Sicurezza di dighe e traverse: disciplinati la progettazione e il controllo con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156.
In particolare, il provvedimento disciplina:
- il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, che da questi impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate;
- l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94
Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione
dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli
sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse). (24G00110)
(Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156)
Vigente al: 20-7-2024
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e soggetti
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «altezza dello sbarramento»: la differenza tra la quota del
piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti,
escluso l'eventuale interrimento. Per le traverse prive di
coronamento si fa riferimento alla quota del punto piu' elevato della
struttura di ritenuta;
b) «alveo di valle»: lo spazio contenuto tra le sponde fisse o
gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel caso di
alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio decreto 25
luglio 1904, n. 523, come individuato dall'Autorita' idraulica
competente;
c) «amministrazione concedente»: l'amministrazione competente al
rilascio della concessione della derivazione di acqua pubblica di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
d) «autorita' idraulica competente»: l'amministrazione preposta
alla tutela dei corsi d'acqua, con compiti di polizia idraulica;
e) «cartelli monitori»: cartelli di tipo unificato figurativi e
polilingue segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche
improvvise, per manovre degli organi di scarico;
f) «cassa in derivazione»: la cassa di espansione realizzata
esternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;
g) «cassa di espansione»: l'opera idraulica per l'accumulo
temporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;
h) «cassa in linea» o «cassa di valle»: la cassa di espansione
realizzata tramite uno sbarramento in alveo;
i) «cassa mista»: la cassa di espansione costituita in parte in
linea con sbarramento in alveo, in parte in derivazione;
l) «documento di protezione civile (DPC)»: il documento
contenente le condizioni per l'attivazione delle «fasi di allerta»
per le finalita' di protezione civile nei bacini in cui siano
presenti dighe, redatto ed approvato secondo quanto disposto
dall'Autorita' nazionale di protezione civile;
m) «esercizio limitato»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta
subordinato a vincoli o restrizioni sulla quota di invaso per motivi
di ordine tecnico relativi a una riduzione del grado di sicurezza
dell'opera;
n) «esercizio ordinario»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta
non subordinato a vincoli o restrizioni diversi da quelli derivanti
dal collaudo tecnico speciale e dal disciplinare di concessione;
o) «esercizio sperimentale»: l'esercizio temporaneo dell'impianto
di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale;
p) «foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»: il
documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione
dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale;
q) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
(FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la
manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario
e l'esercizio limitato;
r) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle
opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente gli obblighi
per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione;
s) «Direzione generale»: la Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e gli Uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente
dipendenti;
t) «documento di fattibilita' delle alternative progettuali
(DOCFAP)»: documento previsto dall'articolo 2, dell'allegato I.7 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
u) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione
d'acqua pubblica o il soggetto richiedente la concessione o, se
soggetto diverso, il gestore dello sbarramento e/o delle opere di
derivazione;
v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, delle
opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde
del serbatoio e dell'acqua invasata;
z) «impianti tecnologici»: impianti, a servizio degli
sbarramenti, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo
2008;
aa) «Ingegnere responsabile»: l'ingegnere responsabile della
sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto di ritenuta, ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584;
bb) «interventi di manutenzione»: lavori e opere previste dal
Piano di manutenzione o altri interventi diversi da quelli di cui
alla lettera ee) per assicurare regolare esercizio dell'impianto di
ritenuta e delle opere di derivazione;
cc) «interventi di declassamento»: interventi di trasformazione
dell'impianto di ritenuta che determinano il trasferimento delle
competenze di vigilanza dallo Stato, alle Regioni o Province autonome
o agli enti territoriali da esse delegati;
dd) «interventi di dismissione»: interventi per privare in via
definitiva lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, anche
in occasione di eventi di piena estremi, garantendo la sicurezza del
sito;
ee) «interventi di ristrutturazione»: lavori e opere di
trasformazione, anche parziale, degli impianti di ritenuta, suddivisi
in interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi
locali e declassamento, secondo la declaratoria recata dalle «Norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse)»;
ff) «invaso»: l'insieme delle sponde, compreso il fondo del
serbatoio e dell'acqua invasata;
gg) «norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli
sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (NTD)»: norme approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
hh) «aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni
(NTC)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;
ii) «opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti
di ritenuta»: l'insieme delle opere di presa, regolazione del flusso,
trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e
sono direttamente alimentate da un invaso realizzato tramite uno
sbarramento di ritenuta. Di seguito «Opere di derivazione»;
ll) «progetto di fattibilita' tecnico-economica (PFTE)»: progetto
di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
mm) «progetto esecutivo (PE)»: progetto previsto dall'articolo 41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
nn) «Responsabile tecnico»: il tecnico responsabile
dell'esercizio in sicurezza delle opere di derivazione;
oo) «sbarramento»: la struttura di ritenuta dell'acqua,
costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;
pp) «sponde del serbatoio»: il complesso dei pendii naturali o
artificiali costituenti, insieme allo sbarramento, il serbatoio,
nonche' dei pendii a quota superiore a quella di massimo invaso, le
cui condizioni di stabilita' possano essere influenzate dall'invaso,
ovvero possano influenzare la sicurezza o la funzionalita'
dell'invaso stesso;
qq) «volume di invaso»: la capacita' del serbatoio compresa tra
la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della
sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso
del paramento di monte, escluso l'eventuale interrimento.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il
controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di
ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di
derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono
direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo;
b) l'individuazione e le modalita' di espletamento delle funzioni
assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di
sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio,
dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente
a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o
di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione in derivazione;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati
con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato
precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o
sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non
realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti
verso di essi le acque prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle
regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al
comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del
comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando
nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei
progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle
dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle
caratteristiche degli impianti di propria competenza.
Art. 3
Compiti della Direzione generale
1. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' dei
concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e di
derivazione di acqua pubblica, la Direzione generale, in relazione
agli impianti di ritenuta e alle opere di derivazione di cui
all'articolo 2, provvede:
a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul
PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilita' delle
alternative progettuali;
b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d'opera e
alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in
sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;
c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli
sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei
siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;
d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di
costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;
e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e
all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;
f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per
manifestazioni che possano far dubitare della stabilita' delle opere
o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti
normativi;
g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso
secondo quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di
ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli
atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui
all'articolo 22;
i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;
l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento
degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori
sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;
m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per
accertare lo stato delle opere, nonche' a richiedere la presentazione
di progetti e l'esecuzione di attivita' ed opere per migliorare o
adeguare il livello di sicurezza;
n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di
valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso
dello sbarramento;
o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di
derivazione in classi di attenzione;
p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e
di quelli delle opere di derivazione;
q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche
nelle materie di competenza;
r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o
altre opere da realizzarsi in prossimita' del serbatoio o in aree
limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del
serbatoio;
s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di
dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente
regolamento;
t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni
provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio
e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui e' vincolata la concessione di
derivazione d'acqua, nonche' ogni altro provvedimento relativo alla
costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di
ritenuta.
2. La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di
nuovi impianti di ritenuta, nonche' per gli interventi di adeguamento
su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta salva la facolta'
della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei
lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti
livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare
complessita' su impianti di ritenuta esistenti e su opere di
derivazione.
3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale
sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il
controllo delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Art. 4
Classi di attenzione delle dighe
e delle opere di derivazione
1. Al fine di individuare e disciplinare le attivita' di controllo,
vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione
generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli
impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e
procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori
pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della
tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento,
quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio,
della sismicita' e delle altre caratteristiche del sito, nonche' del
territorio di valle.
3. Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli
elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di
tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico
idraulico, nonche' della sismicita' e delle altre caratteristiche del
sito.
4. La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle
attivita' di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del
gestore, puo' modificare la classe di attenzione dell'impianto di
ritenuta e dell'opera di derivazione.
