Sicurezza ed efficienza energetica nelle scuole. Con un comunicato del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2022, è stara resa nota la pubblicazione sul sito del dicastero il D.M. 28 ottobre 2022 con il quale sono stati indicati gli enti locali che riceveranno contributi per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (riferita all'annualità 2022) relativa a:
- interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali;
- investimenti di messa in sicurezza di strade.
Gli enti interessati e i relativi contributi sono elencati nei due allegati al decreto. Gli allegati sono riportati in coda al provvedimento, pubblicato qui di seguito.
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COMUNICATO
Seconda assegnazione, per scorrimento graduatoria, del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualita' 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade. (22A06334)
(Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 259 del 5 novembre 2022)
D.M. 28 ottobre 2022
VISTA
la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’assegnazione agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, di contributi nel limite di 280 milioni di euro per l’anno 2022;
VISTO il decreto interministeriale 10 giugno 2022, con avviso di pubblicazione sulla G.U. Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2022, che, fino a concorrenza del predetto importo di 280 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 1.782;
VISTO l'articolo 1, comma 53 ter, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (G.U. – Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, che “Le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56”;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 53-ter, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato;
VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 12 settembre 2022 - pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale 2 Centrale per la Finanza Locale - che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare l’interesse al contributo;
VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo che gli enti locali devono inviare al Ministero dell’interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della medesima Direzione;
VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero dell’interno entro il termine delle ore 24:00 del 22 settembre 2022, riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che le richieste per le quali gli enti non hanno confermato interesse al contributo, sono indicate nell’allegato 2, che costituisce anch’esso parte integrante del presente decreto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attribuzione delle ulteriori risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per complessivi 350 milioni di euro, alle richieste classificate dalla posizione n. 1.783 alla posizione n. 4.007, di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale del 10 giugno 2022, escludendo le richieste degli enti locali che non hanno confermato interesse al contributo nei termini sopradescritti; CONSIDERATO che è rispettata la disposizione normativa dell’articolo 1, comma 54, ultimo periodo, sulla cui base almeno il 40% delle risorse, pari ad euro 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00), deve essere assicurata agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno;
VISTO il citato articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale prevede che “gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale 3 al comma 56 del predetto articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto di assegnazione”; CONSIDERATO che - ai sensi del comma 56, primo periodo, dell’articolo 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 - gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 1.783 alla posizione n. 4.007 dell’allegato 1 al presente decreto, beneficiari dell’incremento di 350 milioni di euro stabilito per l’anno 2022, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto;
ATTESO che il mancato affidamento della progettazione, entro il termine stabilito, comporta la decadenza dal beneficio del relativo finanziamento e l’esclusione dell’ente locale inadempiente dal pagamento delle risorse finanziarie assegnate;
CONSIDERATO che, riguardo l’affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2023», in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);
CONSIDERATO che al fine dell’attuazione di quanto previsto al predetto comma 56 dell’articolo 1, occorre individuare un termine certo per l’affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO l’articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DECRETA
Articolo 1
Determinazione degli enti locali assegnatari del contributo
1. Le risorse finanziarie dell’anno 2023, pari a complessivi 350 milioni di euro, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, sono assegnate agli enti locali titolari delle richieste di contributo individuate dalla posizione n. 1783 alla posizione n. 4.007, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Non è consentito, come già disposto dal decreto interministeriale del 10 giugno 2022, apportare variazioni agli elementi inseriti nelle originarie richieste di finanziamento, in quanto gli stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo e non sono più modificabili.
Articolo 2
Determinazione degli enti locali esclusi dall’assegnazione del contributo
1. Sono esclusi dall’assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste indicate nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, comprese nell’intervallo da posizione n. 1.783 a posizione n. 4.007, per le quali non è stato confermato interesse al contributo.
Articolo 3
Monitoraggio delle attività di progettazione
1. Gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’articolo 1, punto 1, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. In caso di inosservanza del termine di affidamento, l’ente locale sarà escluso dalla graduatoria e dal conseguente pagamento delle risorse assegnate in relazione alle richieste per le quali è stato rilevato l’inadempimento. 3. Il Ministero dell’interno provvederà anche a recuperare le quote residuali del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2023». 5. Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di cui al comma 4. Con il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull’avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. 6 6. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Articolo 4 Erogazione del contributo 1. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati ai sensi dell’articolo 1, a carico dei fondi di bilancio del prossimo esercizio finanziario 2023, entro il 28 febbraio 2023 e, comunque, solo dopo che saranno rese disponibili le relative risorse finanziarie. Con apposito comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale sarà data notizia dell’avvenuto pagamento del contributo in questione. 2. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.