Nuove regole sulla sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. In particolare, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296), contiene le nuove norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, adeguamenti tecnici e varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie.
Cuore del provvedimento è l'Allegato tecnico articolato in:
- generalità;
- vita tecnica e revisioni degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE;
- revisioni degli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE;
- varianti costruttive;
- autorizzazioni e nulla osta;
- disposizioni transitorie.
A seguire il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203
Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni
periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i
servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari,
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. (15G00207)
in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296
Vigente al: 22-12-2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.753;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26,
contenente: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive,
di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e
terrestri»;
Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164;
Viste le note n. 4135 del 6 maggio 2015 e n. 4361 del 14 maggio
2015 della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi e il trasporto pubblico locale;
Ritenuto necessario emanare nuove norme regolamentari in materia di
revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive, per i servizi di pubblico trasporto effettuati con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di
persone;
Visto il parere, di cui al voto n. 1/2015, espresso nell'adunanza
del 16 ottobre 2015 dalla Commissione Funicolari Aeree e Terrestri,
istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;
Vista la notifica alla Commissione Europea n. 2015/0411/I -T00T del
27 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;
Vista la nota del 12 novembre 2015, con cui lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Vista la nota del 23 novembre 2015, con cui la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha rilasciato il proprio nulla osta
all'ulteriore corso dello schema di regolamento, subordinatamente
alla valutazione, da parte del Dipartimento per le politiche europee,
della rispondenza di quanto rappresentato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti rispetto alle informazioni
supplementari richieste dalla Commissione europea in sede di notifica
del medesimo provvedimento;
Vista la nota-pec del 1° dicembre 2015 con cui il Dipartimento per
le politiche europee ha attestato che la valutazione del
provvedimento notificato alla Commissione europea sia stata portata a
termine positivamente;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Norme tecniche
1. Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari in materia di
revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di
persone», di cui all'Allegato tecnico A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26, non si applica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli
impianti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato tecnico A
(articolo 1)
Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e
slittinovie destinate al trasporto di persone
1 Generalita'
1.1 Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico
trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie
monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento
permanente), o funicolari (quali funicolari su rotaia, sciovie,
slittinovie ed impianti assimilabili) che nel seguito verranno
genericamente indicati come «impianti».
1.2 Le presenti norme riguardano: la determinazione della vita
tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a
particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni
di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all'atto
della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti,
operando una distinzione tra gli impianti costruiti prima e dopo
l'applicazione della direttiva 2000/9/CE recepita con decreto
legislativo del 12 giugno 2003, n. 210; l'individuazione delle
modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi
dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; le disposizioni per la
realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle
richieste dall'evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti).
1.3 Definizioni
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Amministrazione competente ai sensi |
| |del decreto legislativo n. 210/2003 di|
|Autorita' di sorveglianza |cui all'articolo 4 lettera h). |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Controllo non distruttivo eseguito da |
|Controllo non distruttivo |personale abilitato ai sensi |
|strumentale |dell'apposita norma UNI EN ISO 9712. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Ditta specializzata in progettazione, |
| |costruzione, montaggio in loco ed |
