Sicurezza e dissesto idrogeologico: assegnate le risorse

Ripartiti oltre 524 miliardi di euro per il 2019 e il 2020

Sicurezza e dissesto idrogeologico sono fra gli interventi per i quali la Presidenza del Consiglio del ministri ha assegnato risorse finanziarie pari a oltre 524 miliardi di euro per il il 2019 e il 2010. A beneficiare del finanziamento sono le Regione e le Province autonome. Lo prevede il D.P.C.M. 4 aprile 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 (in attuazione dell'articolo  24-quater del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).

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Sicurezza e dissesto idrogeologico: quali interventi

Nello specifico gli interventi previsti sono i seguenti.

2019: investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre-ottobre 2018 nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.

2019: altri interventi urgenti  nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti  dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.

2010: altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione delle rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.

Sicurezza e dissesto idrogeologico: i beneficiari

I beneficiari dei finanziamenti sono i seguenti: Provincia autonomia di Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, e Veneto. La ripartizione delle risorse è schematizzata nell'allegato che trovate in coda al provvedimento.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019 

Assegnazione di risorse finanziarie di  cui  all'articolo  24-quater,

del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A03152)

(GU n.115 del 18-5-2019)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in

particolare, l'art. 3, comma 18;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;

Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, con cui al fine di far fronte alle esigenze  derivanti  dagli  eventi calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno 2018, e' stato istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni  di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018, con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni  Calabria,  Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e  delle  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

  1. 558 del 15 novembre 2018 recante «Primi  interventi  urgenti  di protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni

Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria, Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Sicilia,  Veneto  e  delle  Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi meteorologici verificatisi a partire dal  mese  di  ottobre  2018»  e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che, relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'Azione  2  (Piano emergenza dissesto),  «il  Sotto-Piano  di  azione  di  contrasto  al rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate, gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

Viste in particolare, le Azioni 3 e 4 del sopra citato  Sotto-Piano del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,  recanti  interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi  emergenziali,  finalizzati alla  riduzione  degli  effetti  degli  eventi  calamitosi  di   tipo idraulico e idrogeologico per € 347.382.242,89 e per gli investimenti strutturali e  infrastrutturali  urgenti  finalizzati  esclusivamente alla mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico,  nonche' all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e infrastrutture per € 177.217.757,11, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018;

Considerato che il predetto fondo  di  cui  all'art.  24-quater  e' destinato alle  esigenze  per  investimenti  delle  regioni  e  delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei  settori di spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le  manutenzioni  e  la sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto idrogeologico;

Considerato che lo stesso art. 24-quater,  prevede,  altresi',  che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono   individuati   gli   enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli  importi  da  destinare  a  ciascun  beneficiario  e  le modalita'  di  utilizzo,  di   monitoraggio,   anche   in   relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite  il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero e  di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

Considerato che le regioni e le Province autonome  hanno  segnalato al  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri i fabbisogni relativi agli interventi  urgenti di messa  in  sicurezza  dei  territori  e  delle  infrastrutture  di trasporto  e  di  rete   danneggiate   dagli   eventi   emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi  calamitosi  di tipo idraulico ed idrogeologico, nonche' interventi per la  riduzione del rischio residuo connesso con  gli  eventi  emergenziali  di  tipo idraulico ed idrogeologico;

Considerata la necessita' di assicurare omogeneita' nella  gestione delle  diverse  risorse  rese  disponibili  per  l'attuazione   degli interventi in rassegna individuando  come  destinatari  i  commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano e come  modalita' quelle previste dalla citata  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558;

Ravvisata, pertanto,  la  necessita'  di  assegnare  ai  commissari delegati, ovvero alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  le risorse  finanziarie  di  cui  al  citato  art.  24-quater,  in  modo proporzionale rispetto ai fabbisogni ricogniti da ciascuna regione  e provincia autonoma;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e   delle   finanze, dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

Decreta:

Art. 1

 

  1. Per quanto citato in premessa, l'importo di euro 347.382.242,89

a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  per  l'anno   2019

dall'art. 24-quater, del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,

e' assegnato ai commissari delegati delle regioni  ed  alle  Province

autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  cui  all'art.  1,   comma   1,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.

558 del 15  novembre  2018,  per  la  realizzazione  di  investimenti

immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e  delle

infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi  di  ottobre  2018

nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione  e  sicurezza,

della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto

idrogeologico.

  1. Le rimanenti somme stanziate dal predetto art. 24-quater, pari a

euro 177.217.757,11, di cui euro 127.217.757,11 per  l'anno  2019  ed

euro 50.000.000,00 per l'anno 2020, sono assegnate ai soggetti di cui

al comma  1  per  gli  altri  investimenti  urgenti  nei  settori  di

intervento citati.

  1. Per gli investimenti di valore superiore  alla  soglia  di  cui

all'art. 35, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere  finanziata  anche  la

sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

  1. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite  nella  tabella

allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di  cui  al

comma 1  in  misura  proporzionale  ai  fabbisogni  rappresentati  al

Dipartimento della protezione civile,  all'esito  delle  ricognizioni

avviate a seguito degli eventi emergenziali di cui in premessa.

  1. Entro venti giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui

al comma 1 predispongono un piano degli  investimenti  da  realizzare

nei limiti delle risorse  assegnate  per  annualita',  suddiviso  per

settori di intervento e che identifichi  gli  interventi  tramite  il

Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla  approvazione  del

Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano  puo'  formare

oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione  ad  esigenze

straordinarie, previa  autorizzazione  del  Capo  Dipartimento  della

protezione civile, nei limiti  della  quota  parte  di  finanziamento

assegnata per ogni annualita' al singolo beneficiario di cui al comma

  1. A seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 5, al fine

di consentire l'avvio immediato degli investimenti,  si  provvede  al

trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del  30

per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita',

nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono  trasferite

in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

  1. Nell'ipotesi di mancata stipula dei  contratti  di  affidamento

degli interventi di cui al presente  decreto,  per  le  risorse  gia'

trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1  provvedono

al versamento su apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio

dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art.

24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.  136.  Entro  il  30

settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della

protezione  civile,  si  provvede  all'assegnazione   delle   risorse

complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di

cui al comma 1, che documentino di aver  avviato  almeno  il  70  per

cento degli investimenti previsti nel piano  e  che  ne  garantiscano

l'impiego  entro  il  31  dicembre  di  ogni   annualita',   mediante

rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata.

  1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati  con  le

modalita' di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile n. 558 del  2018  e  successive  ordinanze  e  sono

monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre

2011, n. 229, classificati come «decreto-legge  n.  119/2018 -  piani

commissari eventi calamitosi», e i relativi  dati  sono  forniti  dai

commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

  1. La tabella allegata al presente decreto  ne  costituisce  parte

integrante e sostanziale.

 

 

 

 

Allegati

Allegato I

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