Sicurezza delle scuole: approvata la graduatoria dei soggetti beneficiari dell'otto per mille. L'elenco è allegato al decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2023, n. 289.
L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti rientranti nelle graduatorie è pari a euro 22.474.569,78, di cui:
- euro 9.952.576,00 dell'esercizio finanziario 2021;
- euro 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023; l'allegato contenente la graduatoria è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Istruzione e del merito 7 novembre 2023
Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli
interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici
scolastici mediante utilizzo di risorse della quota a gestione
statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. (23A06751)
(Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2023, n. 289)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta
alla diretta gestione statale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi
160 e 172;
Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1,
comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse
della quota a gestione statale dell'otto per mille del l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate
prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si
rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili
individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili, e in particolare l'art. 46-bis;
Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari
territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per
gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e
all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di
proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota
attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle
aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area
geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati
definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti,
anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare l'art.
4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a
valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e
degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna
area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi
necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito
di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di
selezione degli interventi relativi all' edilizia scolastica da
finanziare;
Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso
pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile
di 400.000,00 euro;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerato che la somma attualmente disponibile e' pari ad euro
12.931.795, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera f)
dell'esercizio finanziario 2021, ed euro 2.979.219,00 disponibili
nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di rei scri zi one come
richiesto con nota della direzione generale per i fondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.
50772 del 31 dicembre 2021;
Vista la nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022 con cui la
direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha fatto richiesta di
reiscrizione nell'esercizio finanziario 2024 della somma di euro
9.542.774,00;
Viste le graduatorie provvisorie di cui al decreto del direttore
generale 14 febbraio 2022, n. 26;
Considerato l'esito dei controlli disposti dalla direzione generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e
la scuola digitale del MIM in merito alle dichiarazioni rese dagli
enti locali in sede di candidatura;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle graduatorie definitive
1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie
definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente
decreto (Allegato A), suddivise, come previsto dall'art. 46-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche
del Nord (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise,
Campani a, Puglia, Basilicata e Calabria).
Art. 2
Assegnazione risorse
1. L'importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti
rientranti nelle graduatori e di cui al comma 1 e' pari ad euro
22.474.569,78, di cui euro 9.952.576,00, quali residui di lettera f)
dell'esercizio finanziario 2021, euro 2.979.219,00 disponibili
nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come
richiesto con nota della direzione generale per i fondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.
50772 del 31 dicembre 2021 ed euro 9.542.774,00 disponibili
nell'esercizio finanziario 2024 a seguito di reiscrizione come
richiesto con nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022;
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano
gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero.
Art. 3
Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e
conclusione dei lavori
1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono
tenuti ad aggiudicare i lavori entro e non oltre dodici mesi dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono
tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione
definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi
dall'ultimazione dei lavori.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2,
si rinvia all'art. 5 del presente decreto.
Art. 4
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero del l'istruzione, e del
merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente
locale beneficiario che dovra' pervenire entro due mesi dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60 % e 90 %, al
netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal Responsabile
unico del progetto. Il residuo 10% e' liquidato a seguito della
presentazione del collaudo/del certificato di regolare
esecuzione/della verifica di conformita' nonche' della relativa
determina di approvazione della contabilita' finale.
2. Le economie derivanti dalle procedure di gara e quelle di
progetto (finali) potranno essere utilizzate solo previ a
autorizzazione del MIM.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
benefici ari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggi o predisposto dal Ministero dell'istruzione e del
merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma
1, e le rispettive Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Revoche, decadenze e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del presente decreto,
ovvero qualora l'intervento finanziato con il presente decreto
risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario
per le stesse finalita' o nel caso di violazione delle disposizioni
di cui alle norme relative agli appalti pubblici in vigore all'atto
delle procedure, accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, le risorse ricevute ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del presente decreto sono
versate da parte degli Enti locali all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta
gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e successive modificazioni;
3. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
per l'edilizia scolastica e la scuola digitale procedera' alla
definizione dei criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio
degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli Enti interessati
mediante la predisposizione di apposite linee guida.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.