Sicurezza delle navi: come ottenere i certificati

Tra i temi del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 24 novembre 2021 anche i piani antincendio

Sicurezza delle navi: come ottenere i certificati è l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 24 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n. 5).

Il provvedimento si applica alle unità per navigazione interna.

Tra i documenti da allegare alla domanda che il proprietario, l'armatore dell'unità navale o il loro rappresentante dovrà presentare rientrano anche i piani relativi ai mezzi antincendio, oltre ovviamente a quelli relativi ai mezzi di sfuggita e ai mezzi di salvataggio.

La documentazione tecnica deve essere presentata anche nel caso in cui il certificato europeo della navigazione interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unità sia in disarmo da più di un anno.

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Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 24 novembre 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 24 novembre 2021

Procedure e modalita' delle attivita' di accertamento e  di  rilascio
dei  certificati  di  cui  agli  articoli  8,  9  e  12  del  decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114. (21A07790)

(in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022, n .5)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visto il decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.  114,  recante

attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 14 settembre  2016,  che  stabilisce  i  requisiti

tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la

direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

Vista la direttiva (UE) 2016/1629  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i  requisiti  tecnici

per le navi adibite alla navigazione interna;

Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del  18

aprile 2018 che modifica gli allegati II, III  e  V  della  direttiva

(UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che  stabilisce

i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Visto il regolamento delegato 2019/1668 della  Commissione  del  26

giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629  del  Parlamento

europeo e del Consiglio che stabilisce i  requisiti  tecnici  per  le

navi adibite alla navigazione interna;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della

navigazione;

Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

Vista la  legge  27  gennaio  2000,  n.  16,  recante  ratifica  ed

esecuzione  dell'accordo  europeo  sulle  grandi  vie  navigabili  di

importanza internazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo  24  febbraio  2009,  n.  22,  recante

attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i  requisiti  tecnici

per  le  navi  della  navigazione  interna,  come  modificata   dalle

direttive nn. 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n.

631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del

codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto  interministeriale  del  22  luglio  2010  recante

recepimento della direttiva  2008/126/CE  della  Commissione  del  19

dicembre 2008 e della direttiva 2009/46/CE della Commissione  del  24

aprile  2009,  recanti  modifiche  della  direttiva  2006/87/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici  per

le navi della navigazione interna;

Visto il decreto interministeriale del 16 gennaio 2014  recante  il

recepimento della  direttiva  2012/48/UE  della  Commissione  del  10

dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della  Commissione  del  10

dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio

2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11  ottobre

2013 recanti  modifiche  agli  allegati  al  decreto  legislativo  24

febbraio   2009,   n.   22,   come   modificato,   attuativo    della

direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa

i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

31 ottobre 2018 recante recepimento  della  direttiva  delegata  (UE)

2018/970 della Commissione  del  18  aprile  2018  che  modifica  gli

allegati II, III e V della direttiva (UE)  2016/1629  del  Parlamento

europeo e del Consiglio che stabilisce i  requisiti  tecnici  per  le

navi adibite alla navigazione interna;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 10, del decreto  legislativo

7 settembre 2018, n. 114, che prevede con decreto del Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono

stabilite le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento

e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalita' delle

attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati, di cui  agli

articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n.  114,

delle unita' navali, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo

decreto legislativo, la cui chiglia sia stata impostata  dopo  il  31

dicembre 2018.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente, decreto, si applicano  le  definizioni  di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2018, n.  114.  Si  applicano,

inoltre, le seguenti definizioni:

a) «autorita' competente»: gli uffici della Motorizzazione civile

individuati nell'allegato VI  del  decreto  legislativo  7  settembre

2018, n. 114;

b) «decreto legislativo»:  il  decreto  legislativo  7  settembre

2018, n. 114;

c)   «dichiarazione   ai   fini»:    l'attestazione    rilasciata

dall'organismo di classificazione autorizzato ai  fini  del  rilascio

del certificato europeo della navigazione  interna  al  proprietario,

all'armatore  o  al  loro   rappresentante,   nonche'   all'autorita'

competente, in cui si dichiara la conformita' dell'unita'  navale  ai

requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna,  come

previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

d)  «organismo  di  classificazione   autorizzato»:   uno   degli

organismi  di  classificazione  autorizzati   dal   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  dal  Ministero  della

transizione ecologica a rilasciare  certificazioni  o  autorizzazioni

alle navi operanti nelle acque interne nazionali.

