Sicurezza delle infrastrutture stradali: attuata la direttiva 2019/1936

Con la pubblicazione del decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298, modificato il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

Sicurezza delle infrastrutture stradali: attuata la direttiva 2019/1936 con la pubblicazione del decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298.

Rispetto al precedente decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono stati:

  • sostituiti gli articoli 1-2-5 e l'allegato III;
  • modificati gli articoli 6-7-9-10 e gli allegati I, II e IV;
  • inseriti gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 9-bis e l'allegato II-bis.

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Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

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Decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213 

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la  direttiva
2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle   infrastrutture
stradali. (21G00236)

(in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n.298)

 

Vigente al: 31-12-2021

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400  recante:

«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: «Delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2019-2020»,

e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 31;

Vista la direttiva (UE) 2019/1936  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva  2008/96/CE

sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio 11 dicembre 2013  sugli  orientamenti  dell'Unione  per  lo

sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la

decisione n. 661/2010/UE;

Vista  la  direttiva  2008/96/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle

infrastrutture stradali;

Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  461,  recante:

«Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma

dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.

112»;

Visto il decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante:

«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di  sicurezza  per

le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto il  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,  recante:

«Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza

delle infrastrutture stradali»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:

«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della

rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi

sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze»,  e,  in

particolare, l'articolo 12 che ha istituito l'Agenzia  nazionale  per

la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e

autostradali (ANSFISA);

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 161/CU);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 10 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,

dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, per il  Sud  e

la coesione territoriale, dell'istruzione e dell'universita' e  della

ricerca;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15  marzo  2011,

                                n. 35

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35,  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto e  ambito  di  applicazione).  -  1.  Il  presente

decreto  detta  disposizioni  per  l'istituzione  e  l'attuazione  di

procedure  relative  alle  valutazioni  di  impatto  sulla  sicurezza

stradale  per  i  progetti  di  infrastruttura,  ai  controlli  sulla

sicurezza stradale, alle  ispezioni  di  sicurezza  stradale  e  alle

valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.

2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della

rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali,

siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte  al

traffico.

3. Il presente decreto si applica anche alle strade e  ai  progetti

di infrastrutture stradali diverse da  quelle  di  cui  al  comma  2,

situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree  pubbliche

o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a

valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad  eccezione  delle

strade non aperte al  traffico  automobilistico  generale,  quali,  a

titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle  strade  non

destinate al traffico generale, quali, a titolo  esemplificativo,  le

strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto  si  applica

anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da  quelle

di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere  da  tale

data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia'

aperte al traffico.

5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili  trasmette  alla  Commissione   europea

l'elenco delle autostrade e  delle  strade  principali  presenti  sul

territorio nazionale, e comunica  eventuali  modifiche  delle  stesse

successivamente intervenute.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili  comunica  altresi'  alla   Commissione

europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle  strade  di  cui  al

comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle  strade

e'  comunicata  alla  Commissione   europea   dal   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le  province

autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal  presente  decreto,

anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,

paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la

gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di  competenza

delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle  di

cui  ai  commi  2  e  3,  con  particolare  riferimento  alle  strade

finanziate totalmente o parzialmente a valere  su  risorse  stanziate

dall'Unione europea.

7. Il presente decreto non  si  applica  alle  strade  in  gallerie

stradali  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto

legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.».

 

                               Art. 2

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo

                        15 marzo 2011, n. 35

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo  2011,

n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)  rete  stradale

transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della  rete

stradale definita nel regolamento  UE  n.  1315/2013  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»;

b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita

per il traffico motorizzato  che  non  serve  le  proprieta'  che  la

costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:

1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di

carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una

dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o,

eccezionalmente, da altri mezzi;

2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra  strada,

linea ferroviaria  o  sede  tranviaria,  pista  ciclabile  o  cammino

pedonale;

3) e' specificamente designata come autostrada;

a-ter) strada principale: strada situata al di fuori  dell'area

urbana  che  collega  importanti  citta'  o  regioni,   o   entrambe,

appartenente alla categoria di strade piu'  elevata  classificata  di

tipo "B-Strade extraurbane principali",  ai  sensi  dell'articolo  2,

comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

a-quater)  strade  di  interesse  nazionale:   le   strade   di

competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre  1999,

n. 461;»;

c) la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  organo

competente:  qualsiasi  organismo  pubblico,  istituito   a   livello

nazionale, regionale o  locale,  che  partecipa,  in  funzione  delle

proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»;

d) la lettera e) e' abrogata;

e) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) classificazione  della  sicurezza:  la  classificazione  di

parti della rete stradale esistente in categorie, in base  alla  loro

sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;

g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata  per

individuare condizioni pericolose, difetti e problemi  che  aumentano

il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di  un  sopralluogo  di

una strada o di un tratto di strada esistente;»;

f) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)  ispezione

di sicurezza stradale  periodica:  la  verifica  ordinaria  periodica

delle caratteristiche e dei difetti  che  esigono  un  intervento  di

manutenzione per ragioni di sicurezza;»;

g) alla lettera i), il segno d'interpunzione  "."  e'  sostituito

dal seguente ";" e, dopo la lettera  i),  e'  inserita  la  seguente:

