Sicurezza e patente a punti: il D.L. n. 19/2024 è legge

Sicurezza e patente a punti
Nel provvedimento di conversione misure anche su rinnovabili, dissesto idrogeologico e transizione energetica

Sicurezza e patente a punti: il D.L. n. 19/2024 è stato convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n. 100)

Oltre all'art. 29 «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare», in materia di sicurezza sul lavoro rilevano anche gli articoli:

  • 7 «Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura»;
  • 30 «Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo»;
  • 31 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro».

In ambito ambiente ed energia, si segnalano invece gli articoli:

  • 36 «Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023»;
  • 38 sulla transizione digitale ed energetica delle imprese;
  • 39 «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva»;
  • 41 «Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico»;
  • 41 bis «Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili».

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

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Testo coordinato del decreto-legge

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge  di
conversione 29 aprile 2024,  n.  56  (in  questo  stesso  Supplemento
ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (24A02201)

(in S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n. 100)

(omissis)

    Art. 7

Disposizioni  per  il  superamento  degli  insediamenti  abusivi  per

  combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  della

Missione 5, Componente 2,  Investimento  2.2  del  PNRR  relativa  al

superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento

dei  lavoratori  in  agricoltura,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  nominato  un   Commissario

straordinario, cui sono attribuiti i compiti e  le  funzioni  di  cui

all'articolo 12, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31

maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai  sensi

del primo periodo, opera presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali e provvede all'espletamento dei  propri  compiti  e

delle proprie funzioni con tutti i  poteri  e  secondo  le  modalita'

previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021,

in  raccordo  con  l'Unita'  di  missione  per   l'attuazione   degli

interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con la Struttura di

missione PNRR di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  24  febbraio

2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile

2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio  delle  sue

funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione  delle

istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario

straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di

una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette   dipendenze,

costituita con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

di cui  al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di  cessazione

dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla  struttura   di

supporto e' assegnato un contingente  massimo  di  personale  pari  a

dodici unita', di  cui  una  di  personale  dirigenziale  di  livello

generale, due di personale dirigenziale di  livello  non  generale  e

nove  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di   pubbliche

amministrazioni centrali e di enti territoriali,  individuati  previa

intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso

delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il

perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al

presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.

Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori

ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o

posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato

giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale

dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale

della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico

accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del

personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali  e,  con   uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario

straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi

per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta

ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai

rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in

materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile

2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in

posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'

corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale

dirigenziale di livello generale e non generale  della  struttura  di

supporto e' riconosciuta la retribuzione  di  parte  variabile  e  di

risultato in misura pari a  quella  riconosciuta  rispettivamente  ai

dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori

ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica

dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del

collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di

vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di

supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,

le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del

personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente

comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per

l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'

avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  delle  strutture,

anche  periferiche,  delle  amministrazioni  centrali  dello   Stato,

dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli  altri

enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita'  di

cui al comma 1, puo' altresi'  avvalersi  di  un  numero  massimo  di

cinque esperti di comprovata qualificazione  professionale,  da  esso

nominati con proprio provvedimento, cui compete un  compenso  massimo

annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi  previdenziali  e  degli

oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.  Il

compenso del Commissario straordinario e' determinato con il  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  1  del

presente  articolo  in  misura  non  superiore  a   quella   indicata

all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con

oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Al conferimento dell'incarico di  Commissario  straordinario  non  si

applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  9,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e

dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo

periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo  1,  comma

489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri  derivanti  dal

comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024

ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

 

(omissis)

 

Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro

                               Art. 29

               Disposizioni in materia di prevenzione

                  e contrasto del lavoro irregolare

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.

296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono

sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette

materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle

condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;

b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:

«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma

1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi

contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma

1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base

delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni

amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il

recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio

dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.

276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel

subappalto   spetta   un   trattamento    economico    e    normativo

complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto  dal  contratto

collettivo nazionale  e  territoriale  stipulato  dalle  associazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e  per  la

zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del

subappalto»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il

seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi

dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di

lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di

appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

alla lettera d), il numero 1) e' sostituito dal seguente:

«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi  dovuti  per

la violazione di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile

2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti

per la violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  18  del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  all'articolo  12  del

decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136,  e  all'articolo  18-bis,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.

276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio

non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,

lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o

dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni

giornata di lavoro.»;

2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'

scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o

dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio

non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,

lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi

o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'

scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni

o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei

confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di

prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti

diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o

comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena

dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni

lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:

«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,

comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,

comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena

dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni

lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere

con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di  legge  o

di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e

l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o

dell'ammenda di euro 100  per  ciascun  lavoratore  coinvolto  e  per

ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi  delle  sanzioni  previste  dal  presente

articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni

precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni

penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste

dal presente articolo,  anche  senza  la  determinazione  dei  limiti

minimi o massimi, non puo', in ogni caso,  essere  inferiore  a  euro

5.000 ne' superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle  somme  versate

in  sede  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo

periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per

l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono

destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera

e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le

modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera

g) del medesimo comma 445».

5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

e' abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma

354 e' sostituito dal seguente:

«354. In caso di superamento del limite di  durata  previsto  dal

comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343  al  presente

comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si  trasforma

in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di  utilizzo  di

soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma  344,  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500

euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al  quale  si  riferisce  la

violazione,  salvo  che  la  violazione  del  comma  344   da   parte

dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o  non

veritiere contenute nell'autocertificazione resa  dal  lavoratore  ai

sensi del comma 345. Non si applica la procedura di  diffida  di  cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di

legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della

sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o

irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un

attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un

apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il

sito internet istituzionale del medesimo  Ispettorato,  e  denominato

«Lista di conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco  informatico  di

cui al primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di

cui al  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente  gli  effetti

di cui al comma 8.