| |assistenza di impianti a fune di cui |
|Ditta specializzata |al punto 1.1 o di loro parti. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Persona fisica o giuridica che |
| |esercisce l'impianto, secondo i |
| |regolamenti vigenti. Di norma e' il |
|Esercente |titolare della concessione. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Periodo nel quale l'impianto e' |
| |disponibile per effettuare il servizio|
|Esercizio pubblico |pubblico. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Periodo nel quale l'impianto non e' |
| |predisposto ad effettuare il servizio |
|Fuori esercizio pubblico |pubblico. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Insieme delle misure a cadenza annuale|
| |per definire e valutare lo stato |
| |dell'impianto e dei suoi componenti. |
| |Comprende le attivita' di misurazione,|
| |prova e valutazione delle condizioni |
| |effettive di un impianto per valutare |
| |la possibilita' di utilizzo in |
|Ispezione annuale |condizioni di esercizio. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Ispezione periodica prevista dalla |
|Ispezione speciale |norma UNI EN 1709. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Ai fini del rispetto dei tempi di |
| |evacuazione, luogo in cui i passeggeri|
| |evacuati riacquistano la loro |
| |autonomia e pertanto non necessitano |
| |piu' di assistenza ovvero luogo adatto|
| |a ricevere e contenere un |
|Luogo sicuro |predeterminato numero di persone. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Documento di progetto che contiene le |
| |istruzioni per la manutenzione |
| |periodica, preventiva, correttiva e |
| |ordinaria di tutto l'impianto. Tale |
| |documento deve essere comprensivo del |
|Manuale d'uso e manutenzione|fascicolo relativo alla manutenzione |
|(M.U.M.) |delle opere infrastrutturali. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Elenco degli interventi di controllo e|
| |manutenzione eseguiti sull'impianto ad|
| |eccezione di quelli contemplati nei |
|Registro di controllo e |controlli giornalieri e mensili di cui|
|manutenzione |al Registro Giornale. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Registro dove devono essere annotati i|
| |risultati delle ispezioni, verifiche, |
| |prove e misure prescritte effettuate |
| |giornalmente, settimanalmente e |
| |mensilmente. Il Registro Giornale deve|
|Registro Giornale |essere depositato presso l'impianto. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Qualsiasi modifica rispetto alle |
| |soluzioni previste nel progetto |
| |approvato, apportata all'impianto, non|
| |consistente in semplice sostituzione |
| |di singoli elementi con altri simili a|
| |quelli originali o, se diversi, a |
| |questi equivalenti sotto il profilo |
| |tecnico-funzionale, ma finalizzata ad |
| |ottenere variazioni delle |
| |caratteristiche costruttive |
| |dell'impianto stesso o delle sue |
| |prestazioni (ad esempio aumento di |
| |velocita', aumento delle potenzialita'|
|Variante costruttiva |di trasporto etc.). |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Operazioni finalizzate ad accertare |
| |che sussistano le condizioni di |
| |sicurezza richieste dalle leggi e dai |
| |regolamenti tecnici relativi agli |
|Verifiche e prove funzionali|impianti a fune. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Percorsi che permettono ad un utente |
| |di sciovia di abbandonare la pista di |
|Vie di allontanamento di |risalita immediatamente e senza rischi|
|sciovie |e di raggiungere un luogo sicuro. |
+----------------------------+--------------------------------------+
2 Vita tecnica e revisioni degli impianti realizzati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di
recepimento della direttiva 2000/9/CE
2.1 Generalita'
2.1.1 La vita tecnica di ogni impianto costruito prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di
applicazione della direttiva 2000/9/CE, intesa come durata
dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la
sicurezza e la regolarita' dell'esercizio possono ritenersi garantite
rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima
autorizzazione all'esercizio, e' stabilita come segue per le diverse
categorie di impianti:
a) funivie bifune «a va e vieni» e «a va o vieni» e funicolari
ed impianti assimilabili: sessanta anni;
b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento
temporaneo e funivie monofune con veicoli a collegamento permanente
ed impianti assimilabili: quaranta anni;
c) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili: trenta anni.
2.1.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto
della prima autorizzazione all'esercizio, ogni impianto, nel corso
della sua vita tecnica, come fissata al comma 2.1.1, deve essere
sottoposto, con le modalita' stabilite ai successivi paragrafi 2.2 e
2.3, alle revisioni periodiche di seguito indicate.
Revisione quinquennale: per tutte le categorie di impianti, ogni
cinque anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione
all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione quinquennale o
generale.