Art. 5
Ingegnere responsabile
1. L'Ingegnere responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
aa) sovraintende alle attivita' del personale addetto al controllo
della sicurezza dell'impianto di ritenuta, predispone la
documentazione di cui all'articolo 18 e partecipa alle visite di
vigilanza della Direzione generale disposte ai sensi degli articoli
21 e 25.
2. In caso di anomalia di funzionamento dell'impianto di ritenuta,
anche qualora l'evento non comporti l'attivazione delle procedure
previste dal Documento di protezione civile, il gestore e l'Ingegnere
responsabile adottano i provvedimenti necessari ad eliminare
l'anomalia, dandone comunicazione alla Direzione generale.
3. Ferma restando la propria responsabilita', il gestore, in caso
di negligenza o inadempienza dell'Ingegnere responsabile
nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento,
e' obbligato alla sua sostituzione.
Art. 6
Responsabile tecnico
1. Per ciascuna opera di derivazione, il gestore nomina il
Responsabile tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn) e un
suo sostituto, di comprovata esperienza e qualificazione
professionale, dandone comunicazione alla Direzione generale. Durante
la costruzione delle opere di derivazione o di lavori per il loro
rifacimento eccedenti l'ordinaria manutenzione, le funzioni del
Responsabile tecnico possono essere assunte dal Direttore dei lavori.
2. Il Responsabile tecnico sovraintende alle attivita' del
personale addetto al controllo della sicurezza delle opere di
derivazione e partecipa alle ispezioni della Direzione generale
disposte ai sensi dell'articolo 37.
3. In caso di anomalia di funzionamento delle opere di derivazione,
il gestore e il Responsabile tecnico adottano i provvedimenti urgenti
e indifferibili necessari ad eliminare l'anomalia, dandone immediata
comunicazione alla Direzione generale e all'amministrazione
concedente.
4. Ferma restando la sua responsabilita', il gestore, in caso di
negligenza o inadempienza del Responsabile tecnico nell'adempimento
delle funzioni assegnate dal presente regolamento, e' obbligato alla
sua sostituzione.
Titolo II
IMPIANTI DI RITENUTA
Capo I
Progettazione
Art. 7
Progetto di fattibilita' tecnico-economica
1. Il PFTE dell'impianto di ritenuta e' oggetto di parere tecnico
vincolante della Direzione generale nell'ambito del procedimento
concessorio di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 ovvero del procedimento unico autorizzativo o della
conferenza di servizi preliminare o decisoria per la costruzione e
l'esercizio dell'impianto di ritenuta, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. La Direzione generale, in sede di parere tecnico
vincolante, attribuisce la classe di attenzione cui l'opera e'
associata.
2. Il PFTE e' redatto in conformita' ai contenuti previsti dal
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, e contiene inoltre i seguenti ulteriori elaborati:
a) piano della strumentazione di controllo e di misura delle
opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;
b) schemi di funzionamento e calcoli di predimensionamento degli
impianti elettromeccanici ed oleodinamici;
c) studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti di cui
all'articolo 9, comma 1, e gli elementi per l'attribuzione della
classe di attenzione;
d) piano degli invasi dell'esercizio sperimentale che stabilisca
le fasi di invaso e svaso con le relative tempistiche, contenente
l'indicazione del subordinato piano di utilizzo dell'acqua secondo i
volumi disponibili.
3. La relazione geologica comprende lo studio geomorfologico dei
versanti del serbatoio e gli studi di reperibilita' dei materiali da
costruzione e d'individuazione delle cave di prestito. La relazione
geotecnica e la relazione di calcolo di stabilita' comprendono lo
studio delle caratteristiche dei materiali da costruzione,
comprensivo del programma delle prove preliminari sui materiali e
delle modalita' di posa in opera e di controllo durante la
costruzione.
4. La relazione idrologica, la relazione geologica e le verifiche
di sicurezza della diga del PFTE sono elaborate con il livello di
dettaglio necessario al rispetto delle NTD.
5. Nell'ambito del procedimento concessorio di derivazione d'acqua
il gestore presenta il PFTE all'amministrazione concedente; la
Direzione generale partecipa al procedimento concessorio ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere sullo studio
idrologico della competente struttura di cui all'articolo 92, comma
4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Nel caso in cui il progetto abbia per oggetto impianti di
ritenuta non asserviti a derivazioni d'acqua pubblica, il PFTE e'
presentato nell'ambito del procedimento autorizzativo per la
realizzazione dell'opera; la Direzione generale partecipa al
procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), previo parere della competente struttura regionale in merito allo
studio idrologico.
7. E' facolta' del gestore richiedere alla Direzione generale le
proprie valutazioni tecniche sul DOCFAP.
Art. 8
Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo (PE) dell'impianto di ritenuta e'
sottoposto alla Direzione generale per gli adempimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il PE e' redatto ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comprende i
documenti tecnici ivi previsti.
3. Il PE e' corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri
necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le
autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei
materiali.
4. Trascorsi dieci anni dalla verifica d'ottemperanza di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) senza che siano state avviate le
procedure di affidamento dei lavori, l'approvazione tecnica decade,
fatta salva la concessione, su istanza del gestore, di specifiche
proroghe da parte della Direzione generale.
5. In caso di sopravvenute modifiche della normativa tecnica (NTD
e/o NTC) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori,
ove non diversamente specificato, il gestore procede all'adeguamento
del progetto.
Art. 9
Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti
1. Tra gli elaborati specialistici del PFTE di un impianto di
ritenuta sono ricompresi:
a) gli studi della propagazione, nel tempo e nello spazio, delle
onde di piena artificiali conseguenti all'ipotetico collasso dello
sbarramento e alle manovre di apertura degli organi di scarico, ivi
compresa la delimitazione delle aree allagabili, con il dettaglio e
l'estensione sufficiente a consentire la redazione dei piani di
emergenza;
b) lo studio di determinazione del valore e tempo di ritorno
della massima portata transitabile lungo l'alveo a valle dello
sbarramento ai fini della disciplina delle ordinarie manovre
volontarie; lo studio deve individuare anche le sezioni maggiormente
critiche per il deflusso delle portate scaricate;
c) lo studio di valutazione del rischio idraulico residuo al
quale il territorio a valle dello sbarramento rimane soggetto dopo la
costruzione dell'impianto di ritenuta, al fine di valutare il
beneficio, in termini di difesa idraulica del territorio,
conseguibile con la realizzazione dell'opera e gli effetti sui
correlati piani di bacino; lo studio deve definire l'estensione delle
aree inondabili a valle della diga, prima e dopo l'entrata in
esercizio dell'impianto di ritenuta e indipendentemente
dall'eventuale adozione di un piano di laminazione, per eventi di
piena con tempi di ritorno coerenti con quelli adottati nei piani
citati. Tale studio e' richiesto solo per le dighe di nuova
costruzione.
2. Sugli studi di cui al comma 1 e' acquisito il parere
dell'Autorita' idraulica per gli aspetti di competenza inerenti al
rischio idraulico a valle della diga, ferma restando la competenza
della Direzione generale per le valutazioni relative agli idrogrammi
delle onde di piena artificiali in uscita dallo sbarramento di cui al
comma 1, lettera a). A seguito degli adempimenti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), gli studi di cui al comma 1 sono trasmessi
dalla Direzione generale:
a) alla Protezione civile della regione e all'Ufficio
Territoriale di Governo - Prefettura di ubicazione dell'impianto di
ritenuta per la pianificazione di emergenza;
b) all'Autorita' idraulica competente per territorio per la
relativa validazione;
c) all'Autorita' di bacino distrettuale ovvero altra autorita'
competente per l'eventuale aggiornamento della pianificazione per
rischio idraulico;
d) all'amministrazione concedente.
3. La Direzione generale, in caso di modificazioni dello
sbarramento tali da alterare le caratteristiche delle onde di piena
precedentemente considerate, chiede al gestore l'aggiornamento degli
studi di cui al comma 1, lettere a) e c).
