Sicurezza di dighe e traverse: disciplinati la progettazione e il controllo

Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156

Sicurezza di dighe e traverse: disciplinati la progettazione e il controllo con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156.

In particolare, il provvedimento disciplina:

  • il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, che da questi impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate;
  • l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate  alla direzione  generale, concernenti gli aspetti di sicurezza  e  vigilanza  derivanti  dalla   costruzione,   esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94.

Sicurezza di dighe e traverse

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94 

Regolamento recante la disciplina del  procedimento  di  approvazione

dei progetti e del controllo sulla costruzione  e  l'esercizio  degli

sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse). (24G00110)

(Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156)

 

Vigente al: 20-7-2024

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e soggetti

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

(omissis)

 

Adotta

il seguente regolamento:

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «altezza dello sbarramento»: la differenza tra  la  quota  del

piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei  paramenti,

escluso  l'eventuale  interrimento.  Per   le   traverse   prive   di

coronamento si fa riferimento alla quota del punto piu' elevato della

struttura di ritenuta;

b) «alveo di valle»: lo spazio contenuto tra le  sponde  fisse  o

gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel  caso  di

alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio  decreto  25

luglio  1904,  n.  523,  come  individuato  dall'Autorita'  idraulica

competente;

c) «amministrazione concedente»: l'amministrazione competente  al

rilascio della concessione della derivazione di acqua pubblica di cui

all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  e  al

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

d) «autorita' idraulica competente»:  l'amministrazione  preposta

alla tutela dei corsi d'acqua, con compiti di polizia idraulica;

e) «cartelli monitori»: cartelli di tipo unificato  figurativi  e

polilingue  segnalanti  il  pericolo  di  piene  artificiali,   anche

improvvise, per manovre degli organi di scarico;

f) «cassa in derivazione»:  la  cassa  di  espansione  realizzata

esternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;

g)  «cassa  di  espansione»:  l'opera  idraulica  per  l'accumulo

temporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;

h) «cassa in linea» o «cassa di valle»: la  cassa  di  espansione

realizzata tramite uno sbarramento in alveo;

i) «cassa mista»: la cassa di espansione costituita in  parte  in

linea con sbarramento in alveo, in parte in derivazione;

l)  «documento  di  protezione  civile   (DPC)»:   il   documento

contenente le condizioni per l'attivazione delle  «fasi  di  allerta»

per le finalita'  di  protezione  civile  nei  bacini  in  cui  siano

presenti  dighe,  redatto  ed  approvato  secondo   quanto   disposto

dall'Autorita' nazionale di protezione civile;

m) «esercizio limitato»: l'esercizio  dell'impianto  di  ritenuta

subordinato a vincoli o restrizioni sulla quota di invaso per  motivi

di ordine tecnico relativi a una riduzione  del  grado  di  sicurezza

dell'opera;

n) «esercizio ordinario»: l'esercizio dell'impianto  di  ritenuta

non subordinato a vincoli o restrizioni diversi da  quelli  derivanti

dal collaudo tecnico speciale e dal disciplinare di concessione;

o) «esercizio sperimentale»: l'esercizio temporaneo dell'impianto

di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale;

p) «foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»:  il

documento contenente gli obblighi per il controllo e la  manutenzione

dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale;

q) «foglio  di  condizioni  per  l'esercizio  e  la  manutenzione

(FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo  e  la

manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio  ordinario

e l'esercizio limitato;

r) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione  delle

opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente  gli  obblighi

per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione;

s) «Direzione generale»: la Direzione generale per le dighe e  le

infrastrutture idriche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e gli Uffici tecnici per le dighe  da  essa  funzionalmente

dipendenti;

t)  «documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali

(DOCFAP)»: documento previsto dall'articolo 2, dell'allegato I.7  del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36;

u)  «gestore»:  il  titolare  della  concessione  di  derivazione

d'acqua pubblica o il  soggetto  richiedente  la  concessione  o,  se

soggetto diverso, il gestore dello sbarramento  e/o  delle  opere  di

derivazione;

v) «impianto di ritenuta»:  l'insieme  dello  sbarramento,  delle

opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti  le  sponde

del serbatoio e dell'acqua invasata;

z)   «impianti   tecnologici»:   impianti,   a   servizio   degli

sbarramenti,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  del

Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo

2008;

aa)  «Ingegnere  responsabile»:  l'ingegnere  responsabile  della

sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto di ritenuta,  ai

sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.

507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.

584;

bb) «interventi di manutenzione»: lavori  e  opere  previste  dal

Piano di manutenzione o altri interventi diversi  da  quelli  di  cui

alla lettera ee) per assicurare regolare esercizio  dell'impianto  di

ritenuta e delle opere di derivazione;

cc) «interventi di declassamento»: interventi  di  trasformazione

dell'impianto di ritenuta  che  determinano  il  trasferimento  delle

competenze di vigilanza dallo Stato, alle Regioni o Province autonome

o agli enti territoriali da esse delegati;

dd) «interventi di dismissione»: interventi per  privare  in  via

definitiva lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, anche

in occasione di eventi di piena estremi, garantendo la sicurezza  del

sito;

ee)  «interventi  di  ristrutturazione»:  lavori   e   opere   di

trasformazione, anche parziale, degli impianti di ritenuta, suddivisi

in interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi

locali e declassamento, secondo la declaratoria recata  dalle  «Norme

tecniche per la progettazione e la costruzione degli  sbarramenti  di

ritenuta (dighe e traverse)»;

ff) «invaso»: l'insieme  delle  sponde,  compreso  il  fondo  del

serbatoio e dell'acqua invasata;

gg) «norme tecniche per la progettazione e la  costruzione  degli

sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)  (NTD)»:  norme  approvate

con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  26

giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;

hh)  «aggiornamento  delle  norme  tecniche  per  le  costruzioni

(NTC)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;

ii) «opere di derivazione e adduzione connesse  agli  sbarramenti

di ritenuta»: l'insieme delle opere di presa, regolazione del flusso,

trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e

sono direttamente alimentate da  un  invaso  realizzato  tramite  uno

sbarramento di ritenuta. Di seguito «Opere di derivazione»;

ll) «progetto di fattibilita' tecnico-economica (PFTE)»: progetto

di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di  cui  al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

mm) «progetto esecutivo (PE)»: progetto previsto dall'articolo 41

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31

marzo 2023, n. 36;

nn)   «Responsabile    tecnico»:    il    tecnico    responsabile

dell'esercizio in sicurezza delle opere di derivazione;

oo)  «sbarramento»:  la   struttura   di   ritenuta   dell'acqua,

costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;

pp) «sponde del serbatoio»: il complesso dei  pendii  naturali  o

artificiali costituenti,  insieme  allo  sbarramento,  il  serbatoio,

nonche' dei pendii a quota superiore a quella di massimo  invaso,  le

cui condizioni di stabilita' possano essere influenzate  dall'invaso,

ovvero  possano  influenzare  la   sicurezza   o   la   funzionalita'

dell'invaso stesso;

qq) «volume di invaso»: la capacita' del serbatoio  compresa  tra

la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o  della

sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso

del paramento di monte, escluso l'eventuale interrimento.

 

                               Art. 2

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento  di  approvazione  tecnica  dei  progetti,  il

controllo  sulla  costruzione  e  sull'esercizio  degli  impianti  di

ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di  cui  all'articolo

1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle  opere  di

derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono

direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della

legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo;

b) l'individuazione e le modalita' di espletamento delle funzioni

assegnate  alla  Direzione  generale,  concernenti  gli  aspetti   di

sicurezza  e  vigilanza  derivanti  dalla   costruzione,   esercizio,

dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti  esclusivamente

a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di  minerali  o

di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;

b) le casse di espansione in derivazione;

c) le conche di navigazione;

d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre  sostanze  realizzati

con  strutture  in  elevazione  di  cemento  armato,  cemento  armato

precompresso  o  acciaio  e  i  serbatoi  di  accumulo  interrati   o

sotterranei;

e) le briglie;

f) gli argini fluviali;

g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;

h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi  le

caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

i) le  opere  di  derivazione  da  prese  su  corsi  d'acqua  non

realizzate tramite sbarramenti  di  ritenuta  anche  se  convoglianti

verso di essi le acque prelevate;

l) le opere  di  derivazione  ricadenti  nella  competenza  delle

regioni e delle Province autonome in base  agli  accordi  di  cui  al

comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali  di  cui  al

comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,

le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti  ai  sensi  del

comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando

nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione  dei

progetti e il controllo  sulla  costruzione  e  sull'esercizio  delle

dighe e  delle  relative  opere  di  derivazione  in  relazione  alle

caratteristiche degli impianti di propria competenza.

 

                               Art. 3

                  Compiti della Direzione generale

1.  Fermi  i  compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'   dei

concessionari e dei soggetti gestori in materia  di  sicurezza  e  di

derivazione di acqua pubblica, la Direzione  generale,  in  relazione

agli impianti  di  ritenuta  e  alle  opere  di  derivazione  di  cui

all'articolo 2, provvede:

a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e  vincolante  sul

PFTE  e  parere  facoltativo  sui  documenti  di  fattibilita'  delle

alternative progettuali;

b) ad approvare in linea tecnica  il  PE,  anche  ai  fini  degli

adempimenti di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del  decreto-legge  8

agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21

ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso  d'opera  e

alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in

sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;

c)  a  disporre  le  verifiche  sismiche   e   idrauliche   degli

sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica  dei

siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;

d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di

costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;

e) a rilasciare  l'autorizzazione  all'esercizio  sperimentale  e

all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;

f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per

manifestazioni che possano far dubitare della stabilita' delle  opere

o per riportare, in generale, il grado di sicurezza  entro  i  limiti

normativi;

g) a esprimere il parere sul  progetto  di  gestione  dell'invaso

secondo quanto previsto dall'articolo 114 del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello  sbarramento  di

ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e  ad  approvare  gli

atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di  cui

all'articolo 22;

i) all'accertamento tecnico  e  al  rilascio  dell'autorizzazione

all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;

l) a vigilare sulle operazioni  di  controllo  del  comportamento

degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori

sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;

m) a dettare prescrizione di  studi,  indagini  e  ispezioni  per

accertare lo stato delle opere, nonche' a richiedere la presentazione

di progetti e l'esecuzione di attivita' ed  opere  per  migliorare  o

adeguare il livello di sicurezza;

n) ad acquisire gli studi  sulle  conseguenze  sui  territori  di

valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico  collasso

dello sbarramento;

o)  alla  suddivisione  degli  sbarramenti  e  delle   opere   di

derivazione in classi di attenzione;

p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e

di quelli delle opere di derivazione;

q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche

nelle materie di competenza;

r) a esprimere parere tecnico su  progetti  di  infrastrutture  o

altre opere da realizzarsi in prossimita' del  serbatoio  o  in  aree

limitrofe  e  che  possono  avere  influenza  sulla   sicurezza   del

serbatoio;

s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e  di

dismissione  degli  impianti  di  ritenuta   soggetti   al   presente

regolamento;

t)   a   trasmettere    all'amministrazione    concedente    ogni

provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto  concessorio

e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli

obblighi e le  condizioni  a  cui  e'  vincolata  la  concessione  di

derivazione d'acqua, nonche' ogni altro provvedimento  relativo  alla

costruzione, modifica,  esercizio  e  manutenzione  dell'impianto  di

ritenuta.