Revisione generale, secondo le seguenti periodicita' decorrenti
dalla data della prima autorizzazione all'esercizio:
a) per le funivie bifune con movimento «a va e vieni» e «a va o
vieni» e per le funicolari: al ventesimo e al quarantesimo anno;
b) per le funivie bifune con movimento unidirezionale e per le
funivie monofune con movimento unidirezionale continuo a collegamento
permanente o temporaneo dei veicoli: al ventesimo e al trentesimo
anno;
c) per le sciovie, le slittinovie e gli impianti assimilabili:
al quindicesimo anno.
2.1.3 Ai sensi dell'articolo 100, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/80, gli effetti
dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico di cui all'articolo 4
dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita
tecnica definita, per ogni impianto, al comma 2.1.1.
L'autorizzazione o il nulla osta predetti si intendono, inoltre,
revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del
precedente comma 2.1.2, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto
a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 2.2. e 2.3.
2.2 Revisione quinquennale
2.2.1 Gli interventi da espletare sull'impianto ogni cinque anni,
oltre a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione,
comprendono:
a) la sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici
e di componenti elettrici od elettronici per i quali sia prevista una
scadenza quinquennale, nonche' l'accertamento che siano state
tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi
o componenti per i quali siano previste scadenze diverse;
b) l'effettuazione con personale qualificato di controlli non
distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e
sulle giunzioni saldate;
c) il controllo delle condizioni di buona conservazione degli
azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero,
compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e
telecomunicazione, nonche' dei diversi meccanismi ed apparecchiature,
in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura;
d) l'espletamento delle attivita' previste nell'ambito
dell'ispezione annuale;
e) ogni altro accertamento che il Direttore o il Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio
nei successivi cinque anni.
Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli
equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o il Direttore o il
Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto)
qualora le predette ditte costruttrici non siano piu' esistenti,
individuano tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli
specifici, indicando la difettosita' ammissibile e le modalita' delle
prove, con l'assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai
sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali
modificazioni. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono
contenute nel piano dei controlli da allegare come documento
specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui e' parte
integrante.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
tecnico se previsto) provvede a sottoporre a controlli non
distruttivi, da parte di personale qualificato, gli elementi
costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate,
contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti
a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Deve,
inoltre, accertare che il rifacimento delle teste fuse per i
dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e
tenditrici sia stato effettuato entro e non oltre i cinque anni
precedenti.
Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi,
organi meccanici, ecc. sia che abbiano luogo in occasione delle
scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di
materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a
cura del Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio, in apposite
pagine del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto, nelle
quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai
precedenti punti con l'indicazione per ciascuno elemento od organo
meccanico della propria scadenza.
2.3 Revisione generale
2.3.1 Nelle revisioni generali, le verifiche ed i controlli si
effettuano tenendo conto delle istruzioni per la manutenzione fornite
dalle ditte costruttrici, e comunque almeno sulle seguenti parti
dell'impianto:
a) le opere civili in cemento armato ed in carpenteria
metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere
accessorie;
b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli;
c) gli elementi costruttivi, organi meccanici e relative
giunzioni saldate;
d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, relativi
cablaggi e collegamenti elettrici di terra.
Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano
dei controlli, redatto con l'assistenza di un esperto qualificato di
terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive
eventuali modificazioni, da allegare come documento specifico al
manuale d'uso e manutenzione, di cui e' parte integrante.
Nel caso in cui su questi impianti siano installati componenti o
sottosistemi certificati, essi dovranno rispettare, per quanto
riguarda la revisione generale, quanto contenuto nella relativa
documentazione di certificazione.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
tecnico se previsto) dispone ogni altro accertamento che ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio
sino alla successiva scadenza di revisione.
2.3.2 In merito alle opere civili in cemento armato ed in
carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali
opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte
ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche
sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di
degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle
strutture stesse. In particolare deve essere verificato lo stato dei
manti protettivi (vernice ove prevista o altro) delle strutture
metalliche, specie per quelle esposte agli agenti atmosferici. Il
loro mantenimento in esercizio e' subordinato alla dichiarazione del
Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente
tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista
abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le
proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario.
