Sicurezza delle infrastrutture idriche: è legge il D.L. n. 121/2021 per effetto della conversione, con modifiche, nella legge 9 novembre 2021, n. 156.
Tra le tante, definite disposizioni in materia di:
- investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche;
- investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi;
- investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo;
- incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L;
- progettazione territoriale e investimenti.
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A seguire le disposizioni elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021),
coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali.». (21A06656)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021, n. 267)
Vigente al: 9-11-2021
(omissis)
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel
settore delle infrastrutture autostradali e idriche
1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:
«relative all'anno 2020 e all'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a
tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio» e le
parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«non oltre il 31 dicembre 2021».
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture
autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione
straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione tecnologica e la
sostenibilita' delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo
13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo
articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste
dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31
dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della
concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e nelle more
del suo svolgimento, la societa' Autobrennero Spa, fermo restando
quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresi', al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018,
2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute dalla
medesima societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.
In caso di affidamento della concessione a un operatore economico
diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora le somme
effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera
del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai
sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario
subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente
alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in
qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del presente
articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «La societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati
di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15
dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di
ciascuno degli anni successivi»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre
2021».
2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle
autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti
effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni
di cui al primo periodo e gia' definite con l'aggiudicazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto
2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 ottobre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento
viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma
1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
nelle more della definizione del procedimento di revisione della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma
1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei
progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica Spa relativi
al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo
determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice
civile. Per le finalita' di cui al primo periodo, la societa' ANAS
Spa provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali
integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui
al primo periodo.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter,
pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a
35,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e, quanto a 700.000 euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della grave crisi
derivante dalle complesse problematiche del traffico e della
mobilita' lungo la rete stradale e autostradale della regione
Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la
societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025, e' assegnato alla
societa' ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2022
e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla redazione
della progettazione di fattibilita' tecnico-economica relativa
all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via
Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di
Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione delle
autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in
house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la
costituzione di una nuova societa', interamente controllata dal
Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con riferimento
alla societa' di cui al comma 2-sexies, sono definiti l'atto
costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono
stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in
riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche da parte del consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice
civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive
nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di esercizio
del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo', nei limiti
delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono
attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa'
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini
dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonche' costituire
societa' di gestione di autostrade statali ovvero acquisire
partecipazioni nelle medesime societa', secondo le modalita' e le
procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal
decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del
decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle
autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita' attribuite
dalle vigenti disposizioni alla societa' ANAS Spa sono trasferite
alla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: «6-bis. ANAS S.p.A.
adotta sistemi di contabilita' separata per le attivita' oggetto di
diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma
4, e per ciascuna attivita'». Le attivita' di cui al periodo
precedente sono svolte attraverso il contratto di programma
sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili.
2-duodecies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «definisce il
corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei
servizi da rendere» sono sostituite dalle seguenti: «individua le
opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.
2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non hanno
provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e
poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo
svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
liquidatore. Con il decreto di nomina e' determinato il compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli
oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle
risorse gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, da impiegare per le medesime finalita'.
2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per cento
dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte di ANAS
s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi».
2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un
apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare
anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale della
dotazione patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si
provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento,
nel medesimo anno, all'entrata del ilancio dello Stato, di una
corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
2-sexiesdecies. L'apporto di cui al comma 2-quinquiesdecies puo'
essere incrementato fino a 528 milioni di euro per l'anno 2021
mediante versamento, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio
dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di
spesa, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonche' di
rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della
piattaforma stradale delle strade comunali, Roma capitale e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita
convenzione con la societa' ANAS Spa, in qualita' di centrale di
committenza, per l'affidamento di tali interventi, da realizzare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Per le
finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la selezione degli operatori economici da parte della societa'
ANAS Spa puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa
conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai quali non e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo
54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa' ANAS Spa
e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma
873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse gia'
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS Spa e il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite di 5
milioni di euro.
3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i
compiti».
4. All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle
specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici
interessati.».