2.  La  Direzione  generale  acquisisce  il  parere  del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla  costruzione  di

nuovi impianti di ritenuta, nonche' per gli interventi di adeguamento

su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta  salva  la  facolta'

della Direzione generale di richiedere  al  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici  l'espressione  del  relativo  parere  su  differenti

livelli progettuali  o  in  relazione  a  interventi  di  particolare

complessita'  su  impianti  di  ritenuta  esistenti  e  su  opere  di

derivazione.

3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione  generale

sostituisce  gli  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi   per   il

controllo delle costruzioni, ai sensi dell'articolo  1,  comma  7-bis

del  decreto-legge  8  agosto   1994,   n.   507,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

 

                               Art. 4

                  Classi di attenzione delle dighe

                    e delle opere di derivazione

1. Al fine di individuare e disciplinare le attivita' di controllo,

vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore  della  Direzione

generale si procede alla suddivisione in classi di  attenzione  degli

impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri  e

procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori

pubblici e, per le opere di derivazione, anche  previo  parere  della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

2. Gli impianti  di  ritenuta  sono  suddivisi  in  funzione  della

tipologia e delle  caratteristiche  dimensionali  dello  sbarramento,

quali altezza e volume di invaso,  del  comportamento  in  esercizio,

della sismicita' e delle altre caratteristiche del sito, nonche'  del

territorio di valle.

3. Le opere  di  derivazione  sono  suddivise,  anche  per  singoli

elementi, in funzione delle  conseguenze  di  potenziale  perdita  di

tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico

idraulico, nonche' della sismicita' e delle altre caratteristiche del

sito.

4.  La  Direzione  generale,  sulla  base  delle  risultanze  delle

attivita' di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza  del

gestore, puo' modificare la classe  di  attenzione  dell'impianto  di

ritenuta e dell'opera di derivazione.

 

                               Art. 5

                       Ingegnere responsabile

1. L'Ingegnere responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

aa) sovraintende alle attivita' del personale  addetto  al  controllo

della   sicurezza   dell'impianto   di   ritenuta,   predispone    la

documentazione di cui all'articolo 18  e  partecipa  alle  visite  di

vigilanza della Direzione generale disposte ai sensi  degli  articoli

21 e 25.

2. In caso di anomalia di funzionamento dell'impianto di  ritenuta,

anche qualora l'evento non  comporti  l'attivazione  delle  procedure

previste dal Documento di protezione civile, il gestore e l'Ingegnere

responsabile  adottano  i  provvedimenti   necessari   ad   eliminare

l'anomalia, dandone comunicazione alla Direzione generale.

3. Ferma restando la propria responsabilita', il gestore,  in  caso

di   negligenza   o    inadempienza    dell'Ingegnere    responsabile

nell'adempimento delle funzioni assegnate dal  presente  regolamento,

e' obbligato alla sua sostituzione.

 

                               Art. 6

                        Responsabile tecnico

1.  Per  ciascuna  opera  di  derivazione,  il  gestore  nomina  il

Responsabile tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn) e un

suo   sostituto,   di   comprovata   esperienza   e    qualificazione

professionale, dandone comunicazione alla Direzione generale. Durante

la costruzione delle opere di derivazione o di  lavori  per  il  loro

rifacimento  eccedenti  l'ordinaria  manutenzione,  le  funzioni  del

Responsabile tecnico possono essere assunte dal Direttore dei lavori.

2.  Il  Responsabile  tecnico  sovraintende  alle   attivita'   del

personale  addetto  al  controllo  della  sicurezza  delle  opere  di

derivazione e  partecipa  alle  ispezioni  della  Direzione  generale

disposte ai sensi dell'articolo 37.

3. In caso di anomalia di funzionamento delle opere di derivazione,

il gestore e il Responsabile tecnico adottano i provvedimenti urgenti

e indifferibili necessari ad eliminare l'anomalia, dandone  immediata

comunicazione   alla   Direzione   generale   e   all'amministrazione

concedente.

4. Ferma restando la sua responsabilita', il gestore,  in  caso  di

negligenza o inadempienza del Responsabile  tecnico  nell'adempimento

delle funzioni assegnate dal presente regolamento, e' obbligato  alla

sua sostituzione.

 

Titolo II
IMPIANTI DI RITENUTA
Capo I
Progettazione

                               Art. 7

             Progetto di fattibilita' tecnico-economica

1. Il PFTE dell'impianto di ritenuta e' oggetto di  parere  tecnico

vincolante della  Direzione  generale  nell'ambito  del  procedimento

concessorio di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933,

n.  1775  ovvero  del  procedimento  unico  autorizzativo   o   della

conferenza di servizi preliminare o decisoria per  la  costruzione  e

l'esercizio dell'impianto di ritenuta, secondo quanto previsto  dalla

normativa vigente. La Direzione generale, in sede di  parere  tecnico

vincolante, attribuisce  la  classe  di  attenzione  cui  l'opera  e'

associata.

2. Il PFTE e' redatto in  conformita'  ai  contenuti  previsti  dal

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, e contiene inoltre i seguenti ulteriori elaborati:

a) piano della strumentazione di  controllo  e  di  misura  delle

opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;

b) schemi di funzionamento e calcoli di predimensionamento  degli

impianti elettromeccanici ed oleodinamici;

c) studi idraulici sull'alveo a valle degli  sbarramenti  di  cui

all'articolo 9, comma 1, e  gli  elementi  per  l'attribuzione  della

classe di attenzione;

d) piano degli invasi dell'esercizio sperimentale che  stabilisca

le fasi di invaso e svaso con  le  relative  tempistiche,  contenente

l'indicazione del subordinato piano di utilizzo dell'acqua secondo  i

volumi disponibili.

3. La relazione geologica comprende lo  studio  geomorfologico  dei

versanti del serbatoio e gli studi di reperibilita' dei materiali  da

costruzione e d'individuazione delle cave di prestito.  La  relazione

geotecnica e la relazione di calcolo  di  stabilita'  comprendono  lo

studio  delle   caratteristiche   dei   materiali   da   costruzione,

comprensivo del programma delle prove  preliminari  sui  materiali  e

delle  modalita'  di  posa  in  opera  e  di  controllo  durante   la

costruzione.

4. La relazione idrologica, la relazione geologica e  le  verifiche

di sicurezza della diga del PFTE sono elaborate  con  il  livello  di

dettaglio necessario al rispetto delle NTD.

5. Nell'ambito del procedimento concessorio di derivazione  d'acqua

il  gestore  presenta  il  PFTE  all'amministrazione  concedente;  la

Direzione generale partecipa al  procedimento  concessorio  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1, lettera  a),  previo  parere  sullo  studio

idrologico della competente struttura di cui all'articolo  92,  comma

4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Nel caso in cui  il  progetto  abbia  per  oggetto  impianti  di

ritenuta non asserviti a derivazioni d'acqua  pubblica,  il  PFTE  e'

presentato  nell'ambito  del  procedimento   autorizzativo   per   la

realizzazione  dell'opera;  la  Direzione   generale   partecipa   al

procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera

a), previo parere della competente struttura regionale in merito allo

studio idrologico.

7. E' facolta' del gestore richiedere alla  Direzione  generale  le

proprie valutazioni tecniche sul DOCFAP.

 

                               Art. 8

                         Progetto esecutivo

1.  Il  progetto  esecutivo  (PE)  dell'impianto  di  ritenuta   e'

sottoposto  alla  Direzione  generale  per  gli  adempimenti  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Il PE e' redatto ai sensi del codice dei contratti pubblici,  di

cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  e  comprende  i

documenti tecnici ivi previsti.

3. Il PE e' corredato dalle autorizzazioni,  nulla  osta  o  pareri

necessari  alla  realizzazione   delle   opere,   ivi   comprese   le

autorizzazioni  per  la  coltivazione  delle  cave  di  prestito  dei

materiali.

4. Trascorsi  dieci  anni  dalla  verifica  d'ottemperanza  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b) senza che siano state avviate  le

procedure di affidamento dei lavori, l'approvazione  tecnica  decade,

fatta salva la concessione, su istanza  del  gestore,  di  specifiche

proroghe da parte della Direzione generale.

5. In caso di sopravvenute modifiche della normativa  tecnica  (NTD

e/o NTC) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei  lavori,

ove non diversamente specificato, il gestore procede  all'adeguamento

del progetto.

 

                               Art. 9

        Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti

1. Tra gli elaborati specialistici  del  PFTE  di  un  impianto  di

ritenuta sono ricompresi:

a) gli studi della propagazione, nel tempo e nello spazio,  delle

onde di piena artificiali conseguenti  all'ipotetico  collasso  dello

sbarramento e alle manovre di apertura degli organi di  scarico,  ivi

compresa la delimitazione delle aree allagabili, con il  dettaglio  e

l'estensione sufficiente a  consentire  la  redazione  dei  piani  di

emergenza;

b) lo studio di determinazione del  valore  e  tempo  di  ritorno

della massima  portata  transitabile  lungo  l'alveo  a  valle  dello

sbarramento  ai  fini  della  disciplina  delle   ordinarie   manovre

volontarie; lo studio deve individuare anche le sezioni  maggiormente

critiche per il deflusso delle portate scaricate;

c) lo studio di valutazione  del  rischio  idraulico  residuo  al

quale il territorio a valle dello sbarramento rimane soggetto dopo la

costruzione  dell'impianto  di  ritenuta,  al  fine  di  valutare  il

beneficio,  in  termini   di   difesa   idraulica   del   territorio,

conseguibile con  la  realizzazione  dell'opera  e  gli  effetti  sui

correlati piani di bacino; lo studio deve definire l'estensione delle

aree inondabili a  valle  della  diga,  prima  e  dopo  l'entrata  in

esercizio   dell'impianto    di    ritenuta    e    indipendentemente

dall'eventuale adozione di un piano di  laminazione,  per  eventi  di

piena con tempi di ritorno coerenti con  quelli  adottati  nei  piani

citati.  Tale  studio  e'  richiesto  solo  per  le  dighe  di  nuova

costruzione.

