Sicurezza e salute: più protezione dagli agenti fisici

Il D.Lgs. n. 159/2016 sostituisce gli articoli da 206 a 212, inserendo un nuovo art. 210-bis, e l'Allegato XXXVI al D.Lgs. n. 81/2008

Nuove disposizioni  minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, n. 192) che attua la direttiva 2013/35/UE e abroga la direttiva 2004/40/CE. Il provvedimento sostituisce gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo un nuovo art. 210-bis, e l'Allegato XXXVI; modifiche anche per l'articolo 219.

Commenti a breve su Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159



Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle  disposizioni  minime  di

sicurezza e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)  e  che

abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172)


in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, n. 192

Vigente al: 2-9-2016 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  direttiva  2013/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e

di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti

dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) -  (ventesima  direttiva

particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,  della  direttiva

89/391/CEE) che abroga la direttiva 2004/40/CE;

  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in

particolare, gli articoli 1 e 16 e l'allegato B;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro;

  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36,  concernente  legge  quadro

sulla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici  ed

elettromagnetici;

  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  187,  attuazione

della direttiva 97/43/EURATOM  in  materia  di  protezione  sanitaria

delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti  connesse

ad esposizioni mediche;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,

adottato nella riunione del 26 maggio 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle

riunione del 28 luglio 2016;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello

sviluppo economico;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 206 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 206 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo  determina

i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi

per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall'esposizione  ai  campi

elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz),  come  definiti  dall'articolo

207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione  dai

rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli

effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai

campi elettromagnetici.

  2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo

riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra

effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi

elettromagnetici.

  3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti

a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori

in tensione.

  4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o

che partecipa  ad  attivita'  militari,  ivi  comprese  esercitazioni

militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3,

comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui

agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di

protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  lettera

b), della direttiva 2013/35/UE e' costituito dalle particolari  norme

di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del

personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi

previsti.»;

    b) l'articolo 207 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 207  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente  capo  si

intendono per:

    a)  "campi  elettromagnetici",  campi  elettrici  statici,  campi

magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici

variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

    b) "effetti biofisici diretti",  effetti  provocati  direttamente

nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno  di  un  campo

elettromagnetico, che comprendono:

      1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa

dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti

medesimi;

      2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi

e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la

salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la

stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo'   comportare   sintomi

transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono

generare disturbi temporanei e influenzare le capacita'  cognitive  o

altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire

negativamente sulla capacita' di un lavoratore  di  operare  in  modo

sicuro;

      3) correnti negli arti;

    c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla  presenza  di  un

oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un

pericolo per la salute e sicurezza, quali:

      1)  interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici

elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti   o

dispositivi medici portati sul corpo;

      2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno  di

campi magnetici statici;

      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

      4) incendi ed esplosioni  dovuti  all'accensione  di  materiali

infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti

di contatto o scariche elettriche;

      5) correnti di contatto;

    d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori  stabiliti  sulla

base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare  sulla

base degli effetti diretti acuti e a breve  termine  scientificamente

accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica  dei

tessuti;

    e) "VLE relativi agli effetti sanitari",  VLE  al  di  sopra  dei

quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la

salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del  tessuto

nervoso o muscolare;

    f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al  di  sopra  dei

quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a  disturbi  transitori

delle percezioni sensoriali  e  a  modifiche  minori  nelle  funzioni

cerebrali;

    g) "valori di  azione  (VA)",  livelli  operativi  stabiliti  per

semplificare  il  processo  di  dimostrazione  della  conformita'  ai

pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le  opportune  misure

di  protezione  o  prevenzione   specificate   nel   presente   capo.

Nell'allegato XXXVI, parte II:

      1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e  "VA  superiori"

s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o

prevenzione stabilite nel presente capo;

      2) per i campi magnetici,  per  "VA  inferiori"  s'intendono  i

valori connessi ai VLE relativi agli effetti  sensoriali  e  per  "VA

superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;

      c) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione).  -  1.

Le   grandezze   fisiche   relative    all'esposizione    ai    campi

elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte  I.  I  VLE

relativi  agli  effetti  sanitari,  i  VLE  relativi   agli   effetti

sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

  2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai

campi  elettromagnetici  non  superi  i  VLE  relativi  agli  effetti

sanitari  e  i  VLE  relativi  agli  effetti   sensoriali,   di   cui

all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non  termici  e  di  cui

all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti  termici.  Il  rispetto

dei VLE relativi agli  effetti  sanitari  e  dei  VLE  relativi  agli

effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo  alle  procedure

di valutazione dell'esposizione  di  cui  all'articolo  209.  Qualora

l'esposizione dei lavoratori ai  campi  elettromagnetici  superi  uno

qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro  adotta  misure  immediate  in

conformita' dell'articolo 210, comma 7.

  3. Ai fini  del  presente  capo,  si  considera  che  i  VLE  siano

rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i  pertinenti  VA

di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati  superati.

Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta

misure in conformita'  dell'articolo  210,  comma  1,  salvo  che  la

valutazione effettuata in conformita'  dell'articolo  209,  comma  1,

dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono  essere

esclusi rischi per la sicurezza.

