 4»;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle modifiche
introdotte dal suddetto art. 30-sexies e di completare la disciplina
attuativa apportando le necessarie modifiche e integrazioni agli
allegati del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, nonche'
integrandoli con riferimento alle nuove disposizioni come inserite
dal decreto-legge n. 41 del 2021;
Ritenuto, pertanto, che la disciplina dei procedimenti
amministrativi inerenti al processo di convergenza ai requisiti
minimi di sicurezza fissati dalla direttiva presuppone un intervento
anche sugli allegati al citato decreto n. 264 del 2006;
Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le
gallerie, con nota n. 6821 del 6 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato 1 «Glossario» del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA
Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di
sicurezza installate.» e' inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE
Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di
emergenza fruibili.»;
b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE
Provvedimenti complementari che integrano i requisiti minimi di
sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di
rischio per le gallerie che presentano caratteristiche speciali
rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di
maggiore potenziale pericolo» e' inserita la seguente: «MISURE DI
SICUREZZA TEMPORANEE MINIME
Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica o gestionale,
mirati a ridurre la probabilita' di accadimento o le conseguenze di
eventi incidentali.»;
c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI IN
USCITA ALLA GALLERIA» sono sostituite dalla seguente: «ZONA DI
APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA
Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria ove le
condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia
in sotterraneo».
Art. 2
Modifiche all'allegato 2 «Misure di sicurezza» del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
1. All'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono sostituite
dalla seguente: «parametri»;
b) al punto 1.1.3., primo periodo, le parole: «misure di
sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare» sono
sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un equipaggiamento
supplementare» e, al secondo periodo, le parole: «della natura e
dell'ampiezza» sono sostituite dalle seguenti: «della natura e
dell'importanza»;
c) al punto 1.2.1., le parole: «la seguente procedura:» sono
sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»;
d) al punto 2.1.1., le parole: «il dislivello» sono sostituite
dalle seguenti: «la pendenza»;
e) al punto 2.1.3., al secondo periodo, le parole:
«dell'organizzazione della piattaforma» sono sostituite dalle parole:
«del numero di corsie», le parole: «di progetto della strada» sono
sostituite dalle seguenti: «massima consentita» e, al terzo periodo,
dopo le parole «Se particolari circostanze» e' inserita la seguente:
«geomorfologiche»;
f) al punto 2.2.3., le parole: «dislivelli superiori» sono
sostituite dalle seguenti: «pendenza superiore»;
g) al punto 2.3.7., le parole: «di lunghezza» sono sostituite
dalle seguenti: «con lunghezza efficace» e le parole «l'efficacia
della realizzazione delle uscite di emergenza, se mancanti,» sono
sostituite dalle seguenti: l'efficacia della realizzazione di nuove
uscite di emergenza»;
h) il punto 2.4.1. e' sostituito dal seguente: «2.4.1. Nelle
gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso
livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1.500 m delle
gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»;
i) al punto 2.8.1., le parole «decreto ministeriale n. 3476 del
14 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, n.
3476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
20 dicembre 2005, n. 295, e successive modificazioni»;
l) al punto 2.9.1., dopo le parole: «arresto del traffico per
incidenti» sono inserite le seguenti «o altri eventi»;
m) al punto 2.12., le parole: «I segnali e i pannelli da usare
nelle gallerie devono essere conformi al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» sono sostituite dalle seguenti:
«Nell'allegato 4-bis figurano i segnali e i pannelli da usare nelle
gallerie»;
n) al punto 2.13.2., le parole: «previa autorizzazione da parte
dell'Autorita' amministrativa» sono soppresse;
o) al punto 2.19.:
1) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie
nuove, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono
sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;
2) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie
esistenti, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono
sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;
p) al punto 3.1., la parola: «continuita'» e' sostituita dalla
seguente: «fluidita'»;
q) il punto 3.4., «Gestione degli incidenti» e' sostituito dal
seguente: «Gestione degli eventi e degli incidenti»;
r) al punto 3.4., primo periodo, dopo le parole: «In caso di»
sono inserite le seguenti: «evento o di» e, al primo capoverso, terzo
periodo, le parole: «ai veicoli non coinvolti nell'incidente» sono
sostituite dalle seguenti: «ai veicoli non coinvolti»;
s) al punto 3.7., le parole: «su base individuale» sono
sostituite dalle seguenti: «caso per caso».