 

                               Art. 3

                 Unita' navale di nuova costruzione

1. Chi intraprende la costruzione di una unita' navale  deve  farne

preventiva dichiarazione all'autorita' competente e a un organismo di

classificazione autorizzato di libera scelta, comunicando il cantiere

di costruzione e le date presunte  di  inizio  e  fine  lavori.  Alla

dichiarazione presentata  all'autorita'  competente  e'  allegato  il

progetto, firmato da un  tecnico  delle  costruzioni  navali  di  cui

all'art. 117 del codice della navigazione a all'art. 275 del relativo

regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica  e  dai

piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.

2.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione

autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

3.  L'autorita'  competente  comunica  al  richiedente  il   numero

identificativo  dell'unita'  navale  in  costruzione  e  prende  nota

dell'inizio della costruzione su apposito registro.

4.  L'organismo  di  classificazione  autorizzato  incaricato   dal

committente  segue  con   verifiche   e   accertamenti   tecnici   la

costruzione, al termine della  quale  rilascia  la  dichiarazione  ai

fini.

 

                               Art. 4

  Primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna

  1. Al  fine  del  primo  rilascio  del  certificato  europeo  della

navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unita'  navale,

o il loro rappresentante, presenta domanda  all'autorita'  competente

corredata dalla seguente documentazione,  redatta  e  firmata  da  un

tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della

navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione:

a) specifica tecnica dell'unita' navale;

b) piani generali;

c) piani relativi agli impianti a bordo;

d) piani relativi ai mezzi di sfuggita;

e) piani relativi ai mezzi di salvataggio;

f) piani relativi ai mezzi antincendio;

g)  lettera  di   incarico   all'organismo   di   classificazione

autorizzato scelto.

2. Prima del rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione

interna, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale  a  visita

iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo.

3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita'  navale

dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini  rilasciata

dall'organismo   di   classificazione   autorizzato   attestante   la

conformita' dell'unita' navale  ai  requisiti  tecnici  per  le  navi

adibite alla navigazione interna previsti  dal  decreto  legislativo.

Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di

classificazione autorizzato sia  parziale,  cioe'  riferita  a  parte

dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale

a visita iniziale parziale.

4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione  ai

fini di cui al comma 3,  l'autorita'  competente  assegna  il  numero

unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art.  17

del decreto legislativo e rilascia  il  certificato  europeo  per  la

navigazione interna.

5. Il certificato europeo della navigazione  interna,  conforme  al

modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo  7  settembre

2018, n. 114, ha validita' non superiore a quella  prevista  all'art.

8,  comma  10,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il  periodo  di

validita' del certificato e' annotato sul certificato.

 

                               Art. 5

Rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione  interna  alle

  unita'  non  soggette  al  campo  di   applicazione   del   decreto

  legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

1. Al  fine  del  primo  rilascio  del  certificato  europeo  della

navigazione interna alle unita' non soggette al campo di applicazione

del decreto legislativo,  il  proprietario,  l'armatore,  o  il  loro

rappresentante, presenta domanda  all'autorita'  competente  e  a  un

organismo di classificazione autorizzato di libera scelta,  corredata

dalla documentazione prevista dall'art.  4,  comma  1,  del  presente

decreto.

2. Prima del rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione

interna, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale  a  visita

iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo.

3. L'autorita' competente puo' esentare totalmente l'unita'  navale

dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini  rilasciata

dall'organismo   di   classificazione   autorizzato   attestante   la

conformita' dell'unita' navale  ai  requisiti  tecnici  per  le  navi

adibite alla navigazione interna previsti  dal  decreto  legislativo.

Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di

classificazione autorizzato sia  parziale,  cioe'  riferita  a  parte

dell'unita' navale, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale

a visita iniziale parziale.

4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione  ai

fini di cui al comma 3,  l'autorita'  competente  assegna  il  numero

unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art.  17

del decreto legislativo e rilascia  il  certificato  europeo  per  la

navigazione interna.

 

                               Art. 6

Adeguamenti delle unita' non rientranti nel campo di applicazione del

  decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

1. Il proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,  che

intende realizzare degli adeguamenti per rendere un'unita' navale non

rientrante nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  7

settembre 2018, n. 114 conforme ai  requisiti  tecnici  per  le  navi

adibite  alla  navigazione  interna  previsti  dal  medesimo  decreto

legislativo, comunica all'autorita' competente e a  un  organismo  di

classificazione autorizzato di libera scelta il cantiere  navale,  la

data presunta di inizio e fine lavori e deposita  presso  l'autorita'

competente il progetto,  firmato  da  un  tecnico  delle  costruzioni

navali di cui all'art. 117 del codice della  navigazione  e  all'art.

275  del  relativo  regolamento  di  attuazione,   costituito   dalla

specifica tecnica e dai  piani  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del

presente decreto.

2.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione

autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

3. L'autorita' competente comunica al proprietario, all'armatore, o

al loro rappresentante, il numero identificativo dell'unita' navale e

prende  nota  dell'inizio  dei  lavori  di  adeguamento  su  apposito

registro.

4.  L'organismo  di  classificazione  autorizzato  incaricato   dal

committente segue con verifiche e accertamenti tecnici  i  lavori  di

adeguamento, al temine dei quali rilascia la dichiarazione ai fini.

5. Acquisita  la  dichiarazione  ai  fini,  l'autorita'  competente

rilascia il certificato europeo  della  navigazione  interna  secondo

quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3 e 4.

 

                               Art. 7

                   Rinnovo del certificato europeo

                      della navigazione interna

1. Almeno tre mesi prima della  scadenza  del  certificato  europeo

della navigazione interna, il  proprietario,  l'armatore  dell'unita'

navale,  o  il  loro  rappresentante,  presenta  domanda  di  rinnovo

all'autorita'  competente  che  ha  rilasciato  il   certificato   in

scadenza, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo.

2. La domanda e' corredata dalla  documentazione  tecnica  indicata

all'art. 5, comma 1, salvo che l'autorita' competente non ne sia gia'

in possesso, e di una copia del certificato europeo della navigazione

interna  in  corso  di  validita'.  La  medesima  documentazione   e'

presentata a un organismo di classificazione  autorizzato  di  libera

scelta.

3.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione

autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

4. Prima  del  rilascio  del  certificato,  l'autorita'  competente

sottopone  l'unita'  navale  a  una  visita  di  rinnovo,  intesa   a

verificare che l'unita' continui  ad  essere  conforme  ai  requisiti

tecnici previsti dal decreto legislativo.

5. L'autorita'  competente  puo'  esentare  l'unita'  navale  dalla

visita di rinnovo acquisendo  la  dichiarazione  ai  fini  rilasciata

dall'organismo di classificazione autorizzato.

6. Esperita la visita di rinnovo o sulla base  della  dichiarazione

ai fini  di  cui  al  comma  4,  l'autorita'  competente  rinnova  il

certificato europeo per la navigazione interna.

7. Il certificato rinnovato ha validita'  non  superiore  a  quella

prevista all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo.

8. Nel caso in cui l'unita' navale per cui e' richiesto il  rinnovo

del certificato comunitario  della  navigazione  interna  di  cui  al

decreto legislativo 22 febbraio 2009, n.  22,  soddisfi  i  requisiti

tecnici previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, su

richiesta  del  proprietario,  dell'armatore  o   del   loro   legale

rappresentante,  l'autorita'  competente  puo'  rilasciare  un  nuovo

certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto

agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

 

                               Art. 8

Rilascio del certificato europeo della navigazione interna  ai  sensi

  dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018,  n.

