Sicurezza e patente a punti: il D.L. n. 19/2024 è stato convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n. 100)
Oltre all'art. 29 «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare», in materia di sicurezza sul lavoro rilevano anche gli articoli:
- 7 «Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura»;
- 30 «Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo»;
- 31 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro».
In ambito ambiente ed energia, si segnalano invece gli articoli:
- 36 «Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023»;
- 38 sulla transizione digitale ed energetica delle imprese;
- 39 «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva»;
- 41 «Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico»;
- 41 bis «Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili».
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
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Testo coordinato del decreto-legge
Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di
conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento
ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (24A02201)
(in S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n. 100)
(omissis)
Art. 7
Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al
superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento
dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, e' nominato un Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi
del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e
delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita'
previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021,
in raccordo con l'Unita' di missione per l'attuazione degli
interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con la Struttura di
missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue
funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle
istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di
una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di
supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a
dodici unita', di cui una di personale dirigenziale di livello
generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e
nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del
personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di
supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai
dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per
l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture,
anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato,
dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri
enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita' di
cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di
cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo
annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il
compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del
presente articolo in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con
oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal
comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024
ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
(omissis)
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Art. 29
Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare
1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette
materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel
subappalto spetta un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per
la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti
per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o
dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere
con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o
dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per
ciascun giorno di somministrazione.
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente
articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi illeciti.
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste
dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti
minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate
in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per
l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera
g) del medesimo comma 445».
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
354 e' sostituito dal seguente:
«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal
comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente
comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la
violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte
dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai
sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o
irregolarita', l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un
attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un
apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il
sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato
«Lista di conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di
cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di
cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti
di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla
data di iscrizione nella Lista di conformita' INL, ad ulteriori
verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle
materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali
richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte
dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da
parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a
500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di
enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane
non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di
cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a
decorrere dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31
dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani, con una eta' anagrafica di almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un
esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al
comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo
comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto
non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono
tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura
intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il possesso
di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione
europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente e'
rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del
lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita' contributiva in
corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi
previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' autocertificato
secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le
modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della
patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente
medesima nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione non veritiera
sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di cui al comma 1,
accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici
mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere
il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti
e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con
una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato
nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita'
di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate
alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti
dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei
lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato
I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo
accertamento ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in
misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione
piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati,
entro trenta giorni, anche con modalita' informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal caso e' consentito il completamento delle attivita'
oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della
patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese
e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,
comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di
diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonche'
l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano
alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con
una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti
derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati
al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al
finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei
sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della
patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in
un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla
funzionalita' del sistema della patente a crediti entro dodici mesi
dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento
dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13
puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita' individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente
articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione
SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo
100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento
equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto,
ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente
ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di
qualificazione SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a
2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato I-bis, di cui
all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno
2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella
misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1,
comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione
dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 30
Misure per il rafforzamento dell'attivita' di accertamento e di
contrasto delle violazioni in ambito contributivo
1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5,
Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa
alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il
lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso
operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024,
all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;»
sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e'
effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione,
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o
dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in
essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi
mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni
erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per
la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo
restando che la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per
cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria e'
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono
tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno,
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento
e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei
contributi o premi e' effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per
cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la
scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale,
l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo e'
subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento di una delle successive rate accordate si applica la
misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;
c) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio
dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al
versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle
lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei
contributi e premi e' effettuato, in unica soluzione, entro trenta
giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in
forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo e'
subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento di una delle successive rate accordate, si applica la
misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10,
della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione
civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono
dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile.».
3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti
casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i
quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del
trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in
tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed
economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore e che rendono probabile
l'insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di
regimi sanzionatori piu' favorevoli per il contribuente rispetto a
quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle
scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti,
stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire
l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1°
settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero
del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso
riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e
agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi
contributivi. Il contribuente puo' segnalare all'INPS eventuali
fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS,
assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono
individuati i criteri e le modalita' con cui gli elementi e le
informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del
contribuente e sono indicati, altresi', le fonti informative, la
tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie
di esclusione, i criteri, le modalita' e i termini di comunicazione
tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonche' i livelli di
assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali
inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma
entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta
giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le
modalita' e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma
6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata,
delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del
presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile
non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore al
40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della
misura di cui al comma 7 e' subordinata al versamento della prima
rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di
insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate
accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e
terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del
presente articolo.
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei
termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica
al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con
l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo
116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dal comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere superiore al
40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge;
b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' in ogni
caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento
ispettivo, le attivita' di controllo e addebito dei contributi
previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo
di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo
di responsabilita' solidale, possono fondarsi su accertamenti
eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche
dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di
altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere
in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi
dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili
non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o
agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1°
settembre 2024.
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici
dell'INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei
loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in
copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi, nonche' a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi
dall'INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in
via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di
notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore in ogni caso a quindici
giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attivita' accertativa
effettuata d'ufficio, l'INPS puo' formare avviso di accertamento, da
notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica
certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale
dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso
di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui
all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS
provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi
dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo
ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la
mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a),
ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d)
del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il
giudice di merito puo' attribuire rilevanza, anche in via esclusiva,
ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attivita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8
milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Art. 31
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza in materia di
lavoro, legislazione sociale, nonche' di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo
preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle
assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e
previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli anni
2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo
esperimento delle previste procedure di mobilita', 250 unita' di
personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto
collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia
professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con
incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base
regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso,
l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la
medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad
euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure
concorsuali, nonche' pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro
1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti
per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro
2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al
comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si
provvede:
a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti
dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente
decreto;
b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente
decreto;
c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 50 unita' in soprannumero
rispetto all'organico attuale.