  4. Fermo restando quanto previsto al comma  3,  l'esposizione  puo'

superare:

    a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI

parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica

o dal processo  produttivo,  purche'  siano  verificate  le  seguenti

condizioni:

      1) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di

cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

      2) siano evitate eccessive scariche elettriche  e  correnti  di

contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3)  attraverso

le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5;

      3) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei

lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio

di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b);

    b) i VA inferiori per  i  campi  magnetici  di  cui  all'allegato

XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato  dalla

pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e  del

tronco, durante il turno  di  lavoro,  purche'  siano  verificate  le

seguenti condizioni:

      1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui

all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e  l'eventuale  superamento

dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato  XXXVI,  parte

II, tabella A3, sia solamente temporaneo  in  relazione  al  processo

produttivo;

      2) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di

cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

      3) siano adottate misure in conformita' all'articolo 210, comma

8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del  medesimo

comma;

      4) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei

lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio

di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4,  l'esposizione

puo'  superare  i  VLE  relativi  agli  effetti  sensoriali  di   cui

all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte  III,  tabella

A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o  dal

processo produttivo, purche' siano verificate le seguenti condizioni:

    a) il loro superamento sia solamente temporaneo in  relazione  al

processo produttivo;

    b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli  effetti

sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte

III, tabelle A1 e A3;

    c)  nel  caso  di  superamento  dei  VLE  relativi  agli  effetti

sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte  II,  tabella  A1,  siano

state  prese  misure  specifiche   di   protezione   in   conformita'

all'articolo 210, comma 6;

    d) siano adottate misure in conformita' all'articolo  210,  comma

8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo

comma;

    e)  siano  state  fornite  ai   lavoratori   informazioni   sulle

situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma  1,  lettera

b).

  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il  datore  di  lavoro  comunica

all'organo di vigilanza territorialmente  competente  il  superamento

dei    valori    ivi     indicati,     mediante     una     relazione

tecnico-protezionistica contenente:

    a) le motivazioni per cui ai fini della pratica  o  del  processo

produttivo e' necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o

degli VLE relativi agli effetti sensoriali;

    b) il livello di  esposizione  dei  lavoratori  e  l'entita'  del

superamento;

    c) il numero di lavoratori interessati;

    d) le tecniche di valutazione utilizzate;

    e) le specifiche misure di  protezione  adottate  in  conformita'

all'articolo 210;

    f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

    g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti  dei

lavoratori per la  sicurezza  sulle  situazioni  di  rischio  di  cui

all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).»;

    d) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente:

  «Art.   209   (Valutazione    dei    rischi    e    identificazione

dell'esposizione). - 1. Nell'ambito della valutazione dei  rischi  di

cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i

lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e,

quando  necessario,  misura   o   calcola   i   livelli   dei   campi

elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La  valutazione,

la misurazione e il calcolo devono essere  effettuati  tenendo  anche

conto  delle  guide  pratiche  della   Commissione   europea,   delle

pertinenti norme  tecniche  europee  e  del  Comitato  elettrotecnico

italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate  o  emanate

dalla Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6  del

presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche  dati

dell'INAIL o delle regioni.  La  valutazione,  la  misurazione  e  il

calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto  delle

informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti  o

dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di  emissione

indicati in conformita' alla legislazione  europea,  ove  applicabili

alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro  o  sul  luogo  di

installazione.

  2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei

VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione

dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni  o  calcoli.

In tal caso si deve tenere  conto  delle  incertezze  riguardanti  la

misurazione o il  calcolo,  quali  errori  numerici,  modellizzazione

delle  sorgenti,  geometria  del  modello  anatomico   e   proprieta'

elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la  buona

prassi metrologica.

  3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,

non devono necessariamente essere  effettuati  in  luoghi  di  lavoro

accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione

conformemente   alle   disposizioni   relative    alla    limitazione

dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0  Hz

a 300 GHz e risultino rispettate  per  i  lavoratori  le  restrizioni

previste dalla raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del  12

luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

  4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,

non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai

lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso,  attrezzature

destinate al pubblico,  conformi  a  norme  di  prodotto  dell'Unione

europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi  rispetto

a  quelli  previsti  dal  presente  capo,  e   non   sia   utilizzata

nessun'altra attrezzatura.

  5. Nell'ambito della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo

181, il datore di lavoro presta particolare  attenzione  ai  seguenti

elementi:

    a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di  esposizione,

inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e  sul  volume  del

luogo di lavoro;

    b) i valori limite di esposizione e i valori  di  azione  di  cui

all'articolo 208;

    c) effetti biofisici diretti;

    d)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei

lavoratori particolarmente sensibili al  rischio;  eventuali  effetti

sulla  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  esposti  a   rischi

particolari, con particolare  riferimento  a  soggetti  portatori  di

dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici

portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;

    e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma  1,

lettera c);

    f) l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative  progettate

per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare

i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

    h) informazioni adeguate raccolte nel  corso  della  sorveglianza

sanitaria di cui all'articolo 211;

    i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;

    l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;

    m) sorgenti multiple di esposizione;

    n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

  6. Il datore di lavoro precisa, nel documento  di  valutazione  del

rischio  di  cui  all'articolo  28,  le  misure  adottate,   previste

dall'articolo 210.