Art. 10
Disposizioni per la costruzione e le prove
di qualificazione sui materiali
1. Con la verifica di ottemperanza e l'approvazione del PE, la
Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalita'
di esecuzione dell'opera, da inserire in una specifica ed autonoma
sezione della parte tecnica del capitolato speciale di appalto o
documento tecnico equivalente. Tali prescrizioni disciplinano tra
l'altro:
a) accessi provvisori allo sbarramento e deviazione provvisoria
del corso d'acqua, sentita l'Autorita' idraulica competente e
l'amministrazione concedente;
b) indagini e prove sui terreni e/o ammassi rocciosi di
fondazione;
c) materiali da costruzione e relative prove preliminari, di
accettazione e di controllo, ivi compreso il laboratorio di cantiere;
d) osservazioni e misure per il controllo delle opere nel corso
dei lavori, ivi comprese le misure idrologiche.
Art. 11
Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 dell'allegato
I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, il piano di manutenzione prevede una
dettagliata descrizione delle modalita' esecutive e della frequenza
degli interventi di manutenzione delle apparecchiature
elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di
chiusura e/o di regolazione degli scarichi di superficie e profondi,
nonche' delle strutture, dei dispositivi di tenuta e delle parti
mobili di detti organi. I documenti del piano di manutenzione degli
organi di scarico devono essere conservati anche presso la casa di
guardia.
2. Fermo restando quanto previsto dal progetto di gestione
dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il piano di manutenzione contiene specifiche
indicazioni relative al manuale d'uso e manutenzione ed al programma
di manutenzione per gli organi di scarico e relativi impianti,
nonche' per la strumentazione di controllo dell'impianto di ritenuta.
Il progetto di gestione dell'invaso di cui al citato articolo 114
assume anche le funzioni del piano di manutenzione relativamente alla
gestione dell'interrimento del serbatoio.
3. Il piano di cui al presente articolo e' aggiornato prima
dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta
e successivamente almeno con la periodicita' decennale.
Art. 12
Varianti in corso d'opera
1. Il gestore trasmette alla Direzione generale il progetto di
variante in corso d'opera, corredato dagli elaborati tecnici idonei a
rappresentare la necessita' di apportare le modifiche al progetto
approvato e l'idoneita' delle soluzioni individuate a superare le
criticita' emerse in fase di costruzione.
2. Le varianti che incidono sulle caratteristiche di sicurezza e
funzionalita' dell'impianto di ritenuta sono soggette alla preventiva
approvazione tecnica della Direzione generale, secondo le
disposizioni relative all'approvazione del PE e sono soggette ad
autorizzazione dell'amministrazione concedente o notifica secondo la
normativa regionale.
Art. 13
Progetto di intervento su opere esistenti
1. Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di
dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo,
oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i
documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno
determinato l'esigenza di interventi e a valutare l'idoneita' delle
soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di
ristrutturazione o di dismissione comprende:
a) i dati e le notizie sul comportamento dell'opera durante la
costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione;
b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche nelle
diverse situazioni transitorie;
c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia nel corso
dei lavori che successivamente.
2. Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti sono
realizzati secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di interventi di riparazione o interventi locali, il
progetto puo' essere riferito alle sole parti o elementi interessati
per documentare il mantenimento o miglioramento delle condizioni di
sicurezza preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene;
b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto documenta
l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti,
almeno limitatamente alle opere oggetto di modifica e a quelle
strutturalmente e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente
raggiungere i livelli richiesti per le nuove costruzioni,
documentando, inoltre, invariate condizioni di sicurezza per le
restanti parti;
c) nel caso di interventi di adeguamento, il progetto documenta
il raggiungimento dei livelli di sicurezza e funzionalita' previsti
dalle norme (NTD e NTC).
3. Per quanto concerne gli impianti tecnologici e i dispositivi di
regolazione e chiusura degli scarichi, la relativa manutenzione,
integrazione o sostituzione deve aver luogo in conformita' alla
normativa vigente al momento degli interventi. Ai fini di preservare
la funzionalita' e durabilita' delle opere di scarico, e' facolta'
della Direzione generale prescrivere la realizzazione di uno
specifico organo dedicato al rilascio a valle del deflusso ecologico
o del deflusso minimo vitale.
4. Gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera ee) sono soggetti al parere tecnico vincolante sul PFTE e
all'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale,
secondo le modalita' previste per i progetti di nuova costruzione.
Gli interventi di ristrutturazione, di riparazione o gli interventi
locali sono soggetti al rilascio di nulla osta tecnico da parte della
Direzione generale.
5. Gli interventi di cui ai commi 2, lettere b) e c), 3 e 4 sono
preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente ai sensi
della normativa regionale vigente.
6. Nel procedimento tecnico-amministrativo di declassamento, il
gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per
l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la
Direzione generale per il rilascio del parere tecnico di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera s). L'approvazione in linea tecnica
del progetto di declassamento spetta all'amministrazione competente
per l'opera nella sua configurazione di progetto. Previo accordo con
l'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza della
diga nella configurazione di progetto, la sorveglianza sui lavori di
declassamento puo' essere svolta dalla Direzione generale. Il
procedimento di declassamento, con conseguente espunzione dell'opera
dagli elenchi della Direzione generale e passaggio della stessa nelle
competenze della Regione o della Provincia autonoma, si completa con
la conclusione dei lavori.
7. Nel procedimento tecnico-amministrativo di dismissione, il
gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per
l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la
Direzione generale per il rilascio di parere tecnico di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera s) e l'Autorita' idraulica per
l'autorizzazione idraulica. Previo accordo con l'amministrazione
concedente e con l'Autorita' idraulica, la sorveglianza sui lavori di
dismissione puo' essere svolta dalla Direzione generale. Il
procedimento di dismissione, con conseguente espunzione dell'opera
dagli elenchi della Direzione generale, si completa con la
conclusione dei lavori.
8. La condizione temporanea di serbatoio con scarichi
permanentemente aperti non costituisce dismissione dell'opera,
comporta l'applicazione del titolo II capo IV del presente
regolamento ed e' disciplinata da specifico FCEM di cui all'articolo
1, comma 1, lettera q), cui resta obbligato il gestore.
Capo II
Costruzione
Art. 14
Direzione dei lavori
1. Il Direttore dei lavori svolge le attivita', i compiti e le
funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023 e puo' assumere le funzioni di Ingegnere
responsabile nel caso di lavori di realizzazione di nuovi impianti di
ritenuta per tutta la durata dei lavori.
2. Il gestore trasmette alla Direzione generale le relazioni
tecniche mensili sull'andamento dei lavori redatte dal Direttore dei
lavori, nonche' sui risultati delle indagini e delle prove in sito e
in laboratorio eseguite in corso d'opera.
3. Il gestore, al completamento dei lavori di costruzione
dell'opera, trasmette alla Direzione generale e all'amministrazione
concedente la documentazione di consistenza delle opere, allegando i
disegni di consistenza e le valutazioni sull'accettabilita' di
prodotti, materiali e lavorazioni, sottoscritti dal Direttore dei
lavori.
Art. 15
Autorizzazioni all'inizio dei lavori
di costruzione dello sbarramento
1. Prima dell'avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento, i
materiali da impiegare nella costruzione dell'impianto sono
assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il
programma di cui all'articolo 7, comma 3, al fine di verificare la
rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei
materiali a quelle indicate nel progetto approvato.
2. La richiesta del gestore di autorizzazione tecnica all'inizio
dei lavori di costruzione dello sbarramento e' corredata da una
relazione tecnica del Direttore dei lavori che riporti i risultati
delle prove eseguite e che dia evidenza della loro rispondenza al
progetto approvato, nonche' da un rilievo dei piani di fondazione e
delle loro caratteristiche geomeccaniche.
3. La Direzione generale effettua sopralluoghi per accertamenti
sugli scavi di fondazione al fine di verificarne l'adeguatezza e la
congruenza con i dati di progetto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
interventi su dighe esistenti.
5. Fermo restando gli atti di assenso di competenza di altre
amministrazioni, la Direzione generale, a seguito della positiva
verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo rilascia, anche per
fasi parziali, l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di
costruzione dello sbarramento.
6. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto
di ritenuta o di interventi su un impianto esistente, laddove
necessario, la Direzione generale predispone o aggiorna il DPC ai
sensi della normativa vigente.
7. L'autorizzazione tecnica di cui al comma 5 e' trasmessa
all'amministrazione concedente.
Art. 16
Controlli e vigilanza sulla costruzione
1. La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila
sull'esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi,
accertamenti, verifiche e prove tecniche al fine di accertare
l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche
degli elaborati progettuali.
2. La Direzione generale, per gli interventi di maggiore
complessita', puo' nominare un assistente della Direzione generale,
incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare
l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche
degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati e
dell'osservanza delle buone norme costruttive. Detto assistente della
Direzione generale effettua periodici sopralluoghi ai lavori,
redigendo rapporti tecnici.
3. Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco degli
assistenti della Direzione generale al quale possono iscriversi i
professionisti in possesso di specifici requisiti. Con provvedimento
della medesima Direzione generale sono stabiliti le modalita' e i
requisiti per l'iscrizione all'elenco, la disciplina di affidamento
degli incarichi, le modalita' di espletamento dell'incarico,
l'entita' del compenso, in conformita' alle disposizioni dettate dal
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
4. Presso il cantiere deve essere installato a cura del gestore,
qualora previsto dal capitolato speciale d'appalto, un laboratorio
sperimentale per le prove sui materiali e sui terreni, la cui
attrezzatura e' definita nel capitolato stesso. E' facolta' della
Direzione generale disporre che campioni di materiali o terreni siano
conservati presso il laboratorio di cantiere per eventuali controlli
aggiuntivi fino al collaudo tecnico speciale, di cui all'articolo 22.
Nel laboratorio di cantiere sono eseguite le prove previste dal
capitolato, i cui risultati devono essere convalidati da periodici
controlli svolti presso laboratori autorizzati.
5. La Direzione generale, qualora accerti che le modalita'
esecutive degli interventi non siano rispondenti al progetto e alle
relative prescrizioni e sono tali da non garantire il rispetto delle
NTD, dispone la sospensione dei lavori e, qualora le parti gia'
realizzate possano ammalorarsi o subire danneggiamenti ovvero
arrecare pericolo ai territori a valle, prescrive al gestore la
progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere di presidio, ivi
compresa l'eventuale demolizione dell'opera o di parti di essa.
6. L'eventuale inottemperanza alla sospensione dei lavori, ovvero
alla progettazione ed esecuzione delle necessarie opere di presidio
e' segnalata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e alle
autorita' di protezione civile territorialmente competenti, nonche'
all'amministrazione concedente.
7. Per gli interventi su opere esistenti la Direzione generale in
sede di approvazione del progetto stabilisce quali delle disposizioni
fra quelle del presente articolo trovano applicazione in funzione
della rilevanza dei lavori.
8. Le spese e i compensi per le specifiche attivita'
dell'assistente di cui al comma 2 sono a valere sui contributi di
legge a carico degli utenti dei servizi secondo le modalita' previste
da apposito provvedimento della Direzione generale.
Art. 17
Azioni del gestore nella fase di allerta
1. Le azioni del gestore nelle fasi di allerta sono specificate nel
«Documento di protezione civile» (DPC) di cui all'articolo 1, comma
1, lettera bb). Tale documento, per i nuovi impianti di ritenuta, e'
redatto ed approvato prima dell'avvio di lavori che possono
comportare la formazione di invasi, anche a carattere transitorio, ed
e' aggiornato in relazione all'avanzamento dei lavori.
Art. 18
Osservazioni e misure
1. Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed
esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni
secondo le modalita' e frequenze previste rispettivamente nel CSA,
nel FCS e nel FCEM.
2. Nei documenti di cui al comma 1 puo' essere prevista
l'automazione di misure strumentali e l'eventuale trasmissione a
distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici,
devono verificare il corretto funzionamento della strumentazione
automatica. Per le opere ricadenti nelle classi di attenzione piu'
alte, ubicate in territori a piu' elevato grado di sismicita', la
Direzione generale puo' richiedere il monitoraggio accelerometrico.
Fermo restando quanto disposto dai DPC in merito alla messa a
disposizione delle Autorita' di protezione civile dei dati di
monitoraggio idrologico-idraulici da parte dei gestori, la Direzione
generale promuove, altresi', il monitoraggio idro-meteo-grafico utile
alla ricostruzione degli eventi di piena alla sezione di sbarramento.
3. Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno,
salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al comma 1,
trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata
dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal gestore, che
descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La
relazione e' corredata dalle descrizioni delle principali
osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione
automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai
documenti di cui al comma 1.
4. Il gestore ha l'obbligo di registrare le misure e le prove,
eseguite secondo quanto previsto dal comma 1 e conservarli in un
«Registro delle osservazioni» da tenere nella casa di guardia. Nel
Registro delle osservazioni, sono riportati:
a) i controlli e le ispezioni eseguiti e i relativi risultati,
secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1;
b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate;
c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti;
d) l'ubicazione e la descrizione di eventi particolari e delle
eventuali anomalie che si fossero manifestate.
5. Nella casa di guardia e' conservato altresi' un «Registro delle
manovre degli organi di scarico», nel quale sono riportate tutte le
movimentazioni degli organi di scarico presidiati con paratoie e, in
particolare:
a) la scansione temporale degli eventi di piena idonea a
ricostruire gli stessi in termini di portate affluenti al serbatoio e
scaricate;
b) le variazioni del livello d'invaso;
c) il grado di apertura di ciascuna luce di efflusso;
d) le portate scaricate per ogni singolo organo di scarico e
derivazione.
6. Il Registro delle osservazioni e il Registro delle manovre degli
organi di scarico sono redatti e conservati, anche in forma digitale,
con modalita' tali da preservarne l'integrita' e il valore
probatorio.
7. In caso di incidente, nonche' a seguito di eventi di piena o
sismici, l'Ingegnere responsabile redige, secondo quanto previsto dal
Documento di protezione civile, un rapporto di evento. Il rapporto di
evento e' trasmesso alla Direzione generale ed e' allegato al
Registro delle osservazioni.
8. Il gestore e' tenuto alla verifica periodica del corretto
funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti in
conformita' a quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.
Capo III
Esercizio sperimentale dell'impianto di ritenuta
Art. 19
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni
per l'esercizio sperimentale
1. Il FCS articolato in sezioni, definisce gli obblighi del gestore
e dell'Ingegnere responsabile per il controllo e la manutenzione
dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio sperimentale e, in
particolare:
a) gli adempimenti per accertare le condizioni di sicurezza e
manutenzione dell'impianto di ritenuta e quelli da attuare in caso di
malfunzionamento degli organi di scarico o della strumentazione di
controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei
risultati delle ispezioni, nonche' in caso di eventi sismici o di
piena;
b) le modalita' della sorveglianza dell'impianto;
c) il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature
di controllo e misura, nonche' il tipo e le frequenze delle misure
delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;
d) i sistemi di segnalazione di pericolo, di illuminazione, di
sicurezza degli accessi e di allarme antintrusione;
e) il valore della massima portata contenuta in alveo a valle
dello sbarramento; le mappe delle aree allagabili per l'apertura
volontaria degli scarichi e tutte le informazioni necessarie per
garantire la gestione degli scarichi stessi in sicurezza;
f) l'obbligo di manutenzione delle apparecchiature e dispositivi
di cui ai punti precedenti;
g) l'obbligo di non superare, nel corso delle manovre degli
organi di scarico connesse all'ordinario esercizio del serbatoio, il
valore della massima portata di cui al punto e), tenendo conto anche
della preesistenza di eventuali deflussi in alveo; tale obbligo non
opera in relazione agli eventi che comportano le attivazioni delle
fasi di allerta del DPC.
