(Sicurezza ed efficienza energetica nelle scuole)
Con il decreto 22 maggio 2024, il mistero dell'Istruzione ha resi noti quali finanziamenti sono destinati per la costruzione delle cosiddette "scuole innovative" (definite tali anche sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza energetica).
Negli allegati riportati in coda al testo integrale del decreto le entità delle risorse e le destinazioni.
Decreto 22 maggio 2024 del ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ripartizione delle risorse per la costruzione di scuole innovative.
(Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2024)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare
l'art. 18, comma 8, con il quale sono stati destinati fino a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano
di edilizia scolastica, nell'ambito degli investimenti immobiliari
dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui
all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» (di seguito, legge n. 107 del
2015);
Visto in particolare, l'art. 1, comma 153 della citata legge n. 107
del 2015, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative
dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell'efficienza energetica e delh sicurezza strutturale e
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall'apertura al territorio;
Considerato che il citato art. 1, comma 153, della citata legge n.
107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare d'intesa con la
Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono ripartite
tra le Regioni le risorse pari a 300 milioni di euro e sono definiti
i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni delle
manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree
oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola
innovativa;
Visto inoltre, l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del
2015, che prevede che per la realizzazione delle scuole innovative,
e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 18, comma 8,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con
modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300
milioni nel triennio 2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 agosto 2015, n. 593, con cui e' stato ripartito il
primo lotto di risorse (pari a euro 300 milioni) tra le Regioni e
sono stati definiti i criteri per la selezione delle manifestazioni
di interesse degli enti locali interessati alla costruzione di scuole
innovative;
Considerato che con il decreto ministeriale del 3 novembre 2015, n.
860 e' stato esperito un concorso d'idee per la progettazione di
dette scuole innovative e che al relativo esito sono state ammesse a
fmanziamento cinquanta iniziative, con esclusione dell'intervento
presentato dal Comune di Bari;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
art. 1, comma 717 e successive modificazioni ed integrazioni, in base
alla quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti
immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di
cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle
somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui
all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il citato art. 1, comma 717 della legge n. 208 del 2015 e
successive modificazioni ed integrazioni che prevede, altresi', che
le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle
aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate
prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali
finalizzate alla cantierizzazione e al completamento dell'intervento
oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'art. 1 della citata
legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125;
Visto il citato art. 1, comma 717 della legge n. 208 del 2015 e
s.m.i che prevede, che le eventuali somme residue sono trasferite
dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni
di cui al comma 158 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»
con la quale e' stata soppressa la Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica;
Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 9 che
ha abrogato il concorso di idee per la realizzazione delle scuole
innovative previsto dall'art. 1, commi 155, 156 e 157 della legge n.
107 del 2015 per cui non e' stato esperito un successivo concorso di
idee per le ulteriori sette proposte individuate dalle Regioni
nell'ambito delle risorse alle medesime spettanti sulla base di
quanto stabilito dal sopracitato decreto n. 593 del 2015;
Dato atto che le iniziative complessivamente individuate e
trasmesse dal Ministero dell'istruzione all'INAIL sono
complessivamente pari a cinquantasei;
Considerato che l'INAIL, con comunicazioni del 29 maggio e 19
ottobre 2018, ha avviato le istruttorie relative alla realizzazione
delle scuole innovative;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 42-bis,
comma 2, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di
rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 158, della citata legge n. 107 del 2015;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 261, in
virtu' della quale, al fine di favorire il completamento delle scuole
innovative di cui all'art. 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate possono essere
destinate, su segnalazione dell'INAIL, per la costruzione di scuole,
nonche' in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le
risorse attribuite alle singole Regioni in attuazione della