  7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210  e  210-bis  del  presente

decreto, il datore di lavoro privato  puo'  consentire  l'accesso  al

documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui  vi

sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti  e  lo  puo'

negare  qualora  tale  accesso  pregiudichi  la  tutela  dei   propri

interessi  commerciali,  compresi  quelli  relativi  alla  proprieta'

intellettuale e in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti.  Per  i

documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche

amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo  14

marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i  dati  personali

dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni  di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

    e) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). -

1. A seguito della valutazione dei  rischi,  qualora  risulti  che  i

valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore  di

lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell'articolo

209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di  esposizione

non sono superati e che possono essere esclusi rischi  relativi  alla

sicurezza, elabora ed applica un  programma  d'azione  che  comprenda

misure  tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire  esposizioni

superiori ai valori  limite  di  esposizione  relativi  agli  effetti

sensoriali e ai valori limite di esposizione  relativi  agli  effetti

sanitari, tenendo conto in particolare:

    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione

ai campi elettromagnetici;

    b)   della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi

elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro  da

svolgere;

    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi

elettromagnetici, incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi  di

sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della

salute;

    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature

di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

    e) della progettazione e  della  struttura  dei  luoghi  e  delle

postazioni di lavoro;

    f)   della   limitazione   della   durata    e    dell'intensita'

dell'esposizione;

    g) della disponibilita' di  adeguati  dispositivi  di  protezione

individuale;

    h) di misure  appropriate  al  fine  di  limitare  e  controllare

l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;

    i) in caso di esposizione  a  campi  elettrici,  delle  misure  e

procedure volte a gestire le scariche elettriche  e  le  correnti  di

contatto  mediante  mezzi  tecnici  e  mediante  la  formazione   dei

lavoratori.

  2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,

il datore di lavoro elabora  e  applica  un  programma  d'azione  che

comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi

rischio  per  lavoratori  appartenenti   a   gruppi   particolarmente

sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a  effetti  indiretti

di cui all'articolo 207.

  3. Il datore di lavoro, in conformita' all'articolo 183, adatta  le

misure di cui al  presente  articolo  alle  esigenze  dei  lavoratori

appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se  del

caso, a  valutazioni  individuali  dei  rischi,  in  particolare  nei

confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito  delle

informazioni ricevute  ai  sensi  dell'articolo  210-bis,  di  essere

portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o  hanno

dichiarato l'uso di dispositivi medici  sul  corpo  o  nei  confronti

delle lavoratrici in stato  di  gravidanza  che  hanno  informato  il

datore di lavoro della loro condizione.

  4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,

i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi

elettromagnetici che superano i  VA  sono  indicati  con  un'apposita

segnaletica conforme a quanto stabilito nel  titolo  V  del  presente

decreto,  recante  le  prescrizioni  minime  per  la  segnaletica  di

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione  sono

inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato  in  maniera

opportuna.

  5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3  e  4,  sono  adottate

misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione

dei lavoratori a norma  dell'articolo  210-bis,  l'uso  di  strumenti

tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la

messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico  dei

lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche', se del caso e  a  norma

degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti

e di indumenti protettivi.

  6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate  misure

di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

  7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE

relativi agli  effetti  sanitari  e  ai  VLE  relativi  agli  effetti

sensoriali  a  meno  che  non  sussistano  le   condizioni   di   cui

all'articolo 212, e all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5.  Qualora,

nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione

del presente capo, i VLE relativi  agli  effetti  sanitari  o  i  VLE

relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore  di  lavoro

adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di  sotto  dei

VLE.  Il  datore  di  lavoro  individua  e  registra  le  cause   del

superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi

agli effetti sensoriali  e  modifica  di  conseguenza  le  misure  di

protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le  misure

di  protezione  e  prevenzione  modificate  sono  conservate  con  le

modalita' di cui all'articolo 53.

  8. Nei casi di cui all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5,  nonche'

nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la  comparsa  di  sintomi

transitori,  il  datore  di  lavoro  aggiorna,  se   necessario,   la

valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione.  Ai  fini  del

presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:

    a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema

nervoso centrale, nella testa, indotti da campi  magnetici  variabili

nel tempo;

    b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini  e

nausea.»;

    f) dopo l'articolo 210 e' inserito il seguente:

  «Art. 210-bis (Informazione  e  formazione  dei  lavoratori  e  dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). -  1.  Ai  sensi  di

quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il  datore  di

lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori  che  potrebbero  essere

esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul  luogo  di

lavoro  e  i  loro  rappresentanti  ricevano  le  informazioni  e  la

formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei

rischi con particolare riguardo:

    a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;

    b) alla possibilita' di sensazioni e sintomi transitori dovuti  a

effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;

    c)  alla  possibilita'  di  rischi  specifici  nei  confronti  di

lavoratori  appartenenti  a  gruppi  particolarmente   sensibili   al

rischio, quali i  soggetti  portatori  di  dispositivi  medici  o  di

protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»;

    g) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 211 (Sorveglianza sanitaria).  -  La  sorveglianza  sanitaria

viene effettuata periodicamente, di norma  una  volta  l'anno  o  con

periodicita' inferiore decisa dal medico competente  con  particolare

riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al  rischio  di  cui

all'articolo 183, tenuto conto dei risultati  della  valutazione  dei

rischi trasmessi dal datore di lavoro.  L'organo  di  vigilanza,  con

provvedimento  motivato,  puo'  disporre  contenuti  e   periodicita'

diversi da quelli forniti dal medico competente.