  114.

1. Nei casi previsti all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 7

settembre 2018, n. 114  e  prima  di  un  nuovo  viaggio  dell'unita'

navale,  il  proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,

presenta all'autorita' competente una domanda di rilascio di un nuovo

certificato europeo della navigazione interna, ai sensi dell'art.  8,

comma 8, del medesimo decreto legislativo. La domanda e' corredata da

una  copia  del  certificato  europeo   della   navigazione   interna

dell'unita' navale.

2.  La  documentazione  tecnica,  firmata  da  un   tecnico   delle

costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e

all'art. 275 del relativo regolamento di  attuazione,  e'  presentata

all'autorita' competente a corredo della domanda e  all'organismo  di

classificazione autorizzato e consiste in:

a) nel caso in cui l'unita'  abbia  subito  un  sinistro,  lavori

importanti, o riparazioni a seguito di un'avaria,  ai  sensi  di  cui

all'art. 6, comma 6, lettere a), b), e c), del  decreto  legislativo,

un rapporto tecnico e i piani correlati in relazione alla fattispecie

dell'evento dichiarato.  In  questo  caso,  la  domanda  deve  essere

presentata prima dell'inizio dei lavori;

b) nel caso in  cui  il  certificato  europeo  della  navigazione

interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unita' sia in disarmo da

piu' di un anno ai sensi  dell'art.  6,  comma  6,  lettera  d),  del

decreto legislativo, una specifica tecnica e, ove gia'  non  presenti

presso l'autorita' competente, i piani  generali,  i  piani  relativi

agli impianti di bordo, i piani relativi  ai  mezzi  di  sfuggita,  i

piani relativi ai mezzi di salvataggio e i piani  relativi  ai  mezzi

antincendio.

3.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione

autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

4. L'organismo di classificazione autorizzato svolge  le  attivita'

di accertamento di propria pertinenza nel corso dei  lavori  e  degli

adeguamenti da realizzare sull'unita' navale, in  accordo  ai  propri

regolamenti.

5. Al termine dei lavori e degli adeguamenti dell'unita' navale per

i casi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b) e  c)  del  decreto

legislativo, l'organismo di classificazione autorizzato  rilascia  al

proprietario,   all'armatore,   o   al   loro   rappresentante,    la

dichiarazione ai fini.

6. Prima del rilascio del  certificato  europeo  della  navigazione

interna, l'autorita' competente sottopone l'unita'  navale  a  visita

addizionale, volta a verificarne  la  conformita'  ai  requisiti  del

decreto legislativo.

7. L'autorita'  competente  puo'  esentare  l'unita'  navale  dalla

visita addizionale acquisendo la  dichiarazione  ai  fini  rilasciata

dall'organismo di classificazione autorizzato.

8. Esperita la visita addizionale o sulla base della  dichiarazione

ai fini di  cui  al  comma  7,  l'autorita'  competente  rilascia  il

certificato europeo per la navigazione interna.

9. Nel caso in cui il certificato precedente sia stato rilasciato o

rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione  europea,  l'autorita'

competente informa,  entro  un  mese  dal  rilascio  o  dal  rinnovo,

l'autorita'  dello  Stato  membro  dell'Unione  europea   che   aveva

proceduto al primo rilascio o rinnovo.

 

                               Art. 9

           Rilascio del certificato supplementare europeo

                      della navigazione interna

1. Il  proprietario,  l'armatore,  o  il  loro  rappresentante,  di

un'unita' navale provvista di un  certificato  valido  rilasciato  ai

sensi dell'art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione  sul

Reno, che intende usufruire della  riduzione  dei  requisiti  tecnici

prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.

114,  presenta  all'autorita'  competente  domanda  di  rilascio  del

certificato supplementare europeo della navigazione  interna  di  cui

all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. La domanda contiene i dati identificativi dell'unita' navale  ed

e' corredata da un rapporto tecnico  contenente  la  descrizione  dei

requisiti tecnici  ridotti  richiesti  e  dai  piani  attinenti  alla

riduzione dei requisiti.