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:
«516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi
necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della
siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei
sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di
risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022
e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per
la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale e' aggiornato
ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto
dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e' attuato
attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di
avanzamento degli interventi e della disponibilita' delle risorse
economiche nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti
i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze
e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»;
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
«516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche
agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione
e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del
presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci
secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di
gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma
516, le modalita' con cui le Autorita' di bacino distrettuali, gli
Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti
trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione
del Piano medesimo e i relativi criteri di priorita', tenuto anche
conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da
essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla
base di indicatori di valutazione degli interventi, nonche' le
modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di
dichiarazioni mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi
ammessi al finanziamento negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti
nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono
attuati e monitorati secondo le modalita' previste nei medesimi
decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le
risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata in vigore
della presente disposizione per la realizzazione degli interventi
previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei
procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi
approvati con le modalita' stabilite dal terzo periodo del citato
comma 516»;
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: «di cui alle sezioni "acquedotti" e
"invasi" del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al Piano nazionale di cui al comma 516»;
e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:
«520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi»;
f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi" o "Piano acquedotti"
sulla base della sezione di appartenenza» sono sostituite dalle
seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»;
g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:
«525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del
Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e dal titolo II del medesimo decreto-legge,
nonche' dal comma 520 del presente articolo, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili segnala i casi di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti
di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza
del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da
adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i
necessari poteri sostitutivi di programmazione e di realizzazione
degli interventi, e definisce le modalita', anche contabili, di
intervento. Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva
anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e sono
posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi
dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111».
4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione
"invasi"» sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1° agosto
2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:
«4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai
concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di
derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994,
aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in
alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la
restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e
di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in
alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e
compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o
disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di
valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata
derivata.
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai
concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai
commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241».
(omissis)
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel
settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
fissi
1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail
Traffic Management System», di seguito denominato «sistema ERTMS», e
di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema
di segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei
sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i
costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli,
secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non sono
destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione,
omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei
cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina o sostituzione operativa
dei mezzi di trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento
degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al
sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di
Interoperabilita' indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea, del 27 maggio
2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto
12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto
previsto dal comma 3 possono beneficiare del finanziamento gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed entro il 31 dicembre
2026, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di
immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione
europea, che circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in
cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai contratti di
servizio in essere con lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' attuative di erogazione del
contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per
gli interventi sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della
effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono
essere considerati ammissibili, l'entita' del contributo massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento in caso di
effettuazione di una determinata percorrenza sulla rete ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio nazionale, l'entita' della
riduzione proporzionale del contributo riconoscibile in caso di
effettuazione di percorrenze inferiori a quella richiesta ai fini
dell'attribuzione del contributo nella misura massima, nonche' i
criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di
terra. L'efficacia del decreto di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge
23 dicembre 2005, n. 266
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario,
all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021». All'onere derivante dalla presente
disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130
6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di trasporto
ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in
Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio italiano dei
rotabili ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della
concessione rilasciata al gestore di detto servizio di trasporto
dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.
7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di trasporto
ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle previsioni
di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma 2, lettera
bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti
ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il comune di Tirano e il gestore della linea
ferroviaria di cui al comma 6 definiscono il disciplinare di
esercizio relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano,
interseca il traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali
oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al primo
periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, dopo le parole «nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «per
il potenziamento delle attivita' di controllo finalizzate ad
assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale
avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».
9-bis. In considerazione degli effetti negativi determinati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli
operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati
nell'esercizio 2020, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla
copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi
della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro,
mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di
amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020. Alla
compensazione dei maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro annui per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono inserite le
seguenti: «nonche' delle opere connesse, comprese quelle di
risoluzione delle interferenze,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al
cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo,
Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza
Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese
quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di
interesse strategico nazionale»;
c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel
settore del trasporto marittimo
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Segnalazione di
apparenti anomalie»;
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali
funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta
anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente
marino.»;
3) al comma 4, le parole «dei piloti» sono sostituite dalla
seguente: «ricevuta»;
b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non adotti»
sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti responsabili in base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;
c) all'articolo 18, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le parole «quinquennale
in scienze del governo e dell'amministrazione del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «magistrale conseguito al termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».
1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima
nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e' designata autorita' nazionale competente che agisce come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed
esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato
regolamento (UE) 2019/1239.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di
esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del
regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorita' interne
competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la
distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi
delle altre autorita' competenti a livello nazionale e dell'Unione
europea.
1-quater. Per la realizzazione e l'aggiornamento dell'interfaccia
unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonche'
per l'ammodernamento della componente informatica e al fine di
assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema e'
riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un contributo
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede
per 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 12 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo
il comma 730 sono inseriti i seguenti:
«730-bis. Per le finalita' di cui al comma 729, per nave
abbandonata si intende qualsiasi nave per la quale, verificata
l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non
registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura
concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga
in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli
obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione nei casi di unita' che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per
l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale e' collocata
la nave.