  2. Nel caso in cui un lavoratore  segnali  effetti  indesiderati  o

inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore  di

lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano  forniti

al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico  e,  se

necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il  controllo  di

cui al presente comma e' garantito anche nei casi in  cui  sia  stata

rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli  effetti  sensoriali

oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

  3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente  articolo  sono

effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto  da

lavoratore.»;

    h) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 212 (Deroghe). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministero della salute, puo' autorizzare,

su richiesta del  datore  di  lavoro  e  in  presenza  di  specifiche

circostanze documentate e soltanto per il periodo  in  cui  rimangono

tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208,  comma  1,

secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della

salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione. Il datore di  lavoro  informa  il

rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  della  richiesta  di

deroga.

  2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e'  subordinata

al rispetto delle seguenti condizioni:

    a)  dalla  valutazione  del  rischio   effettuata   conformemente

all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;

    b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate  tutte

le misure tecnico-organizzative;

    c) le circostanze giustificano  debitamente  il  superamento  dei

VLE;

    d) si e' tenuto conto delle caratteristiche del luogo di  lavoro,

delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;

    e) il datore di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre

protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i  rischi  per  la

sicurezza,  avvalendosi  in  particolare  di  norme  e   orientamenti

comparabili, piu' specifici e riconosciuti a livello internazionale;

    f)  nel  caso  di  installazione,  controllo,  uso,  sviluppo   e

manutenzione  degli  apparati  di  Risonanza  magnetica  (RM)  per  i

pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata,  il  datore

di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre  protetti  dagli

effetti  nocivi  per  la  salute  e  dai  rischi  per  la  sicurezza,

assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per  l'uso

in condizioni di sicurezza  fornite  dal  fabbricante  ai  sensi  del

decreto  legislativo  24  febbraio  1997,   n.   46,   e   successive

modificazioni, concernente  "Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,

concernente i dispositivi medici.";

    i) all'articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, lettera a), le parole: "209, commi 1 e  5"  sono

sostituite dalle seguenti: "209, commi 1 e 6";

      2) al comma 1, lettera b), le parole: "e 209,  commi  2  e  4."

sono sostituite dalle seguenti: "e 209, comma 5.";

      3) al comma 2, lettera a), le parole: ", 210,  comma  1,"  sono

sostituite dalle seguenti: ", 210, commi 1 e 2,";

      4) al comma 2, lettera b), le parole: ", 210,  commi  2  e  3,"

sono sostituite dalle seguenti: ", 210, commi da 3 a 8.";

    l) l'allegato  XXXVI  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente

decreto.».


                               Art. 2
                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  ai  compiti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1


                                     (articolo 1, comma 1, lettera l)



                                                      «Allegato XXXVI

  Parte I - Grandezze  fisiche  concernenti  l'esposizione  ai  campi

elettromagnetici.

  Le  seguenti  grandezze  fisiche  sono  utilizzate  per  descrivere

l'esposizione ai campi elettromagnetici:

    l'intensita' di campo elettrico (E) e' una  quantita'  vettoriale

che corrisponde  alla  forza  esercitata  su  una  particella  carica

indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in volt

per metro (Vm-1 ).  E'  necessario  distinguere  il  campo  elettrico

ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo

(in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale;

    la  corrente  attraverso  gli  arti  (IL)  e'  la  corrente   che

attraversa gli arti di una persona esposta a  campi  elettromagnetici

nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a  seguito

del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso

di correnti capacitive indotte nel  corpo  esposto.  E'  espressa  in

ampere (A);

    la corrente di contatto (IC) e' una corrente che  compare  quando

una persona entra in contatto con un  oggetto  conduttore  a  diverso

potenziale elettrico all'interno di  un  campo  elettromagnetico.  E'

espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si

verifica quando la persona e' in contatto  continuo  con  un  oggetto

all'interno di un campo  elettromagnetico.  Nel  momento  in  cui  si

stabilisce tale contatto, puo' verificarsi una scarica  di  scintille

con correnti transitorie associate;

    la carica elettrica (Q) e' la grandezza impiegata per le scariche

elettriche ed e' espressa in coulomb (C);

    l'intensita' di campo magnetico (H) e' una  grandezza  vettoriale

che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in

qualunque punto dello spazio. E' espressa in ampere per  metro  (Am-1

);

    l'induzione  magnetica  (B)  e'  una  grandezza  vettoriale   che

determina una  forza  che  agisce  sulle  cariche  in  movimento.  E'

espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali  biologici

l'induzione  magnetica  e  l'intensita'  del  campo  magnetico   sono

intercambiabili in base  alla  seguente  equivalenza:  intensita'  di

campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4Π

10-7 T (circa 1,25 microtesla);

    densita' di potenza (S). Questa grandezza  si  impiega  nel  caso

delle  frequenze  molto  alte,  per  le  quali  la   profondita'   di

penetrazione nel corpo e' piccola. Si tratta della  potenza  radiante

incidente perpendicolarmente a  una  superficie,  divisa  per  l'area

della superficie in questione; e' espressa in watt per metro quadrato

(Wm-2 );

    assorbimento specifico di energia (SA).  E'  l'energia  assorbita

per unita' di massa di tessuto biologico e si esprime  in  joule  per

chilogrammo (Jkg-1 ).  Nel  presente  decreto,  questa  grandezza  e'