8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui

al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla

data di iscrizione nella  Lista  di  conformita'  INL,  ad  ulteriori

verifiche  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  nelle

materie oggetto degli  accertamenti,  fatte  salve  le  verifiche  in

materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  le  eventuali

richieste di intervento, nonche' le attivita'  di  indagine  disposte

dalla Procura della Repubblica.

9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso

elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,

l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del

datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.

10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati  di  realizzazione

dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei  lavori,  il

responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il  committente,

negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza  della

manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di

cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge  16  luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre

2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a

150.000  euro,  fermi   restando   i   profili   di   responsabilita'

amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo  finale  da

parte del responsabile del progetto  in  assenza  di  esito  positivo

della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da  parte

dell'impresa affidataria dei lavori, e'  considerato  dalla  stazione

appaltante ai fini della valutazione della performance dello  stesso.

L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'

comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),  anche  ai

fini  dell'esercizio  dei  poteri  ad  essa   attribuiti   ai   sensi

dell'articolo 222, comma 3, lettera  b),  del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore  a

500.000 euro, il versamento del saldo finale,  in  assenza  di  esito

positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione

da parte dell'impresa affidataria dei lavori,  comporta  la  sanzione

amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,

nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative

sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di

legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze

previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di

enti pubblici e privati.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via

progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni

di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane

non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del  lavoro  di

cura prestato al  domicilio  della  persona  non  autosufficiente,  a

decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione

delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale

Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31

dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo

indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di

assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno

ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di

cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,

e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un

esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi

previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro

domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,

riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al

comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione

economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura

sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000.

17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo

lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo

familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di

assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di

assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad

oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui  all'articolo  1,  terzo

comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica

31 dicembre 1971, n. 1403.

18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'

riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per

l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di

euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6

milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale

Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del

Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel

rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di

ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al

monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da

15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento

del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto

non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai

benefici contributivi di cui ai predetti commi.

19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro

sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi

di lavoro,  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori

autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono

tenuti al possesso della patente  di  cui  al  presente  articolo  le

imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o

mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione  di

coloro  che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di   natura

intellettuale. Per le imprese e i lavoratori  autonomi  stabiliti  in

uno Stato membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno

Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il  possesso

di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del

Paese d'origine e, nel caso  di  Stato  non  appartenente  all'Unione

europea, riconosciuto  secondo  la  legge  italiana.  La  patente  e'

rilasciata,  in  formato  digitale,  dall'Ispettorato  nazionale  del

lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei  dirigenti,  dei

preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di  lavoro,  degli

obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento  unico  di  regolarita'  contributiva  in

corso di validita';

d) possesso del documento  di  valutazione  dei  rischi,  nei  casi

previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di  regolarita'  fiscale,  di  cui

all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  9  luglio

1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f)  avvenuta  designazione  del  responsabile   del   servizio   di

prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1  e'  autocertificato

secondo  le  disposizioni  del   testo   unico   delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445. Nelle  more  del  rilascio  della  patente  e'

comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,

salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del

lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

sentito l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  sono  individuati  le

modalita' di presentazione della domanda per il  conseguimento  della

patente di cui al comma 1 e i  contenuti  informativi  della  patente

medesima nonche' i presupposti e il procedimento per  l'adozione  del

provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente e' revocata in caso di  dichiarazione  non  veritiera

sulla sussistenza di  uno  o  piu'  requisiti  di  cui  al  comma  1,

accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici

mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere

il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta  crediti

e consente ai soggetti di cui al comma  1  di  operare  nei  cantieri

temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con

una dotazione pari o superiore a quindici crediti.  Con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  l'Ispettorato

nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di  attribuzione  di

crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita'

di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente  subisce  le  decurtazioni  correlate

alle risultanze dei provvedimenti definitivi  emanati  nei  confronti

dei datori di lavoro,  dirigenti  e  preposti  delle  imprese  o  dei

lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure  indicati  nell'allegato

I-bis annesso  al  presente  decreto.  Se  nell'ambito  del  medesimo

accertamento ispettivo sono contestate  piu'  violazioni  tra  quelle

indicate nel citato allegato  I-bis,  i  crediti  sono  decurtati  in

misura non eccedente il doppio di quella prevista per  la  violazione

piu' grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6  le  sentenze

passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di  cui  all'articolo

18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui

deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o

parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via

cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma  6  sono  comunicati,

entro   trenta   giorni,   anche    con    modalita'    informatiche,

dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale  del

lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con  punteggio  inferiore  a  quindici  crediti  non

consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei

cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera

a). In tal  caso  e'  consentito  il  completamento  delle  attivita'

oggetto di appalto o subappalto in  corso  di  esecuzione,  quando  i

lavori eseguiti sono  superiori  al  30  per  cento  del  valore  del

contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  in  mancanza  della

patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese

e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si  applicano  una

sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e,

comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura  di

diffida di cui all'articolo 301-bis  del  presente  decreto,  nonche'

l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,

n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse  sanzioni  si  applicano

alle imprese e  ai  lavoratori  autonomi  che  operano  nei  cantieri

temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a),  con

una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli  introiti

derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono  destinati

al bilancio dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  e  concorrono  al

finanziamento  delle  risorse  necessarie   all'implementazione   dei

sistemi informatici necessari al rilascio e  all'aggiornamento  della

patente.

12.  Le  informazioni  relative  alla  patente  sono  annotate   in

un'apposita sezione  del  Portale  nazionale  del  sommerso,  di  cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.

124, unitamente a  ogni  utile  informazione  contenuta  nel  Sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui

all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio  sulla

funzionalita' del sistema della patente a crediti entro  dodici  mesi

dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento

dei decreti ministeriali previsti  dai  commi  3  e  5  del  presente

articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi  da  1  a  13

puo' essere estesa ad  altri  ambiti  di  attivita'  individuati  con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le

organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori

comparativamente piu' rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di  cui  al  presente

articolo le imprese in possesso dell'attestazione  di  qualificazione

SOA, in classifica pari o superiore alla  III,  di  cui  all'articolo

100, comma 4, del codice dei contratti pubblici  di  cui  al  decreto

legislativo n. 36 del 2023»;

b) all'articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente  o  del  documento

equivalente di  cui  all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese

esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi  di  subappalto,

ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della  patente

ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione  di

qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla

seguente:

«c) con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  711,92  a

2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,

lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

c-bis) dopo l'allegato I  e'  inserito  l'allegato  I-bis,  di  cui

all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il

2024 ed euro 2.500.000 a  decorrere  dal  2025,  sono  a  carico  del

bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno

2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati  nella

misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa  di  cui  all'articolo  1,

comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  Alla  compensazione

dei relativi effetti  finanziari,  in  termini  di  fabbisogno  e  di

indebitamento netto,  pari  a  euro  2,5  milioni  di  euro  annui  a

decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

                               Art. 30

Misure per il  rafforzamento  dell'attivita'  di  accertamento  e  di

  contrasto delle violazioni in ambito contributivo

1. Al fine di dare attuazione  alla  linea  II  della  Missione  5,

Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  relativa

alla introduzione di misure dirette e indirette  per  trasformare  il

lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente  vantaggioso

operare nell'economia regolare, a decorrere dal  1°  settembre  2024,

all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole  «maggiorato  di  5,5  punti;»

sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e'

effettuato   entro   centoventi   giorni,   in    unica    soluzione,

spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti

impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) in caso di evasione connessa  a  registrazioni,  denunce  o

dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al  vero,  poste  in

essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi

mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni

erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie  rilevanti  per

la determinazione dell'obbligo  contributivo,  al  pagamento  di  una

sanzione civile, in ragione d'anno,  pari  al  30  per  cento,  fermo

restando che la sanzione civile non puo' essere superiore al  60  per

cento dell'importo dei contributi o premi non  corrisposti  entro  la

scadenza di legge. Se  la  denuncia  della  situazione  debitoria  e'

effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte

degli enti impositori  e  comunque  entro  dodici  mesi  dal  termine

stabilito per il pagamento dei contributi o premi,  i  soggetti  sono

tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in  ragione  d'anno,

al tasso ufficiale di riferimento maggiorato  di  5,5  punti,  se  il

versamento in unica soluzione dei contributi o premi  sia  effettuato

entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento

e' maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica  soluzione  dei

contributi o premi e' effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

La sanzione civile non puo', in ogni caso, essere superiore al 40 per

cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti  entro  la

scadenza  di  legge.  In  caso  di  pagamento   in   forma   rateale,

l'applicazione della misura di cui al  secondo  e  terzo  periodo  e'

subordinata  al  versamento  della  prima  rata.  Si   applicano   le

disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge  9  ottobre

1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre

1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di  insufficiente  o  tardivo

versamento di una delle  successive  rate  accordate  si  applica  la

misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;

c) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) in caso  di  situazione  debitoria  rilevata  d'ufficio

dagli enti impositori ovvero a seguito  di  verifiche  ispettive,  al

versamento della sanzione  civile  di  cui  al  primo  periodo  delle

lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se  il  pagamento  dei

contributi e premi e' effettuato, in unica  soluzione,  entro  trenta

giorni dalla notifica della contestazione. In caso  di  pagamento  in

forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo e'

subordinata  al  versamento  della  prima  rata.  Si   applicano   le

disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge  9  ottobre

1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre

1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di  insufficiente  o  tardivo

versamento di una delle successive  rate  accordate,  si  applica  la

misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116,  comma  10,

della legge n. 388 del 2000, le  parole:  «si  applica  una  sanzione

civile, in ragione d'anno, pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento

maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore

al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi  non  corrisposti

entro la scadenza di legge.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono

dovuti gli interessi legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice

civile.».

3. All'articolo 116, comma 15, della legge n.  388  del  2000  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro,  del  bilancio  e

della programmazione  economica»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole:  «nei  seguenti

casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato  e  ritardato

pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;

c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) crisi, riconversione o  ristrutturazione  aziendale  per  i

quali  siano  stati  adottati  i  provvedimenti  di  concessione  del

trattamento di integrazione salariale  straordinario  e  comunque  in

tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed

economica in relazione alla situazione occupazionale locale  ed  alla

situazione  produttiva  del   settore   e   che   rendono   probabile

l'insolvenza.».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di

regimi sanzionatori piu' favorevoli per il  contribuente  rispetto  a

quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5.  Al  fine  di  introdurre  nuove  e  piu'  avanzate   forme   di

comunicazione  tra  il  contribuente  e  l'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto  alle

scadenze contributive, finalizzate a  semplificare  gli  adempimenti,

stimolare  l'assolvimento  degli  obblighi  contributivi  e  favorire

l'emersione spontanea delle  basi  imponibili,  a  decorrere  dal  1°

settembre 2024 l'INPS mette a disposizione  del  contribuente  ovvero

del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo  possesso

riferibili  allo  stesso  contribuente,  acquisiti   direttamente   o

pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e

agli elementi rilevanti ai fini della determinazione  degli  obblighi

contributivi.  Il  contribuente  puo'  segnalare  all'INPS  eventuali

fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

6. Con deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione  dell'INPS,

assunta con la maggioranza assoluta dei componenti  in  carica,  sono

individuati i criteri e le  modalita'  con  cui  gli  elementi  e  le

informazioni di  cui  al  comma  5  sono  messi  a  disposizione  del

contribuente e sono indicati,  altresi',  le  fonti  informative,  la

tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le  fattispecie

di esclusione, i criteri, le modalita' e i termini  di  comunicazione

tra quest'ultimo e l'amministrazione,  assicurate  anche  a  distanza

mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonche'  i  livelli  di

assistenza  e  i  rimedi  per  la   regolarizzazione   di   eventuali

inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma

entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del  lavoro

e delle politiche sociali,  da  adottarsi  nel  termine  di  sessanta

giorni dalla data del ricevimento.

7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le

modalita' e i termini indicati con la deliberazione di cui  al  comma

6, comporta l'applicazione, in ragione della  violazione  contestata,

delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma  8,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del

presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in  ragione

d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;  la  sanzione  civile

non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi

o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione,  in  ragione

d'anno, pari al tasso ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5

punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere  superiore  al

40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza

di legge.

8. In caso di pagamento  in  forma  rateale,  l'applicazione  della

misura di cui al comma 7 e' subordinata  al  versamento  della  prima

rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo  2,  comma  11,  del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso  di  mancato  ovvero  di

insufficiente o tardivo  versamento  di  una  delle  successive  rate

accordate si applicano le misure di cui  alle  lettere  a),  prima  e

terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388,  come  modificate  dal  comma  1  del

presente articolo.

9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato  pagamento  nei

termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede  alla  notifica

al  contribuente  dell'importo   della   contribuzione   omessa   con

l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo

116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  come  modificato

dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, nella  misura,  in  ragione

d'anno, pari al tasso ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5

punti; la sanzione civile non puo' in ogni caso essere  superiore  al

40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza

di legge;

b) in caso di evasione contributiva,  nella  misura,  in  ragione

d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile  non  puo'  in  ogni

caso essere superiore al 60 per cento  dei  contributi  o  premi  non

corrisposti entro la scadenza di legge.

10.  Senza  pregiudizio   dell'eventuale   ulteriore   accertamento

ispettivo, le  attivita'  di  controllo  e  addebito  dei  contributi

previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso  di  utilizzo

di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a  titolo

di  responsabilita'  solidale,  possono  fondarsi   su   accertamenti

eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla  base  di  elementi  tratti  anche

dalla consultazione di banche di dati  dell'Istituto  medesimo  o  di

altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere

in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei  relativi

dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di  basi  imponibili

non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi,  esenzioni  o

agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le

disposizioni del presente comma  si  applicano  a  decorrere  dal  1°

settembre 2024.

11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma  10,  gli  uffici

dell'INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di

persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie

rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad  esibire  o

trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento  nei

loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e  notizie

di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento  nei  loro

confronti o nei confronti di altri contribuenti con i  quali  abbiano

intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in

copia fotostatica, atti o documenti rilevanti  concernenti  specifici

rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire  i  chiarimenti

relativi, nonche' a rendere dichiarazioni  su  questionari  trasmessi

dall'INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in

via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di

notificazione   decorre   il   termine   fissato   dall'ufficio   per

l'adempimento, che non puo' essere inferiore in ogni caso a  quindici

giorni.

13.  Sulla  base  delle   risultanze   dell'attivita'   accertativa

effettuata d'ufficio, l'INPS puo' formare avviso di accertamento,  da

notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica

certificata. Qualora il contribuente esegua  il  pagamento  integrale

dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica  dell'avviso

di accertamento, si applica la sanzione civile nella  misura  di  cui

all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della  legge  23  dicembre

2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del  presente  articolo.  L'INPS

provvede  alla  notifica  di  un  avviso   di   addebito   ai   sensi

dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo

ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma  13,  la

mancata comparizione all'invito di  cui  al  comma  11,  lettera  a),

ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei  dati,  delle

notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e  d)

del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova  ai  quali  il

giudice di merito puo' attribuire rilevanza, anche in via  esclusiva,

ai fini della decisione.

15. L'INPS provvede alle attivita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6,  10,

11, 12, 13 e 14 con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8

milioni di euro per l'anno 2024  e  50,4  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di  euro

per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e,  quanto  a  50,4

milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,  comma  1,

del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

                              Art. 31

         Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  vigilanza  in  materia  di

lavoro, legislazione sociale,  nonche'  di  salute  e  sicurezza  sui

luoghi di lavoro mediante il potenziamento  del  personale  ispettivo

preposto  ai  controlli  sul  territorio,  le   autorizzazioni   alle

assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e

previste dall'articolo 13, comma  2,  del  decreto-legge  21  ottobre

2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter  del  decreto-legge  3  settembre

2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre

2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli  anni

2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo

esperimento delle previste procedure  di  mobilita',  250  unita'  di

personale da inquadrare nell'area funzionari  del  vigente  Contratto

collettivo   nazionale,   Comparto   funzioni   centrali,    famiglia

professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,  con

incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro  e',

altresi', autorizzato, per gli anni 2024,  2025  e  2026,  a  bandire

procedure  concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed  esami,  su   base

regionale, anche svolte mediante l'uso di  tecnologie  digitali,  con

facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma

5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'

presentare domanda per un  solo  ambito  regionale  e  per  una  sola

posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale

risulti   incapiente   rispetto   ai   posti   messi   a    concorso,

l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante

scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la

medesima posizione  di  lavoro  in  altri  ambiti  regionali,  previo

interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita'  di

requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente  ai  titoli

valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la

partecipazione ai concorsi.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2  e  3,  pari  ad

euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento  delle  procedure

concorsuali, nonche' pari ad euro 2.500.000 per  il  2025  e  a  euro

1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli  oneri  indiretti

per  l'assunzione  di  personale,  sono   a   carico   del   bilancio

dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  Alla   compensazione   dei

relativi  effetti  finanziari,  in  termini  di   fabbisogno   e   di

indebitamento netto, pari  a  euro  325.000  per  l'anno  2024,  euro

2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a  decorrere  dall'anno

2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale  di  cui  al

comma 2, pari ad euro  11.777.968  annui  a  decorrere  dal  2025  si

provvede:

a) quanto a 1.700.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,

mediante  utilizzo  di   quota   parte   delle   risorse   rivenienti

dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del  presente

decreto;

b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere  dall'anno  2025,

mediante   utilizzo   delle   risorse   rivenienti   dall'abrogazione

dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter  e  14,  del  decreto-legge  30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma  2,  del  presente

decreto;

c) quanto a 6.077.968 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente  di  personale

dell'Arma dei carabinieri, di cui  all'articolo  826,  comma  1,  del

codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15

marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di  50  unita'  in  soprannumero

rispetto all'organico attuale.

6. All'articolo  826,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole:  «660  unita'»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «710 unita'»;

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) ispettori: 271;»;

c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) appuntati e carabinieri: 254;».

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  5,  l'Arma  dei

carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle  ordinarie

facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di

personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25  unita'

del ruolo appuntati e carabinieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari  a

euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569  per  l'anno  2025,  a

euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno  2027,  a

euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno  2029,  a

euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030  al  2033  e  a  euro

2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034,  si  provvede,  per  euro

380.810 per l'anno 2024,  euro  2.054.569  per  l'anno  2025  e  euro

2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni

straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e  buoni

pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno

2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026  e  di  euro

35.000 annui a decorrere dall'anno 2027,  cui  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

10. Al fine  di  garantire  un  adeguato  presidio  del  territorio

attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento  su

tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in  materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto  al  lavoro

sommerso   e   irregolare,   le   somme   destinate    al    bilancio

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  degli  articoli  13,

comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo  9

aprile  2008,  n.  81,  possono  essere   altresi'   utilizzate   per

finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento

dell'Ispettorato  nazionale  del   lavoro,   attraverso   misure   da

individuare con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti gia'

destinate al  personale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  a

fronte  dell'aumento  del  numero  delle  unita'  ispettive  previsto

dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,   n.   80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,

dall'articolo 5-ter del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,

dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,

nonche'  dal  presente  decreto,  all'articolo  14,  comma   1,   del

decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera  d)  e'

sostituita dalla seguente:

«d)   il   trenta   per   cento   dell'importo   delle   sanzioni

amministrative di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22  febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile

2002,  n.  73,  e  successive  modificazioni,  nonche'  delle   somme

aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere  d)  ed  e),  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,

ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni  di

cui alla lettera c) sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito  capitolo

dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu'  efficiente

utilizzazione  del   personale   ispettivo   sull'intero   territorio

nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi  di

carattere organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e

legislazione sociale, nonche' alla  realizzazione  di  iniziative  di

contrasto del lavoro sommerso e irregolare.  Le  risorse  di  cui  al

primo  periodo,  per  la  quota  destinata   alla   piu'   efficiente

utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte  al

predetto personale nel  limite  del  20  per  cento  del  trattamento

economico individuale complessivo lordo annuo.».

12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1  e

3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla  data  di

entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le  dotazioni  organiche

dell'INAIL  e  dell'INPS  sono  incrementate  del  numero  di   posti

corrispondenti alle  unita'  di  personale  ispettivo  inserite,  con

decorrenza 1° gennaio  2017,  nei  ruoli  ad  esaurimento  dei  piani

triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  al  decreto  legislativo  14

settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo,  sono

soppresse le parole: «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma

2, primo periodo, dopo le parole «INPS  e  INAIL»  sono  aggiunte  le

parole  «,  ferme  restando  le  rispettive  competenze  ed  evitando

sovrapposizioni  degli  interventi,».  Le  risorse  derivanti   dalle

economie per le  cessazioni  dal  servizio  del  personale  ispettivo

cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e

dall'INAIL ai  fini  della  determinazione  del  budget  assunzionale

previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio

dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni

di personale ispettivo  effettuate  utilizzando  il  predetto  budget

assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2,

del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni  dalla

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  personale

amministrativo  dell'INPS  e  dell'INAIL,  che  ha  svolto   funzioni

ispettive in virtu'  del  precedente  inquadramento  nel  profilo  di

vigilanza, puo' chiedere di essere  reinquadrato  nei  corrispondenti

profili di  vigilanza  dei  rispettivi  Istituti,  nei  limiti  delle

disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.

 

(omissis)

 

Art. 36

Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a

  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio  idrogeologico  e

  per la realizzazione degli interventi nei territori  colpiti  dagli

  eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023

1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.

13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,

e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui

al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  si  interpretano  nel

senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi  di

cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.

233, indette successivamente al  1°  luglio  2023,  si  applicano  le

disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e  14  dell'ordinanza

del capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15

novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  20

novembre 2018, fatto salvo il rispetto del  principio  DNSH  («Do  No

Significant Harm») ai sensi dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020,  n.

178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«al 31 ottobre 2025».

2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:

«2-ter. Al fine di assicurare una piu'  celere  attuazione  degli

interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla

parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il

soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  Presidente   della   regione

territorialmente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente

e  della  sicurezza  energetica  di  individuare  la  regione   quale

autorita' competente allo svolgimento della procedura di  valutazione

d'impatto ambientale (VIA) o della verifica  di  assoggettabilita'  a

VIA. Entro e non oltre i successivi  quindici  giorni,  il  Ministero

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al  soggetto

attuatore e alla regione la determinazione  in  merito  all'autorita'

competente. La verifica del  progetto  di  cui  all'articolo  42  del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, comprende  anche  la  verifica  dell'ottemperanza  delle

condizioni ambientali stabilite  nel  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita'  a  VIA  o  nel  provvedimento  di   VIA   di   cui

all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  A

tale fine, il soggetto preposto alla verifica  del  progetto  di  cui

all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo  n.  36  del

2023 e'  individuato  come  soggetto  che  effettua  la  verifica  di

ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo

n. 152 del 2006.».

2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute,

della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del  settore  edile,  il

Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e

la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei  flussi

della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico  delle

imprese  di  cui  al  comma  3.  Tali  misure  possono  prevedere  la

comunicazione e  lo  scambio  di  informazioni  con  autorita',  enti

pubblici,  parti  sociali  e  datori  di   lavoro.   Il   Commissario

straordinario adotta, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui

all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i  tipi

di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o  alla

comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei  flussi  di  manodopera

sono messi a disposizione della Struttura di cui  all'articolo  30  e

delle prefetture - uffici territoriali del  Governo  territorialmente

competenti, anche  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di  accesso

previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi  antimafia  e  delle

misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre

2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  secondo

modalita'   stabilite   mediante   accordi   con    il    Commissario

straordinario».

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2,

del  decreto-legge  11  gennaio   2023,   n.   3,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  21,  sulla  base  delle

procedure e dei criteri  di  quantificazione  dei  danni  di  cui  al

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione  dei

fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle

strutture e delle infrastrutture, pubbliche  e  private,  danneggiate

per effetto degli eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio

della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione

Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di

emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni

del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023,  e  6  aprile  2023,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono

stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio

2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno  2023.

La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo

mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile

e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.

All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

2-quater. All'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile

2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno

2022, n. 79, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Della

facolta'  di  cui  al  primo  periodo  possono  avvalersi  anche   le

amministrazioni  impegnate  per  gli  interventi  di   ricostruzione,

pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009  e  del  2016.  Gli

incarichi  attribuiti  ai  sensi  del  terzo  periodo,  al  fine   di

assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare  la

realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del  Piano

nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)  nelle  aree

colpite dai sismi del 2009 e del 2016,  possono  essere  conferiti  a

soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti  dalla  stessa

amministrazione  conferente,  che  abbiano   maturato   significative

esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo  della

programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo  dei

fondi  pubblici  nonche'  dello  svolgimento   delle   attivita'   di

responsabile  unico  del  procedimento,  anche   prescindendo   dalla

formazione di livello universitario, fermo restando  quanto  previsto

dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e

dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2019, n. 26».

 

(omissis)

 

Art. 38

                           Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il  processo  di  transizione  digitale  ed

energetica delle imprese, in  attuazione  di  quanto  previsto  dalla

decisione  del  Consiglio  ECOFIN  dell'8   dicembre   2023   e,   in

particolare,  di  quanto  disposto  in   relazione   all'Investimento

15-«Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e'  istituito  il

Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  e  alle

stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non

residenti,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal  settore

economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime  fiscale  di

determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024  e  2025

effettuano nuovi investimenti in  strutture  produttive  ubicate  nel

territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui

consegua una riduzione dei consumi energetici, e'  riconosciuto,  nei

limiti delle risorse  di  cui  al  comma  21,  un  credito  d'imposta

proporzionale alla spesa sostenuta per  gli  investimenti  effettuati

alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta  alle  imprese

in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione  coatta

amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale,  o

sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto

16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e

dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.

14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento

per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  inoltre,

escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse  al

credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata

al rispetto delle normative sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro

applicabili in  ciascun  settore  e  al  corretto  adempimento  degli

obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori.

4.  Sono  agevolabili  gli  investimenti  in   beni   materiali   e

immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa  di  cui  agli

allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e  che

sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della  produzione

o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi,  si

consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della

struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si

riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o,

in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi

interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.  Ai  fini

della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni  di  cui

all'allegato  B  alla  legge  11   dicembre   2016,   n.   232,   ove

specificamente previsti dal progetto  di  innovazione,  anche:  a)  i

software,  i  sistemi,  le  piattaforme   o   le   applicazioni   per

l'intelligenza  degli  impianti  che  garantiscono  il   monitoraggio

continuo e la visualizzazione dei consumi energetici  e  dell'energia

autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza

energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione  dei  dati  anche

provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)

i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente

ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5. Nell'ambito dei  progetti  di  innovazione  che  conseguono  una

riduzione dei consumi energetici nelle misure e  alle  condizioni  di

cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a)  gli  investimenti  in  beni   materiali   nuovi   strumentali

all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia  da

fonti  rinnovabili  destinata  all'autoconsumo,  a  eccezione   delle

biomasse,  compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio  dell'energia

prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e  all'autoconsumo  di

energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente

gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,

lettere a), b) e c), del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.  11.

Gli investimenti in impianti che comprendano i  moduli  di  cui  alle

citate lettere b) e c) concorrono a formare la base  di  calcolo  del

credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente,  al  120  per

cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del

registro di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del  decreto-legge  9

dicembre 2023, n. 181,  sono  agevolabili  gli  impianti  con  moduli

fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata  dal

produttore,  rispettino  i   requisiti   di   carattere   tecnico   e

territoriale previsti dalle lettere a), b)  e  c)  del  comma  1  del

medesimo articolo 12;

b)  le  spese  per   la   formazione   del   personale   previste

dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all'acquisizione  o  al

consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la

transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel

limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui

al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni  caso  sino

al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita'  formative

siano erogate da soggetti esterni  individuati  con  il  decreto  del

Ministro delle imprese e del made in Italy  di  cui  al  comma  17  e

secondo le modalita' ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di  non  arrecare

un danno significativo all'ambiente ai  sensi  dell'articolo  17  del

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2020, non sono in ogni caso  agevolabili  gli  investimenti

destinati:

a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di

emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra

previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c)  ad  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli

inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad  attivita'  nel  cui  processo  produttivo  venga  generata

un'elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti

speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)  n.  1357/2014  della

Commissione, del 18 dicembre 2014,  e  il  cui  smaltimento  a  lungo

termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi' esclusi

gli investimenti in  beni  gratuitamente  devolvibili  delle  imprese

operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell'energia,

dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle

telecomunicazioni,  della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di

scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  35  per

cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni  di

euro, nella misura del 15 per  cento  del  costo,  per  la  quota  di

investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,

e  nella  misura  del  5  per  cento  del  costo,  per  la  quota  di

investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite  massimo  di

costi ammissibili pari a 50 milioni di  euro  per  anno  per  impresa

beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante  contratti  di

locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per

l'acquisto  dei  beni.  Per  gli  investimenti  nei   beni   di   cui

all'allegato B  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  utilizzati

mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse  di  calcolo

condivise e connesse, si assume anche il costo  relativo  alle  spese

per servizi imputabili per competenza.

8.  La  misura  del  credito  d'imposta  per  ciascuna   quota   di

investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10  per  cento,  nel  caso  di

riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura   produttiva

localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento  o,  in

alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi

interessati dall'investimento superiore al 10 per  cento,  conseguita

tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15  per  cento,  nel  caso  di

riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura   produttiva

localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o,  in

alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi

interessati dall'investimento superiore al 15 per  cento,  conseguita

tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,  riproporzionata  su

base annuale, e' calcolata  con  riferimento  ai  consumi  energetici

registrati  nell'esercizio  precedente  a  quello  di   avvio   degli

investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle

condizioni esterne che influiscono sul  consumo  energetico.  Per  le

imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito  e'

calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a  uno

scenario controfattuale, individuato secondo i criteri  definiti  nel

decreto di cui al comma 17.

10. Per l'accesso al  beneficio,  le  imprese  presentano,  in  via

telematica,  sulla  base  di  un  modello  standardizzato   messo   a

disposizione dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  s.p.a  (GSE),  la

documentazione di cui al comma 11,  lettera  a),  unitamente  ad  una

comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento

e il costo dello stesso. Il GSE, previa  verifica  della  completezza

della  documentazione,  trasmette  quotidianamente,   con   modalita'

telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco

delle   imprese   che   hanno   validamente   chiesto    di    fruire

dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando  che

l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non  ecceda

il limite di spesa di cui al comma  21.  Ai  fini  dell'utilizzo  del

credito, l'impresa invia al  GSE  comunicazioni  periodiche  relative

all'avanzamento dell'investimento ammesso  all'agevolazione,  secondo

modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. In base a  tali

comunicazioni  e'  determinato  l'importo   del   credito   d'imposta

utilizzabile, nel  limite  massimo  di  quello  prenotato.  L'impresa

comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve

essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al

comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con

modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese

beneficiarie di cui al presente comma con  l'ammontare  del  relativo

credito   d'imposta   utilizzabile   in   compensazione,   ai   sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il beneficio e'  subordinato  alla  presentazione  di  apposite

certificazioni rilasciate  da  un  valutatore  indipendente,  secondo

criteri e modalita' individuate con il  decreto  del  Ministro  delle

imprese e del made  in  Italy  di  cui  al  comma  17,  che  rispetto

all'ammissibilita' del progetto di investimento  e  al  completamento

degli investimenti attestano:

a) ex ante, la  riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili

tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b)  ex  post,  l'effettiva   realizzazione   degli   investimenti

conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

11-bis. Con il decreto di  cui  al  comma  17  sono  individuati  i

requisiti,  anche  in   termini   di   indipendenza,   imparzialita',

onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio

delle certificazioni. Tra i  soggetti  abilitati  al  rilascio  delle

certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli  esperti  in  gestione  dell'energia  (EGE)  certificati  da

organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b)  le  societa'  di  servizi  energetici  (ESCo)  certificate   da

organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

11-ter. Il Ministero delle imprese e del made  in  Italy  esercita,

anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle  attivita'  svolte  dai

soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui  al  comma

11, alinea, verificando la correttezza formale  delle  certificazioni

rilasciate e procedendo, sulla base di  idonei  piani  di  controllo,

alla verifica nel merito della rispondenza del  loro  contenuto  alle

disposizioni di cui al presente decreto e ai  relativi  provvedimenti

attuativi.

12. Per  le  piccole  e  medie  imprese,  le  spese  sostenute  per

adempiere all'obbligo di certificazione  di  cui  al  comma  11  sono

riconosciute in aumento del credito  d'imposta  per  un  importo  non

superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di  cui  al

comma 7.

13.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio  1997,  n.  241,  decorsi   cinque   giorni   dalla   regolare

trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco

di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31  dicembre

2025,  presentando  il  modello  F24  unicamente  tramite  i  servizi

telematici offerti dall'Agenzia delle  entrate,  a  pena  di  rifiuto

dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla

predetta data e' riportato in avanti ed  e'  utilizzabile  in  cinque

quote annuali di pari  importo.  L'ammontare  del  credito  d'imposta

utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo  utilizzabile

ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di  versamento.

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni

effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate

a copertura del credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite  sulla

contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di

bilancio»  aperta  presso  la  Tesoreria  dello  Stato.  Il   credito

d'imposta non  puo'  formare  oggetto  di  cessione  o  trasferimento

neanche all'interno del  consolidato  fiscale.  Non  si  applicano  i

limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,

e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  nonche'

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a  finalita'

estranee all'esercizio  dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture

produttive diverse da quelle che hanno dato diritto  all'agevolazione

anche se appartenenti  allo  stesso  soggetto,  nonche'  in  caso  di

mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di  beni

acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre  del  quinto

anno successivo a quello  di  completamento  degli  investimenti,  il

credito   d'imposta   e'   corrispondentemente   ridotto   escludendo

dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito

d'imposta  eventualmente  gia'   utilizzato   in   compensazione   e'

direttamente riversato dal  beneficiario  entro  il  termine  per  il

versamento a saldo dell'imposta sui redditi  dovuta  per  il  periodo

d'imposta  in  cui  si  verificano   le   suddette   ipotesi,   senza

applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si  applicano,  in  quanto

compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35  e  36,  della

legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  in  materia   di   investimenti

sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che  si  avvalgono

del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del

beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo

sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A

tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri  documenti

relativi  all'acquisizione  dei  beni  agevolati   devono   contenere

l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la  corrispondenza

delle stesse alla documentazione contabile  predisposta  dall'impresa

devono risultare da apposita certificazione rilasciata  dal  soggetto

incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non

obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la

certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una

societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del

registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale  dei

conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i

principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del

citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro

adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International

Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate

per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per

adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione

contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento

del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,

fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista  dal  presente

articolo nonche' della  eventuale  ulteriore  documentazione  fornita

dalle imprese, ivi inclusa  quella  necessaria  alla  verifica  della

prevista riduzione dei consumi energetici, il  GSE,  effettua,  entro

termini  concordati  con  l'Agenzia  delle   entrate,   i   controlli

finalizzati alla verifica dei requisiti  tecnici  e  dei  presupposti

previsti dal presente articolo per la fruizione  del  beneficio.  Nel

caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche'

delle verifiche documentali e in situ  di  cui  all'articolo  22  del

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali

ed europei sia rilevata la fruizione,  anche  parziale,  del  credito

d'imposta, il GSE ne  da'  comunicazione  all'Agenzia  delle  Entrate

indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche  su

cui si fonda il recupero, per i  conseguenti  atti  di  recupero  del

relativo importo, maggiorato di interessi  e  sanzioni.  Nei  giudizi

tributari avverso gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'  litisconsorte

necessario ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546.

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Ministro dell'Ambiente e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni  di  cui  al

presente articolo, con particolare riguardo:

a)  al  contenuto  nonche'  alle  modalita'  e  ai   termini   di

trasmissione   delle   comunicazioni,    delle    certificazioni    e

dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la

spettanza del beneficio, ivi  compresa  l'attestazione  dell'avvenuta

interconnessione dei beni al  sistema  aziendale  di  gestione  della

produzione o  alla  rete  di  fornitura,  della  congruita'  e  della

pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per  la  determinazione  del  risparmio  energetico

conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al

comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati

agli investimenti;

b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato  in  euro/kW,  degli

impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e,  in

euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche'  di

controllo, esclusione e recupero del beneficio atte  a  garantire  il

rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalita'  finalizzate  ad  assicurare  il  rispetto  del

limite di spesa di cui al comma 21;

e)  all'individuazione  dei  requisiti,  anche  in   termini   di

indipendenza,  imparzialita',  onorabilita'  e  professionalita'  dei

soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante  ed  ex

post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche'  alle

coperture assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere

indenni le  imprese  in  caso  di  errate  valutazioni  di  carattere

tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse

agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalita' con le quali e' effettuato il  monitoraggio  in

ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi  in

materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI  del

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 febbraio 2021.

18. Il credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  e'

cumulabile, in  relazione  ai  medesimi  costi  ammissibili,  con  il

credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali  di  cui

all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,

n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti  nella  ZES

unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,  n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.

162. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito

e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del

costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita'  del  credito  di

imposta di cui al  presente  articolo  resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

19. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  provvede  allo

sviluppo, implementazione e gestione di una  piattaforma  informatica

finalizzata a consentire  l'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo

sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini  del  rispetto

dei limiti delle risorse di  cui  al  comma  21.  La  piattaforma  e'

altresi' funzionale a facilitare la  valutazione,  lo  scambio  e  la

gestione dei dati trasmessi dal  GSE,  nonche'  alla  gestione  e  al

monitoraggio di altre misure incentivanti,  in  modo  da  individuare

sinergie attivabili con altre fonti  di  finanziamento  europee,  con

particolare  riguardo  ai  settori  maggiormente  strategici  per  la

competitivita' e  l'autonomia  tecnologica  nazionale  e  dell'Unione

europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico

sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del

Ministero delle imprese e del made in Italy.

20. Il GSE provvede sulla base  di  convenzione  con  il  Ministero

delle imprese e del made in Italy, alla ricezione  delle  domande  di

prenotazione e delle comunicazioni  ex  post  di  cui  al  comma  11,

lettera b),  e  di  quelle,  ulteriori,  eventualmente  previste  dal

decreto  di  cui  al   comma   17   relative   alla   rendicontazione

dell'investimento   e    al    credito    di    imposta    spettante,

all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli

istanti, nonche' ai controlli di  cui  al  comma  16  sulla  base  di

apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese  e  del

made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle

risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,

pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5  milioni

di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2026 al 2030, che  aumentano  in  termini  di  indebitamento

netto a 3.118,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  e  agli  oneri

derivanti dai commi  16,  19  e  20,  pari  complessivamente  a  euro

63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla  nuova  Misura

PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next

Generation EU-Italia.".

 

                               Art. 39

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli impianti

                               ex Ilva

1.  Al  fine  di  assicurare   la   continuita'   operativa   degli

stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  nazionale  e  la

tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza  dei  lavoratori

addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria  di

ILVA  S.p.A.  trasferisce  all'amministrazione  straordinaria   della

societa' Acciaierie d'Italia S.p.A., su  richiesta  del  Commissario,

somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere  sulle  risorse

di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del  decreto-legge  5

gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4

marzo 2015, n. 20.

(omissis)

 

Art. 41

Disposizioni  in   materia   di   controlli   sugli   interventi   di

                     efficientamento energetico

1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui

all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo

e del Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  e  all'articolo  129  del

regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,

del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze  per  la  fruizione  di

detrazioni  fiscali  afferenti  agli  interventi  di  efficientamento

energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla  Missione

2, Componente  3  «Efficienza  energetica  e  riqualificazione  degli

edifici»,  investimento  2.1  «-  Rafforzamento   dell'Ecobonus   per

l'efficienza   energetica»,   e'   pubblicato   nel   sito   internet

istituzionale  del  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  al  regolamento

(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile

2016, l'elenco  delle  asseverazioni  rendicontate,  comprensive  del

codice univoco identificativo (codice ASID)  attribuito  dal  portale

informatico di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP).  Per

le finalita' di verifica,  il  programma  dei  controlli  predisposto

dall'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11  del

citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto  2020,

e' integrato con le istanze  sottoposte  a  verifica  dai  competenti

organismi  di  controllo  nazionali  ed  europei.  L'ENEA  esegue   i

controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di  controllo

nazionali ed europei, con priorita' e nel rispetto  della  tempistica

relativa ai controlli del PNRR.

 

                             Art. 41 bis

Modifica all'articolo 11 del decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,

  in materia di energia da fonti rinnovabili

1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34, la  parola:  «coltivatore»  e'  sostituita  dalla

seguente: «conduttore».

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