2. Il FCS contiene altresi':
a) il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il
corrispondente piano facente parte del PFTE, dove e' anche
evidenziata la possibilita' di utilizzazione dei volumi invasati e
disponibili durante l'esercizio sperimentale, fissandone eventuali
limiti;
b) il piano di ubicazione dei «cartelli monitori» di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), che il gestore deve installare,
prima dell'inizio degli invasi sperimentali, lungo gli alvei a valle
degli sbarramenti e nei luoghi di accesso e per l'estensione
dell'asta fluviale significativamente interessata dalla propagazione
dell'onda di piena artificiale per apertura degli scarichi regolati;
c) l'ubicazione, in prossimita' dello sbarramento o comunque ove
ritenuto necessario, dei dispositivi di segnalazione acustica che il
gestore e' tenuto ad installare;
d) l'ubicazione, il tipo e le modalita' di esercizio della
strumentazione per il rilevamento delle misure idrologico-idrauliche
che il gestore e' tenuto ad eseguire e trasmettere alla Direzione
generale e alle Regioni e Province autonome;
e) gli estremi di approvazione del Progetto di gestione di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il FCS e le successive revisioni delle relative sezioni, redatti
sulla base delle informazioni fornite dal gestore, sono approvati
dalla Direzione generale, comunicati e notificati al gestore e sono
trasmessi all'amministrazione concedente prima dell'inizio degli
invasi sperimentali.
Art. 20
Autorizzazione all'esercizio sperimentale
1. Al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori
abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in
condizioni di sicurezza, invasi parziali, puo' avere inizio
l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore
trasmette alla Direzione generale il programma degli invasi
sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio
sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione,
sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere responsabile,
sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio
e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.
2. Per gli interventi di ristrutturazione di dighe esistenti la
Direzione generale puo' disporre l'esercizio sperimentale secondo le
procedure di cui al presente articolo.
3. La Direzione generale, verificata la documentazione tecnica di
cui al comma 1 ed acquisito il parere della Commissione di collaudo
tecnico speciale di cui all'articolo 22, previa notifica al gestore
del FCS e del DPC, autorizza l'inizio dell'esercizio sperimentale
indicando eventuali raccomandazioni e prescrizioni ed informandone le
componenti del Sistema nazionale della protezione civile
territorialmente competenti e l'amministrazione concedente.
4. I successivi incrementi di quota di invaso previsti nel
programma di cui al comma 1 sono oggetto di distinte autorizzazioni,
da rilasciare sulla base del comportamento dell'opera sperimentato,
previa acquisizione di parere della commissione di collaudo tecnico
speciale di cui all'articolo 22. Il raggiungimento della quota
massima di regolazione puo' essere autorizzato per la prima volta
solo ai fini del completamento della sperimentazione e del collaudo
tecnico speciale. Detta quota massima deve essere mantenuta per un
periodo coerente con quello indicato nel programma degli invasi
sperimentali. Il collaudo deve essere conseguito nei sei mesi
successivi al completamento degli invasi sperimentali, salvo
concessione di proroga da parte della Direzione generale su motivata
richiesta della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui
all'articolo 22.
5. La Direzione generale, in caso di manifestazioni anomale
rispetto alle previsioni progettuali relative all'impianto di
ritenuta, o per gravi inadempienze del gestore alle disposizioni del
presente regolamento, puo' revocare l'autorizzazione all'esercizio
sperimentale o modificare la quota autorizzata, sentita la
Commissione di collaudo tecnico speciale ed informando le componenti
del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente
competenti, nonche' l'amministrazione concedente.
6. Per le dighe a prevalente utilizzo per fini di laminazione il
programma degli invasi sperimentali deve tenere conto del regime
idrologico del bacino sotteso e delle portate degli scarichi.
Art. 21
Visite di vigilanza periodiche
1. A seguito dell'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione
generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di
ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni
di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS,
nonche' di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle
prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Le visite sono svolte
con le modalita' definite all'articolo 25.
Art. 22
Collaudo tecnico speciale
1. Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalita' di
accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in
«esercizio ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la
verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere
civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con
le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalita' di un
collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso.
2. La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle
opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione nonche' per
interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi su
opere esistenti da cui derivi un'opera con caratteristiche
sostanzialmente diverse da quella originaria o per interventi di
rilievo per la sicurezza dello sbarramento.
3. Il collaudo tecnico speciale e' effettuato sulla base dei dati,
degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della costruzione,
delle verifiche e dei controlli eseguiti durante l'esercizio
sperimentale almeno fino al raggiungimento della quota massima di
regolazione e comprende altresi' la valutazione sul comportamento e
sulle prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzioni
rilevanti ai fini della sicurezza.
4. Le opere complementari ed accessorie dello sbarramento, ove
strutturalmente indipendenti da esso, sono oggetto di autonomo
collaudo statico secondo quanto previsto dalle NTC. Per esse la
Commissione di collaudo tecnico speciale ha il compito di verificare,
sentito ove possibile il collaudatore statico, il persistere delle
condizioni di sicurezza e, in particolare, la regolarita' del
comportamento o del funzionamento sotto carico idraulico delle opere
sottoposte durante l'esercizio sperimentale al carico stesso.
5. La Commissione di collaudo tecnico speciale e' composta da non
piu' di tre componenti, di comprovata qualificazione tecnica in
relazione alle caratteristiche delle opere, nominati dalla Direzione
generale tra i dipendenti tecnici di amministrazioni pubbliche con
comprovata esperienza in materia di dighe, di cui almeno uno in
servizio presso la Direzione generale.
6. La Commissione e' nominata prima dell'inizio dei lavori e
informa con cadenza annuale la Direzione generale sulle operazioni e
sulle osservazioni eseguite.
7. La Direzione generale trasmette alla Commissione copia del
progetto e delle eventuali varianti approvate, copia delle relazioni
tecniche di cui all'articolo 14 comma 2 e la relazione conclusiva
dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, nonche' la
documentazione di consistenza di cui all'articolo 14, comma 3. La
Commissione ha facolta' di chiedere al gestore i documenti o le prove
necessarie per l'espletamento dell'incarico.
8. Prima dell'avvio degli invasi sperimentali la Commissione di
collaudo tecnico speciale esprime parere sullo schema di FCS.
9. La Commissione certifica l'avvenuto collaudo dell'impianto di
ritenuta e lo stato di esercibilita' ordinaria, in funzione della
tutela della pubblica incolumita' e, a tal fine:
a) verifica la conformita' delle opere al progetto approvato in
linea tecnica e alle eventuali varianti e la completezza dei disegni
di consistenza dell'impianto di ritenuta compresa la strumentazione
di controllo;
b) valuta i risultati delle indagini e delle prove effettuate in
corso d'opera sui terreni di fondazione e di sponda e sui materiali
impiegati per la costruzione;
c) tiene conto dell'esito dell'attivita' di vigilanza svolta
dalla Direzione generale e i rapporti tecnici dell'assistente della
Direzione generale, ove nominato, i rapporti del Direttore dei lavori
e le asseverazioni dell'Ingegnere responsabile;
d) valuta le risultanze degli invasi sperimentali e la
conformita' del comportamento delle opere e delle sponde alle ipotesi
di progetto, tenuto conto delle indagini, delle misure e delle
osservazioni disponibili e degli eventi straordinari occorsi, quali,
a titolo esemplificativo, terremoti e piene;
e) verifica il regolare funzionamento degli organi di scarico,
del sistema di monitoraggio e degli impianti, nonche' la agibilita'
delle vie di accesso, in conformita' a quanto previsto dal FCS;
f) acquisisce nei casi previsti il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo;
g) acquisisce il certificato di collaudo statico delle strutture
in calcestruzzo armato e metalliche ove gia' oggetto di distinto
procedimento;
h) acquisisce le certificazioni degli impianti elettromeccanici
ed oleodinamici;
i) esprime parere sullo schema del FCEM.