utilizzata per la definizione dei limiti per gli  effetti  sensoriali

derivanti da esposizioni a microonde pulsate;

    tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si  tratta  del

valore mediato, su tutto il corpo o su  alcune  parti  di  esso,  del

tasso di assorbimento di energia  per  unita'  di  massa  di  tessuto

corporeo, ed e' espresso in watt per chilogrammo  (Wkg-1  ).  Il  SAR

riferito  a  tutto  il  corpo  (a  corpo  intero)  e'  una  grandezza

ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi

(sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al  valore

del SAR medio a corpo intero, sono necessari  anche  valori  del  SAR

locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in

parti piccole del  corpo  conseguenti  a  particolari  condizioni  di

esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di

frequenze di  pochi  MHz  (ad  esempio  provenienti  da  riscaldatori

dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

  Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente

l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC ), la corrente

attraverso gli arti (IL  ),  l'intensita'  di  campo  elettrico  (E),

l'intensita' di campo magnetico (H) e la densita' di potenza (S).

  Parte II - Effetti non termici.

  Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo  di

frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.

  A. Valori limite di esposizione (VLE).

  I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella  A1)  sono  limiti

per il campo magnetico statico, la cui misurazione non e' influenzata

dalla presenza del soggetto esposto.

  I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono

limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in  situ)

a seguito dell'esposizione a campi elettrici  e  magnetici  variabili

nel tempo.

  VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz.

  Il VLE relativo agli effetti sensoriali e' il  VLE  applicabile  in

condizioni di lavoro  normali  (tabella  A1)  ed  e'  correlato  alla

prevenzione di nausea  e  vertigini  dovute  a  disturbi  sull'organo

dell'equilibrio,  e  di  altri   effetti   fisiologici,   conseguenti

principalmente al movimento del soggetto esposto  all'interno  di  un

campo magnetico statico.

  Il VLE relativo agli  effetti  sanitari  in  condizioni  di  lavoro

controllate (tabella A1) e' applicabile su base temporanea durante il

turno di lavoro,  ove  giustificato  dalla  pratica  o  dal  processo

produttivo, purche' siano state adottate le misure di prevenzione  di

cui all'articolo 208, comma 4.




                                                           Tabella A1




VLE per l'induzione magnetica esterna (B0 )  per  frequenze  comprese

                            tra 0 e 1 Hz







           +-----------------------+---------------------+

           |                       |  VLE relativi agli  |

           |                       | effetti sensoriali  |

           |                       |         [T]         |

           +-----------------------+---------------------+

           | Condizioni di lavoro  |                     |

           |        normali        |          2          |

           +-----------------------+---------------------+

           |Esposizione localizzata|                     |

           |      degli arti       |          8          |

           +-----------------------+---------------------+

           |                       |  VLE relativi agli  |

           |                       |effetti sanitari [T] |

           +-----------------------+---------------------+

           | Condizioni di lavoro  |                     |

           |      controllate      |          8          |

           +-----------------------+---------------------+




  VLE relativi agli effetti sanitari per il campo  elettrico  interno

(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz.

  I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella  A2)  sono  correlati

alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti  del  sistema  nervoso

centrale e periferico nel corpo, compresa la testa.




                                                           Tabella A2




VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per  l'intensita'  di   campo

      elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz




---------------------------------------------------------------------

  Intervallo di frequenza       VLE relativi agli effetti sanitari

                                    [Vm-1 ] (valore di picco)

---------------------------------------------------------------------

     1 Hz ≤ f < 3 kHz                         1,1

---------------------------------------------------------------------

    3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz                     3,8 ×10-4 f

---------------------------------------------------------------------




  Nota A2-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz).

  Nota A2-2: i VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per  il  campo

elettrico  interno  sono  riferiti  al  valore  spaziale   di   picco

sull'intero corpo del soggetto esposto.

  Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che  sono  pari  ai

valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per  i  campi  sinusoidali.

Nel caso di campi non sinusoidali,  la  valutazione  dell'esposizione

effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata  sul  metodo

del  picco  ponderato,  come  descritto  negli  strumenti  tecnici  e

specialistici  per  la  riduzione  dei  livelli  di  rischio  di  cui

all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto.  In  tale  ambito

potranno  altresi'   essere   indicate   procedure   alternative   di

valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a

risultati comparabili.

  VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno

(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz.

  I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono  correlati

agli effetti del campo elettrico interno sul sistema nervoso centrale

nella testa, tra cui fosfeni e  modifiche  minori  e  transitorie  di

talune funzioni cerebrali.




                                                           Tabella A3




VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a

                frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz




---------------------------------------------------------------------

                              VLE relativi agli effetti sensoriali

    Intervallo di frequenza          [Vm-1 ] (valore di picco)

---------------------------------------------------------------------

       1 Hz ≤ f < 10 Hz                      0,7/f

---------------------------------------------------------------------

      10 Hz ≤ f < 25 Hz                      0,07

---------------------------------------------------------------------

      25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz                   0,0028 f

---------------------------------------------------------------------




  Nota A3-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz).

  Nota A3-2: i VLE relativi agli  effetti  sensoriali  per  il  campo

elettrico interno sono riferiti al valore  di  picco  spaziale  nella

testa del soggetto esposto.

  Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che  sono  pari  ai

valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per  i  campi  sinusoidali.

Nel caso di campi non sinusoidali,  la  valutazione  dell'esposizione

effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata  sul  metodo

del  picco  ponderato,  come  descritto  negli  strumenti  tecnici  e

specialistici  per  la  riduzione  dei  livelli  di  rischio  di  cui

all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto.  In  tale  ambito

potranno  altresi'   essere   indicate   procedure   alternative   di

valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a

risultati comparabili.

  B. Valori di azione (VA).

  I  valori  di  azione  (VA),  espressi  nelle   grandezze   fisiche

misurabili  di  seguito   riportate,   consentono   una   valutazione

semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In  particolare  il

rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre  il

superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo  di  adottare  le

pertinenti misure di prevenzione e  protezione  di  cui  all'articolo

210:

    VA (E) inferiori e  VA  (E)  superiori,  per  i  campi  elettrici

ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;

    VA (B) inferiori e VA (B) superiori,  per  l'induzione  magnetica

ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B2;

    VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella

B3;

    VA (B0 ) per l'induzione magnetica di  campi  magnetici  statici,

come indicati nella tabella B4.

  I VA per E e B  corrispondono  ai  valori  del  campo  elettrico  e

magnetico imperturbati, calcolati o  misurati  sul  posto  di  lavoro

nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi.

Il valore di  B0  non  e'  perturbato  dalla  presenza  del  soggetto

esposto.

  Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici.

  I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico

ambientale sono stabiliti al fine di  prevenire  scariche  elettriche

nell'ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE  (tabelle

A2 e A3).

  I VA superiori (tabella B1, terza colonna)  garantiscono  anch'essi

il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l'assenza di

scariche elettriche a meno che non  siano  intraprese  le  misure  di

protezione di cui all'articolo 210, comma 5.




                                                           Tabella B1




VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1  Hz  e

                               10 MHz




---------------------------------------------------------------------

                   VA (E) inferiori per        VA (E) superiori per

                  l'intensita' del campo      l'intensita' del campo

  Intervallo di      elettrico [Vm-1 ]             elettrico [Vm-1 ]

    frequenza         (valori RMS)                  (valori RMS)

---------------------------------------------------------------------

 1 ≤ f < 25 Hz          2,0 × 104                    2,0 × 104

---------------------------------------------------------------------

25 ≤ f < 50 Hz         5,0 × 105 /f                  2,0 × 104

---------------------------------------------------------------------

50 Hz ≤ f < 1,64

      kHz              5,0 × 105 /f                 1,0 × 106 /f

---------------------------------------------------------------------

1,64 ≤ f < 3 kHz       5,0 × 105 /f                  6,1 × 102

---------------------------------------------------------------------

 3 kHz ≤ f ≤ 10

      MHz               1,7 × 102                    6,1 × 102

---------------------------------------------------------------------




  Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz).

  Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i  VA  (E)  superiori  sono  valori

efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2  per  i

campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la  valutazione

dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209  e'  di  norma

basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti

tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli  di  rischio  di

cui all'articolo 28, comma  3-ter,  del  presente  decreto.  In  tale

ambito potranno altresi' essere  indicate  procedure  alternative  di

valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a

risultati comparabili.

  Nota B1-3: i  VA  sono  intesi  come  valori  massimi  calcolati  o

misurati  nello  spazio  occupato  dal  corpo  del  lavoratore.  Cio'

comporta  una  valutazione  dell'esposizione  conservativa  e,   alla

conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'

automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.

Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,

negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli

di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto

potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,

criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche

condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del

valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto

localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico

interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere

determinati caso per caso mediante dosimetria.

  Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici.

  I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto

dei VLE relativi agli effetti sanitari  correlati  alla  stimolazione

elettrica dei tessuti nervosi periferici  e  centrali  (tabella  A2).

L'osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati  i  VLE

relativi agli effetti  sanitari  ma,  se  l'esposizione  della  testa

supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono

possibili effetti sensoriali,  come  fosfeni  o  modifiche  minori  e

transitorie dell'attivita' cerebrale. In tal caso,  ove  giustificato

dalla pratica o  dal  processo  produttivo,  e'  possibile  applicare

l'articolo 208, comma 3, lettera b).

  I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono  per  le

frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto  dei  VLE  relativi  agli

effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di  sopra

di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il  rispetto  dei

VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2).

  I VA per l'esposizione degli  arti  (tabella  B2,  quarta  colonna)

garantiscono il rispetto dei VLE per gli  effetti  sanitari  relativi

alla stimolazione elettrica  dei  tessuti  limitatamente  agli  arti,

tenuto  conto  del  fatto  che  il  campo   magnetico   presenta   un

accoppiamento piu' debole negli arti che  nel  corpo  intero.  Questi

valori possono essere utilizzati in caso di esposizione  strettamente

confinata agli arti, restando ferma  la  necessita'  di  valutare  il

rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore.