Art. 3
Modifiche all'allegato 4 «Approvazione del progetto, documentazione
di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed
esercitazioni periodiche» del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2.4, dopo le parole «per garantire il funzionamento e
la manutenzione della galleria» e' inserito il seguente alinea: «- il
piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli
impianti, inclusivo di piano di monitoraggio sulla base anche della
raccomandabile installazione di sensori dotati di indirizzo IP per il
collegamento in rete;»;
b) al punto 2.4, inserire, in fine, i seguenti alinea:
«- gli elaborati grafici "as-built" delle opere e degli
impianti;»;
«- la dichiarazione del responsabile della sicurezza riguardo
l'esito delle relative verifiche di funzionalita' e sicurezza delle
opere e degli impianti realizzati, a garanzia dell'avvenuto
soddisfacimento dei requisiti prestazionali del progetto della
sicurezza approvato.»;
c) dopo il punto 2.5, e' inserito il seguente: «2.6 Al fine di
garantire l'efficienza dell'attivita' di manutenzione e di quella
ispettiva, e' raccomandabile che la documentazione di sicurezza sia
implementata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di
modellazione per le infrastrutture, ai sensi dell'art. 23, comma 13,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
d) al punto 3.2, le parole: «, nonche' in caso di chiusura al
traffico protrattasi per almeno 30 giorni» sono soppresse.
Art. 4
Inserimento degli allegati 4-bis e 4-ter al decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264
1. Dopo l'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
sono inseriti i seguenti:
«Allegato 4-bis segnaletica per le gallerie
1. Requisiti generali
Nelle gallerie devono essere utilizzati i segnali e simboli
stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure di
cui agli allegati al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito
descritti, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di
Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, e successivi
aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica di
emergenza deve essere coordinata nel piu' generale progetto per
l'approvazione della segnaletica.
1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito
sono indicati tramite segnali stradali:
1.1.1. piazzole;
1.1.2. uscite di emergenza;
1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza piu' vicine sono
indicate sulle pareti laterali con pannelli posti tra loro a una
distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m
dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative
distanze dalle uscite;
1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di
telefoni di emergenza e di estintori.
1.2. Radio:
Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni
tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima
dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni.
1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da essere
chiaramente visibili.
2. Descrizione di segnali e pannelli
La segnaletica appropriata e' utilizzata, se necessario, nella zona
di preavviso prima dell'ingresso della galleria, all'interno della
galleria e dopo l'uscita dalla galleria. Nel progettare la
segnaletica di una galleria si tiene conto delle condizioni del
traffico locale e della costruzione, nonche' di altre condizioni di
ordine locale, tra le quali gli spazi disponibili, che possono
condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali.
2.1. Segnale di galleria
A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il segnale
di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento:
a) accendere le luci anabbaglianti;
b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.
L'indicazione della lunghezza deve figurare in un pannello
integrativo di cui alla fig. 1a.
Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, la rimanente
lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m.
Puo' anche essere indicato il nome della galleria in un ulteriore
pannello integrativo di cui alla fig. 1b.
2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio
Il segnale e' quello esemplificato nella fig. 2 che indica la
frequenza d'onda sulla quale si possono ricevere notizie e
informazioni sulla circolazione stradale.
2.3. Segnaletica orizzontale
Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della
carreggiata. In caso di gallerie bidirezionali, devono essere usati
mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o doppia)
che separa le due direzioni di marcia, omologati o approvati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2.4. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti
Stazioni di emergenza
Nelle stazioni di emergenza devono essere esposti segnali
informativi, di cui alla fig. 3a e alla fig. 3b, che indicano agli
utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quali:
Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da una porta,
un testo chiaramente leggibile e redatto nelle lingue appropriate
precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione in
caso di incendio. Un esempio e' riportato di seguito:
"QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO
Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza".
Piazzole
I segnali per indicare le piazzole sono quelli di cui alla fig. 4a
e alla fig. 4b, con il fondo del colore relativo al tipo di
viabilita'.
I telefoni e gli estintori devono essere indicati da un pannello
supplementare o essere inclusi nello stesso segnale a formare un
pannello composito.
Uscite di emergenza
I segnali per indicare le uscite di emergenza sono riportati di
seguito:
I simboli di cui alla fig. 5 si riferiscono ad uscite di emergenza
verso l'esterno o verso altri fornici.
I pannelli di fig. 6 si riferiscono invece ad uscite di emergenza
verso rifugi con vie di fuga separate dai fornici; sono applicati a
parete in corrispondenza dell'uscita.
E' inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria
le due uscite piu' vicine. Alcuni esempi sono riportati di seguito
Uno o piu' pannelli (al massimo tre) tra le due uscite piu' vicine
possono essere sostituiti da segnali luminosi compositi come di
seguito esemplificato seguito (fig. 8):
Segnali delle corsie
I segnali, di cui alla fig. 9, devono essere circolari, con
diametro opportuno.