2.  Sugli  studi  di  cui  al  comma  1  e'  acquisito  il   parere

dell'Autorita' idraulica per gli aspetti di  competenza  inerenti  al

rischio idraulico a valle della diga, ferma  restando  la  competenza

della Direzione generale per le valutazioni relative agli  idrogrammi

delle onde di piena artificiali in uscita dallo sbarramento di cui al

comma 1, lettera a). A seguito degli adempimenti di cui  all'articolo

3, comma 1, lettera b), gli studi di cui al comma  1  sono  trasmessi

dalla Direzione generale:

a)  alla  Protezione   civile   della   regione   e   all'Ufficio

Territoriale di Governo - Prefettura di ubicazione  dell'impianto  di

ritenuta per la pianificazione di emergenza;

b) all'Autorita'  idraulica  competente  per  territorio  per  la

relativa validazione;

c) all'Autorita' di bacino distrettuale  ovvero  altra  autorita'

competente per l'eventuale  aggiornamento  della  pianificazione  per

rischio idraulico;

d) all'amministrazione concedente.

3.  La  Direzione  generale,  in  caso   di   modificazioni   dello

sbarramento tali da alterare le caratteristiche delle onde  di  piena

precedentemente considerate, chiede al gestore l'aggiornamento  degli

studi di cui al comma 1, lettere a) e c).

 

                               Art. 10

             Disposizioni per la costruzione e le prove

                   di qualificazione sui materiali

1. Con la verifica di ottemperanza  e  l'approvazione  del  PE,  la

Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalita'

di esecuzione dell'opera, da inserire in una  specifica  ed  autonoma

sezione della parte tecnica del  capitolato  speciale  di  appalto  o

documento tecnico equivalente.  Tali  prescrizioni  disciplinano  tra

l'altro:

a) accessi provvisori allo sbarramento e  deviazione  provvisoria

del  corso  d'acqua,  sentita  l'Autorita'  idraulica  competente   e

l'amministrazione concedente;

b)  indagini  e  prove  sui  terreni  e/o  ammassi  rocciosi   di

fondazione;

c) materiali da costruzione  e  relative  prove  preliminari,  di

accettazione e di controllo, ivi compreso il laboratorio di cantiere;

d) osservazioni e misure per il controllo delle opere  nel  corso

dei lavori, ivi comprese le misure idrologiche.

 

                               Art. 11

           Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta

1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  27  dell'allegato

I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo

31  marzo  2023,  n.  36,  il  piano  di  manutenzione  prevede   una

dettagliata descrizione delle modalita' esecutive e  della  frequenza

degli    interventi    di    manutenzione    delle    apparecchiature

elettromeccaniche  ed  oleodinamiche  di  comando  degli  organi   di

chiusura e/o di regolazione degli scarichi di superficie e  profondi,

nonche' delle strutture, dei dispositivi  di  tenuta  e  delle  parti

mobili di detti organi. I documenti del piano di  manutenzione  degli

organi di scarico devono essere conservati anche presso  la  casa  di

guardia.

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  progetto  di   gestione

dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3  aprile

2006,  n.  152,  il  piano  di   manutenzione   contiene   specifiche

indicazioni relative al manuale d'uso e manutenzione ed al  programma

di manutenzione per  gli  organi  di  scarico  e  relativi  impianti,

nonche' per la strumentazione di controllo dell'impianto di ritenuta.

Il progetto di gestione dell'invaso di cui  al  citato  articolo  114

assume anche le funzioni del piano di manutenzione relativamente alla

gestione dell'interrimento del serbatoio.

3. Il piano  di  cui  al  presente  articolo  e'  aggiornato  prima

dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta

e successivamente almeno con la periodicita' decennale.

 

                               Art. 12

                      Varianti in corso d'opera

1. Il gestore trasmette alla  Direzione  generale  il  progetto  di

variante in corso d'opera, corredato dagli elaborati tecnici idonei a

rappresentare la necessita' di apportare  le  modifiche  al  progetto

approvato e l'idoneita' delle soluzioni  individuate  a  superare  le

criticita' emerse in fase di costruzione.

2. Le varianti che incidono sulle caratteristiche  di  sicurezza  e

funzionalita' dell'impianto di ritenuta sono soggette alla preventiva

approvazione   tecnica   della   Direzione   generale,   secondo   le

disposizioni relative all'approvazione del  PE  e  sono  soggette  ad

autorizzazione dell'amministrazione concedente o notifica secondo  la

normativa regionale.

 

                               Art. 13

              Progetto di intervento su opere esistenti

1. Il PFTE e il  PE  degli  interventi  di  ristrutturazione  o  di

dismissione comprendono, con il corrispondente livello  di  sviluppo,

oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  i

documenti necessari a inquadrare i problemi  e  le  cause  che  hanno

determinato l'esigenza di interventi e a valutare  l'idoneita'  delle

soluzioni. In particolare, il  PFTE  e  il  PE  degli  interventi  di

ristrutturazione o di dismissione comprende:

a) i dati e le notizie sul comportamento  dell'opera  durante  la

costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione;

b) i calcoli e le verifiche specifiche delle  opere  anche  nelle

diverse situazioni transitorie;

c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia nel  corso

dei lavori che successivamente.

2.  Gli  interventi  di  ristrutturazione   di   sbarramenti   sono

realizzati secondo le seguenti modalita':

a) nel caso di interventi di riparazione o interventi locali,  il

progetto puo' essere riferito alle sole parti o elementi  interessati

per documentare il mantenimento o miglioramento delle  condizioni  di

sicurezza preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene;

b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto documenta

l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti,

almeno limitatamente alle  opere  oggetto  di  modifica  e  a  quelle

strutturalmente e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente

raggiungere  i  livelli   richiesti   per   le   nuove   costruzioni,

documentando, inoltre,  invariate  condizioni  di  sicurezza  per  le

restanti parti;

c) nel caso di interventi di adeguamento, il  progetto  documenta

il raggiungimento dei livelli di sicurezza e  funzionalita'  previsti

dalle norme (NTD e NTC).

3. Per quanto concerne gli impianti tecnologici e i dispositivi  di

regolazione e chiusura  degli  scarichi,  la  relativa  manutenzione,

integrazione o sostituzione  deve  aver  luogo  in  conformita'  alla

normativa vigente al momento degli interventi. Ai fini di  preservare

la funzionalita' e durabilita' delle opere di  scarico,  e'  facolta'

della  Direzione  generale  prescrivere  la  realizzazione   di   uno

specifico organo dedicato al rilascio a valle del deflusso  ecologico

o del deflusso minimo vitale.

4. Gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 1,  comma

1, lettera ee) sono soggetti al parere tecnico vincolante sul PFTE  e

all'approvazione tecnica del PE da parte  della  Direzione  generale,

secondo le modalita' previste per i progetti  di  nuova  costruzione.

Gli interventi di ristrutturazione, di riparazione o  gli  interventi

locali sono soggetti al rilascio di nulla osta tecnico da parte della

Direzione generale.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, lettere b) e c), 3  e  4  sono

preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente ai  sensi

della normativa regionale vigente.

6. Nel procedimento  tecnico-amministrativo  di  declassamento,  il

gestore presenta alla  amministrazione  concedente  il  progetto  per

l'avvio  del  procedimento  di  competenza,  al  quale  partecipa  la

Direzione  generale  per  il  rilascio  del  parere  tecnico  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera s). L'approvazione in linea  tecnica

del progetto di declassamento spetta  all'amministrazione  competente

per l'opera nella sua configurazione di progetto. Previo accordo  con

l'amministrazione competente alla  vigilanza  sulla  sicurezza  della

diga nella configurazione di progetto, la sorveglianza sui lavori  di

declassamento  puo'  essere  svolta  dalla  Direzione  generale.   Il

procedimento di declassamento, con conseguente espunzione  dell'opera

dagli elenchi della Direzione generale e passaggio della stessa nelle

competenze della Regione o della Provincia autonoma, si completa  con

la conclusione dei lavori.

7.  Nel  procedimento  tecnico-amministrativo  di  dismissione,  il

gestore presenta alla  amministrazione  concedente  il  progetto  per

l'avvio  del  procedimento  di  competenza,  al  quale  partecipa  la

Direzione  generale  per  il  rilascio  di  parere  tecnico  di   cui

all'articolo 3, comma 1,  lettera  s)  e  l'Autorita'  idraulica  per

l'autorizzazione  idraulica.  Previo  accordo  con  l'amministrazione

concedente e con l'Autorita' idraulica, la sorveglianza sui lavori di

dismissione  puo'  essere  svolta  dalla   Direzione   generale.   Il

procedimento di dismissione, con  conseguente  espunzione  dell'opera

dagli  elenchi  della  Direzione  generale,  si   completa   con   la

conclusione dei lavori.

8.   La   condizione   temporanea   di   serbatoio   con   scarichi

permanentemente  aperti  non  costituisce   dismissione   dell'opera,

comporta  l'applicazione  del  titolo  II  capo   IV   del   presente

regolamento ed e' disciplinata da specifico FCEM di cui  all'articolo

1, comma 1, lettera q), cui resta obbligato il gestore.

 

Capo II
Costruzione

                               Art. 14

                        Direzione dei lavori

1. Il Direttore dei lavori svolge le  attivita',  i  compiti  e  le

funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto

legislativo n. 36 del 2023 e puo' assumere le funzioni  di  Ingegnere

responsabile nel caso di lavori di realizzazione di nuovi impianti di

ritenuta per tutta la durata dei lavori.

2. Il  gestore  trasmette  alla  Direzione  generale  le  relazioni

tecniche mensili sull'andamento dei lavori redatte dal Direttore  dei

lavori, nonche' sui risultati delle indagini e delle prove in sito  e

in laboratorio eseguite in corso d'opera.