richiamata normativa;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 232, comma 3,
lettera a) e b) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha
integrato il comma 717 della legge n. 208 del 2015 in relazione alla
risorsa per l'acquisto dell'area;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 32-bis, comma
2, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha
rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 717,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l'art. 14, comma 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito con legge 29 aprile 2024, n 56, che modifica l'art. 1,
comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introducendo dopo la
parola: «INAIL» le seguenti: « nonche', nei limiti delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di
strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo
necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2
-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR»;
Visto l'«Accordo tra amministrazioni relativo alla realizzazione di
scuole innovative», stipulato il 4 novembre 2021 tra il Ministero
dell'Istruzione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, che ha individuato il 31 dicembre 2023 quale
termine ultimo per la consegna dei progetti esecutivi da parte degli
enti locali coinvolti;
Visto l'art. 3 «Modalita' attuative» del citato Accordo secondo il
quale «l'istruttoria INAIL s'intende conclusa, dopo la verifica e la
validazione del progetto presentato dall'Ente locale proponente, con
l'autorizzazione all'investimento da parte del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto; l'istruttoria si intendera' in ogni
caso chiusa negativamente per le iniziative per le quali non sia
stato presentato un progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2023»;
Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 2546 del 6 maggio 2024 il
Ministero dell'istruzione e del merito, ha chiesto un aggiornamento
dello stato dell'arte dell'iniziativa;
Considerato il riscontro dell'INAIL, prot. n. del 2572 del 10
maggio 2024, con la quale e' stato comunicato che, alla data del
presente decreto, numero sei iniziative sono in corso di
realizzazione (Allegato C), che nei termini, sono stati
consegnati ventitre progetti (Allegato B) e che sono state
archiviate ventisette iniziative (Allegato A) per un importo pari a
euro 133.789.705,09;
Considerato che le ventisette iniziative sono state archiviate
perche' non rispondenti alle caratteristiche del bando o perche' non
hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31
dicembre 2023;
Considerato che le iniziative ammesse sono distribuite su sedici
Regioni;
Considerate le criticita' poste dall'attuale scenario geopolitico
internazionale, tra cui il fenomeno del rincaro dei costi delle
materie prime;
Considerato che, a causa delle citate criticita', si e' registrato
un incremento dei quadri economici relativi ai ventinove interventi
in essere;
Considerato che per alcuni dei ventinove interventi, sono in corso
le attivita' propedeutiche all'autorizzazione all'investimento da
parte del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e, pertanto, si
potrebbe dover procedere ad ulteriori archiviazioni;
Considerato che compete al Ministero dell'istruzione e del merito
il pagamento dei canoni di locazione pari al 3% dell'investimento;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle economie
1. Le economie derivanti dalle ventisette iniziative archiviate
dall'INAIL di cui all'allegato A del presente decreto, pari a euro
133.789.705,09, sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei
quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati
dall'INAIL - individuati dallo stesso tra quelli inseriti
all'allegato B del presente decreto - per i quali gli appalti dei
lavori non sono stati avviati alla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. I quadri economici degli interventi per cui viene riconosciuto
l'incremento, ai sensi del comma 1, sono quelli per cui l'INAIL ha
verificato e comunicato al Ministero, secondo l'andamento delle
istruttorie, la congruita' tecnico - economica degli importi
richiesti.
3. Le economie di cui al comma 1 sono assegnate nel limite della
copertura dell'importo dei quadri economici di cui al comma 2, con
successivo decreto della Direzione generale per i fondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a
favore delle singole iniziative, previa segnalazione dell'INAIL.
4. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate per la suindicata
finalita', possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, per
la costruzione di scuole, nonche' in favore di progetti finanziati
solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole Regioni
cosi' come previsto dall'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
Art. 2
Utilizzo ulteriori risorse
1. Qualora le economie di cui all'art. 1 non siano sufficienti a
far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti
esecutivi verificati e validati dall'INAIL, possono essere utilizzate
le ulteriori risorse di 50 milioni di cui all'art. 1, comma 717,
della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con successivo
decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a favore
delle singole iniziative, previa segnalazione dell'INAIL.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Sicurezza ed efficienza energetica nelle scuole)