Sicurezza delle navi: come ottenere i certificati è l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 24 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5).
Il provvedimento si applica alle unità per navigazione interna.
Tra i documenti da allegare alla domanda che il proprietario, l'armatore dell'unità navale o il loro rappresentante dovrà presentare rientrano anche i piani relativi ai mezzi antincendio, oltre ovviamente a quelli relativi ai mezzi di sfuggita e ai mezzi di salvataggio.
La documentazione tecnica deve essere presentata anche nel caso in cui il certificato europeo della navigazione interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unità sia in disarmo da più di un anno.
Clicca qui per altri provvedimenti in materia di navigazione
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 24 novembre 2021.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 24 novembre 2021
Procedure e modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio
dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114. (21A07790)
(in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n .5)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici
per le navi adibite alla navigazione interna;
Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18
aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva
(UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
Visto il regolamento delegato 2019/1668 della Commissione del 26
giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le
navi adibite alla navigazione interna;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed
esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di
importanza internazionale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante
attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna, come modificata dalle
direttive nn. 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n.
631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto interministeriale del 22 luglio 2010 recante
recepimento della direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19
dicembre 2008 e della direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24
aprile 2009, recanti modifiche della direttiva 2006/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per
le navi della navigazione interna;
Visto il decreto interministeriale del 16 gennaio 2014 recante il
recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10
dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10
dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio
2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre
2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24
febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della
direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa
i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
31 ottobre 2018 recante recepimento della direttiva delegata (UE)
2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli
allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le
navi adibite alla navigazione interna;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 10, del decreto legislativo
7 settembre 2018, n. 114, che prevede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento
e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalita' delle
attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati, di cui agli
articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114,
delle unita' navali, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31
dicembre 2018.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente, decreto, si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. Si applicano,
inoltre, le seguenti definizioni:
a) «autorita' competente»: gli uffici della Motorizzazione civile
individuati nell'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre
2018, n. 114;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 7 settembre
2018, n. 114;
c) «dichiarazione ai fini»: l'attestazione rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato ai fini del rilascio
del certificato europeo della navigazione interna al proprietario,
all'armatore o al loro rappresentante, nonche' all'autorita'
competente, in cui si dichiara la conformita' dell'unita' navale ai
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, come
previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
d) «organismo di classificazione autorizzato»: uno degli
organismi di classificazione autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dal Ministero della
transizione ecologica a rilasciare certificazioni o autorizzazioni
alle navi operanti nelle acque interne nazionali.
Art. 3
Unita' navale di nuova costruzione
1. Chi intraprende la costruzione di una unita' navale deve farne
preventiva dichiarazione all'autorita' competente e a un organismo di
classificazione autorizzato di libera scelta, comunicando il cantiere
di costruzione e le date presunte di inizio e fine lavori. Alla
dichiarazione presentata all'autorita' competente e' allegato il
progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui
all'art. 117 del codice della navigazione a all'art. 275 del relativo
regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai
piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.
2. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.
3. L'autorita' competente comunica al richiedente il numero
identificativo dell'unita' navale in costruzione e prende nota
dell'inizio della costruzione su apposito registro.
4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal
committente segue con verifiche e accertamenti tecnici la
costruzione, al termine della quale rilascia la dichiarazione ai
fini.
Art. 4
Primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna
1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della
navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale,
o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorita' competente
corredata dalla seguente documentazione, redatta e firmata da un
tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della
navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione:
a) specifica tecnica dell'unita' navale;
b) piani generali;
c) piani relativi agli impianti a bordo;
d) piani relativi ai mezzi di sfuggita;
e) piani relativi ai mezzi di salvataggio;
f) piani relativi ai mezzi antincendio;
g) lettera di incarico all'organismo di classificazione
autorizzato scelto.
2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione
interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita
iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo.
3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita' navale
dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la
conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo.
Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di
classificazione autorizzato sia parziale, cioe' riferita a parte
dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale
a visita iniziale parziale.
4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai
fini di cui al comma 3, l'autorita' competente assegna il numero
unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17
del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la
navigazione interna.
5. Il certificato europeo della navigazione interna, conforme al
modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 settembre
2018, n. 114, ha validita' non superiore a quella prevista all'art.
8, comma 10, del medesimo decreto legislativo. Il periodo di
validita' del certificato e' annotato sul certificato.