3.  Il  gestore,  al  completamento  dei  lavori   di   costruzione

dell'opera, trasmette alla Direzione generale  e  all'amministrazione

concedente la documentazione di consistenza delle opere, allegando  i

disegni  di  consistenza  e  le  valutazioni  sull'accettabilita'  di

prodotti, materiali e lavorazioni,  sottoscritti  dal  Direttore  dei

lavori.

 

                               Art. 15

                Autorizzazioni all'inizio dei lavori

                  di costruzione dello sbarramento

1. Prima dell'avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento,  i

materiali  da  impiegare   nella   costruzione   dell'impianto   sono

assoggettati  a  prove  di  qualificazione  preliminari,  secondo  il

programma di cui all'articolo 7, comma 3, al fine  di  verificare  la

rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche  dei

materiali a quelle indicate nel progetto approvato.

2. La richiesta del gestore di  autorizzazione  tecnica  all'inizio

dei lavori di costruzione  dello  sbarramento  e'  corredata  da  una

relazione tecnica del Direttore dei lavori che  riporti  i  risultati

delle prove eseguite e che dia evidenza  della  loro  rispondenza  al

progetto approvato, nonche' da un rilievo dei piani di  fondazione  e

delle loro caratteristiche geomeccaniche.

3. La Direzione generale  effettua  sopralluoghi  per  accertamenti

sugli scavi di fondazione al fine di verificarne l'adeguatezza  e  la

congruenza con i dati di progetto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli

interventi su dighe esistenti.

5. Fermo restando gli  atti  di  assenso  di  competenza  di  altre

amministrazioni, la Direzione  generale,  a  seguito  della  positiva

verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo rilascia,  anche  per

fasi parziali, l'autorizzazione  tecnica  all'inizio  dei  lavori  di

costruzione dello sbarramento.

6. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto

di ritenuta  o  di  interventi  su  un  impianto  esistente,  laddove

necessario, la Direzione generale predispone o  aggiorna  il  DPC  ai

sensi della normativa vigente.

7.  L'autorizzazione  tecnica  di  cui  al  comma  5  e'  trasmessa

all'amministrazione concedente.

 

                               Art. 16

               Controlli e vigilanza sulla costruzione

1. La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila

sull'esecuzione  dei  lavori   disponendo   eventuali   sopralluoghi,

accertamenti,  verifiche  e  prove  tecniche  al  fine  di  accertare

l'osservanza del presente regolamento e delle  prescrizioni  tecniche

degli elaborati progettuali.

2.  La  Direzione  generale,  per  gli   interventi   di   maggiore

complessita', puo' nominare un assistente della  Direzione  generale,

incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare

l'osservanza del presente regolamento e delle  prescrizioni  tecniche

degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati  e

dell'osservanza delle buone norme costruttive. Detto assistente della

Direzione  generale  effettua  periodici  sopralluoghi   ai   lavori,

redigendo rapporti tecnici.

3.  Presso  la  Direzione  generale  e'  istituito  l'elenco  degli

assistenti della Direzione generale al  quale  possono  iscriversi  i

professionisti in possesso di specifici requisiti. Con  provvedimento

della medesima Direzione generale sono stabiliti  le  modalita'  e  i

requisiti per l'iscrizione all'elenco, la disciplina  di  affidamento

degli  incarichi,  le  modalita'   di   espletamento   dell'incarico,

l'entita' del compenso, in conformita' alle disposizioni dettate  dal

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36.

4. Presso il cantiere deve essere installato a  cura  del  gestore,

qualora previsto dal capitolato speciale  d'appalto,  un  laboratorio

sperimentale per le  prove  sui  materiali  e  sui  terreni,  la  cui

attrezzatura e' definita nel capitolato  stesso.  E'  facolta'  della

Direzione generale disporre che campioni di materiali o terreni siano

conservati presso il laboratorio di cantiere per eventuali  controlli

aggiuntivi fino al collaudo tecnico speciale, di cui all'articolo 22.

Nel laboratorio di cantiere  sono  eseguite  le  prove  previste  dal

capitolato, i cui risultati devono essere  convalidati  da  periodici

controlli svolti presso laboratori autorizzati.

5.  La  Direzione  generale,  qualora  accerti  che  le   modalita'

esecutive degli interventi non siano rispondenti al progetto  e  alle

relative prescrizioni e sono tali da non garantire il rispetto  delle

NTD, dispone la sospensione dei  lavori  e,  qualora  le  parti  gia'

realizzate  possano  ammalorarsi  o  subire   danneggiamenti   ovvero

arrecare pericolo ai territori  a  valle,  prescrive  al  gestore  la

progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere di presidio,  ivi

compresa l'eventuale demolizione dell'opera o di parti di essa.

6. L'eventuale inottemperanza alla sospensione dei  lavori,  ovvero

alla progettazione ed esecuzione delle necessarie opere  di  presidio

e' segnalata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e  alle

autorita' di protezione civile territorialmente  competenti,  nonche'

all'amministrazione concedente.

7. Per gli interventi su opere esistenti la Direzione  generale  in

sede di approvazione del progetto stabilisce quali delle disposizioni

fra quelle del presente articolo  trovano  applicazione  in  funzione

della rilevanza dei lavori.

8.  Le  spese  e   i   compensi   per   le   specifiche   attivita'

dell'assistente di cui al comma 2 sono a  valere  sui  contributi  di

legge a carico degli utenti dei servizi secondo le modalita' previste

da apposito provvedimento della Direzione generale.

 

                               Art. 17

              Azioni del gestore nella fase di allerta

1. Le azioni del gestore nelle fasi di allerta sono specificate nel

«Documento di protezione civile» (DPC) di cui all'articolo  1,  comma

1, lettera bb). Tale documento, per i nuovi impianti di ritenuta,  e'

redatto  ed  approvato  prima  dell'avvio  di  lavori   che   possono

comportare la formazione di invasi, anche a carattere transitorio, ed

e' aggiornato in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 18

 

Osservazioni e misure

 

1. Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed

esercizio ordinario, esegue i rilievi, i  controlli  e  le  ispezioni

secondo le modalita' e frequenze previste  rispettivamente  nel  CSA,

nel FCS e nel FCEM.

2.  Nei  documenti  di  cui  al  comma  1  puo'   essere   prevista

l'automazione di misure  strumentali  e  l'eventuale  trasmissione  a

distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici,

devono verificare  il  corretto  funzionamento  della  strumentazione

automatica. Per le opere ricadenti nelle classi  di  attenzione  piu'

alte, ubicate in territori a piu' elevato  grado  di  sismicita',  la

Direzione generale puo' richiedere il  monitoraggio  accelerometrico.

Fermo restando quanto  disposto  dai  DPC  in  merito  alla  messa  a

disposizione  delle  Autorita'  di  protezione  civile  dei  dati  di

monitoraggio idrologico-idraulici da parte dei gestori, la  Direzione

generale promuove, altresi', il monitoraggio idro-meteo-grafico utile

alla ricostruzione degli eventi di piena alla sezione di sbarramento.

3. Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto  di  ogni  anno,

salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al  comma  1,

trasmette  alla   Direzione   generale   una   relazione   asseverata

dell'Ingegnere responsabile,  sottoscritta  anche  dal  gestore,  che

descrive il comportamento e lo stato di  sicurezza  delle  opere.  La

relazione   e'   corredata   dalle   descrizioni   delle   principali

osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla  strumentazione

automatica e dei controlli  manuali,  secondo  quanto  stabilito  dai

documenti di cui al comma 1.

4. Il gestore ha l'obbligo di registrare  le  misure  e  le  prove,

eseguite secondo quanto previsto dal comma  1  e  conservarli  in  un

«Registro delle osservazioni» da tenere nella casa  di  guardia.  Nel

Registro delle osservazioni, sono riportati:

a) i controlli e le ispezioni eseguiti e  i  relativi  risultati,

secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1;

b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate;

c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti;

d) l'ubicazione e la descrizione di eventi  particolari  e  delle

eventuali anomalie che si fossero manifestate.

5. Nella casa di guardia e' conservato altresi' un «Registro  delle

manovre degli organi di scarico», nel quale sono riportate  tutte  le

movimentazioni degli organi di scarico presidiati con paratoie e,  in

particolare:

a)  la  scansione  temporale  degli  eventi  di  piena  idonea  a

ricostruire gli stessi in termini di portate affluenti al serbatoio e

scaricate;

b) le variazioni del livello d'invaso;

c) il grado di apertura di ciascuna luce di efflusso;

d) le portate scaricate per ogni  singolo  organo  di  scarico  e

derivazione.

6. Il Registro delle osservazioni e il Registro delle manovre degli

organi di scarico sono redatti e conservati, anche in forma digitale,

con  modalita'  tali  da  preservarne  l'integrita'   e   il   valore

probatorio.

7. In caso di incidente, nonche' a seguito di  eventi  di  piena  o

sismici, l'Ingegnere responsabile redige, secondo quanto previsto dal

Documento di protezione civile, un rapporto di evento. Il rapporto di

evento e'  trasmesso  alla  Direzione  generale  ed  e'  allegato  al

Registro delle osservazioni.

8. Il gestore  e'  tenuto  alla  verifica  periodica  del  corretto

funzionamento degli organi di scarico  e  dei  relativi  impianti  in

conformita' a quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.

 

Capo III
Esercizio sperimentale dell'impianto di ritenuta

                               Art. 19

             Obblighi del gestore e Foglio di condizioni

                    per l'esercizio sperimentale

1. Il FCS articolato in sezioni, definisce gli obblighi del gestore

e dell'Ingegnere responsabile per  il  controllo  e  la  manutenzione

dell'impianto di ritenuta  durante  l'esercizio  sperimentale  e,  in

particolare:

a) gli adempimenti per accertare le  condizioni  di  sicurezza  e

manutenzione dell'impianto di ritenuta e quelli da attuare in caso di

malfunzionamento degli organi di scarico o  della  strumentazione  di

controllo e misura, o  nel  caso  di  anomalia  delle  misure  o  dei

risultati delle ispezioni, nonche' in caso di  eventi  sismici  o  di

piena;

b) le modalita' della sorveglianza dell'impianto;

c) il numero, il tipo e la localizzazione  delle  apparecchiature

di controllo e misura, nonche' il tipo e le  frequenze  delle  misure

delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;

d) i sistemi di segnalazione di pericolo,  di  illuminazione,  di

sicurezza degli accessi e di allarme antintrusione;

e) il valore della massima portata contenuta  in  alveo  a  valle

dello sbarramento; le mappe  delle  aree  allagabili  per  l'apertura

volontaria degli scarichi e  tutte  le  informazioni  necessarie  per

garantire la gestione degli scarichi stessi in sicurezza;

f) l'obbligo di manutenzione delle apparecchiature e  dispositivi

di cui ai punti precedenti;

g) l'obbligo di non  superare,  nel  corso  delle  manovre  degli

organi di scarico connesse all'ordinario esercizio del serbatoio,  il

valore della massima portata di cui al punto e), tenendo conto  anche

della preesistenza di eventuali deflussi in alveo; tale  obbligo  non

opera in relazione agli eventi che comportano  le  attivazioni  delle

fasi di allerta del DPC.

