Sicurezza dell'impiego del gas: il D.P.R. 6 agosto 2019 (pubblicato sulla Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2019) detta le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. La normativa regolamentare nazionale viene così adeguata alle disposizioni del regolamento dell'Unione europea n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Il regolamento Ue sulla sicurezza dell'impiego del gas abroga la direttiva 2009/142/CE.
L'entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 6 novembre 2019
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Qui di seguito il testo integrale del D.P.R. sulla sicurezza dell'impiego del gas.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7,
commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento
della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e
che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129)
(GU n. 248 del 22-10-2019)
Vigente al: 6-11-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha a sua volta
provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva
90/396/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in
particolare, l'articolo 35;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017,
ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante
attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n.
142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio
1994, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della
normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga
la direttiva 2009/142/CE.
2. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della legge
6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21
febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della
disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio
degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei
requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come
stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del
regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I e II.
La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della
conformita' degli apparecchi ed accessori, della notifica degli
organismi di valutazione della conformita', della vigilanza del
mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III,
IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III,
IV e V.
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 661
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
661, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente
decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed
ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e
"accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo
1 del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Opzione linguistica). - 1. Le istruzioni ed
informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei
punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426,
nonche' la traduzione della dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed
accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono
redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;
c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in
Italia). - 1. Gli organismi notificati per la valutazione di
conformita' di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano
agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento
(UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico
e dell'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' nei
confronti del Ministero dell'interno relativamente ad apparecchi e
accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.
2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla
certificazione di apparecchi ed accessori puo' essere espletata
l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo
unico nazionale di accreditamento.»;
d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organismi di valutazione della conformita', notifica
ed autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi
autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione
della conformita' a norma del regolamento (UE) n. 2016/426, il
Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale
autorita' di notifica nazionale responsabile dell'avvio e
dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la
notifica degli organismi di valutazione della conformita' stabiliti
nel territorio nazionale e per il controllo degli organismi
notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25
del medesimo regolamento europeo.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di
valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della
notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono
eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione
degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno, pubblicato sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico
nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed
il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non
onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale
di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5
ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile
connessa alle proprie attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma
3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di
notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini
dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di
accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo,
organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo
degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato). - 1. Per gli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi
accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi
ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, e' svolta in
conformita' all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le procedure e le
prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati,
anche con metodo a campione, presso gli operatori economici
interessati e, a tal fine, le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
o di vendita dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o
laboratori accreditati sono adottate modalita' che escludono la
possibilita' di conflitto o sovrapposizione di interessi con
l'attivita' di certificazione.»;
f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della
conformita' di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli
organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sul
mercato). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori
economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di
valutazione della conformita' di apparecchi e accessori di cui al
capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le attivita'
di vigilanza sul mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n.
2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di
valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di
valutazione della conformita' di cui al capo IV del regolamento (UE)
n. 2016/426.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite
le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 svolte da
amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle
relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di
accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le
modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli
dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono
aggiornate almeno ogni due anni.»;
g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati;
h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.