730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729, per relitto si
intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa,
compresi gli arredi».
1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un documento di
programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli
orientamenti europei in materia di portualita', logistica e reti
infrastrutturali nonche' con il Piano strategico nazionale della
portualita' e della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita' di sistema
portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita' di sistema
portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e
private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali
e di interazione porto-citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di
tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni
all'ambito portuale nonche' gli attraversamenti dei centri urbani
rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei servizi,
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
indetta dall'Autorita' di sistema portuale, al parere di ciascun
comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si
intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che si esprime
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. Il
documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita' di sistema
portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali,
individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel
piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche
le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo preordinato
all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale,
mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle aree
retro-portuali possono essere ammesse attivita' accessorie alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali
e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema portuale, che vi
provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle
aree con funzione di interazione porto-citta' e' di competenza del
comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere
dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli
strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonche' agli
attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita'
del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa
acquisizione dell'intesa dell'Autorita' di sistema portuale. Le
Autorita' di sistema portuale indicano al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni le aree
portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti
di scambio intermodale, nonche' le aree potenzialmente destinabili
alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove
stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP
approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente
legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale ravvisi la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo' definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto a specifica approvazione da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero,
laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP,
anche se approvati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dall'approvazione del DPSS»;
b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del
Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e del
DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida emanate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I PRP declinano gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di
ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo
delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e' istituita
l'Autorita' di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale;
b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla
coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e
retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonche' al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e
quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla
conclusione della procedura di VAS.
2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza statale e
rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del
territorio nel proprio perimetro di competenza»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono specificati dal
PRP, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate»;
d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti
ricompresi in una Autorita' di sistema portuale, la cui competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite
le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura
del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-
funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti
tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale, e' successivamente acquisito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della
proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso positivamente»;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documento di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale».
1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, di cui al comma 1-septies del presente articolo non si
applicano ai documenti di programmazione strategica di sistema
approvati prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1-novies. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si
applicano nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle
infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7), dopo le parole «Portoscuso-Portovesme» sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;
b) al punto 8), dopo le parole «Porti di Palermo, Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela nonche' Porto di Licata»;
b-bis) al punto 15-bis), le parole: «e Reggio Calabria» sono
sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e Saline».
3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da e per la Sicilia,
all'Autorita' di Sistema portuale dello Stretto sono assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro
per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 finalizzate alla
realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per
aumentare la capacita' di accosto per le unita' adibite al
traghettamento nello Stretto di Messina, nonche' i servizi ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5
milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. I relativi interventi sono monitorati dalla predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando gli interventi sotto la voce «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».
3-bis. Su tutto il territorio nazionale e' vietata la circolazione
di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di
trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con
caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno
2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal
1° gennaio 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi
di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi
su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2035.
3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi
di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e
delle province autonome che tengano conto dell'effettiva capacita' di
utilizzo delle risorse. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole «alle imprese armatoriali che operano con navi di
bandiera italiana, iscritte nei registri», sono sostituite dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo».
4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «alle imprese armatoriali delle unita' o navi
iscritte nei registri nazionali che esercitano attivita' di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali» sono
sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale
ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali,
relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato sulle
unita' navali suddette».
4-ter. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nominato dal Ministro per i trasporti fra i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio
od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e scelto, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis, fra i funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre
anni e rinnovabile per una sola volta»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai fini della determinazione del trattamento economico
riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214».
4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione
sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como svolto dalla Gestione
governativa navigazione laghi, necessario per garantire la mobilita'
dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori
urgenti della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante della
Tremezzina», e' riconosciuto alla Gestione governativa medesima un
contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.
5. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole «dovuti in relazione all'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e
2021»;
2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;
3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in
favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate
a fini commerciali»;
c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi 10-bis e 10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;
d) dopo il comma 10-quinquies e' aggiunto il seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del
comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono
destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui
all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021,
rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a
corrispondere, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020 rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause riconducibili alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole «fino al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sono
inserite le seguenti: «nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Delle risorse
del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorita' di sistema
portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono
deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di
economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica e di
garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni
competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione,
eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei
materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di
cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo
5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori
specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del
presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti
terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono adottate le norme tecniche che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di
ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori
tecnologie disponibili».
(omissis)
Art. 8
Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno
inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi acquista, anche
in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,
anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».