2. Il FCS contiene altresi':

a) il programma degli invasi  sperimentali  in  coerenza  con  il

corrispondente  piano  facente  parte  del  PFTE,   dove   e'   anche

evidenziata la possibilita' di utilizzazione dei  volumi  invasati  e

disponibili durante l'esercizio  sperimentale,  fissandone  eventuali

limiti;

b)  il  piano  di  ubicazione  dei  «cartelli  monitori»  di  cui

all'articolo 1, comma 1, lettera e), che il gestore deve  installare,

prima dell'inizio degli invasi sperimentali, lungo gli alvei a  valle

degli  sbarramenti  e  nei  luoghi  di  accesso  e  per  l'estensione

dell'asta fluviale significativamente interessata dalla  propagazione

dell'onda di piena artificiale per apertura degli scarichi regolati;

c) l'ubicazione, in prossimita' dello sbarramento o comunque  ove

ritenuto necessario, dei dispositivi di segnalazione acustica che  il

gestore e' tenuto ad installare;

d) l'ubicazione, il  tipo  e  le  modalita'  di  esercizio  della

strumentazione per il rilevamento delle misure  idrologico-idrauliche

che il gestore e' tenuto ad eseguire  e  trasmettere  alla  Direzione

generale e alle Regioni e Province autonome;

e) gli estremi di approvazione del Progetto di  gestione  di  cui

all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il FCS e le successive revisioni delle relative sezioni, redatti

sulla base delle informazioni fornite  dal  gestore,  sono  approvati

dalla Direzione generale, comunicati e notificati al gestore  e  sono

trasmessi  all'amministrazione  concedente  prima  dell'inizio  degli

invasi sperimentali.

 

                               Art. 20

              Autorizzazione all'esercizio sperimentale

1. Al termine dei lavori di costruzione, ovvero  qualora  i  lavori

abbiano raggiunto uno stato di avanzamento  tale  da  consentire,  in

condizioni  di  sicurezza,  invasi  parziali,   puo'   avere   inizio

l'esercizio sperimentale. Ai  fini  dell'autorizzazione,  il  gestore

trasmette  alla  Direzione  generale  il   programma   degli   invasi

sperimentali in coerenza con il  piano  degli  invasi  dell'esercizio

sperimentale facente parte del  PFTE,  corredato  da  una  relazione,

sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere  responsabile,

sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del  serbatoio

e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.

2. Per gli interventi di ristrutturazione  di  dighe  esistenti  la

Direzione generale puo' disporre l'esercizio sperimentale secondo  le

procedure di cui al presente articolo.

3. La Direzione generale, verificata la documentazione  tecnica  di

cui al comma 1 ed acquisito il parere della Commissione  di  collaudo

tecnico speciale di cui all'articolo 22, previa notifica  al  gestore

del FCS e del DPC,  autorizza  l'inizio  dell'esercizio  sperimentale

indicando eventuali raccomandazioni e prescrizioni ed informandone le

componenti   del   Sistema   nazionale   della   protezione    civile

territorialmente competenti e l'amministrazione concedente.

4.  I  successivi  incrementi  di  quota  di  invaso  previsti  nel

programma di cui al comma 1 sono oggetto di distinte  autorizzazioni,

da rilasciare sulla base del comportamento  dell'opera  sperimentato,

previa acquisizione di parere della commissione di  collaudo  tecnico

speciale di  cui  all'articolo  22.  Il  raggiungimento  della  quota

massima di regolazione puo' essere autorizzato  per  la  prima  volta

solo ai fini del completamento della sperimentazione e  del  collaudo

tecnico speciale. Detta quota massima deve essere  mantenuta  per  un

periodo coerente con  quello  indicato  nel  programma  degli  invasi

sperimentali.  Il  collaudo  deve  essere  conseguito  nei  sei  mesi

successivi  al  completamento  degli   invasi   sperimentali,   salvo

concessione di proroga da parte della Direzione generale su  motivata

richiesta della Commissione  di  collaudo  tecnico  speciale  di  cui

all'articolo 22.

5.  La  Direzione  generale,  in  caso  di  manifestazioni  anomale

rispetto  alle  previsioni  progettuali  relative   all'impianto   di

ritenuta, o per gravi inadempienze del gestore alle disposizioni  del

presente regolamento, puo'  revocare  l'autorizzazione  all'esercizio

sperimentale  o  modificare  la   quota   autorizzata,   sentita   la

Commissione di collaudo tecnico speciale ed informando le  componenti

del  Sistema  nazionale  della  protezione  civile   territorialmente

competenti, nonche' l'amministrazione concedente.

6. Per le dighe a prevalente utilizzo per fini  di  laminazione  il

programma degli invasi sperimentali  deve  tenere  conto  del  regime

idrologico del bacino sotteso e delle portate degli scarichi.

 

                               Art. 21

                   Visite di vigilanza periodiche

1. A seguito dell'avvio degli  invasi  sperimentali,  la  Direzione

generale effettua visite  di  vigilanza  periodiche  all'impianto  di

ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle  condizioni

di manutenzione e  sicurezza,  di  accertare  il  rispetto  del  FCS,

nonche'  di  acquisire  elementi  per  accertare  l'adempimento  alle

prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Le visite sono svolte

con le modalita' definite all'articolo 25.

 

                               Art. 22

                      Collaudo tecnico speciale

1. Il collaudo tecnico speciale delle  dighe  ha  la  finalita'  di

accertare  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la   entrata   in

«esercizio  ordinario»  dell'impianto  di  ritenuta   attraverso   la

verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere

civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con

le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalita'  di  un

collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso.

2. La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle

opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione  nonche'  per

interventi di demolizione e ricostruzione e  per  gli  interventi  su

opere  esistenti  da  cui   derivi   un'opera   con   caratteristiche

sostanzialmente diverse da quella  originaria  o  per  interventi  di

rilievo per la sicurezza dello sbarramento.

3. Il collaudo tecnico speciale e' effettuato sulla base dei  dati,

degli elementi conoscitivi acquisiti  nel  corso  della  costruzione,

delle  verifiche  e  dei  controlli  eseguiti   durante   l'esercizio

sperimentale almeno fino al raggiungimento  della  quota  massima  di

regolazione e comprende altresi' la valutazione sul  comportamento  e

sulle  prestazioni  delle  parti  dell'opera  che  svolgono  funzioni

rilevanti ai fini della sicurezza.

4. Le opere complementari  ed  accessorie  dello  sbarramento,  ove

strutturalmente  indipendenti  da  esso,  sono  oggetto  di  autonomo

collaudo statico secondo quanto  previsto  dalle  NTC.  Per  esse  la

Commissione di collaudo tecnico speciale ha il compito di verificare,

sentito ove possibile il collaudatore statico,  il  persistere  delle

condizioni  di  sicurezza  e,  in  particolare,  la  regolarita'  del

comportamento o del funzionamento sotto carico idraulico delle  opere

sottoposte durante l'esercizio sperimentale al carico stesso.

5. La Commissione di collaudo tecnico speciale e' composta  da  non

piu' di tre  componenti,  di  comprovata  qualificazione  tecnica  in

relazione alle caratteristiche delle opere, nominati dalla  Direzione

generale tra i dipendenti tecnici di  amministrazioni  pubbliche  con

comprovata esperienza in materia di  dighe,  di  cui  almeno  uno  in

servizio presso la Direzione generale.

6. La Commissione  e'  nominata  prima  dell'inizio  dei  lavori  e

informa con cadenza annuale la Direzione generale sulle operazioni  e

sulle osservazioni eseguite.

7. La Direzione  generale  trasmette  alla  Commissione  copia  del

progetto e delle eventuali varianti approvate, copia delle  relazioni

tecniche di cui all'articolo 14 comma 2  e  la  relazione  conclusiva

dell'assistente della Direzione generale, ove  nominato,  nonche'  la

documentazione di consistenza di cui all'articolo  14,  comma  3.  La

Commissione ha facolta' di chiedere al gestore i documenti o le prove

necessarie per l'espletamento dell'incarico.

8. Prima dell'avvio degli invasi  sperimentali  la  Commissione  di

collaudo tecnico speciale esprime parere sullo schema di FCS.

9. La Commissione certifica l'avvenuto  collaudo  dell'impianto  di

ritenuta e lo stato di esercibilita'  ordinaria,  in  funzione  della

tutela della pubblica incolumita' e, a tal fine:

a) verifica la conformita' delle opere al progetto  approvato  in

linea tecnica e alle eventuali varianti e la completezza dei  disegni

di consistenza dell'impianto di ritenuta compresa  la  strumentazione

di controllo;

b) valuta i risultati delle indagini e delle prove effettuate  in

corso d'opera sui terreni di fondazione e di sponda e  sui  materiali

impiegati per la costruzione;

c) tiene conto  dell'esito  dell'attivita'  di  vigilanza  svolta

dalla Direzione generale e i rapporti tecnici  dell'assistente  della

Direzione generale, ove nominato, i rapporti del Direttore dei lavori

e le asseverazioni dell'Ingegnere responsabile;

d)  valuta  le  risultanze  degli  invasi   sperimentali   e   la

conformita' del comportamento delle opere e delle sponde alle ipotesi

di progetto, tenuto  conto  delle  indagini,  delle  misure  e  delle

osservazioni disponibili e degli eventi straordinari occorsi,  quali,

a titolo esemplificativo, terremoti e piene;

e) verifica il regolare funzionamento degli  organi  di  scarico,

del sistema di monitoraggio e degli impianti, nonche'  la  agibilita'

delle vie di accesso, in conformita' a quanto previsto dal FCS;

f) acquisisce  nei  casi  previsti  il  certificato  di  collaudo

tecnico-amministrativo;

g) acquisisce il certificato di collaudo statico delle  strutture

in calcestruzzo armato e metalliche  ove  gia'  oggetto  di  distinto

procedimento;

h) acquisisce le certificazioni degli  impianti  elettromeccanici

ed oleodinamici;

i) esprime parere sullo schema del FCEM.

