«Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero l'EU-OSHA» - l'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - «la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. Nel suo lavoro l'EU-OSHA dovrebbe pertanto integrare il lavoro di Eurofound e del Cedefop laddove le agenzie abbiano ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa».
Inoltre, alla luce delle modifiche (anche sostanziali) subite, si è reso necessario abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 2062/94, istitutivo dell'Agenzia.
Queste le motivazioni, contenute nei considerando 5 e 3, che hanno portato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. L del 31 gennaio 2019, n. 30 del regolamento (Ue) 2019/126 del 16 gennaio 2019, di riforma dell'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Prevista una struttura amministrativa e di gestione articolata in:
- un consiglio di amministrazione;
- un comitato esecutivo;
- un direttore esecutivo;
- una rete, comprendente i principali componenti delle reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità del diritto o delle pratiche nazionali, nonché i punti nevralgici nazionali.
Sulla stessa G.U.C.E. è stato pubblicato la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2019/126 del 16 gennaio 2019.
Regolamento (Ue) 2019/126 del parlamento europeo e del consiglio del 16 gennaio 2019 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio
in G.U.C.E. L del 31 gennaio 2019, n. 30
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1]GU C 209 del 30.6.2017, pag. 49.,
previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2]Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018., considerando quanto segue:
(1) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio [3]Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). per contribuire al miglioramento dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le conoscenze in tale settore.
(2) Fin dalla sua istituzione nel 1994 l'EU-OSHA ha svolto un ruolo importante nel promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in tutta l'Unione. Al tempo stesso, si sono registrati sviluppi in materia di sicurezza e salute sul lavoro e sviluppi tecnologici. Per riflettere tali sviluppi è opportuno pertanto adeguare la terminologia utilizzata per descrivere gli obiettivi e i compiti dell'EU-OSHA.
(3) Il regolamento (CE) n. 2062/94 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento.
(4) Le norme che disciplinano l'EU-OSHA dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della sua natura tripartita, conformemente ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.
(5) Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero l'EU-OSHA, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione profes sionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. Nel suo lavoro l'EU-OSHA dovrebbe pertanto integrare il lavoro di Eurofound e del Cedefop laddove le agenzie abbiano ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa. L'EU-OSHA dovrebbe sfruttare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie e, nelle sue attività, evitare duplicazioni con quelle di Eurofound, del Cedefop e della Commissione. L'EU-OSHA dovrebbe inoltre cercare, ove pertinente, di cooperare in modo efficiente con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e degli organismi esterni specializzati.
(6) La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione dell'EU-OSHA.
(7) La natura tripartita di EU-OSHA, Eurofound e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.
(8) Laddove nel presente regolamento si fa riferimento alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, resta inteso che ciò si riferisce alla salute sia fisica che mentale.
(9) Per semplificare il processo decisionale dell'EU-OSHA e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale dell'EU-OSHA, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultima. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.
(10) Per garantire il buon funzionamento dell'EU-OSHA, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di sicurezza e salute sul lavoro affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività dell'EU-OSHA.
(11) Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione dovrebbe essere possibile, per il comitato esecutivo, ove necessario, per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di ammini strazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.
(12) Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva dell'EU-OSHA, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).
(13) Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.
(14) L'EU-OSHA gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.
(15) Nell'Unione e negli Stati membri esistono già organizzazioni che forniscono lo stesso tipo di informazioni e servizi forniti dall'EU-OSHA. Al fine di trarre il massimo vantaggio a livello dell'Unione dal lavoro già svolto da dette organizzazioni, è opportuno mantenere l'attuale efficiente rete istituita dall'EU-OSHA a norma del regolamento (CE) n. 2062/94, comprendente i punti nevralgici e le reti tripartite degli Stati membri. Allo scopo di garantire un buon coordinamento e valide sinergie è inoltre importante che l'EU-OSHA mantenga legami funzionali molto stretti con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro istituito da una decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 [4]Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1)..
(16) Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative all'EU-OSHA dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione [5]Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42). prevede che l'EU-OSHA effettui valutazioni ex ante ed ex post per tutti i programmi e le attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione dall'EU-OSHA nella sua programmazione pluriennale e annuale.
(17) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'EU-OSHA e consentirle di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, l'EU-OSHA dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi all'EU-OSHA per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti dell'EU-OSHA dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.
(18) I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'EU-OSHA dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). L'EU-OSHA dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità dell'EU-OSHA e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.