2.3.3 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto), esamina ed adegua l'impianto per
gli aspetti legati alla distribuzione elettrica, ai sensi del
capitolo 16 del decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012 e alla
segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo decreto (Decreto
Infrastrutture).
Deve essere effettuata la «Valutazione del rischio d'incendio», a
cura di un professionista esperto. Qualora ne ricorrano le
condizioni, deve essere redatto un progetto antincendio, con
particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di
corretta esecuzione dei lavori previsti.
2.3.4 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le
condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni
di immunita' dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di
eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la
revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai
rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito
positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto
ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'articolo 1
del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 n. 392 e successive
modificazioni.
2.3.5 In occasione della Revisione Generale, oltre a quanto
previsto ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4, e' necessario
effettuare almeno gli adempimenti di cui ai punti che seguono
distinti per le varie tipologie di impianto.
2.3.5.1 Sciovie e slittinovie
a) Devono essere eseguiti controlli ed operazioni atti a ottenere
la regolarita' di piste di partenza e arrivo, degli accessi, delle
recinzioni e dei franchi in linea, delle protezioni al limite delle
pedane, delle piste di risalita e della percorribilita' del terreno.
b) Devono essere verificate, a cura del Direttore o Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e nel caso
essere realizzate, le vie di allontanamento in caso di distacco dello
sciatore in linea.
c) Tutte le parti in movimento e gli organi meccanici devono
essere controllati e verificati, secondo le modalita', procedure e
specifiche minime fornite dal costruttore e secondo le necessita'
emergenti dalle risultanze del pregresso esercizio.
d) Dovra' essere installato, qualora non presente, l'anello
raccoglifune nelle pulegge.
e) Devono essere installati, ove non gia' provveduto, i
dispositivi per il controllo di assetto puleggia della stazione
motrice e di rinvio, nonche' quelli di mancato sgancio dello sciatore
e di mancato avvolgimento della fune di traino.
f) Devono essere eventualmente effettuate sostituzioni e
modifiche di:
componenti in gomma o in materiale sintetico dei circuiti
idraulici o pneumatici dei freni;
componenti per i quali il costruttore abbia fornito limiti di
tempo per l'impiego;
parti che abbiano dato luogo ad inconvenienti.
g) Deve essere verificato il valore effettivo della zavorra che
forma il contrappeso.
h) Deve essere controllato che l'eventuale arganello di
regolazione della fune tenditrice sia del tipo autofrenante e sia
dotato di blocco della leva di governo, provvedendo eventualmente
alla sostituzione.
i) La posizione dei ricoveri per gli agenti di ambedue le
stazioni nonche' l'ampiezza di veduta dall'interno del ricovero, deve
garantire la possibilita' di vedere chiaramente e direttamente dalle
stazioni, il punto di sgancio o il punto di partenza.
j) Devono essere controllati i sostegni in ogni loro parte, le
fondazioni e i collegamenti alle stesse, con particolare riguardo
alle zone di incastro ovvero di affioramento dei tirafondi.
k) Ove non gia' previsti sull'impianto, devono essere installati
dispositivi elettrici di arresto in caso di scarrucolamento, verso
l'esterno e verso l'interno, su tutte le rulliere.
l) La revisione, effettuata da una ditta di capacita'
riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati,
deve prevedere l'adeguamento alle vigenti norme CEI-UNIFER e comunque
la sostituzione delle parti obsolete e di tutti i dispositivi di
arresto con altri del tipo a ripristino.
Il circuito di sicurezza di linea, tipizzato all'atto della prima
installazione, non necessita di rinnovo nel caso non siano state
apportate modifiche alla tipizzazione originaria.
m) Tutti i dispositivi di rallentamento e di arresto devono
essere del tipo a distacco obbligato o a ponte asportabile.
Inoltre devono essere controllati i cablaggi e le connessioni dei
circuiti di impianto compresi i collegamenti elettrici di terra,
nonche' tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente
interessanti la sicurezza dell'esercizio ed in particolare i circuiti
di comando dei freni, i conduttori esterni del circuito di sicurezza
collegati alle rulliere.