Art. 5
Rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle
unita' non soggette al campo di applicazione del decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della
navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione
del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro
rappresentante, presenta domanda all'autorita' competente e a un
organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, corredata
dalla documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, del presente
decreto.
2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione
interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita
iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo.
3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita' navale
dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la
conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo.
Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di
classificazione autorizzato sia parziale, cioe' riferita a parte
dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale
a visita iniziale parziale.
4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai
fini di cui al comma 3, l'autorita' competente assegna il numero
unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17
del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la
navigazione interna.
Art. 6
Adeguamenti delle unita' non rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, che
intende realizzare degli adeguamenti per rendere un'unita' navale non
rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo 7
settembre 2018, n. 114 conforme ai requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna previsti dal medesimo decreto
legislativo, comunica all'autorita' competente e a un organismo di
classificazione autorizzato di libera scelta il cantiere navale, la
data presunta di inizio e fine lavori e deposita presso l'autorita'
competente il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni
navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art.
275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla
specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del
presente decreto.
2. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.
3. L'autorita' competente comunica al proprietario, all'armatore, o
al loro rappresentante, il numero identificativo dell'unita' navale e
prende nota dell'inizio dei lavori di adeguamento su apposito
registro.
4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal
committente segue con verifiche e accertamenti tecnici i lavori di
adeguamento, al temine dei quali rilascia la dichiarazione ai fini.
5. Acquisita la dichiarazione ai fini, l'autorita' competente
rilascia il certificato europeo della navigazione interna secondo
quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3 e 4.
Art. 7
Rinnovo del certificato europeo
della navigazione interna
1. Almeno tre mesi prima della scadenza del certificato europeo
della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita'
navale, o il loro rappresentante, presenta domanda di rinnovo
all'autorita' competente che ha rilasciato il certificato in
scadenza, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo.
2. La domanda e' corredata dalla documentazione tecnica indicata
all'art. 5, comma 1, salvo che l'autorita' competente non ne sia gia'
in possesso, e di una copia del certificato europeo della navigazione
interna in corso di validita'. La medesima documentazione e'
presentata a un organismo di classificazione autorizzato di libera
scelta.
3. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.
4. Prima del rilascio del certificato, l'autorita' competente
sottopone l'unita' navale a una visita di rinnovo, intesa a
verificare che l'unita' continui ad essere conforme ai requisiti
tecnici previsti dal decreto legislativo.
5. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla
visita di rinnovo acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato.
6. Esperita la visita di rinnovo o sulla base della dichiarazione
ai fini di cui al comma 4, l'autorita' competente rinnova il
certificato europeo per la navigazione interna.
7. Il certificato rinnovato ha validita' non superiore a quella
prevista all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo.
8. Nel caso in cui l'unita' navale per cui e' richiesto il rinnovo
del certificato comunitario della navigazione interna di cui al
decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22, soddisfi i requisiti
tecnici previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, su
richiesta del proprietario, dell'armatore o del loro legale
rappresentante, l'autorita' competente puo' rilasciare un nuovo
certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto
agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
Art. 8
Rilascio del certificato europeo della navigazione interna ai sensi
dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n.
114.
1. Nei casi previsti all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 7
settembre 2018, n. 114 e prima di un nuovo viaggio dell'unita'
navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante,
presenta all'autorita' competente una domanda di rilascio di un nuovo
certificato europeo della navigazione interna, ai sensi dell'art. 8,
comma 8, del medesimo decreto legislativo. La domanda e' corredata da
una copia del certificato europeo della navigazione interna
dell'unita' navale.
2. La documentazione tecnica, firmata da un tecnico delle
costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e
all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e' presentata
all'autorita' competente a corredo della domanda e all'organismo di
classificazione autorizzato e consiste in:
a) nel caso in cui l'unita' abbia subito un sinistro, lavori
importanti, o riparazioni a seguito di un'avaria, ai sensi di cui
all'art. 6, comma 6, lettere a), b), e c), del decreto legislativo,
un rapporto tecnico e i piani correlati in relazione alla fattispecie
dell'evento dichiarato. In questo caso, la domanda deve essere
presentata prima dell'inizio dei lavori;
b) nel caso in cui il certificato europeo della navigazione
interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unita' sia in disarmo da
piu' di un anno ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), del
decreto legislativo, una specifica tecnica e, ove gia' non presenti
presso l'autorita' competente, i piani generali, i piani relativi
agli impianti di bordo, i piani relativi ai mezzi di sfuggita, i
piani relativi ai mezzi di salvataggio e i piani relativi ai mezzi
antincendio.
3. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.
4. L'organismo di classificazione autorizzato svolge le attivita'
di accertamento di propria pertinenza nel corso dei lavori e degli
adeguamenti da realizzare sull'unita' navale, in accordo ai propri
regolamenti.
5. Al termine dei lavori e degli adeguamenti dell'unita' navale per
i casi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo, l'organismo di classificazione autorizzato rilascia al
proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la
dichiarazione ai fini.
6. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione
interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a visita
addizionale, volta a verificarne la conformita' ai requisiti del
decreto legislativo.
7. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla
visita addizionale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata
dall'organismo di classificazione autorizzato.
8. Esperita la visita addizionale o sulla base della dichiarazione
ai fini di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia il
certificato europeo per la navigazione interna.
9. Nel caso in cui il certificato precedente sia stato rilasciato o
rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita'
competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo,
l'autorita' dello Stato membro dell'Unione europea che aveva
proceduto al primo rilascio o rinnovo.
Art. 9
Rilascio del certificato supplementare europeo
della navigazione interna
1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, di
un'unita' navale provvista di un certificato valido rilasciato ai
sensi dell'art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul
Reno, che intende usufruire della riduzione dei requisiti tecnici
prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n.
114, presenta all'autorita' competente domanda di rilascio del
certificato supplementare europeo della navigazione interna di cui
all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. La domanda contiene i dati identificativi dell'unita' navale ed
e' corredata da un rapporto tecnico contenente la descrizione dei
requisiti tecnici ridotti richiesti e dai piani attinenti alla
riduzione dei requisiti.
3. La documentazione tecnica a corredo della domanda, firmata da un
tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della
navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e'
presentata anche a un organismo di classificazione autorizzato di
libera scelta.
4. L'autorita' competente e l'organismo di classificazione
autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.
5. Prima del rilascio del certificato supplementare europeo della
navigazione, l'autorita' competente sottopone l'unita' navale a
visita, volta a verificare la conformita' dei requisiti tecnici
ridotti, realizzati sulla stessa unita', a quanto previsto
dall'allegato IV del decreto legislativo.
6. L'autorita' competente puo' esentare l'unita' navale dalla
visita di cui al comma 5 acquisendo la dichiarazione ai fini
rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante
la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici ridotti per le
navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto
legislativo.
7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai fini di
cui al comma 6, l'autorita' competente rilascia il certificato
supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello
di cui all'allegato VII del decreto legislativo e contenente
l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati.
8. Nel caso in cui per la riduzione dei requisiti tecnici sia
necessario realizzare degli adeguamenti sull'unita' navale, si
applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto.
Art. 10
Rilascio del certificato provvisorio europeo
della navigazione interna
1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e) e
dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o
il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda
per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione
interna, allegando la pertinente documentazione tecnica.
2. L'autorita' competente puo' richiedere documentazione
integrativa e, se del caso, un'attestazione rilasciata da un
organismo di classificazione autorizzato di libera scelta del
richiedente ove si dichiari l'idoneita' alla navigazione dell'unita'
navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante.
3. Prima del rilascio del certificato provvisorio europeo della
navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' di cui
al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneita' alla navigazione.
4. Esperita la visita o sulla base dell'attestato rilasciato
dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorita' competente
rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione
interna.
5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII del
decreto legislativo, ha validita' per un solo viaggio da compiere
entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio.
6. L'autorita' competente rilascia il certificato provvisorio
europeo della navigazione interna di validita' non superiore ad un
mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto
previsto all'art. 12 del decreto legislativo.
7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b), c) ed f)
del decreto legislativo, l'autorita' competente rilascia il rilascio
del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa
richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del
loro rappresentante.
8. Il certificato di cui al comma 6, conforme al modello di cui
all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita':
a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo, non superiore a due mesi;
b) nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, lettera f) del
decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, di sei mesi, con
possibilita' di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo
decreto legislativo.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei
certificati contenute nel presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, anche per il rilascio e il rinnovo del certificato
comunitario della navigazione interna delle unita' navali che
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 22
febbraio 2009, n. 22.
2. Nell'attuazione del presente decreto, si applicano le
disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. A fini statistici, entro il mese di febbraio di ciascun anno
l'autorita' competente invia all'amministrazione una comunicazione
riportante il numero dei certificati rilasciati e di quelli revocati
fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.