(19) Le disposizioni relative al personale dell'EU-OSHA dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (regime applicabile agli altri agenti), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [6]GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1..
(20) L'EU-OSHA dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario l'EU-OSHA dovrebbe adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 [7]Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41). e 2015/444 [8]Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). della Commissione.
(21) È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività dell'EU-OSHA in attesa dell'attuazione del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OBIETTIVI E COMPITI
Articolo 1
Istituzione e obiettivi
1. È istituita l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), sotto forma di Agenzia dell'Unione.
2. L'obiettivo dell'EU-OSHA è di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e agli altri soggetti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro pertinenti informazioni tecniche, scientifiche ed economiche nonché le competenze tecniche utili in tale settore al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
A tal fine l'EU-OSHA promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi volti all'elaborazione delle politiche, tra cui conclusioni basate sulla ricerca e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali.
Articolo 2
Compiti
1. L'EU-OSHA ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:
a) raccoglie e analizza le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro negli Stati membri al fine di:
i) individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti;
ii) fornire i dati necessari per le priorità e i programmi dell'Unione; e
iii) diffondere tali informazioni alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e agli altri soggetti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
b) raccoglie e analizza le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffonde i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;
c) promuove e sostiene la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, compresa l'informazione sui programmi di formazione;
d) organizza conferenze e seminari, nonché scambi di competenze tecniche tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;
e) fornisce alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui la prevenzione e la previsione di potenziali pericoli, in particolare fornendo alla Commissione le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche e le competenze tecniche a essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuare, preparare e valutare misure legislative e altre misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto per quanto concerne l'impatto degli atti giuridici, il loro adattamento al progresso tecnico, scientifico o regolamentare nonché la loro attuazione pratica da parte delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese (MPMI);
f) offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;
g) contribuisce, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati dimostrati, all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;
h) raccoglie e mette a disposizione le informazioni relative alle questioni di sicurezza e di salute sul lavoro in provenienza e a destinazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;
i) fornisce informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e sugli strumenti destinati a realizzare attività preventive, individua buone pratiche e promuove azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle MPMI e, per quanto attiene alle buone pratiche, si concentra in particolare su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell'elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell'in dividuazione delle misure da adottare per far fronte a tali rischi;
j) contribuisce allo sviluppo di strategie dell'Unione e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;
k) definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell'articolo 30, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'EU-OSHA;
l) svolge attività di sensibilizzazione e comunicazione e realizza campagne in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
2. Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze dell'EU-OSHA e di tutti gli studi che essa ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio [9]Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)..
3. L'EU-OSHA assicura che le informazioni diffuse e gli strumenti messi a disposizione risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l'EU-OSHA coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2.
4. L'EU-OSHA può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti l'EU-OSHA mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specia lizzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli organismi accademici e di ricerca, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, l'EU-OSHA coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'Eurofound e il Cedefop, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL'EU-OSHA
Articolo 3
Struttura amministrativa e di gestione
La struttura amministrativa e di gestione dell'EU-OSHA comprende:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un comitato esecutivo;
c) un direttore esecutivo;
d) una rete.
SEZIONE 1
Consiglio di amministrazione
Articolo 4
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto di:
a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;
d) tre membri in rappresentanza della Commissione;
e) un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo. Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto.
Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
I membri di cui alla lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri. I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Le proposte di cui al quarto comma sono presentate al Consiglio e trasmesse alla Commissione per conoscenza. La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d).
La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e).
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali dell'EU-OSHA, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.
4. Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione a qualsiasi conflitto di interesse. L'EU-OSHA pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.
5. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
6. Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organiz zazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
Articolo 5
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) fornisce gli orientamenti strategici delle attività dell'EU-OSHA;
b) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione dell'EU-OSHA, contenente il programma di lavoro pluriennale dell'EU-OSHA e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;
c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'EU-OSHA ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'EU-OSHA a norma del capo III;
d) adotta la relazione annuale consolidata delle attività dell'EU-OSHA con una valutazione relativa alle attività, le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
e) adotta le regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA conformemente all'articolo 17;
f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto dall'EU-OSHA di cui all'articolo 20;
h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, ripren dendoli nel documento di programmazione dell'EU-OSHA;
i) adotta il proprio regolamento interno;
j) esercita nei confronti del personale dell'EU-OSHA, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
k) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;
l) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 19;
m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
n) adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;
o) monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
p) autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 30.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Articolo 6
Programmazione pluriennale e annuale
1. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera e) del presente regolamento, ogni anno il direttore esecutivo redige una bozza di documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale e un programma di lavoro annuale in conformità dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
2. Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione la bozza di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, la bozza di documento di programmazione è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il direttore esecutivo presenta eventuali versioni aggiornate di tale documento secondo la stessa procedura. Il consiglio di ammini strazione adotta il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione.
Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
3. Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, evitando sovrapposizioni con la programmazione di altre agenzie. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 30, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.
4. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 3 e comprende:
a) gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
b) una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste volte ad aumentare l'efficienza;
c) un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività;
d) possibili azioni per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali conformemente all'articolo 30.
Esso indica chiaramente quali azioni sono state aggiunte, modificate o soppresse rispetto all'esercizio finanziario precedente.
5. Quando all'EU-OSHA è assegnata una nuova attività, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.
6. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 28.
L'assegnazione all'EU-OSHA di una nuova attività finalizzata all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 è presa in considerazione nella sua programmazione finanziaria e delle risorse, fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio («autorità di bilancio»).
Articolo 7
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:
a) uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri;
b) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;
c) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e
d) uno tra i membri che rappresentano la Commissione.
Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2. La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automa ticamente alla stessa data.
Articolo 8
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività dell'EU- OSHA.
5. L'EU-OSHA provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
Articolo 9
Regole di voto del consiglio di amministrazione
1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 19, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza dei membri del gruppo che rappresenta i governi.
2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
SEZIONE 2
Comitato esecutivo
Articolo 10
Comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
a) prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione;
b) monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e le questioni di bilancio.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di ammini strazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato di un membro del comitato esecutivo coincide con la durata del suo mandato come membro del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo si riunisce tre volte l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.
SEZIONE 3
Direttore esecutivo
Articolo 11
Responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione dell'EU-OSHA secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'EU-OSHA.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'EU-OSHA dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:
a) la gestione corrente dell'EU-OSHA, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;
b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c) l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
d) tenendo conto delle esigenze connesse alle attività dell'EU-OSHA e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne dell'EU-OSHA e, ove necessario, alla loro modifica;
e) la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
f) l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;
g) l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'EU-OSHA e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
h) la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 28 e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;
i) l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA;
j) la predisposizione del bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EU-OSHA, come parte del documento di programmazione dell'EU-OSHA, nonché l'esecuzione del bilancio dell'EU-OSHA;
k) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
l) l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno dell'EU-OSHA;
m) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
n) l'elaborazione di una strategia antifrode dell'EU-OSHA e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;
o) se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.
6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'EU-OSHA, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione dell'EU- OSHA con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni ammini strative dell'EU-OSHA.
SEZIONE 4
Rete
Articolo 12
Rete
1. L'EU-OSHA crea una rete comprendente:
a) i principali componenti delle reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità del diritto o delle pratiche nazionali;
b) i punti nevralgici nazionali.
2. Gli Stati membri informano regolarmente l'EU-OSHA dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'EU-OSHA, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.
Le autorità nazionali o un'istituzione nazionale designata dallo Stato membro quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'EU-OSHA, nel quadro di un'intesa tra ciascun punto nevralgico e l'EU-OSHA, sulla base del programma di lavoro adottato da quest'ultima.
Le autorità nazionali o l'istituzione nazionale consultano le associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e tengono conto del loro punto di vista in conformità del diritto o delle pratiche nazionali.
3. I temi individuati come di particolare interesse figurano nel programma di lavoro annuale dell'EU-OSHA.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 13
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'EU-OSHA sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'EU-OSHA. L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno civile.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'EU-OSHA devono risultare in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'EU-OSHA comprendono:
a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;
b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'EU-OSHA;
d) eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'EU-OSHA a norma dell'articolo 30.
4. Le spese dell'EU-OSHA comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
Articolo 14
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone una bozza di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'EU- OSHA, comprendente la pianta organica, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di ammini strazione.
Il bozza di previsione si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.
2. Sulla base della bozza di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta una bozza di previsione delle entrate e delle spese dell'EU-OSHA per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La Commissione trasmette la bozza di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione dell'EU-OSHA.
4. Sulla base della bozza di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la pianta organica nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo del bilancio generale dell'Unione destinato all'EU-OSHA.
6. L'autorità di bilancio adotta la pianta organica per l'EU-OSHA.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio per l'EU-OSHA. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, si procede agli opportuni adeguamenti. Qualsiasi modifica apportata al bilancio dell'EU-OSHA, compresa la pianta organica, è adottata secondo la medesima procedura.