6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «660 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «710 unita'»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ispettori: 271;»;
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) appuntati e carabinieri: 254;».
7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei
carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di
personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25 unita'
del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a
euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a
euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a
euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a
euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro
380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno
2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro
35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio
attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su
tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13,
comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, possono essere altresi' utilizzate per
finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da
individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.
11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti gia'
destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a
fronte dell'aumento del numero delle unita' ispettive previsto
dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
nonche' dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
«d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di
cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu' efficiente
utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio
nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di
carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di
contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al
primo periodo, per la quota destinata alla piu' efficiente
utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al
predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento
economico individuale complessivo lordo annuo.».
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e
3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche
dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti
corrispondenti alle unita' di personale ispettivo inserite, con
decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani
triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono
soppresse le parole: «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma
2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le
parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando
sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo
cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale
previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio
dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget
assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il personale
amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni
ispettive in virtu' del precedente inquadramento nel profilo di
vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti
profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle
disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.
(omissis)
Art. 36
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e
per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023
1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza
del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No
Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 ottobre 2025».
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una piu' celere attuazione degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione
territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica di individuare la regione quale
autorita' competente allo svolgimento della procedura di valutazione
d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilita' a
VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto
attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorita'
competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle
condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui
all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023 e' individuato come soggetto che effettua la verifica di
ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.».
2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute,
della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il
Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e
la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi
della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle
imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la
comunicazione e lo scambio di informazioni con autorita', enti
pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario
straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi
di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera
sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e
delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente
competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso
previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo
modalita' stabilite mediante accordi con il Commissario
straordinario».
2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle
procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei
fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate
per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio
della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023.
La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della
facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi anche le
amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione,
pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli
incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la
realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a
soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa
amministrazione conferente, che abbiano maturato significative
esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei
fondi pubblici nonche' dello svolgimento delle attivita' di
responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla
formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26».
(omissis)
Art. 38
Transizione 5.0
1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed
energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento
15-«Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il
Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025
effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei
limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati
alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre,
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata
al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e
immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli
allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si
riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o,
in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini
della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui
all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove
specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i
software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio
continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche
provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente
ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una
riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di
cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle
biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia
prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle
citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del
credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per
cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del
registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli
fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal
produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e
territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del
medesimo articolo 12;
b) le spese per la formazione del personale previste
dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel
limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui
al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino
al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita' formative
siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e
secondo le modalita' ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare
un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti
destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata
un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi' esclusi
gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di
costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati
mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo
condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese
per servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di
investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su
base annuale, e' calcolata con riferimento ai consumi energetici
registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli
investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e'
calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno
scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via
telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a
disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la
documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una
comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento
e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco
delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire
dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che
l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda
il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del
credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative
all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo
modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali
comunicazioni e' determinato l'importo del credito d'imposta
utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa
comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al
comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese
beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo
credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di apposite
certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo
criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto
all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento
degli investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti
conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i
requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita',
onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio
delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita,
anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai
soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma
11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni
rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo,
alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle
disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti
attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono
riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al
comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare
trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco
di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre
2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto
dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla
predetta data e' riportato in avanti ed e' utilizzabile in cinque
quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile
ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito
d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento
neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione
anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il
credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo
dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e'
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti
sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere
l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente
articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita
dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della
prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro
termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel
caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche'
delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali
ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito
d'imposta, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate
indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su
cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi
tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la
spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta
interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura, della congruita' e della
pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico
conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al
comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati
agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in
euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche' di
controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il
rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di
indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita' dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex
post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche' alle
coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere
tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse
agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il monitoraggio in
ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in
materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e'
cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il
credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita' del credito di
imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo
sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica
finalizzata a consentire l'attivita' di monitoraggio e controllo
sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto
dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e'
altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la
gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla gestione e al
monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare
sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con
particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la
competitivita' e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione
europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di
prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11,
lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal
decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione
dell'investimento e al credito di imposta spettante,
all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli
istanti, nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del
made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,
pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni
di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento
netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro
63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura
PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next
Generation EU-Italia.".
Art. 39
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli impianti
ex Ilva
1. Al fine di assicurare la continuita' operativa degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la
tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori
addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di
ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della
societa' Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario,
somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20.
(omissis)
Art. 41
Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di
efficientamento energetico
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del
regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di
detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento
energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione
2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per
l'efficienza energetica», e' pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del
codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale
informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per
le finalita' di verifica, il programma dei controlli predisposto
dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del
citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020,
e' integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti
organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i
controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo
nazionali ed europei, con priorita' e nel rispetto della tempistica
relativa ai controlli del PNRR.
Art. 41 bis
Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
in materia di energia da fonti rinnovabili
1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, la parola: «coltivatore» e' sostituita dalla
seguente: «conduttore».