10. La Commissione di collaudo trasmette il certificato e gli  atti

di collaudo alla Direzione generale per l'approvazione. La  Direzione

generale  approva  gli  atti  di  collaudo  previa   verifica   della

regolarita' formale dell'operato della Commissione, della completezza

degli accertamenti effettuati e della coerenza dei giudizi  espressi.

Copia degli atti di collaudo e' trasmessa dalla Direzione generale al

gestore e all'amministrazione concedente.

11. In caso di motivati impedimenti al completamento del  programma

degli  invasi  sperimentali,  la  Commissione  di  collaudo   tecnico

speciale  comunica  alla  Direzione  generale   l'impossibilita'   di

concludere le  operazioni  di  collaudo  dell'impianto  di  ritenuta,

indicando eventuali interventi necessari per  procedere  al  collaudo

delle opere e la quota massima di invaso raggiungibile  in  sicurezza

in assenza di detti interventi. In tal caso  l'atto  di  collaudo  e'

emesso con limitazione del  massimo  invaso  ed  e'  approvato  dalla

Direzione generale che dispone contestualmente l'entrata in esercizio

limitato dell'impianto di ritenuta stabilendo:

a) un termine di validita' del certificato di collaudo  entro  il

quale  il  gestore  deve  provvedere  a  realizzare  gli   interventi

necessari alla collaudabilita' dell'opera per l'esercizio ordinario;

b) la quota massima di regolazione, compatibile con la  sicurezza

delle opere nel periodo di validita' del collaudo tecnico speciale.

12. Decorsi i termini di  validita'  del  certificato  di  collaudo

senza che sia stato possibile superare gli impedimenti, l'impianto di

ritenuta e' posto fuori esercizio con provvedimento  della  Direzione

generale, trasmesso all'amministrazione concedente per i  seguiti  di

competenza. La Direzione generale rinnova il procedimento di collaudo

per l'esercizio alle  quote  di  progetto  sulla  base  di  un  nuovo

programma di invasi sperimentali.

13. Le spese  per  il  collaudo  e  per  i  compensi  spettanti  ai

componenti della Commissione gravano sul quadro economico di progetto

e sono a carico del gestore.

 

Capo IV
Esercizio ordinario

                               Art. 23

             Obblighi del gestore e Foglio di condizioni

                  per l'esercizio e la manutenzione

1. Il gestore e' obbligato alla completa manutenzione dell'opera in

ogni sua parte e dei relativi accessi.

2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la

manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario,

nonche' gli obblighi disposti in sede di  collaudo  tecnico  speciale

per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo.  Il  FCEM

riporta i contenuti del FCS ed e' aggiornato dalla Direzione generale

tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di

esercizio.

3. Il FCEM e' approvato dalla Direzione generale  e  notificato  al

gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

4.  La   Direzione   generale   autorizza   l'esercizio   ordinario

dell'impianto di ritenuta a seguito  dell'approvazione  del  collaudo

tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.

5.  Il  FCEM  approvato   dalla   Direzione   generale   unitamente

all'autorizzazione   di   cui   al    comma    4    sono    trasmessi

all'amministrazione concedente.

 

                               Art. 24

              Accessibilita', guardiania e sorveglianza

1. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza,  la  manutenzione  e  la

ispezionabilita',  l'opera  deve  essere   accessibile   con   strada

carrabile e, in  ogni  caso,  raggiungibile  con  mezzi  adeguati  ad

intervenire tempestivamente.

2. Lo sbarramento  e'  sorvegliato  con  continuita'  dal  gestore,

mediante personale tecnico e custodito  da  personale  di  guardiania

presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento

stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche  in  caso  di

emergenza.

3.  In  funzione  della  classe  di  attenzione  dell'impianto   di

ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso alle opere, del

comportamento pregresso in esercizio, del sistema di  monitoraggio  e

della  propria  struttura  tecnico-organizzativa,  il  gestore   puo'

proporre  alla  Direzione  generale   modalita'   di   guardiania   e

sorveglianza alternative rispetto  a  quanto  previsto  al  comma  2,

tenuto conto dei seguenti elementi:

a) sistemi di monitoraggio a distanza;

b)  sistemi  di  presidio  a  distanza  in  continuo  e   sistemi

anti-intrusione;

c) procedure di ispezione periodica da parte di personale tecnico

specializzato anche in funzione del raggiungimento  delle  soglie  di

attenzione e di allarme;

d) definizione di procedure che garantiscano l'accesso alla  diga

e agli  organi  di  manovra  delle  opere  di  scarico  in  qualunque

situazione meteorologica;

e) definizione di  procedure  che  garantiscano  la  presenza  di

personale in sito in caso di sequenze sismiche e di allerte meteo  di

elevata criticita';

f) livello d'invaso.

4. La Direzione generale, tenuto conto degli  elementi  di  cui  al

comma 3, puo' autorizzare  differenti  modalita'  di  sorveglianza  e

guardiania rispetto a quanto previsto al comma 2, dandone indicazione

anche nel FCEM. Per i casi in  cui  il  personale  di  guardiania  e'

autorizzato a non risiedere permanentemente nella  casa  di  guardia,

questa deve comunque essere sempre manutenuta dal  gestore  e  devono

essere  installati  idonei   sistemi   antintrusione   a   protezione

dell'impianto.  Devono  inoltre  essere  garantiti  l'accesso  e   la

permanenza presso lo sbarramento in ogni condizione  e  nel  rispetto

dei tempi massimi di intervento stabiliti nel FCEM.

5. Durante le fasi di allerta o nei casi stabiliti dal  FCEM,  deve

comunque essere assicurata la presenza continua del personale  presso

la casa di guardia.

6. Gli accessi alle cabine di manovra degli organi di scarico e  di

presa  ed  ai  cunicoli  di  ispezione   devono   essere   manutenuti

agevolmente praticabili e muniti di impianto di illuminazione  e,  se

necessario, di aerazione forzata.

7. Per  particolari  condizioni  previste  nel  progetto  approvato

l'impianto di ritenuta puo' essere privo di casa  di  guardia,  ferma

restando la necessita' di garantire comunque la  presenza  di  locali

funzionali alle attivita' di sorveglianza.

 

                               Art. 25

                Vigilanza sulle opere e sulle sponde

                       e verifiche periodiche

1. A partire dall'avvio degli  invasi  sperimentali,  la  Direzione

generale effettua visite  di  vigilanza  periodiche  all'impianto  di

ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle  condizioni

di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS  o  del

FCEM, nonche' di acquisire elementi per accertare l'adempimento  alle

prescrizioni  adottate  dalla  Direzione  generale.  Nel  corso   del

sopralluogo la Direzione generale verifica altresi':

a) la sicura agibilita' degli accessi;

b) l'efficienza della strumentazione di controllo  e  misura  con

verifiche anche a campione;

c)  l'efficienza  delle  opere  di  scarico  tramite  manovre  di

controllo e movimentazioni totali o parziali eseguite dal gestore;

d) la funzionalita' dell'impianto d'illuminazione, del sistema di

allarme,  dei  sistemi  di  comunicazione,  delle  fonti  di  energia

alternative o di riserva, del sistema antintrusione;

e) la  corretta  tenuta  dei  registri  di  cui  all'articolo  18

mediante verifiche a campione;

f) la  coerenza  delle  misure  acquisite,  a  campione,  durante

l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi  di  cui  all'articolo

18, comma 3.

2. La Direzione generale stabilisce  un  calendario  annuale  delle

visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione  della  classe

di attenzione, delle condizioni di manutenzione  delle  opere,  delle

prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in  conseguenza  di  eventi

meteorologici o  sismici  eccezionali  o  di  dissesti  idrogeologici

interessanti l'impianto di ritenuta. E'  comunque  assicurata  almeno

una ispezione annuale per ciascun impianto. In funzione dei  medesimi

criteri e tenuto anche conto dei risultati delle ispezioni di cui  al

comma 5, la Direzione generale puo' altresi' stabilire un  calendario

pluriennale  di  accertamenti  straordinari   sulle   condizioni   di

sicurezza dell'impianto di ritenuta a carico del gestore.

3. La  Direzione  generale  redige  il  verbale  di  ispezione  che

descrive gli  accertamenti  condotti.  Il  verbale  sottoscritto  dal

funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere  responsabile  e'

trasmesso dalla  Direzione  generale  al  gestore  con  le  eventuali

prescrizioni e/o raccomandazioni.

4. Qualora a  seguito  delle  visite  siano  accertate  anomalie  o

situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza  dell'impianto

e per la pubblica incolumita',  la  Direzione  generale  comunica  al

gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la

sicurezza.  L'eventuale  inottemperanza  e'   segnalata   all'Ufficio

territoriale di Governo - Prefettura.

5. Il gestore con mezzi  a  proprio  carico  procede  all'ispezione

diretta delle parti normalmente  sommerse  almeno  ogni  dieci  anni,

dandone congruo preavviso alla Direzione generale, la quale partecipa

svolgendo   attivita'   ispettiva.   Quando   particolari    esigenze

gestionali, collegate alla prioritaria  necessita'  di  garantire  la

disponibilita'   continua    della    risorsa    idrica,    attestate

dall'amministrazione competente in materia  di  pianificazione  della

risorsa idrica, non consentano il vuotamento dell'invaso, l'ispezione

delle parti sommerse e' svolta con altri mezzi.

 

                               Art. 26

                      Provvedimenti di urgenza

1.  Qualora  nel  corso   dell'esercizio   dell'impianto   emergano

situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il  gestore

avvia  le  procedure  previste  nel  DPC  e  adotta  i  provvedimenti

indifferibili  e  urgenti  finalizzati  alla  tutela  della  pubblica

incolumita'.

2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni  di

degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza  dell'impianto

e per la pubblica incolumita', ordina  al  gestore  l'attuazione  dei

provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle  condizioni  di

rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone  i

tempi di attuazione, informando  l'amministrazione  concedente  e  le

componenti   del   Sistema   nazionale   della   protezione    civile

territorialmente competenti,  ovvero  dispone  le  attivita'  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera m).