10. La Commissione di collaudo trasmette il certificato e gli atti
di collaudo alla Direzione generale per l'approvazione. La Direzione
generale approva gli atti di collaudo previa verifica della
regolarita' formale dell'operato della Commissione, della completezza
degli accertamenti effettuati e della coerenza dei giudizi espressi.
Copia degli atti di collaudo e' trasmessa dalla Direzione generale al
gestore e all'amministrazione concedente.
11. In caso di motivati impedimenti al completamento del programma
degli invasi sperimentali, la Commissione di collaudo tecnico
speciale comunica alla Direzione generale l'impossibilita' di
concludere le operazioni di collaudo dell'impianto di ritenuta,
indicando eventuali interventi necessari per procedere al collaudo
delle opere e la quota massima di invaso raggiungibile in sicurezza
in assenza di detti interventi. In tal caso l'atto di collaudo e'
emesso con limitazione del massimo invaso ed e' approvato dalla
Direzione generale che dispone contestualmente l'entrata in esercizio
limitato dell'impianto di ritenuta stabilendo:
a) un termine di validita' del certificato di collaudo entro il
quale il gestore deve provvedere a realizzare gli interventi
necessari alla collaudabilita' dell'opera per l'esercizio ordinario;
b) la quota massima di regolazione, compatibile con la sicurezza
delle opere nel periodo di validita' del collaudo tecnico speciale.
12. Decorsi i termini di validita' del certificato di collaudo
senza che sia stato possibile superare gli impedimenti, l'impianto di
ritenuta e' posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione
generale, trasmesso all'amministrazione concedente per i seguiti di
competenza. La Direzione generale rinnova il procedimento di collaudo
per l'esercizio alle quote di progetto sulla base di un nuovo
programma di invasi sperimentali.
13. Le spese per il collaudo e per i compensi spettanti ai
componenti della Commissione gravano sul quadro economico di progetto
e sono a carico del gestore.
Capo IV
Esercizio ordinario
Art. 23
Obblighi del gestore e Foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione
1. Il gestore e' obbligato alla completa manutenzione dell'opera in
ogni sua parte e dei relativi accessi.
2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la
manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario,
nonche' gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale
per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM
riporta i contenuti del FCS ed e' aggiornato dalla Direzione generale
tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di
esercizio.
3. Il FCEM e' approvato dalla Direzione generale e notificato al
gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
4. La Direzione generale autorizza l'esercizio ordinario
dell'impianto di ritenuta a seguito dell'approvazione del collaudo
tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.
5. Il FCEM approvato dalla Direzione generale unitamente
all'autorizzazione di cui al comma 4 sono trasmessi
all'amministrazione concedente.
Art. 24
Accessibilita', guardiania e sorveglianza
1. Al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e la
ispezionabilita', l'opera deve essere accessibile con strada
carrabile e, in ogni caso, raggiungibile con mezzi adeguati ad
intervenire tempestivamente.
2. Lo sbarramento e' sorvegliato con continuita' dal gestore,
mediante personale tecnico e custodito da personale di guardiania
presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento
stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche in caso di
emergenza.
3. In funzione della classe di attenzione dell'impianto di
ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso alle opere, del
comportamento pregresso in esercizio, del sistema di monitoraggio e
della propria struttura tecnico-organizzativa, il gestore puo'
proporre alla Direzione generale modalita' di guardiania e
sorveglianza alternative rispetto a quanto previsto al comma 2,
tenuto conto dei seguenti elementi:
a) sistemi di monitoraggio a distanza;
b) sistemi di presidio a distanza in continuo e sistemi
anti-intrusione;
c) procedure di ispezione periodica da parte di personale tecnico
specializzato anche in funzione del raggiungimento delle soglie di
attenzione e di allarme;
d) definizione di procedure che garantiscano l'accesso alla diga
e agli organi di manovra delle opere di scarico in qualunque
situazione meteorologica;
e) definizione di procedure che garantiscano la presenza di
personale in sito in caso di sequenze sismiche e di allerte meteo di
elevata criticita';
f) livello d'invaso.
4. La Direzione generale, tenuto conto degli elementi di cui al
comma 3, puo' autorizzare differenti modalita' di sorveglianza e
guardiania rispetto a quanto previsto al comma 2, dandone indicazione
anche nel FCEM. Per i casi in cui il personale di guardiania e'
autorizzato a non risiedere permanentemente nella casa di guardia,
questa deve comunque essere sempre manutenuta dal gestore e devono
essere installati idonei sistemi antintrusione a protezione
dell'impianto. Devono inoltre essere garantiti l'accesso e la
permanenza presso lo sbarramento in ogni condizione e nel rispetto
dei tempi massimi di intervento stabiliti nel FCEM.
5. Durante le fasi di allerta o nei casi stabiliti dal FCEM, deve
comunque essere assicurata la presenza continua del personale presso
la casa di guardia.
6. Gli accessi alle cabine di manovra degli organi di scarico e di
presa ed ai cunicoli di ispezione devono essere manutenuti
agevolmente praticabili e muniti di impianto di illuminazione e, se
necessario, di aerazione forzata.
7. Per particolari condizioni previste nel progetto approvato
l'impianto di ritenuta puo' essere privo di casa di guardia, ferma
restando la necessita' di garantire comunque la presenza di locali
funzionali alle attivita' di sorveglianza.
Art. 25
Vigilanza sulle opere e sulle sponde
e verifiche periodiche
1. A partire dall'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione
generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di
ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni
di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del
FCEM, nonche' di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle
prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Nel corso del
sopralluogo la Direzione generale verifica altresi':
a) la sicura agibilita' degli accessi;
b) l'efficienza della strumentazione di controllo e misura con
verifiche anche a campione;
c) l'efficienza delle opere di scarico tramite manovre di
controllo e movimentazioni totali o parziali eseguite dal gestore;
d) la funzionalita' dell'impianto d'illuminazione, del sistema di
allarme, dei sistemi di comunicazione, delle fonti di energia
alternative o di riserva, del sistema antintrusione;
e) la corretta tenuta dei registri di cui all'articolo 18
mediante verifiche a campione;
f) la coerenza delle misure acquisite, a campione, durante
l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi di cui all'articolo
18, comma 3.
2. La Direzione generale stabilisce un calendario annuale delle
visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe
di attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle
prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi
meteorologici o sismici eccezionali o di dissesti idrogeologici
interessanti l'impianto di ritenuta. E' comunque assicurata almeno
una ispezione annuale per ciascun impianto. In funzione dei medesimi
criteri e tenuto anche conto dei risultati delle ispezioni di cui al
comma 5, la Direzione generale puo' altresi' stabilire un calendario
pluriennale di accertamenti straordinari sulle condizioni di
sicurezza dell'impianto di ritenuta a carico del gestore.
3. La Direzione generale redige il verbale di ispezione che
descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal
funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere responsabile e'
trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali
prescrizioni e/o raccomandazioni.
4. Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o
situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto
e per la pubblica incolumita', la Direzione generale comunica al
gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la
sicurezza. L'eventuale inottemperanza e' segnalata all'Ufficio
territoriale di Governo - Prefettura.
5. Il gestore con mezzi a proprio carico procede all'ispezione
diretta delle parti normalmente sommerse almeno ogni dieci anni,
dandone congruo preavviso alla Direzione generale, la quale partecipa
svolgendo attivita' ispettiva. Quando particolari esigenze
gestionali, collegate alla prioritaria necessita' di garantire la
disponibilita' continua della risorsa idrica, attestate
dall'amministrazione competente in materia di pianificazione della
risorsa idrica, non consentano il vuotamento dell'invaso, l'ispezione
delle parti sommerse e' svolta con altri mezzi.
Art. 26
Provvedimenti di urgenza
1. Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano
situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore
avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti
indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica
incolumita'.
2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di
degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto
e per la pubblica incolumita', ordina al gestore l'attuazione dei
provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di
rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i
tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le
componenti del Sistema nazionale della protezione civile
territorialmente competenti, ovvero dispone le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera m).