«i-bis) utenti della strada  vulnerabili:  utenti  della  strada  non

motorizzati, quali in particolare  ciclisti  e  pedoni,  disabili  in

carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».

 

                               Art. 3

Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15  marzo  2011,

                                n. 35

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35,  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete).

- 1. L'organo  competente  assicura  l'esecuzione  della  valutazione

della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete  stradale

aperta al traffico oggetto del presente decreto.

2. Le valutazioni della sicurezza  stradale  a  livello  di  rete

riguardano il rischio di incidente e di gravita'  dell'impatto  sulla

base dei seguenti elementi:

a) un'indagine visiva, in  loco  o  con  mezzi  elettronici,  delle

caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la

sicurezza intrinseca;

b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico  da

oltre tre anni e in cui e' stato registrato un  numero  considerevole

di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.

3. L'organo competente esegue la prima valutazione della  sicurezza

stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le  valutazioni

successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate

con una  frequenza  sufficiente  a  garantire  livelli  di  sicurezza

adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di  rete,  l'organo

competente  tiene  conto   delle   componenti   indicative   di   cui

all'allegato III.

5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma  1  e

al fine di definire le priorita' delle ulteriori  misure  necessarie,

l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale  in

almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.».

 

                               Art. 4

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo

                        15 marzo 2011, n. 35

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Ispezioni   di

sicurezza stradale periodiche)»;

b) al comma  1,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«L'organo  competente  esegue   ispezioni   di   sicurezza   stradale

periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati  di

sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di  applicazione  del

presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»;

c) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'organo

competente garantisce la sicurezza dei  tratti  della  rete  stradale

contigui alle gallerie oggetto  del  decreto  legislativo  5  ottobre

2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza  stradale  congiunte,

con   la   partecipazione   dei   soggetti    competenti    coinvolti

nell'attuazione del presente decreto  e  del  decreto  legislativo  5

ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di  sicurezza  stradale  congiunte

sono eseguite con una frequenza sufficiente a  garantire  livelli  di

sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».

 

                               Art. 5

Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater  e  6-quinquies  al

              decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,

sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Seguito  delle  procedure  per  le  strade  aperte  al

traffico). - 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle

valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai

sensi  dell'articolo  5,  facciano  seguito  ispezioni  di  sicurezza

stradale mirate o interventi correttivi diretti.

2. Nell'effettuare  le  ispezioni  di  sicurezza  stradale  mirate,

l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative  di

cui all'allegato II-bis del presente decreto.

3. Le  ispezioni  di  sicurezza  stradale  mirate  sono  svolte  da

soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo  4,  comma  7,  che

possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di  cui  al  primo

periodo si applica la disposizione di cui all'articolo  4,  comma  7,

ultimo periodo.

4. L'organo competente adotta provvedimenti al  fine  di  garantire

che  ai  risultati  delle  ispezioni  di  sicurezza  stradale  mirate

facciano seguito idonee azioni per stabilire  l'eventuale  necessita'

di  interventi  correttivi.  In  particolare,   l'organo   competente

individua  i  tratti  di  strada  in  cui  e'  necessario   apportare

miglioramenti  della  sicurezza  delle  infrastrutture   stradali   e

definisce gli interventi finalizzati a  migliorare  la  sicurezza  di

tali tratti, in base alle priorita'.

5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi  si

svolgano prioritariamente su tratti di strada con  bassi  livelli  di

sicurezza e che offrono l'opportunita' di attuare le misure che hanno

un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio

dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale  a  pedaggio,

gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da

considerarsi ammissibili  tra  i  costi  per  la  determinazione  del

capitale direttamente investito ai sensi delle  vigenti  disposizioni

in materia di regolazione economica del settore stradale.

6. L'organo  competente  predispone  e  aggiorna  con  regolarita',

comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione  in

ordine di priorita' basato  sul  rischio,  per  seguire  l'attuazione

dell'intervento correttivo individuato.

