Sicurezza e dissesto idrogeologico sono fra gli interventi per i quali la Presidenza del Consiglio del ministri ha assegnato risorse finanziarie pari a oltre 524 miliardi di euro per il il 2019 e il 2010. A beneficiare del finanziamento sono le Regione e le Province autonome. Lo prevede il D.P.C.M. 4 aprile 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 (in attuazione dell'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Sicurezza e dissesto idrogeologico: quali interventi
Nello specifico gli interventi previsti sono i seguenti.
2019: investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre-ottobre 2018 nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.
2019: altri interventi urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.
2010: altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione delle rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.
Sicurezza e dissesto idrogeologico: i beneficiari
I beneficiari dei finanziamenti sono i seguenti: Provincia autonomia di Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, e Veneto. La ripartizione delle risorse è schematizzata nell'allegato che trovate in coda al provvedimento.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019
Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater,
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A03152)
(GU n.115 del 18-5-2019)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare, l'art. 3, comma 18;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;
Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
- 558 del 15 novembre 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il Sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;
Viste in particolare, le Azioni 3 e 4 del sopra citato Sotto-Piano del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, recanti interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico per € 347.382.242,89 e per gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture per € 177.217.757,11, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018;
Considerato che il predetto fondo di cui all'art. 24-quater e' destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico;
Considerato che lo stesso art. 24-quater, prevede, altresi', che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita' di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;
Considerato che le regioni e le Province autonome hanno segnalato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i fabbisogni relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate dagli eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico, nonche' interventi per la riduzione del rischio residuo connesso con gli eventi emergenziali di tipo idraulico ed idrogeologico;
Considerata la necessita' di assicurare omogeneita' nella gestione delle diverse risorse rese disponibili per l'attuazione degli interventi in rassegna individuando come destinatari i commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano e come modalita' quelle previste dalla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di assegnare ai commissari delegati, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie di cui al citato art. 24-quater, in modo proporzionale rispetto ai fabbisogni ricogniti da ciascuna regione e provincia autonoma;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
- Per quanto citato in premessa, l'importo di euro 347.382.242,89
a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2019
dall'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
e' assegnato ai commissari delegati delle regioni ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di investimenti
immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle
infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018
nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza,
della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto
idrogeologico.
- Le rimanenti somme stanziate dal predetto art. 24-quater, pari a
euro 177.217.757,11, di cui euro 127.217.757,11 per l'anno 2019 ed
euro 50.000.000,00 per l'anno 2020, sono assegnate ai soggetti di cui
al comma 1 per gli altri investimenti urgenti nei settori di
intervento citati.
- Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui
all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere finanziata anche la
sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.
- Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite nella tabella
allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di cui al
comma 1 in misura proporzionale ai fabbisogni rappresentati al
Dipartimento della protezione civile, all'esito delle ricognizioni
avviate a seguito degli eventi emergenziali di cui in premessa.
- Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui
al comma 1 predispongono un piano degli investimenti da realizzare
nei limiti delle risorse assegnate per annualita', suddiviso per
settori di intervento e che identifichi gli interventi tramite il
Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla approvazione del
Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano puo' formare
oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze
straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della
protezione civile, nei limiti della quota parte di finanziamento
assegnata per ogni annualita' al singolo beneficiario di cui al comma
- A seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 5, al fine
di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al
trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del 30
per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita',
nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono trasferite
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
- Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento
degli interventi di cui al presente decreto, per le risorse gia'
trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1 provvedono
al versamento su apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art.
24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Entro il 30
settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse
complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di
cui al comma 1, che documentino di aver avviato almeno il 70 per
cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano
l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualita', mediante
rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata.
- Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le
modalita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 2018 e successive ordinanze e sono
monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, classificati come «decreto-legge n. 119/2018 - piani
commissari eventi calamitosi», e i relativi dati sono forniti dai
commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
- La tabella allegata al presente decreto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.