 

Capo V
Disposizioni generali

                               Art. 27

        Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione

1.  In  caso  di  inadempimento  alle  disposizioni  del   presente

regolamento ovvero di mancato rispetto delle  prescrizioni  impartite

dalla  Direzione  generale,  l'impianto  puo'  essere   posto   fuori

esercizio con provvedimento della  Direzione  generale  trasmesso  al

gestore.  In  tale  ipotesi  la  Direzione  generale   trasmette   il

provvedimento all'amministrazione concedente, all'Autorita' idraulica

competente, alla Protezione civile della regione o Provincia autonoma

ed al Prefetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva

competenza.

 

                               Art. 28

             Altre disposizioni relative alla sicurezza

1.  La  Direzione  generale,  in  base  a  quanto  disposto   dalla

disciplina vigente in materia di  protezione  civile  per  le  grandi

dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale  della  protezione

civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero  essere  utili

alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province

autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.

2. Il gestore, in caso di variazione nella classificazione  sismica

del sito  o  sulla  base  delle  mutate  conoscenze  sismo-tettoniche

nell'intorno del sito in cui ricade la  diga,  invia  alla  Direzione

generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica

volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle  opere,  valutate

sulla base della nuova  classificazione  e  della  normativa  tecnica

vigente (NTD e NTC) e del  comportamento  dell'impianto  di  ritenuta

durante l'esercizio.

3.  Il  gestore,  qualora  si  verifichi   un   evento   di   piena

caratterizzato da una portata in  ingresso  superiore  a  quella  con

tempo di ritorno di duecento anni, come  individuata  in  progetto  o

nell'ultima rivalutazione  idrologica  disponibile,  o  quando  siano

stati impegnati almeno i due terzi della capacita'  degli  organi  di

scarico  di  superficie,  trasmette   alla   Direzione   generale   e

all'Autorita' idraulica ovvero alle  strutture  regionali  competenti

entro sei mesi dall'evento,  una  relazione  di  aggiornamento  delle

previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di

scarico e del franco.

 

                               Art. 29

      Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni

1. Per i serbatoi destinati ad esclusive finalita'  di  laminazione

delle  piene,  la  cui  progettazione  e  gestione   sono   demandate

all'Autorita' idraulica deputata alla tutela del  buon  regime  delle

acque o ad altre amministrazioni pubbliche, puo' essere stipulato  un

accordo di programma tra la Direzione generale e  le  amministrazioni

interessate, per la definizione delle  procedure  per  l'espletamento

dell'attivita' di controllo e la relativa vigilanza anche al fine  di

prevedere l'applicazione parziale delle disposizioni di cui  ai  capi

II, III e IV e anche tenuto conto delle classi  di  attenzione  delle

opere. Per tali serbatoi il  FCS  e  il  FCEM  sono  approvati  dalla

Direzione generale di intesa con l'Autorita' idraulica e  definiscono

le attivita' che l'amministrazione che gestisce l'opera e'  tenuta  a

svolgere anche nell'ambito del  servizio  di  polizia  idraulica,  le

modalita' con cui la Direzione generale vigila  sulle  attivita'  del

gestore nonche' i particolari  controlli  da  effettuarsi  nel  corso

degli  eventi  di  piena  in  relazione  alle  particolari   funzioni

previste.

2. La Direzione generale, in relazione a specifiche caratteristiche

dello sbarramento e dell'invaso  e  per  gli  aspetti  relativi  alla

sicurezza degli stessi puo':

a)  prescrivere,   sentito   il   gestore   e   l'amministrazione

concedente, particolari condizioni  e  limitazioni  all'esercizio  di

attivita' di navigazione,  di  fruizione  turistica  o  di  attivita'

economiche da svolgersi nell'invaso;

b)  assoggettare   a   preventiva   autorizzazione   tecnica   la

realizzazione di progetti di infrastrutture che interferiscono con la

sicurezza dell'impianto di ritenuta o che prevedano la  realizzazione

nell'invaso di opere fisse o galleggianti.

3. Le attivita' e i progetti di cui al comma 2 sono notificati  dal

proponente    delle    attivita'     alla     Direzione     generale,

all'amministrazione concedente e al gestore. La notifica  di  cui  al

precedente periodo non si effettua per le attivita' da svolgersi  nei

laghi naturali regolati e nei  corsi  d'acqua  sbarrati  da  traverse

fluviali, al di fuori delle aree che potrebbero  interferire  con  la

sicurezza dell'impianto  di  ritenuta  o  pregiudicare  la  sicurezza

dell'attivita' stessa.

 

Titolo III
OPERE DI DERIVAZIONE
Capo I
Progettazione, costruzione ed esercizio

                               Art. 30

         Progettazione delle opere e categorie di intervento

1.  Il  PFTE  degli  interventi   di   nuova   costruzione   e   di

ristrutturazione che modificano  in  modo  sostanziale  le  opere  di

derivazione esistenti e' oggetto di parere tecnico  vincolante  della

Direzione generale che attribuisce la classe  di  attenzione  cui  le

opere sono associate.

2. Il PFTE contiene, oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31

marzo 2023, n. 36:

a) lo schema dei dispositivi  di  sicurezza  e  delle  azioni  di

protezione e/o prevenzione;

b) lo studio delle  perturbazioni  conseguenti  a  manovre  degli

organi di intercettazione e regolazione e il piano dei dispositivi di

protezione previsti e le relative ridondanze;

c) lo studio degli scenari conseguenti al collasso delle opere  o

alla perdita di tenuta idraulica ed elementi utili per l'attribuzione

della classe di attenzione.

3. Il PE contiene oltre agli elaborati tecnici  previsti  ai  sensi

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31

marzo 2023, n. 36 e agli elaborati progettuali di  cui  al  comma  2,

lettere a), b) e c):

a) il piano delle attivita' di controllo;

b) il progetto della strumentazione di controllo.

4. Il parere sul PFTE puo' essere  condizionato  all'osservanza  di

prescrizioni  da  ottemperare  in  sede  di  PE.   La   verifica   di

ottemperanza e l'approvazione tecnica del PE autorizzano l'esecuzione

delle opere per quanto di competenza della Direzione generale.

5. L'approvazione tecnica dei progetti delle opere  di  derivazione

avviene nell'ambito del procedimento di  concessione  di  derivazione

condotto dall'amministrazione concedente.

6. Per interventi non previsti nel piano  di  manutenzione  di  cui

all'articolo 31 e che non modificano in modo sostanziale le opere  ai

fini  della  sicurezza,  il  gestore,  almeno  trenta  giorni   prima

dell'inizio dei lavori, ne da' comunicazione, corredata dal  progetto

degli  interventi,  alla  Direzione  generale  e  all'amministrazione

concedente per quanto di competenza.  Per  gli  interventi  di  somma

urgenza, il gestore trasmette tempestivamente  ai  medesimi  soggetti

una comunicazione e una relazione descrittiva corredata da  elaborati

grafici.

 

                               Art. 31

          Piano di manutenzione delle opere di derivazione

1. Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.

36,  predisposto  con  le  finalita'  di  conservare  nel  tempo   la

sicurezza,  la  funzionalita'   e   l'efficienza   delle   opere   di

derivazione,  e'  redatto  in  funzione  delle  diverse   classi   di

attenzione a cui gli elementi sono associati e comprende un programma

operativo che, per ogni anno di vigenza,  indica  gli  interventi  da

eseguire  e  le  finestre  temporali  di  esecuzione.  Il   programma

operativo, con valore di  vincolo  ed  obbligo  per  il  gestore,  e'

definito su base  pluriennale  e  revisionato  o  aggiornato  secondo

necessita'.

 

                               Art. 32

             Norme generali per l'esecuzione dei lavori

1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, l'inizio dei lavori e'

comunicato dal  gestore  alla  Direzione  generale,  fatta  salva  la

necessita'  di  acquisire,  sugli  stessi   lavori,   la   preventiva

autorizzazione dell'amministrazione  concedente.  Ogni  tre  mesi  il

gestore trasmette  alla  Direzione  generale  una  relazione  tecnica

riepilogativa, redatta  dal  Direttore  dei  lavori  sulla  base  del

giornale dei lavori  o  documento  equivalente,  da  cui  risulta  lo

sviluppo dei lavori e le  fasi  significative,  nonche'  i  risultati

delle indagini e delle prove in sito e  in  laboratorio  eseguite  in

corso d'opera.

2. Eventuali varianti  in  corso  d'opera  al  progetto  approvato,

qualora incidano sulle caratteristiche di sicurezza  e  funzionalita'

delle opere, sono sottoposte dal gestore alla preventiva approvazione

della  Direzione  generale  e  sono   trasmesse   all'amministrazione

concedente per la relativa, eventuale, autorizzazione.

3. A conclusione dei lavori, il  Direttore  dei  lavori  redige  la

«Relazione ad opere ultimate» e, acquisito il  collaudo  statico  ove

previsto, puo' disporre, in  accordo  con  il  Responsabile  tecnico,

l'esercizio provvisorio delle opere di derivazione. La  relazione  di

cui al primo periodo e' corredata dallo stato  di  consistenza  delle

opere realizzate ed e' integrata, per quanto necessario, da specifici

aggiornamenti degli elaborati che compongono il piano di manutenzione

di cui all'articolo 31.

4. Per gli interventi non  soggetti  ad  approvazione  tecnica,  il

gestore trasmette  alla  Direzione  generale  ed  all'amministrazione

concedente l'esito degli accertamenti eseguiti al termine dei  lavori

e il certificato di collaudo statico ove previsto.

 

                               Art. 33

                Accertamento tecnico e autorizzazione

                      all'esercizio definitivo

1. Ferma restando la competenza dell'amministrazione concedente per

il collaudo della derivazione ai sensi  dell'articolo  24  del  regio

decreto 14 agosto 1920, n. 1285, gli interventi di  cui  all'articolo

30, comma 1 sono sottoposti ad accertamento tecnico  da  parte  della

Direzione generale. A tal fine il  gestore  comunica  alla  Direzione

generale  l'ultimazione  dei  lavori   e   l'entrata   in   esercizio

provvisorio delle opere ed invia la Relazione a opere ultimate di cui

all'articolo  32,  comma  3.  L'accertamento  tecnico   verifica   la

rispondenza  delle  opere  eseguite  alle  previsioni  del   progetto

approvato, il comportamento delle opere in  esercizio  provvisorio  e

acquisisce inoltre:

a)  il  certificato  di  collaudo  statico  delle  strutture   in

calcestruzzo  armato  e  metalliche  ove  gia'  oggetto  di  distinto

procedimento;

b) il certificato di  collaudo  tecnico-amministrativo  nei  casi

previsti;

c) le certificazioni di cui alle norme tecniche sulle tubazioni e

quelle degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici.

