Sicurezza delle scuole: per la messa in sicurezza degli edifici, il ministero dell'Istruzione ha ripartito oltre 67 milioni di euro fra le Regioni. Il D.M. 25 settembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2019.
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Per conoscere le ripartizioni, vedere nel corpo del decreto (riportato di seguito), la tabella riassuntiva con il riferimento alle Regioni e i relativi importi.
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 settembre 2019
Finanziamento di interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici con le economie derivanti dal mutuo autorizzato con il
decreto n. 390 del 6 giugno 2017. (Decreto n. 835/2019). (19A07907)
(GU n.296 del 18-12-2019)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a
stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa'
Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto inoltre, il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di
attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con,
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli
immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale
dispone che le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere
pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono
erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo
dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi e all'anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma
1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni
finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli
istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della
data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma
160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del
2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis, del il decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23
gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015),
con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione
dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di
volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi
trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al
2044 autorizzati dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo
assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio
dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27
aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il
termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni,
dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio
2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°
settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo
- da parte delle regioni - per il finanziamento degli interventi
inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art.
2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione
assegnati per effetto del menzionato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n.
160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita'
di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui
al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i
termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei
piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10
milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione
del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla
stipula dei mutui da parte delle regioni ai sensi dell'art. 4, comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al
riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99,
come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti
dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per
ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con
riferimento ai piani regionali 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30
dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016,
imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria e fissato
al 30 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 marzo 2017 n. 134, con cui si e' proceduto alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e
Marche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno
2017, n. 390 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' stato
autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento
degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia
scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai
sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei
contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal
2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104
del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna
regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;
Visto in particolare l'art. 1 del sopracitato decreto
interministeriale n. 390 del 2017, con il quale tra l'altro si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari
sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, che e' parte
integrante e sostanziale del predetto decreto, in relazione alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio
dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi,
sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei
soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente
comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale n. 390
del 2017 si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare da
parte di ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro - Direzione VI;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale sono stati
autorizzati per alcune regioni ulteriori interventi a valere sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato
l'aggiornamento relativo all'annualita' 2017 della programmazione
2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati
autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto n.
216 del 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9
aprile 2017, n. 271, con cui si e' disposta la proroga al 30
settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto
interministerale n. 390 del 2017;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5
aprile del 2004, n. 13, concernente l'autorizzazione di spesa
pluriennale: limiti di impegno;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28
giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6
giugno 2006, recante definizione dei criteri di carattere generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi
all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica per l'anno 2006;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio
2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica);
Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto
interministeriale 23 gennaio 2015, cosi' come modificato dal
successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia
autorizzata, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle
regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto interministeriale 23
gennaio 2015;
Vista la nota del 7 dicembre 2016, n. 3443, con la quale il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione, mediante attualizzazione, all'utilizzo dei
contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui
dal 2016 al 2044, a valere sui contributi recati dall'art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma
176, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro
-tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della
Ragioneria generale dello Stato - ha comunicato che dall'utilizzo
mediante attualizzazione dei contributi pluriennali recati dall'art.
10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1,
comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro
9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, non derivano effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a
quanto previsto a legislazione vigente;
Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali e'
stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto interministeriale
n. 390 del 2017, sono iscritti, per le finalita' previste dalla
normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 620 del 2016 sono state
ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in
termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei
contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n.
104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di
contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a
carico del bilancio dello Stato;
Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione di cui al
richiamato decreto interministeriale n. 390 del 2017 hanno proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;
Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2019;
Dato atto che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce che
in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali
economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti
nei piani delle regioni;
Considerato che la riassegnazione di tali economie deve avvenire
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che l'art. 4, comma 3-quinquies, del richiamato
decreto-legge n. 86 del 2018 ha modificato l'art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, ha eliminato il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'attuazione della presente
procedura di edilizia scolastica e che, quindi, il decreto di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora adottato di
intesa con il solo Ministero dell'economia e delle finanze;
Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni interventi
autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 390 del
2017 e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243;
Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e
dell'avvenuta conclusione dei lavori sono state maturate
significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare
ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale
nazionale 2015-2017;
Considerato che in virtu' di tale esigenza e di quella di
completare gli interventi in corso di esecuzione, con nota del 16
aprile 2019, prot. n. 12355 il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione alla
variazione dei piani di erogazione regionale con l'allungamento degli
stessi all'anno 2020;
Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato
generale del bilancio - Ufficio XVI ha comunicato con nota del 3
maggio 2019, prot. n. 88443 di non aver osservazioni da formulare in
ordine alle variazioni del piano richieste;
Considerato che tutte le regioni, ad eccezione della Regione
Toscana, hanno proceduto ad una ricognizione dello stato di
attuazione dei propri interventi, e hanno comunicato al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la quantificazione
delle economie maturate derivanti da revoche, da rinunce, da mancate
aggiudicazioni, da economie finali e di stanziamento;
Dato atto che con decreti del direttore della Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16
aprile 2019, n. 151 e 15 maggio 2019, n. 190 sono state accertate le
economie complessive a disposizione di ogni regione, maturate sugli
importi mutuati, a valere sui contributi pluriennali di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017,
n. 390 come di seguito determinate:
Considerato che a seguito del predetto accertamento tutte le
regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da ammettere
a finanziamento rientranti nel piano 2017;
Dato atto che alcune regioni hanno proceduto alla modifica della
programmazione con riferimento ai piani per l'annualita' 2017,
integrando gli stessi con ulteriori interventi da ammettere a
finanziamento;
Considerato che le predette economie sono maturate sugli importi
mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto
interministeriale n. 390 del 2017, i cui oneri di ammortamento
gravano sul cap. 7106 del bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto quindi, possibile, alla luce del monitoraggio effettuato
dalle regioni, autorizzare l'avvio e il completamento di ulteriori
interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici rientranti
nell'ambito della programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica per quelle regioni che hanno presentato i piani contenenti
gli interventi da finanziare e conseguentemente modificare ed
integrare gli elenchi approvati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n.
216;
Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 15239, con cui l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso
le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello
Stato, nelle quali e' specificato che non ci sono osservazioni da
formulare sul presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione degli interventi
a valere sulle economie accertate
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro 67.223.720,77, corrispondente al volume
delle economie complessive accertate con riferimento
all'autorizzazione alla stipula dei mutui di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390,
e' assegnata in misura pari ad euro 64.262.624,46 agli enti locali
inseriti negli allegati elenchi da A ad S, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto, per gli interventi ivi
indicati di messa in sicurezza di edifici scolastici.
2. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano e integrano
quelli approvati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.
3. Gli enti locali di cui agli allegati elenchi da A a S sono
autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla
proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre
il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
pena la decadenza dal finanziamento.
4. Gli enti autorizzati con il presente decreto sono tenuti a
completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre
2020.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2019
Avvertenza
l'allegato al decreto contenente il dettaglio degli interventi e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca al seguente link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml