Sicurezza e patente punti: ecco come funziona

Sicurezza e patente punti
Decreto-legge 2 marzo 2024

(Sicurezza e patente punti)

Con il decreto-legge 2 marzo 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024) è stata introdotta la cosiddetta "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

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La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. La patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Il nuovo sistema partirà il 1° ottobre 2024.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024)

(omissis)

Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette
materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»;
b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo' essere superiore al doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi
e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un trattamento economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la
zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l'attivita' oggetto dell'appalto.»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e
del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese o
dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a due mesi o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena
dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e' posta in
essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente
articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»;
3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne'
superiore a euro 50.000».
4) «5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per
l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera
g) del medesimo comma 445.»;
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
354 e' sostituito dal seguente: «354. In caso di superamento del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di
cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun
lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la
violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi
dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute
nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345.
Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o
irregolarita', l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un
attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un
apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di
conformita' INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al
primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte
salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita' accertate attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da
parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e' considerato dalla stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a
500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di
enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di
cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a
decorrere dalla data che sara' comunicata dall'INPS a conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31
dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani, con una eta' anagrafica di almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita' di accompagnamento, di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un
esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al
comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di
validita', non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto
non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi
di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarita' contributiva
in corso di validita' (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarita' Fiscale
(DURF).
2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al Titolo IV, salva diversa
comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del
lavoro.
3. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta
crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilita' datoriale di un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti;
3) un'inabilita' temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti.
5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o
un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, la
competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri,
le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare
una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta giorni
dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede
entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei
crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi
di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del relativo attestato di frequenza alla competente sede
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai
sensi del presente comma non possono superare complessivamente il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla
competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia
dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente
comma, la patente e' incrementata di un credito per ciascun anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che
adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui
all'articolo 30.
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al
completamento delle attivita' oggetto di appalto o subappalto in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in
un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi
della patente di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere
estese ad altri ambiti di attivita' individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al
presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente di cui
all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le
imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione
SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a
2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

(omissis)

(Sicurezza e patente punti)

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