8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'EU- OSHA si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
Articolo 15
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'EU-OSHA.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Articolo 16
Rendicontazione finanziaria e discarico
1. Il contabile dell'EU-OSHA comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).
2. L'EU-OSHA trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.
3. Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'EU-OSHA per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'EU-OSHA per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'EU-OSHA per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'EU-OSHA per l'esercizio N.
6. Entro il 1° luglio dell'anno N + 1 il contabile dell'EU-OSHA trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.
8. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
Articolo 17
Regole finanziarie
Le regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzio namento dell'EU-OSHA e previo accordo della Commissione.
CAPO IV
PERSONALE
Articolo 18
Disposizioni generali
1. Al personale dell'EU-OSHA si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto e di detto regime.
2. Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
Articolo 19
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'EU-OSHA a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.
Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non ritarda indebitamente la nomina.
Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'EU-OSHA è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'EU-OSHA.
4. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.
5. A un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non è permesso partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 3.
7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Articolo 20
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. L'EU-OSHA può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'EU-OSHA.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21
Status giuridico
1. L'EU-OSHA è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'EU-OSHA ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle normative nazionali. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'EU-OSHA ha sede a Bilbao.
4. L'EU-OSHA ha la facoltà di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la sua cooperazione con le pertinenti istituzioni dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.
Articolo 22
Privilegi e immunità
All'EU-OSHA e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Articolo 23
Regime linguistico
1. All'EU-OSHA si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio [10]Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385)..
2. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'EU-OSHA sono prestati dal Centro di traduzione.
Articolo 24
Trasparenza e protezione dei dati
1. L'EU-OSHA svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.
2. Ai documenti in possesso dell'EU-OSHA si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [11]Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)..
3. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
4. Il trattamento di dati personali da parte dell'EU-OSHA è soggetto al regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio [12]Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). . Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di ammini strazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'EU-OSHA, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 25
Lotta contro la frode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [13]Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1)., entro il 21 agosto 2019, l'EU-OSHA aderisce all'accordo interisti tuzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [14]GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'EU- OSHA.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a contratti finanziati dall'EU-OSHA, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15).
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'EU-OSHA contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Articolo 26
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Ove necessario l'EU-OSHA adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza dell'EU-OSHA comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.
Articolo 27
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'EU-OSHA è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'EU-OSHA.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'EU-OSHA risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'EU-OSHA è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 28
Valutazione
1. In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, l'EU-OSHA effettua valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative.
2. Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati dell'EU-OSHA in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'EU-OSHA e le conseguenze finanziarie di tale modifica.
3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Articolo 29
Indagini amministrative
Le attività dell'EU-OSHA sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.
(15) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Articolo 30
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'EU-OSHA può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
A tal fine l'EU-OSHA può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni interna zionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.
2. L'EU-OSHA è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.
Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'EU- OSHA, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.
3. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'EU-OSHA.
Articolo 31
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'EU-OSHA nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra l'EU-OSHA e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento dell'EU-OSHA, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 32
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
I membri del consiglio di amministrazione, istituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2062/94, rimangono in carica e continuano a esercitare le funzioni di tale consiglio di cui all'articolo 5 del presente regolamento fino alla nomina dei membri e dell'esperto indipendente del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 33
Disposizioni transitorie relative al personale
1. Il direttore dell'EU-OSHA nominato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.
2. Nel caso di una procedura di selezione e di nomina in corso del direttore esecutivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94 si applica fino al completamento di tale procedura.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro del regolamento (CE) n. 2062/94. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento in conformità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
L'ufficio di collegamento dell'EU-OSHA operativo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è mantenuto.
Articolo 34
Disposizioni transitorie di bilancio
La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2062/94, è espletata conformemente all'articolo 14 di tale regolamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2062/94 è abrogato e i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 36
Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione
Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CE) n. 2062/94 rimangono in vigore dopo il 20 febbraio 2019, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.
Articolo 37
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Note
1. | ↑ | GU C 209 del 30.6.2017, pag. 49. |
2. | ↑ | Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018. |
3. | ↑ | Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). |
4. | ↑ | Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1). |
5. | ↑ | Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42). |
6. | ↑ | GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. |
7. | ↑ | Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41). |
8. | ↑ | Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). |
9. | ↑ | Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). |
10. | ↑ | Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385). |
11. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). |
12. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
13. | ↑ | Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
14. | ↑ | GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. |