3. La documentazione tecnica a corredo della domanda, firmata da un

tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della

navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e'

presentata anche a un organismo  di  classificazione  autorizzato  di

libera scelta.

4.  L'autorita'  competente  e   l'organismo   di   classificazione

autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

5. Prima del rilascio del certificato supplementare  europeo  della

navigazione,  l'autorita'  competente  sottopone  l'unita'  navale  a

visita, volta a  verificare  la  conformita'  dei  requisiti  tecnici

ridotti,  realizzati  sulla  stessa   unita',   a   quanto   previsto

dall'allegato IV del decreto legislativo.

6. L'autorita'  competente  puo'  esentare  l'unita'  navale  dalla

visita di  cui  al  comma  5  acquisendo  la  dichiarazione  ai  fini

rilasciata dall'organismo di classificazione  autorizzato  attestante

la conformita' dell'unita' navale ai requisiti tecnici ridotti per le

navi  adibite  alla  navigazione   interna   previsti   dal   decreto

legislativo.

7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai  fini  di

cui al  comma  6,  l'autorita'  competente  rilascia  il  certificato

supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello

di  cui  all'allegato  VII  del  decreto  legislativo  e   contenente

l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati.

8. Nel caso in cui per  la  riduzione  dei  requisiti  tecnici  sia

necessario  realizzare  degli  adeguamenti  sull'unita'  navale,   si

applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto.

 

                               Art. 10

            Rilascio del certificato provvisorio europeo

                      della navigazione interna

1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e)  e

dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario,  l'armatore,  o

il loro rappresentante, presenta all'autorita' competente una domanda

per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione

interna, allegando la pertinente documentazione tecnica.

2.   L'autorita'   competente   puo'   richiedere    documentazione

integrativa  e,  se  del  caso,  un'attestazione  rilasciata  da   un

organismo  di  classificazione  autorizzato  di  libera  scelta   del

richiedente ove si dichiari l'idoneita' alla navigazione  dell'unita'

navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante.

3. Prima del rilascio del  certificato  provvisorio  europeo  della

navigazione interna, l'autorita' competente sottopone l'unita' di cui

al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneita' alla navigazione.

4. Esperita  la  visita  o  sulla  base  dell'attestato  rilasciato

dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorita' competente

rilascia  il  certificato  provvisorio  europeo   della   navigazione

interna.

5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII  del

decreto legislativo, ha validita' per un  solo  viaggio  da  compiere

entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio.

6.  L'autorita'  competente  rilascia  il  certificato  provvisorio

europeo della navigazione interna di validita' non  superiore  ad  un

mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto

previsto all'art. 12 del decreto legislativo.

7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b),  c)  ed  f)

del decreto legislativo, l'autorita' competente rilascia il  rilascio

del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa

richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale,  o  del

loro rappresentante.

8. Il certificato di cui al comma 6, conforme  al  modello  di  cui

all'allegato VII del decreto legislativo, ha validita':

a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e  c)  del

decreto legislativo, non superiore a due mesi;

b) nel caso previsto  dall'art.  12,  comma  1,  lettera  f)  del

decreto legislativo 7 settembre  2018,  n.  114,  di  sei  mesi,  con

possibilita' di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del  medesimo

decreto legislativo.

 

                               Art. 11

                         Disposizioni finali

  1. Le modalita' delle attivita' di accertamento e di  rilascio  dei

certificati contenute nel presente decreto si  applicano,  in  quanto

compatibili, anche per il  rilascio  e  il  rinnovo  del  certificato

comunitario  della  navigazione  interna  delle  unita'  navali   che

rientrano nell'ambito di  applicazione  del  decreto  legislativo  22

febbraio 2009, n. 22.

2.  Nell'attuazione  del  presente   decreto,   si   applicano   le

disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445.

3. A fini statistici, entro il mese di  febbraio  di  ciascun  anno

l'autorita' competente invia  all'amministrazione  una  comunicazione

riportante il numero dei certificati rilasciati e di quelli  revocati

fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

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