Deve essere installato il preavviso sonoro di partenza.
n) Deve essere eseguita la verifica di efficienza e di tenuta
dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.
2.3.5.2 Seggiovie e cabinovie a collegamento permanente
a) Devono essere eseguiti gli interventi modificativi
sull'impianto per quelle parti che sullo stesso o su impianti
similari abbiano dato luogo ad inconvenienti di rilievo durante
l'esercizio.
b) Gli equipaggiamenti elettrici, gia' rispondenti alle norme
UNIFER-CEI, devono essere adeguati alle Prescrizioni Tecniche
Speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e
terrestri (P.T.S. - I.E.) di cui al decreto direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99
(S.O.), almeno per i capitoli:
2.3.2.3.1 (preavviso sonoro di partenza);
2.4.10.2 (sorveglianze specifiche per gli impianti a moto
unidirezionale intermittente), per gli impianti di tipo «pulse'»;
2.4.12 (sorveglianze per la marcia di recupero): in merito al
comma 3 di tale capitolo si richiede che il selettore consenta
l'esclusione, singolarmente di ogni protezione.
2.5.13 (funzione di controllo di mancata decelerazione del freno
di servizio): la soluzione ammessa dal comma 3.7 di tale capitolo e'
applicabile anche nel caso di freni modulati;
2.5.15 per i soli impianti automotori: controllo dello
stazionamento, da realizzarsi con la funzione di protezione, di cui
al comma 2.2 del suddetto capitolo;
2.5.16 (funzione di controllo dello stato dei freni meccanici)
limitatamente alle prime due frasi del terzo paragrafo (I circuiti
che realizzano la funzione devono risultare attivi in corrispondenza
dello stato di apertura degli elementi frenanti (pinze, ceppi), vale
a dire il consenso deve venire a mancare non appena il freno non sia
completamente aperto. Il controllo deve riguardare ciascun elemento
frenante di ognuna delle unita' di frenatura presenti nell'impianto);
2.9.4.3 (fusibili sulle batterie di accumulatori);
2.9.10 commi 1, 2, 3 e 4 (soltanto nel caso in cui la
decelerazione verificata durante il contemporaneo intervento a scatto
dei due freni meccanici supera i 2.0 m/s²);
2.9.10.6 (alimentazione del circuito di sicurezza e degli
altoparlanti).
Con riguardo all'eventuale sistema di tensione idraulica: nel
caso di impiego di valvole di sicurezza con funzione di finecorsa
meccanici, si richiede che la funzione di sicurezza sia realizzata
con criteri di ridondanza.
In relazione alla complessita' e difficolta' di controllo delle
apparecchiature elettriche, le modalita' di revisione e di
adeguamento ai punti di cui sopra, devono essere eseguite a cura di
ditta specializzata nel settore.
c) Installazione dei dispositivi elettrici per controllare il
corretto assetto delle pulegge motrice e di rinvio.
d) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di reti,
anteriormente alle stazioni e verso la linea, atte a contenere le
conseguenze di eventuali cadute di persone, ai sensi dei punti
4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n.
337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre
2012.
e) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici di comando
dei freni meccanici, specie per conseguire la separazione e la
ridondanza degli elementi costitutivi, con riferimento agli articoli
3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e 3.13.23 delle Prescrizioni tecniche
speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).
f) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici
con sostituzione delle tubazioni flessibili e prova di tenuta di
quelle rigide.
g) Azionamenti idraulici di recupero:
adozione di un manometro e di una protezione di massima
pressione, facilmente tarabile, con ritenuta della corrispondente
segnalazione (art. 2.4.12 c. 2.1.5 delle PTS-IE);
installazione presso il posto di comando dell'azionamento di
recupero, di una lampada di segnalazione dello stato di
apertura/chiusura del freno di emergenza.