                                                           Tabella B2




VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1  Hz  e

                               10 MHz




---------------------------------------------------------------------

                                                         VA (B) per

                                                        l'induzione

                                                       magnetica per

                                                        esposizione

                  VA (B) inferiori  VA (B) superiori    localizzata

                  per l'induzione   per l'induzione        degli

  Intervallo di    magnetica [µT]    magnetica [µT]      arti [µT]

    frequenza       (valori RMS)      (valori RMS)      (valori RMS)

---------------------------------------------------------------------

   1 ≤ f < 8 Hz     2,0 × 105 /f2     3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f

---------------------------------------------------------------------

   8 ≤ f < 25 Hz    2,5 × 104 /f      3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f

---------------------------------------------------------------------

  25 ≤ f < 300 Hz     1,0 × 103       3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f

---------------------------------------------------------------------

300 Hz ≤ f < 3 kHz  3,0 × 105 /f      3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f

---------------------------------------------------------------------

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz    1,0 × 102        1,0 × 102         3,0 × 102

---------------------------------------------------------------------




  Nota B2-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz).

  Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i  VA  (B)  superiori  sono  valori

efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2  per  i

campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la  valutazione

dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209  e'  di  norma

basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti

tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli  di  rischio  di

cui all'articolo 28, comma  3-ter,  del  presente  decreto.  In  tale

ambito potranno altresi' essere  indicate  procedure  alternative  di

valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a

risultati comparabili.

  Nota B2-3: i  VA  sono  intesi  come  valori  massimi  calcolati  o

misurati  nello  spazio  occupato  dal  corpo  del  lavoratore.  Cio'

comporta  una  valutazione  dell'esposizione  conservativa  e,   alla

conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'

automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.

Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,

negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli

di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto

potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,

criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche

condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del

valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto

localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico

interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere

determinati caso per caso mediante dosimetria.




                                                           Tabella B3




                  VA per la corrente di contatto I




---------------------------------------------------------------------

         Frequenza         VA (IC ) corrente di contatto stabile

                                    nel tempo [mA] (RMS)

---------------------------------------------------------------------

      Fino a 2,5 kHz                          1,0

---------------------------------------------------------------------

     2,5 ≤ f < 100 kHz                       0,4 f

---------------------------------------------------------------------

 100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz                      40

---------------------------------------------------------------------




  Nota B3-1: f e' la frequenza espressa in chilohertz (kHz).

  Valori di azione (VA) per l'induzione magnetica esterna  (B0  )  di

campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi

indiretti.




                                                           Tabella B4




       VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici




---------------------------------------------------------------------

                   Rischi                             VA (B0 ) [mT]

---------------------------------------------------------------------

Interferenza con dispositivi impiantabili attivi,

        ad esempio stimolatori cardiaci                    0,5

---------------------------------------------------------------------

  Rischio di attrazione e propulsivo nel campo

periferico di sorgenti ad alta intensita' (> 100 mT)       3

---------------------------------------------------------------------




  Parte III - Effetti termici.

  Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo  di

frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.  A.  Valori  limite  di  esposizione

(VLE).

  I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese  tra

100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia  per

unita' di tempo) assorbita per unita' di massa di  tessuto  corporeo,

derivante  da  esposizione   a   campi   elettrici,   magnetici,   ed

elettromagnetici.

  Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le  frequenze  comprese

tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) e' riferito  all'energia  assorbita  per

ogni piccola  massa  (10  g)  di  tessuto  all'interno  della  testa,

derivante da esposizione a campi elettromagnetici, ed e'  finalizzato

alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della

testa a microonde pulsate.

  I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6

GHz (tabella A3) sono riferiti  alla  densita'  di  potenza  di  onda

elettromagnetica incidente sulla superficie corporea.




                                                           Tabella A1




VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per   esposizione   a   campi

      elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz




---------------------------------------------------------------------

                                           Valori di SAR mediati per

                                           ogni periodo di sei minuti

     VLE relativi agli effetti sanitari            [Wkg-1 ]

---------------------------------------------------------------------

VLE relativo allo stress termico sistemico,

  espresso come SAR medio a corpo intero             0,4

---------------------------------------------------------------------

VLE relativo allo stress termico localizzato

nella testa e nel tronco, espresso come SAR

    locale (nella testa e nel tronco)                 10

---------------------------------------------------------------------

VLE relativo allo stress termico localizzato,

    negli arti, espresso come SAR locale

                (negli arti)                          20

---------------------------------------------------------------------




  Nota  A1-1:  il  rispetto  dei  VLE  sul  SAR  locale  deve  essere

assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa  pari

a 10 g di tessuto contiguo della  parte  del  corpo  interessata;  il

massimo valore del SAR locale cosi' ottenuto  deve  essere  impiegato

per la verifica di conformita' con il pertinente VLE.  Tali  elementi

di massa dovrebbero essere caratterizzati  da  proprieta'  elettriche

approssimativamente  omogenee.  Il  concetto  di  massa  di   tessuto

contiguo puo' essere utilizzato nella dosimetria  numerica,  nel  cui

ambito puo' anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale

una massa cubica o sferica di tessuto, date le  difficolta'  pratiche

di  identificazione  degli  elementi  contigui  mediante  misurazioni

fisiche dirette.




                                                           Tabella A2




VLE  relativo  agli  effetti  sensoriali  per  esposizione  a   campi

        elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz




---------------------------------------------------------------------

                                  Assorbimento specifico locale

   Intervallo di frequenza      di energia nella testa (SA) [mJkg-1 ]

---------------------------------------------------------------------

        0,3 ≤ f ≤ 6 GHz                          10

---------------------------------------------------------------------




  Nota A2-1: la massa adottata per mediare l'SA locale e' pari a 10 g

di tessuto.