2.  In  caso  di  esito  positivo  dell'accertamento  tecnico,   la

Direzione generale, previa approvazione del FCEMD di cui all'articolo

35, autorizza l'esercizio definitivo ai fini della salvaguardia della

pubblica incolumita'.

3. Copia dell'accertamento tecnico  e'  trasmessa  dalla  Direzione

generale al gestore e all'amministrazione concedente.

 

                               Art. 34

           Relazione asseverata delle opere di derivazione

1. Per le opere in  esercizio  definitivo,  il  gestore  trasmette,

entro  il  28  febbraio,  con  cadenza  quinquennale,  salvo  diversa

tempistica  stabilita  nei  FCEMD,  apposita  relazione   asseverata,

rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore,

attestante l'idoneita' delle opere di derivazione ad essere  esercite

in  sicurezza.  Nelle  ipotesi  di  anomalie  di  funzionamento   che

costituiscano pregiudizio  per  la  pubblica  incolumita',  ovvero  a

seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico  rilascia  una

relazione asseverata straordinaria.

2. La  Direzione  generale,  anche  a  seguito  delle  ispezioni  e

verifiche di  cui  all'articolo  37,  qualora  accerti  anomalie  che

possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumita', prescrive

al gestore i provvedimenti necessari, fissando i  relativi  tempi  di

attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti

del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  territorialmente

competenti e, se ne ricorrano  gli  estremi,  dispone  la  temporanea

sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.

3. L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni  di  cui

al  comma  2  e'  segnalata  dalla  Direzione  generale   all'Ufficio

Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente

per i provvedimenti di competenza.

 

                               Art. 35

         Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione

                     delle opere di derivazione

1. Il Foglio condizioni per l'esercizio  e  la  manutenzione  delle

opere di derivazione (FCEMD), articolato in  sezioni,  redatto  sulla

base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a

carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere  di

derivazione in corso  di  esercizio  per  la  tutela  della  pubblica

incolumita'. A seguito dell'accertamento tecnico di cui  all'articolo

33,  il  FCEMD  e'  approvato  dalla  Direzione  generale,  trasmesso

all'amministrazione  concedente  e  notificato  al  gestore  ai  fini

dell'entrata in esercizio definitivo delle opere.

2. Il FCEMD, in particolare, contiene:

a) la descrizione delle opere di  derivazione  con  l'indicazione

degli elementi che le compongono e  delle  relative  caratteristiche,

prestazioni e classi di attenzione;

b) la descrizione degli  eventuali  dispositivi  di  sicurezza  e

delle azioni di protezione e/o prevenzione;

c) la descrizione e ubicazione degli accessi alle opere;

d) la descrizione e ubicazione della strumentazione di controllo,

qualora prevista, con le relative frequenze di misura;

e) il piano di manutenzione in forma sintetica;

f) l'elenco della documentazione da conservare in apposito locale

individuato nel FCEMD;

g) le informazioni periodiche da fornire alla Direzione generale.

3. Il FCEMD stabilisce inoltre gli adempimenti che il gestore e  il

Responsabile tecnico sono tenuti a rispettare nel caso di  intervento

degli organi di intercettazione  di  emergenza,  di  malfunzionamento

della strumentazione di controllo e misura, o nel  caso  di  anomalia

delle misure o dei risultati delle  ispezioni,  nonche'  in  caso  di

eventi sismici.

 

                              Art. 36

         Registro eventi e misure delle opere di derivazione

1. Il gestore,  nell'apposito  locale  individuato  nel  FCEMD,  e'

tenuto a conservare e mantenere  aggiornato  il  «Registro  eventi  e

misure» in  cui  sono  annotati,  per  ciascun  elemento  tecnico,  i

controlli e gli  interventi  manutentivi  effettuati  e  le  relative

verifiche e  quanto  altro  riferibile  al  riscontro  di  sicurezza,

affidabilita' ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e  misure

e' reso disponibile alla Direzione generale.

2. Il Registro di cui al comma  1  puo'  essere  redatto  in  forma

digitale,  prevedendo  una  archiviazione  con  modalita'   tali   da

garantire valore probatorio allo stesso.

3. Copia del Registro di cui al comma 1 e'  trasmessa  dal  gestore

alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.

Art. 37

 

Ispezioni delle opere di derivazione

 

1. La Direzione generale effettua visite ispettive sulle  opere  di

derivazione con la cadenza stabilita  dal  FCEMD  in  funzione  della

classe di attenzione attribuita. Per  le  opere  di  derivazione  con

classe di attenzione  piu'  elevata  la  cadenza  non  potra'  essere

superiore a cinque anni; per le opere con classe di  attenzione  piu'

bassa  potra'  essere  sufficiente  l'acquisizione  della   relazione

asseverata di  cui  all'articolo  34.  La  Direzione  generale  puo',

altresi',  stabilire  un  calendario  pluriennale   di   accertamenti

straordinari sulle opere di derivazione in classi di attenzione  piu'

elevate. Le visite ispettive accertano  lo  stato  manutentivo  e  la

funzionalita' delle opere, nonche' l'osservanza da parte del  gestore

del FCEMD e delle eventuali prescrizioni.

2. Al fine di  ridurre  le  possibili  interferenze  tra  attivita'

ispettiva della Direzione  generale  e  l'esercizio  ordinario  delle

opere di derivazione, il gestore comunica i  periodi  programmati  di

fuori esercizio delle opere, con preavviso  non  inferiore  a  trenta

giorni.

3. A seguito del verificarsi di anomalie o  situazioni  di  degrado

pregiudizievoli per la  sicurezza  delle  opere  di  derivazione,  la

Direzione generale  procede  ad  ispezione  straordinaria  d'ufficio,

previa comunicazione al gestore.

4. Alla visita ispettiva, che puo'  avere  ad  oggetto  anche  piu'

elementi tecnici, e' tenuto a partecipare il Responsabile tecnico che

sottoscrive il relativo verbale.

5. La Direzione generale, sulla base  dei  risultati  della  visita

ispettiva,   puo'   prescrivere   specifici    adempimenti,    ovvero

l'esecuzione di misure, interventi e prove  tecniche,  stabilendo  la

relativa tempistica per l'esecuzione.

6. Le opere di derivazione possono essere  poste  fuori  esercizio,

con provvedimento della Direzione generale comunicato al gestore,  in

caso  di  inadempimento  delle  disposizioni  di  cui   al   presente

regolamento, ovvero in caso di mancato  rispetto  delle  prescrizioni

impartite  dalla  Direzione   generale   a   seguito   dell'attivita'

ispettiva. In tale ipotesi la Direzione generale  ne  da'  tempestiva

comunicazione   all'amministrazione    concedente    e    all'Ufficio

Territoriale di Governo - Prefettura.

 

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni per le dighe e le opere di derivazione

                               Art. 38

                      Disposizioni per le dighe

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento,  la  Direzione  generale,  sentite  le   amministrazioni

concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa  classe

di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio  alla  data

di entrata in  vigore  del  medesimo  regolamento.  A  tal  fine,  la

Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma

degli adempimenti tecnici da attuarsi a  cura  del  gestore,  dandone

comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le

disposizioni di cui agli articoli 11 e 25,  secondo  un  criterio  di

priorita'  che  tenga  conto  della  classe  di  attenzione  di   cui

all'articolo 4 e dell'effettiva durata di vita di servizio.

2. Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione  alla  data

di entrata in vigore  del  presente  regolamento,  restano  ferme  le

disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui  all'articolo  6

del decreto del Presidente della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.

1363,  ove  redatto,  nonche'  gli  incarichi  e  le  funzioni  degli

assistenti  governativi  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni  di

collaudo istituite ai sensi dell'articolo 14  del  medesimo  decreto,

ove nominati.

3. Per gli sbarramenti  in  esercizio  sperimentale  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  il   FCEM   vigente

costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine  di  dodici

mesi  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento, un aggiornato programma di invasi, in  coerenza  con  le

previsioni di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  d),  di  durata

complessiva non superiore a cinque anni.

4. Alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  le

Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell'articolo 14 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute

a concludere le loro attivita', ricorrendone le condizioni,  entro  i

sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi

di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti  all'epoca

della costruzione delle opere.

5. In caso di motivati impedimenti al  completamento  degli  invasi

sperimentali, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  22,

comma 12.

6. Per le dighe esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento, sono ammessi gli accessi e  restano  confermate

le modalita' di guardiania e sorveglianza definiti nel  FCEM  vigente

o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale  delle  opere

stesse.

 

                               Art. 39

              Disposizioni per le opere di derivazione

1. Per le opere di derivazione esistenti alla data  di  entrata  in

vigore del presente regolamento,  nelle  more  dell'approvazione  del

FCEMD, il gestore, ai fini della  prosecuzione  dell'esercizio  delle

opere, presenta alla Direzione generale, entro sei mesi:

a) la nomina del Responsabile tecnico e del sostituto;

b) il certificato di collaudo di cui all'articolo  24  del  regio

decreto  4  agosto  1920,  n.  1285,  se  emesso,  e  una   relazione

asseverata, da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno a  firma

del Responsabile  tecnico,  attestante  l'idoneita'  delle  opere  di

derivazione ad essere esercite in sicurezza, sulla base dei controlli

eseguiti e degli esiti riscontrati.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere

di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro

ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli

stati di consistenza delle opere di derivazione  di  sua  competenza,

qualora non abbia gia' provveduto ai sensi  dell'articolo  43,  comma

11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214.

3.  La  Direzione  generale,  verificata   la   completezza   della

documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro

i successivi  dodici  mesi,  la  classe  di  attenzione  per  ciascun

elemento  costituente  l'opera   di   derivazione,   e   dispone   la

presentazione,  entro  i  successivi   sei   mesi,   del   Piano   di

manutenzione, del Programma operativo e  l'attivazione  del  Registro

eventi e misure di cui all'articolo 36. La Direzione generale  redige

ed approva il FCEMD.

4. In caso di inadempienza da parte del gestore a  quanto  previsto

dai  commi  1,  2  e  3,  la  Direzione  generale  informa  l'Ufficio

Territoriale di Governo - Prefettura e puo'  disporre  la  temporanea

sospensione  dell'esercizio  delle  opere  di  derivazione,   dandone

comunicazione all'amministrazione concedente per i  provvedimenti  di

competenza.

                               Art. 40

                 Clausola di salvaguardia e clausola

                      di invarianza finanziaria

1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del

presente regolamento con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

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