Art. 6-ter (Protezione degli utenti della strada vulnerabili).  -

1.  L'organo  competente  garantisce   che,   nell'attuazione   delle

procedure di  cui  agli  articoli  da  3  a  6-bis,  sono  tenute  in

considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.

Art. 6-quater (Segnaletica orizzontale e segnaletica  verticale).

- 1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della

segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la  stessa  risulti

leggibile  e  visibile  sia  per  i  conducenti  che  per  i  sistemi

automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono  conto

delle specifiche  comuni  eventualmente  adottate  dalla  Commissione

europea ai sensi dell'articolo 6-quater, paragrafo 3, della direttiva

2008/96/CE.

Art.  6-quinquies  (Segnalazioni  spontanee).  -  1.   L'archivio

informatico  nazionale  delle  opere  pubbliche  -  AINOP,  istituito

dall'articolo  13  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

costituisce il sistema nazionale di  segnalazione  spontanea,  ed  e'

reso accessibile on  line  a  tutti  gli  utenti  della  strada,  per

facilitare la  raccolta  di  informazioni  dettagliate  sugli  eventi

trasmesse dagli utenti della strada e dai  veicoli,  e  di  qualsiasi

altra  informazione  in  materia  di  sicurezza  che  l'autore  della

segnalazione percepisce come un rischio reale  o  potenziale  per  la

sicurezza dell'infrastruttura stradale.».

 

                               Art. 6

          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo

                        15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo  2011,

n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  2»  sono  sostituite

dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione  del  presente

decreto» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'Agenzia

nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture

stradali e  autostradali  (ANSFISA)  sovrintende  alla  gestione  dei

suddetti dati.».

 

                               Art. 7

          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo

                        15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal  17

dicembre 2024, i programmi di  formazione  per  i  controllori  della

sicurezza stradale  includono  aspetti  relativi  agli  utenti  della

strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».

 

                               Art. 8

Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011,

                                n. 35

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,

e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Rendicontazione). - 1. Entro il 31 ottobre  2025,  e

successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e

della mobilita' sostenibili fornisce  alla  Commissione  europea  una

relazione sulla classificazione  della  sicurezza  dell'intera  rete,

valutata ai sensi  dell'articolo  5.  La  relazione  comprende  anche

l'elenco  delle  eventuali  disposizioni   di   aggiornamento   degli

orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti  in  termini  di

progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili  della

strada.».

 

                               Art. 9

          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo

                        15 marzo 2011, n. 35

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola:  «classificazione»  e'  sostituita  dalla

seguente:  «valutazione»,  le  parole:  «articoli  4,  5  e  6»  sono

sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-bis»  e  le  parole:

«il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede»  sono

sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno

ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.».

 

                               Art. 10

          Modifiche all'allegato I del decreto legislativo

                        15 marzo 2011, n. 35

  1. All'allegato I del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO I  -  COMPONENTI

INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.»;

b) al punto 2, la lettera e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)

traffico  (per  esempio  volume  di  traffico,  categorizzazione  del

traffico per tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e  biciclette

determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente.».

 

                               Art. 11

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.

                                 35

1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:  «ALLEGATO  II   -

COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»;

b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «della  redazione   del   progetto   di

fattibilita' tecnica ed  economica»  ed  e'  aggiunta,  in  fine,  la

seguente lettera:

«d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:

1) disposizioni per i pedoni,

2) disposizioni  per  i  ciclisti,  compresa  l'esistenza  di

percorsi alternativi o separazioni dal  traffico  automobilistico  ad

alta velocita',

3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a  motore  a

due ruote,

4) densita' e ubicazione  degli  attraversamenti  pedonali  e

ciclabili,

5) disposizioni per  i  pedoni  e  i  ciclisti  sulle  strade

interessate della zona,

6)  separazione  dei  pedoni  e  dei  ciclisti  dal  traffico

automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi

diretti su strade di classe inferiore.»;

c) al punto 2, alla lettera f), le parole:  «utenti  vulnerabili»

sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».

 

                               Art. 12

Inserimento dell'allegato II-bis  al  decreto  legislativo  15  marzo

                             2011, n. 35

1. Dopo l'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,

e' inserito il seguente:

«ALLEGATO II-bis  -  COMPONENTI  INDICATIVE  DELLE  ISPEZIONI  DI

SICUREZZA STRADALE MIRATE.

1. Allineamento stradale e sezione trasversale:

a) visibilita' e distanze di visibilita';

b) limite di velocita' e  suddivisione  in  zone  con  assegnazione

dello stesso limite di velocita';

c)  allineamento  auto  esplicativo  (vale  a  dire  "leggibilita'"

dell'allineamento da parte degli utenti della strada);

d) accesso a proprieta' adiacenti e conseguenze;

e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio;

f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli;

g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento

tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto).