Segnaletica a messaggio variabile
Ogni segnale a messaggio variabile deve informare chiaramente gli
utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del traffico,
gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.».
«Allegato 4-ter definizione delle misure di sicurezza temporanee
minime per le gallerie della rete stradale transeuropea
1. Misure di sicurezza temporanee minime
1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di
natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre la probabilita'
di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali.
1.2 Nella tabella 1 sono riportate le misure di sicurezza
temporanee minime in funzione del non soddisfacimento dei requisiti
minimi previsti dall'allegato 2.
TABELLA 1
REQUISITI NON SODDISFATTI
(rif.to Allegato 2) |
MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM) |
||
Almeno uno tra i seguenti
requisiti: |
|||
2.3.
2.9. |
Vie di fuga e uscitedi emergenza
Ventilazione |
MSTM.01 |
Connettere la galleria con un Centro di controllo garantendone la sorveglianza permanente (H24 e 7/7) secondo le modalità definite al punto 2.14.1 dell’Allegato 2. |
2.11. Erogazione idrica | |||
Almeno uno tra i seguenti requisiti: |
Adottare una sorveglianza antincendio con l’impiego di personale in possesso dell’attestato d’idoneità tecnica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza. Tale personale deve operare in squadre, con almeno due unitàper ciascuna squadra, dotate di mezzi attrezzati per l’intervento repentino in caso di principio d’incendio.
Il posizionamento, la tipologia di automezzi, e il proporzionamento dell’organizzazione (numero di addetti e loro profili professionale) della sorveglianza antincendio dovrà essere giustificato da uno specifico studio, in relazione ai fattori dipotenziale pericolo inerenti le caratteristiche specifiche della galleria (caratteristiche geometriche e funzionali della galleria e dei tratti di strada in approccio alla galleria nonché alla necessità di garantire un adeguato livello di operatività della/e squadra/e disorveglianza) e le carenze nei requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato 2. L’organizzazione da predisporre deve garantire,in ogni caso, un allertamento immediato e un presidio, H24 e 7/7, con le specifiche di cui alla Tabella 2. La sorveglianza antincendio dovrà essere organizzata in modo danon costituire intralcio alla circolazione. |
||
2.3. | Vie di fuga e uscitedi emergenza | MSTM. 02 | |
2.9. | Ventilazione | ||
2.11. Erogazione idrica | |||
2.8.1 | Illuminazione ordinaria |
MSTM.03 |
Segnalare la mancanza dell’illuminazione a una distanza adeguata dagli imbocchi, considerando anche l’utilizzo dei PMV. |
2.8.3 | Illuminazione di evacuazione |
MSTM.04 |
Garantire la presenza di lampade portatili nelle gallerie da porre nelle
stazioni di emergenza, se presenti, o in apposite postazioni da specificare nel Piano di gestione dell’emergenza. |
2.10. |
Stazioni di emergenza |
MSTM.05 |
Adottare estintori portatili collocati in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione, a interdistanza non superiore a 250 m. |
MSTM.06 |
Predisporre una copertura GSM per tutta la lunghezza dellagalleria. |
||
MSTM.07 |
Predisporre segnaletica in galleria ogni 250m con indicazionedel nome della galleria e della progressiva chilometrica. |
||
2.11. Erogazione idrica |
MSTM.08 |
Adottare un approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata (almeno 10 m3 in prossimità di ogni imbocco oppure n. 2 autobotti da 6 m3 a distanza non superiore a 2.000 m, in ogni caso
commisurata ai tempi di intervento dei servizi preposti) definendo le modalità operative con i servizi preposti al suo utilizzo. |
REQUISITI NON SODDISFATTI
(rif.to Allegato 2) |
MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM) |
|
Nel caso di gallerie a singolo fornice la riserva deve garantire una capacità di 10 m3 per ogni imbocco/sbocco,(complessivamente 20 m3 minimo). Nel caso di gallerie a due fornici la riserva all’imbocco di un fornice può servire anche lo sbocco del fornice adiacente, sempre che ne sia garantito l’accesso immediato e in sicurezza per i mezzi antincendio in caso d’intervento in entrambi i fornici. In tale caso sarà quindi sufficiente garantire una riserva minima non inferiore a 20 m3(10 + 10) per galleria. Per tutte le altre residuali fattispecie, ogni fornice dovrà essere considerato singolarmente ai fini del dimensionamento della riserva idrica.