                                                           Tabella A3




VLE  relativo  agli  effetti  sanitari  per   esposizione   a   campi

     elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz




---------------------------------------------------------------------

     Intervallo di frequenza           Densita' di potenza [Wm-2 ]

---------------------------------------------------------------------

       6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz                          50

---------------------------------------------------------------------




  Nota A3-1: il rispetto del  VLE  sulla  densita'  di  potenza  deve

essere garantito in termini  di  valore  medio  per  ogni  superficie

corporea esposta di 20 cm² , con  la  condizione  aggiuntiva  che  la

densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il

valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra

6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate  per  ogni  periodo  di  sei

minuti. Al di sopra di 10 GHz la  densita'  di  potenza  deve  essere

mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)

per tenere conto della  graduale  diminuzione  della  profondita'  di

penetrazione con l'aumento della frequenza. B. Valori di azione (VA).

  I  valori  di  azione  (VA),  espressi  nelle   grandezze   fisiche

misurabili  di  seguito   riportate,   consentono   una   valutazione

semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In  particolare  il

rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre  il

superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo  di  adottare  le

pertinenti misure di prevenzione e  protezione  di  cui  all'articolo

210:

    VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come

indicati nella tabella B1;

    VA (B) per l'induzione magnetica ambientale variabile nel  tempo,

come indicati nella tabella B1;

    VA (S) per la densita' di potenza ambientale come indicati  nella

tabella B1;

    VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella

B2;

    VA (IL ) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella

tabella B2.

    Valori di  azione  (VA)  per  esposizione  a  campi  elettrici  e

magnetici.

  I VA per E e B  corrispondono  ai  valori  del  campo  elettrico  e

magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi calcolati o

misurati sul posto di lavoro nello  spazio  occupato  dal  corpo  del

lavoratore o parti specifiche di questo.

  I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla  densita'

di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene  a  coincidere  con  il

corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unita' di misura.




                                                           Tabella B1




VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali  a

              frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz




---------------------------------------------------------------------

                       VA (E) per

                       l'intensita'     VA (B) per    VA (S) per la 

                        del campo      l'induzione     densita' di

   Intervallo di        elettrico       magnetica        potenza 

     frequenza         [V/m] (RMS)      [µT] (RMS)       [W/m²]

---------------------------------------------------------------------

100 kHz ≤ f < 1 MHz     6,1 × 102      2,0 × 106 /f         -

---------------------------------------------------------------------

   1 ≤ f < 10 MHz      6,1 × 108 /f    2,0 × 106 /f         -

---------------------------------------------------------------------

  10 ≤ f < 400 MHz         61              0,2              -

---------------------------------------------------------------------

400 MHz ≤ f < 2 GHz     3 × 10-3 f½    1,0 × 10-5 f½         -

---------------------------------------------------------------------

   2 ≤ f < 6 GHz        1,4 × 102      4,5 × 10-1            -

---------------------------------------------------------------------

   6 ≤ f ≤ 300 GHz      1,4 × 102      4,5 × 10-1           50

---------------------------------------------------------------------




  Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz).

  Nota B1-2: i [VA (E)]2 e [VA (B)]2 devono essere mediati  per  ogni

periodo  di  sei  minuti.   Nel   caso   di   segnali   impulsivi   a

radiofrequenza, la densita' di potenza di picco (vale a dire  mediata

sulla durata dell'impulso) non deve superare di 1000 volte il  valore

di VA (S) tabellato. Per campi  a  frequenze  multiple  l'analisi  e'

basata  sulla  sommatoria  dei  contributi,  descritta  nelle   norme

tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per

la riduzione dei livelli di rischio di  cui  all'articolo  28,  comma

3-ter.

  Nota B1-3: i VA (E) e  VA  (B)  sono  intesi  come  valori  massimi

calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del  lavoratore.

Cio' comporta una valutazione dell'esposizione conservativa  e,  alla

conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'

automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.

Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,

negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli

di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto

potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,

criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche

condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del

valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto

localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico

interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere

determinati caso per caso mediante dosimetria.

  Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densita' di  potenza  deve

essere garantito in termini  di  valore  medio  per  ogni  superficie

corporea esposta di 20 cm2 , con  la  condizione  aggiuntiva  che  la

densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il

valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra

6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate  per  ogni  periodo  di  sei

minuti. Al di sopra di 10 GHz la  densita'  di  potenza  deve  essere

mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)

per tenere conto della  graduale  diminuzione  della  profondita'  di

penetrazione con l'aumento della frequenza.




                                                           Tabella B2




VA per le correnti di contatto  stazionarie  e  le  correnti  indotte

                         attraverso gli arti




---------------------------------------------------------------------

                   VA (IC ) per la corrente  VA (IL ) per la corrente

   Intervallo di   di contatto stabile nel     indotta in qualsiasi

     frequenza         tempo [mA] (RMS)          arto [mA] (RMS)

---------------------------------------------------------------------

100 kHz ≤ f < 10 MHz             40                     -

---------------------------------------------------------------------

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz             40                    100

---------------------------------------------------------------------




  Nota B2-1: il [VA (IL )]2 deve essere mediato per ogni  periodo  di

sei minuti.».

 

Allegati

D.Lgs. n. 159/2016

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