2. Incroci e interscambi:

a) adeguatezza del tipo di incrocio/interscambio;

b) geometria della configurazione dell'incrocio/interscambio;

c) visibilita' e leggibilita' (percezione) degli incroci;

d) visibilita' in corrispondenza dell'incrocio;

e) configurazione delle corsie di incanalamento  in  corrispondenza

degli incroci;

f) controllo del traffico all'incrocio,  per  esempio  regolato  da

segnale di stop, semafori e similari;

g) esistenza di passaggi pedonali e ciclabili.

3. Disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:

a) disposizioni per i pedoni;

b) disposizioni per i ciclisti;

c) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli  a  motore  a  due

ruote;

d) trasporto pubblico e infrastrutture;

e)  passaggi  a  livello   stradali/ferroviari,   con   particolare

riferimento al tipo di passaggio e indicando se sia  presidiato,  non

presidiato, manuale o automatizzato.

4. Illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale:

a)  segnaletica  verticale   coerente,   che   non   impedisca   la

visibilita';

b) leggibilita' della segnaletica verticale  con  riferimento  alla

posizione, alle dimensioni e al colore;

c) segnali stradali;

d) segnaletica orizzontale e delineazione coerenti;

e) leggibilita' della segnaletica orizzontale con riferimento  alla

posizione, alle dimensioni e alla catarifrangenza  in  condizioni  di

asciutto o bagnato;

f) contrasto adeguato della segnaletica orizzontale;

g) illuminazione di strade e incroci;

h) apparecchiature adeguate ai margini della carreggiata.

5. Segnali stradali luminosi:

a) funzionamento;

b) visibilita'.

6.  Oggetti,  zone  libere  da  ostacoli,  sistemi  stradali   di

contenimento:

a) ambiente ai margini della strada, compresa la vegetazione;

b) pericoli ai margini della strada  e  distanza  dal  bordo  della

carreggiata o della pista ciclabile;

c) adattamento ergonomico dei  sistemi  stradali  di  contenimento:

mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evitare pericoli  agli

utenti della strada vulnerabili;

d) trattamenti finali dei guardrail di sicurezza;

e) sistemi stradali di contenimento adeguati in  corrispondenza  di

ponti e ponticelli;

f) recinzioni, in strade ad accesso limitato.

7. Manto stradale:

a) difetti del manto stradale;

b) resistenza allo slittamento;

c) materiale incoerente/ghiaia/sassi;

d) accumulo d'acqua, scolo.

8. Ponti e gallerie:

a) presenza e numero di ponti, nonche' informazioni pertinenti  che

li riguardano;

b) presenza e numero di gallerie, nonche'  informazioni  pertinenti

che le riguardano;

c) elementi  visivi  che  rappresentano  rischi  per  la  sicurezza

dell'infrastruttura.

9. Altre tematiche:

a) predisposizione di aree di parcheggio e aree di sosta sicure;

b) predisposizione per veicoli pesanti;

c) abbagliamento da fari anteriori;

d) lavori stradali;

e) attivita' ai margini della strada poco sicure;

f)  informazioni  adeguate  nelle  apparecchiature  di  sistemi  di

trasporto  intelligenti  (STI),  quali,  a  titolo   esemplificativo,

pannelli a messaggio variabile;

g) flora e fauna selvatiche, animali;

h) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole.».

 

                               Art. 13

Sostituzione dell'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011,

                                n. 35

1. L'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,  e'

sostituito dal seguente.

«ALLEGATO III - COMPONENTI  INDICATIVE  DELLE  VALUTAZIONI  DELLA

SICUREZZA DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE

1. Aspetti generali:

a) tipo di strada in relazione al  tipo  e  alle  dimensioni  delle

regioni/citta' da essa collegate;

b) lunghezza del tratto stradale;

c) tipo di zona, extraurbana o urbana;

d) uso del suolo:  istruzione,  commercio,  industria  e  attivita'

manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate;

e) densita' di punti di accesso alle proprieta';

f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo,

per accesso a negozi;

g) presenza di lavori stradali;

h) presenza di parcheggi.