Qualora per una galleria sussistano problematiche inerenti aduna posizione plano-altimetrica particolare, il Gestore potrà adottare soluzioni differenti nella collocazione della riserva idrica, pur nel rispetto della minima capacità prescritta e del necessario requisito della sua immediata accessibilità in sicurezza da parte dei soccorritori e dei relativi mezzi in dotazione, da definire d’intesa con i servizi preposti all’utilizzo della riserva idrica. L’approvvigionamento idrico dovrà essere organizzato in modo da non costituire intralcio alla circolazione. Tutte le soluzioni previste dovranno essere tali da consentire, anche alle squadre antincendio durante gli interventi di soccorso,di poter rifornire nell’immediatezza dell’intervento i propri mezzi direttamente dalle riserve idriche in condizioni di sicurezza. |
||
2.15. Impianto per chiudere la galleria |
MSTM.09 |
Assicurare la segnaletica agli imbocchi con l’installazione disemafori a 3 luci, con eventuale ripetizione anticipata degli stessio di altro sistema di allerta a un’adeguata distanza dagli imbocchi, in relazione all’esigenza di sicurezza con riferimento alla visibilità e percezione
della prescrizione semaforica nonché di accesso per i servizi di pronto intervento. |
MST.10 |
Adottare i PMV di tratta per informare gli utenti in transito della chiusura della galleria e dell’evento in corso. | |
2.16.1 Sistemi di
comunicazione: ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento |
MST.11 |
Utilizzare ponti radio ad uso dei servizi di pronto intervento. |
1.3 In presenza di non conformita' anche solo di uno dei requisiti
minimi previsti all'allegato 2, occorre adottare per tutte le
gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione:
adeguata riduzione del limite massimo di velocita' rispetto al
limite vigente;
divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico maggiore
di 3,5 t e agli autobus;
distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore
a 100 m.
Occorre predisporre il controllo dei sopra citati limiti di
circolazione con sistemi dedicati caratterizzati da una gia'
comprovata efficacia.
1.4 In assenza del drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici
(punto 2.6 dell'allegato 2), il gestore deve valutare la
disponibilita' di percorsi alternativi su cui poter indirizzare il
transito di veicoli trasportanti merci pericolose, con interdizione
al transito di questi mezzi nelle gallerie.
I percorsi alternativi eventualmente individuati dal gestore
dovranno essere comunicati contestualmente alla Commissione e alle
Prefetture competenti, per le valutazioni di cui all'art. 4, comma
10.
In caso non siano individuabili percorsi alternativi da parte del
gestore, si dovranno adottare procedure e strumenti volti alla
limitazione e confinamento di eventuali liquidi pericolosi sversati
sulla piattaforma stradale, avvalendosi di personale specializzato,
ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad esempio
contingentamento o scorta, atte alla mitigazione del rischio
incidenti.
2. Documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime
2.1 Il gestore della galleria redige la documentazione tecnica per
singola galleria e la tiene costantemente aggiornata fornendone copia
al responsabile della sicurezza.
2.2 In particolare, la documentazione tecnica delle misure di
sicurezza temporanee minime, da trasmettere alla Commissione,
contiene:
a) una descrizione dello stato di fatto della galleria e delle
relative zone di imbocco, con la descrizione delle caratteristiche
geometriche, funzionali e strutturali. La descrizione e' corredata
dai relativi elaborati tecnici e contiene le disposizioni gestionali
e operative attualmente presenti, comprensive del regime di
circolazione vigente (limite massimo di velocita', divieto di
sorpasso, distanziamento minimo obbligatorio e veicoli ai quali si
applicano le restrizioni);
b) lo stato di conformita' ai requisiti minimi previsti
dall'allegato 2;
c) una descrizione delle misure di sicurezza temporanee minime,
comprensiva di elaborati sinottici utili per una piena e corretta
comprensione delle stesse;
d) uno studio di approfondimento tecnico per la giustificazione
dell'organizzazione della sorveglianza antincendio, ove presente;
e) i pareri del responsabile della sicurezza e dell'esperto
qualificato, di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, con riferimento
alle misure di sicurezza temporanee minime;
f) il Piano di gestione dell'emergenza della galleria aggiornato
in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime, trasmesso
anche alla Prefettura e ai servizi di pronto intervento
territorialmente competenti; di tale invio il gestore ne da'
informazione alla Commissione;
g) i Piani di manutenzione, di monitoraggio e di controllo in
esercizio aggiornati in relazione alle misure di sicurezza temporanee
minime.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.