1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «a chi omologa in
Italia» fino a: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite dalle seguenti:
«ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G,
M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021,
un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei
contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma
1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine di scadenza, per la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale
di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita
piattaforma informatica, fissato al 31 dicembre 2021 per le
prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissato al
30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31
dicembre 2021. I medesimi termini si applicano, alle medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai veicoli di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse
destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui
all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, relative ai contributi per l'acquisto, anche in
locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi
veicoli, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del
richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che si rendono disponibili
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
«77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo e
non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa
vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e
rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il
31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo
nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di
potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore
aggiunto»;
b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti:
«78. Il contributo di cui al comma 77 e' concesso ad un solo
soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2021.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 e' corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il
modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»;
c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti:
«79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea».
(omissis)
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e
investimenti
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Disposizioni per il rilancio della
progettazione territoriale). - 1. Per rilanciare e accelerare il
processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche,
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in
vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della
partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il "Fondo
concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", di
seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175
euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva
inferiore a 30.000 abitanti, le Citta' metropolitane e le Province,
ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi
demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata
al presente decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti
beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle
risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le
risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a
bando, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto
delle risorse, anche per il tramite di societa' in house, di premi
per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di
evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il
trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando.
Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate
sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo
le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo
periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura utile
ad ottenere il miglior impiego delle risorse.
4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e'
l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito delle
proprie competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni
utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace
accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma
3, nonche' ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto
a quanto previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale acquisita dall'ente beneficiario
che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3, e'
identificata dal codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'alimentazione del sistema di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione territoriale ha pieno
accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma
3, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o
complementari rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del
regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, nonche' con gli obiettivi della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, e
siano state predisposte secondo apposite linee guida, in materia di
progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021
dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili a realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione economica, l'occupazione, la produttivita', la
competitivita', lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca,
l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza
economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonche' il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire
occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono,
altresi', privilegiare la vocazione dei territori, individuare
soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori
generali o devono comunque essere agevolmente e celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il
consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di
carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o
di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso di lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in
proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di
successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o
utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o
altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre
amministrazioni nazionali o dell'Unione europea.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i
lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di
appalto integrato, affida al vincitore la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante
avvalimento, dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a 5.000
abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della
progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via
alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla
redazione di studi di fattibilita' tecnica economica, secondo le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 del
presente articolo.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per
garantire la qualita' della progettazione e della conseguente
realizzazione dell'intervento, puo' avvalersi della Agenzia del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per le prestazioni
professionali rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione
con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai
sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di
programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici di
riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma 3,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese
immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di
condividere la programmazione delle politiche per la coesione
territoriale, all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due in rappresentanza delle
regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali".
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione
del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche' di favorire
una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: "straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti
all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano
disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del
contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo";
b) al comma 7, dopo le parole: "in via presuntiva dagli
amministratori," sono inserite le seguenti: "o dalle stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),";
c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma" sono inserite le
seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito
il contratto di appalto" e dopo le parole: "gli esperti forniscono
all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle imprese
che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonche' alle
imprese dalle stesse controllate,"»;
b) e' allegata la seguente tabella:
«Tabella A
(Articolo 6-quater)
=========================================================== | | Importo complessivo da | | | ripartire tra gli enti | | Classi demografiche | beneficiari | +===========================+=============================+ |Fino a 1.000 abitanti | € 21.431.924,65 | +---------------------------+-----------------------------+ |Tra 1.001 e 5.000 abitanti | € 47.598.642,81 | +---------------------------+-----------------------------+ |Tra 5.001 e 10.000 abitanti| € 27.019.124,25 | +---------------------------+-----------------------------+ |Tra 10.001 e 20.000 | | |abitanti | € 23.952.225,54 | +---------------------------+-----------------------------+ |Tra 20.001 e 30.000 | | |abitanti | € 9.631.582,75 | +---------------------------+-----------------------------+ |Province | € 19.000.000,00 | +---------------------------+-----------------------------+ |Citta' metropolitane | € 7.000.000,00 | +---------------------------+-----------------------------+ |Premialita' comma 3 | € 5.881.675,00 | +---------------------------+-----------------------------+ |Totale | € 161.515.175,00 | +---------------------------+-----------------------------+ »; 1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV annesso
al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' stato
gia' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'effettuazione
della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al
presente comma da' precedenza, su ogni altro progetto, agli
interventi di cui al citato Allegato IV annesso al decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del
2021.
(omissis)
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.