2. Volume di traffico:

a) volume di traffico;

b) volume di motocicli osservato;

c) volume di pedoni osservato su  entrambi  i  lati,  rilevando  se

"lungo la carreggiata" o "in attraversamento";

d) volume di biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando  se

"lungo la carreggiata" o "in attraversamento";

e) volume di veicoli pesanti osservato;

f) flussi di  pedoni  stimati,  determinati  dalle  caratteristiche

dell'uso del suolo adiacente;

g) flussi di biciclette stimati, determinati dalle  caratteristiche

dell'uso del suolo adiacente;

3. Dati sugli incidenti:

a) numero, ubicazione e causa degli incidenti mortali per gruppo di

utenti della strada;

b) numero e ubicazione degli incidenti con feriti gravi per  gruppo

di utenti della strada.

4. Caratteristiche operative:

a) limite di velocita' generale, per i motocicli, per i camion;

b) velocita' di esercizio (85° percentile);

c) gestione della velocita' e/o moderazione del traffico;

d) presenza di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti

(STI): segnalatori di code, pannelli a messaggio variabile;

e) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole;

f)  presenza  di  un  supervisore  per   l'attraversamento   in

prossimita' di scuole nei periodi prescritti.

5. Caratteristiche geometriche:

a) caratteristiche della sezione trasversale, quali,  a  titolo

esemplificativo,   numero,   tipo   e   larghezza    delle    corsie,

configurazione e materiale delle  banchine  mediane  centrali,  piste

ciclabili, sentieri pedonali, compresa la relativa variabilita';

b) curvatura orizzontale;

c) grado e allineamento verticale;

d) visibilita' e distanze di visibilita'.

6.  Oggetti,  zone  libere  da  ostacoli,  sistemi  stradali   di

contenimento:

a) ambiente al margine della strada e zone libere da ostacoli;

b) ostacoli fissi al  margine  della  strada  quali,  a  titolo

esemplificativo, pali per l'illuminazione e alberi;

c) distanza degli ostacoli dal margine della strada;

d) densita' di ostacoli;

e) rallentatori a effetto acustico;

f) sistemi stradali di contenimento.

7. Ponti e gallerie:

a)  presenza  e  numero  di  ponti,  comprese  le  informazioni

pertinenti;

b) presenza e numero  di  gallerie,  comprese  le  informazioni

pertinenti;

c) elementi visivi che rappresentano rischi  per  la  sicurezza

dell'infrastruttura.

8. Incroci:

a) tipo di incrocio e numero di  diramazioni,  con  particolare

attenzione al tipo di controllo e alla presenza di svolte protette;

b) presenza di canalizzazione;

c) qualita' dell'incrocio;

d) volume stradale all'incrocio;

e) presenza di passaggi a livello, con  particolare  attenzione

al tipo  di  attraversamento  e  indicando  se  sia  presidiato,  non

presidiato, manuale o automatizzato.

9. Manutenzione:

a) difetti del manto stradale;

b) resistenza allo slittamento del manto stradale;

c) condizioni della banchina (compresa la vegetazione);

d) condizioni della segnaletica  verticale,  della  segnaletica

orizzontale e della delineazione;

e) condizioni dei sistemi stradali di contenimento.

10. Strutture per gli utenti della strada vulnerabili:

a) passaggi pedonali e ciclabili, (attraversamenti superficiali

e separazione dei livelli);

b)   passaggi   ciclabili   (attraversamenti   superficiali   e

separazione dei livelli);

c) recinzione per i pedoni;

d) esistenza di marciapiede o struttura separata;

e) strutture per biciclette e relativo tipo,  quali,  a  titolo

esemplificativo, piste ciclabili, corsie ciclabili e similari;

f) qualita' dei passaggi pedonali con riguardo alla cospicuita'

e alla segnalazione di ciascuna struttura;

g) strutture di  attraversamento  pedonale  e  ciclabile  nella

diramazione di ingresso di una strada minore che si unisce alla rete;

h) esistenza di percorsi alternativi per pedoni e ciclisti dove

non sono presenti strutture separate.

11. Sistemi pre o post urto per incidenti stradali ed elementi di

mitigazione della gravita':

a)  centri  operativi  della  rete   e   altre   strutture   di

pattugliamento;

b) meccanismi per  informare  gli  utenti  della  strada  delle

condizioni di guida al fine di prevenire incidenti o inconvenienti;

c) sistemi di rilevamento automatico  di  incidenti  (automatic

incident detection - AID): sensori e videocamere;

d) sistemi di gestione degli incidenti;

e) sistemi per comunicare con servizi di soccorso.».

 

                               Art. 14

Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.

                                 35

1. All'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 1)  e'  sostituito  dal  seguente:  «1)  localizzazione

dell'incidente piu' esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS

(global navigation satellite system);»;

b)  il  punto  5)  e'  sostituito  dal   seguente:   «5)   gravita'

dell'incidente;».

 

                               Art. 15

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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