Capo V
Disposizioni generali
Art. 27
Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione
1. In caso di inadempimento alle disposizioni del presente
regolamento ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite
dalla Direzione generale, l'impianto puo' essere posto fuori
esercizio con provvedimento della Direzione generale trasmesso al
gestore. In tale ipotesi la Direzione generale trasmette il
provvedimento all'amministrazione concedente, all'Autorita' idraulica
competente, alla Protezione civile della regione o Provincia autonoma
ed al Prefetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva
competenza.
Art. 28
Altre disposizioni relative alla sicurezza
1. La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla
disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi
dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale della protezione
civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili
alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province
autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.
2. Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica
del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche
nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione
generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica
volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate
sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica
vigente (NTD e NTC) e del comportamento dell'impianto di ritenuta
durante l'esercizio.
3. Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena
caratterizzato da una portata in ingresso superiore a quella con
tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o
nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano
stati impegnati almeno i due terzi della capacita' degli organi di
scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e
all'Autorita' idraulica ovvero alle strutture regionali competenti
entro sei mesi dall'evento, una relazione di aggiornamento delle
previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di
scarico e del franco.
Art. 29
Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni
1. Per i serbatoi destinati ad esclusive finalita' di laminazione
delle piene, la cui progettazione e gestione sono demandate
all'Autorita' idraulica deputata alla tutela del buon regime delle
acque o ad altre amministrazioni pubbliche, puo' essere stipulato un
accordo di programma tra la Direzione generale e le amministrazioni
interessate, per la definizione delle procedure per l'espletamento
dell'attivita' di controllo e la relativa vigilanza anche al fine di
prevedere l'applicazione parziale delle disposizioni di cui ai capi
II, III e IV e anche tenuto conto delle classi di attenzione delle
opere. Per tali serbatoi il FCS e il FCEM sono approvati dalla
Direzione generale di intesa con l'Autorita' idraulica e definiscono
le attivita' che l'amministrazione che gestisce l'opera e' tenuta a
svolgere anche nell'ambito del servizio di polizia idraulica, le
modalita' con cui la Direzione generale vigila sulle attivita' del
gestore nonche' i particolari controlli da effettuarsi nel corso
degli eventi di piena in relazione alle particolari funzioni
previste.
2. La Direzione generale, in relazione a specifiche caratteristiche
dello sbarramento e dell'invaso e per gli aspetti relativi alla
sicurezza degli stessi puo':
a) prescrivere, sentito il gestore e l'amministrazione
concedente, particolari condizioni e limitazioni all'esercizio di
attivita' di navigazione, di fruizione turistica o di attivita'
economiche da svolgersi nell'invaso;
b) assoggettare a preventiva autorizzazione tecnica la
realizzazione di progetti di infrastrutture che interferiscono con la
sicurezza dell'impianto di ritenuta o che prevedano la realizzazione
nell'invaso di opere fisse o galleggianti.
3. Le attivita' e i progetti di cui al comma 2 sono notificati dal
proponente delle attivita' alla Direzione generale,
all'amministrazione concedente e al gestore. La notifica di cui al
precedente periodo non si effettua per le attivita' da svolgersi nei
laghi naturali regolati e nei corsi d'acqua sbarrati da traverse
fluviali, al di fuori delle aree che potrebbero interferire con la
sicurezza dell'impianto di ritenuta o pregiudicare la sicurezza
dell'attivita' stessa.
Titolo III
OPERE DI DERIVAZIONE
Capo I
Progettazione, costruzione ed esercizio
Art. 30
Progettazione delle opere e categorie di intervento
1. Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di
ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di
derivazione esistenti e' oggetto di parere tecnico vincolante della
Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le
opere sono associate.
2. Il PFTE contiene, oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36:
a) lo schema dei dispositivi di sicurezza e delle azioni di
protezione e/o prevenzione;
b) lo studio delle perturbazioni conseguenti a manovre degli
organi di intercettazione e regolazione e il piano dei dispositivi di
protezione previsti e le relative ridondanze;
c) lo studio degli scenari conseguenti al collasso delle opere o
alla perdita di tenuta idraulica ed elementi utili per l'attribuzione
della classe di attenzione.
3. Il PE contiene oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 e agli elaborati progettuali di cui al comma 2,
lettere a), b) e c):
a) il piano delle attivita' di controllo;
b) il progetto della strumentazione di controllo.
4. Il parere sul PFTE puo' essere condizionato all'osservanza di
prescrizioni da ottemperare in sede di PE. La verifica di
ottemperanza e l'approvazione tecnica del PE autorizzano l'esecuzione
delle opere per quanto di competenza della Direzione generale.
5. L'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione
avviene nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione
condotto dall'amministrazione concedente.
6. Per interventi non previsti nel piano di manutenzione di cui
all'articolo 31 e che non modificano in modo sostanziale le opere ai
fini della sicurezza, il gestore, almeno trenta giorni prima
dell'inizio dei lavori, ne da' comunicazione, corredata dal progetto
degli interventi, alla Direzione generale e all'amministrazione
concedente per quanto di competenza. Per gli interventi di somma
urgenza, il gestore trasmette tempestivamente ai medesimi soggetti
una comunicazione e una relazione descrittiva corredata da elaborati
grafici.
Art. 31
Piano di manutenzione delle opere di derivazione
1. Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, predisposto con le finalita' di conservare nel tempo la
sicurezza, la funzionalita' e l'efficienza delle opere di
derivazione, e' redatto in funzione delle diverse classi di
attenzione a cui gli elementi sono associati e comprende un programma
operativo che, per ogni anno di vigenza, indica gli interventi da
eseguire e le finestre temporali di esecuzione. Il programma
operativo, con valore di vincolo ed obbligo per il gestore, e'
definito su base pluriennale e revisionato o aggiornato secondo
necessita'.
Art. 32
Norme generali per l'esecuzione dei lavori
1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, l'inizio dei lavori e'
comunicato dal gestore alla Direzione generale, fatta salva la
necessita' di acquisire, sugli stessi lavori, la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione concedente. Ogni tre mesi il
gestore trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica
riepilogativa, redatta dal Direttore dei lavori sulla base del
giornale dei lavori o documento equivalente, da cui risulta lo
sviluppo dei lavori e le fasi significative, nonche' i risultati
delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in
corso d'opera.
2. Eventuali varianti in corso d'opera al progetto approvato,
qualora incidano sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalita'
delle opere, sono sottoposte dal gestore alla preventiva approvazione
della Direzione generale e sono trasmesse all'amministrazione
concedente per la relativa, eventuale, autorizzazione.
3. A conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori redige la
«Relazione ad opere ultimate» e, acquisito il collaudo statico ove
previsto, puo' disporre, in accordo con il Responsabile tecnico,
l'esercizio provvisorio delle opere di derivazione. La relazione di
cui al primo periodo e' corredata dallo stato di consistenza delle
opere realizzate ed e' integrata, per quanto necessario, da specifici
aggiornamenti degli elaborati che compongono il piano di manutenzione
di cui all'articolo 31.
4. Per gli interventi non soggetti ad approvazione tecnica, il
gestore trasmette alla Direzione generale ed all'amministrazione
concedente l'esito degli accertamenti eseguiti al termine dei lavori
e il certificato di collaudo statico ove previsto.
Art. 33
Accertamento tecnico e autorizzazione
all'esercizio definitivo
1. Ferma restando la competenza dell'amministrazione concedente per
il collaudo della derivazione ai sensi dell'articolo 24 del regio
decreto 14 agosto 1920, n. 1285, gli interventi di cui all'articolo
30, comma 1 sono sottoposti ad accertamento tecnico da parte della
Direzione generale. A tal fine il gestore comunica alla Direzione
generale l'ultimazione dei lavori e l'entrata in esercizio
provvisorio delle opere ed invia la Relazione a opere ultimate di cui
all'articolo 32, comma 3. L'accertamento tecnico verifica la
rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto
approvato, il comportamento delle opere in esercizio provvisorio e
acquisisce inoltre:
a) il certificato di collaudo statico delle strutture in
calcestruzzo armato e metalliche ove gia' oggetto di distinto
procedimento;
b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo nei casi
previsti;
c) le certificazioni di cui alle norme tecniche sulle tubazioni e
quelle degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici.
2. In caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, la
Direzione generale, previa approvazione del FCEMD di cui all'articolo
35, autorizza l'esercizio definitivo ai fini della salvaguardia della
pubblica incolumita'.
3. Copia dell'accertamento tecnico e' trasmessa dalla Direzione
generale al gestore e all'amministrazione concedente.
Art. 34
Relazione asseverata delle opere di derivazione
1. Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette,
entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa
tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata,
rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore,
attestante l'idoneita' delle opere di derivazione ad essere esercite
in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che
costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumita', ovvero a
seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una
relazione asseverata straordinaria.
2. La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e
verifiche di cui all'articolo 37, qualora accerti anomalie che
possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumita', prescrive
al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di
attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti
del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente
competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea
sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.
3. L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni di cui
al comma 2 e' segnalata dalla Direzione generale all'Ufficio
Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente
per i provvedimenti di competenza.
Art. 35
Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione
delle opere di derivazione
1. Il Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle
opere di derivazione (FCEMD), articolato in sezioni, redatto sulla
base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a
carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere di
derivazione in corso di esercizio per la tutela della pubblica
incolumita'. A seguito dell'accertamento tecnico di cui all'articolo
33, il FCEMD e' approvato dalla Direzione generale, trasmesso
all'amministrazione concedente e notificato al gestore ai fini
dell'entrata in esercizio definitivo delle opere.
2. Il FCEMD, in particolare, contiene:
a) la descrizione delle opere di derivazione con l'indicazione
degli elementi che le compongono e delle relative caratteristiche,
prestazioni e classi di attenzione;
b) la descrizione degli eventuali dispositivi di sicurezza e
delle azioni di protezione e/o prevenzione;
c) la descrizione e ubicazione degli accessi alle opere;
d) la descrizione e ubicazione della strumentazione di controllo,
qualora prevista, con le relative frequenze di misura;
e) il piano di manutenzione in forma sintetica;
f) l'elenco della documentazione da conservare in apposito locale
individuato nel FCEMD;
g) le informazioni periodiche da fornire alla Direzione generale.
3. Il FCEMD stabilisce inoltre gli adempimenti che il gestore e il
Responsabile tecnico sono tenuti a rispettare nel caso di intervento
degli organi di intercettazione di emergenza, di malfunzionamento
della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia
delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonche' in caso di
eventi sismici.
Art. 36
Registro eventi e misure delle opere di derivazione
1. Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, e'
tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e
misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i
controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative
verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza,
affidabilita' ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure
e' reso disponibile alla Direzione generale.
2. Il Registro di cui al comma 1 puo' essere redatto in forma
digitale, prevedendo una archiviazione con modalita' tali da
garantire valore probatorio allo stesso.
3. Copia del Registro di cui al comma 1 e' trasmessa dal gestore
alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.
Art. 37
Ispezioni delle opere di derivazione
1. La Direzione generale effettua visite ispettive sulle opere di
derivazione con la cadenza stabilita dal FCEMD in funzione della
classe di attenzione attribuita. Per le opere di derivazione con
classe di attenzione piu' elevata la cadenza non potra' essere
superiore a cinque anni; per le opere con classe di attenzione piu'
bassa potra' essere sufficiente l'acquisizione della relazione
asseverata di cui all'articolo 34. La Direzione generale puo',
altresi', stabilire un calendario pluriennale di accertamenti
straordinari sulle opere di derivazione in classi di attenzione piu'
elevate. Le visite ispettive accertano lo stato manutentivo e la
funzionalita' delle opere, nonche' l'osservanza da parte del gestore
del FCEMD e delle eventuali prescrizioni.
2. Al fine di ridurre le possibili interferenze tra attivita'
ispettiva della Direzione generale e l'esercizio ordinario delle
opere di derivazione, il gestore comunica i periodi programmati di
fuori esercizio delle opere, con preavviso non inferiore a trenta
giorni.
3. A seguito del verificarsi di anomalie o situazioni di degrado
pregiudizievoli per la sicurezza delle opere di derivazione, la
Direzione generale procede ad ispezione straordinaria d'ufficio,
previa comunicazione al gestore.
4. Alla visita ispettiva, che puo' avere ad oggetto anche piu'
elementi tecnici, e' tenuto a partecipare il Responsabile tecnico che
sottoscrive il relativo verbale.
5. La Direzione generale, sulla base dei risultati della visita
ispettiva, puo' prescrivere specifici adempimenti, ovvero
l'esecuzione di misure, interventi e prove tecniche, stabilendo la
relativa tempistica per l'esecuzione.
6. Le opere di derivazione possono essere poste fuori esercizio,
con provvedimento della Direzione generale comunicato al gestore, in
caso di inadempimento delle disposizioni di cui al presente
regolamento, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni
impartite dalla Direzione generale a seguito dell'attivita'
ispettiva. In tale ipotesi la Direzione generale ne da' tempestiva
comunicazione all'amministrazione concedente e all'Ufficio
Territoriale di Governo - Prefettura.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni per le dighe e le opere di derivazione
Art. 38
Disposizioni per le dighe
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni
concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe
di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data
di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la
Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma
degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone
comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 25, secondo un criterio di
priorita' che tenga conto della classe di attenzione di cui
all'articolo 4 e dell'effettiva durata di vita di servizio.
2. Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, restano ferme le
disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363, ove redatto, nonche' gli incarichi e le funzioni degli
assistenti governativi di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni di
collaudo istituite ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto,
ove nominati.
3. Per gli sbarramenti in esercizio sperimentale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, il FCEM vigente
costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine di dodici
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, un aggiornato programma di invasi, in coerenza con le
previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), di durata
complessiva non superiore a cinque anni.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le
Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell'articolo 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute
a concludere le loro attivita', ricorrendone le condizioni, entro i
sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi
di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti all'epoca
della costruzione delle opere.
5. In caso di motivati impedimenti al completamento degli invasi
sperimentali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 12.
6. Per le dighe esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono ammessi gli accessi e restano confermate
le modalita' di guardiania e sorveglianza definiti nel FCEM vigente
o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale delle opere
stesse.
Art. 39
Disposizioni per le opere di derivazione
1. Per le opere di derivazione esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, nelle more dell'approvazione del
FCEMD, il gestore, ai fini della prosecuzione dell'esercizio delle
opere, presenta alla Direzione generale, entro sei mesi:
a) la nomina del Responsabile tecnico e del sostituto;
b) il certificato di collaudo di cui all'articolo 24 del regio
decreto 4 agosto 1920, n. 1285, se emesso, e una relazione
asseverata, da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno a firma
del Responsabile tecnico, attestante l'idoneita' delle opere di
derivazione ad essere esercite in sicurezza, sulla base dei controlli
eseguiti e degli esiti riscontrati.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere
di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli
stati di consistenza delle opere di derivazione di sua competenza,
qualora non abbia gia' provveduto ai sensi dell'articolo 43, comma
11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
3. La Direzione generale, verificata la completezza della
documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro
i successivi dodici mesi, la classe di attenzione per ciascun
elemento costituente l'opera di derivazione, e dispone la
presentazione, entro i successivi sei mesi, del Piano di
manutenzione, del Programma operativo e l'attivazione del Registro
eventi e misure di cui all'articolo 36. La Direzione generale redige
ed approva il FCEMD.
4. In caso di inadempienza da parte del gestore a quanto previsto
dai commi 1, 2 e 3, la Direzione generale informa l'Ufficio
Territoriale di Governo - Prefettura e puo' disporre la temporanea
sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione, dandone
comunicazione all'amministrazione concedente per i provvedimenti di
competenza.
Art. 40
Clausola di salvaguardia e clausola
di invarianza finanziaria
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.