h) Per le seggiovie, ad esclusione di quelle monoposto,
adeguamento ai requisiti prescritti dagli articoli 3.19.3.2 e
3.19.3.3 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), in
relazione unicamente a:
inclinazione minima del sedile,
altezza massima della barra di chiusura,
bistabilita' della barra di chiusura,
ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.
i) Adeguate soluzioni per scongiurare il rischio di
impigliamento, sulle pedane mobili d'imbarco.
j) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative
catene circuitali affinche' il pulsante di arresto della pedana
mobile di imbarco risulti efficiente anche quando il tappeto stesso
sia escluso e fermo, in modo da garantire in ogni caso l'arresto
dell'impianto. Eventualmente il pulsante, in tale occasione, deve
essere opportunamente protetto da eventuali contatti accidentali.
k) Deve essere controllata l'efficienza del dispositivo di
sorveglianza dello scarrucolamento verso l'interno verificando, in
particolare, il tensionamento e posizionamento del circuito di
sicurezza di linea, nonche' la robustezza del fissaggio.
l) Ove non gia' previsti sull'impianto, devono essere installati
dispositivi elettrici di arresto in caso di scarrucolamento della
fune portante-traente sia verso l'esterno che verso l'interno della
linea su tutte le rulliere (come previsto all'articolo 3.18.11 delle
Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)); sulle rulliere non
oscillanti trasversalmente devono essere installate, inoltre, le
scarpette raccoglifune, ove costruttivamente possibile,
opportunamente raccordate per evitare l'impigliamento dei morsetti o
l'incastro della fune (come previsto all'articolo 3.18.10 delle
Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)).
m) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito
idraulico del dispositivo di tensione.
2.3.5.3 Seggiovie e cabinovie a collegamento temporaneo.
a) Interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che
sullo stesso o su impianti similari abbiano dato luogo ad
inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.
b) Installazione dei dispositivi di prova dell'efficienza
funzionale delle morse; nel caso sia effettuato il solo controllo
diretto della resistenza allo scorrimento delle morse ad ogni invio
in linea, ai sensi dell'articolo 3.12.18.4 del decreto ministeriale 8
marzo 1999 recante «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie
monofuni con movimento unidirezionale dei veicoli», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), il dispositivo in
questione deve essere sottoposto a speciale verifica che la prova sia
effettivamente avvenuta.
c) Presso una delle stazioni dell'impianto devono essere
installate apposite apparecchiature fisse che consentano la corretta
effettuazione, in modo agevole e rapido, delle seguenti prove
periodiche:
di tenuta allo scorrimento delle morse sulla fune o su fune
simulata;
di verifica, al banco con idonea strumentazione fissa, degli
sforzi di serraggio tra le ganasce, nonche' delle forze esercitate
dalle molle, al fine di controllare la permanenza sia del rendimento
che dei parametri significativi della morsa; cio' non e' richiesto
per impianti ove la verifica di tenuta allo scorrimento e' prevista
ad ogni lancio.
d) Adeguamento alle Prescrizioni tecniche speciali di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68
(S.O.), dei dispositivi di controllo geometrico ed anticollisione
sulle rampe di lancio e di arrivo.
e) Verifica dell'esistente sistema di raccolta del veicolo non
correttamente collegato alla fune portante-traente all'uscita dalle
stazioni, ovvero sua installazione sui rami utilizzati dai passeggeri
ove non sia presente un terrapieno; per quest'ultimo caso e'
considerata equivalente l'installazione di dispositivi di
ammorsamento forzato.
f) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di reti,
anteriormente alle stazioni e verso la linea, atte a contenere le
conseguenze di eventuali cadute di persone, ai sensi dei punti
4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n.
337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre
2012.
g) Modifiche degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per
adeguare sull'impianto il sistema di sorveglianza relativamente alle
funzioni di sicurezza e al controllo dei sistemi di frenatura. Tali
modifiche dovranno comunque rispondere ai requisiti funzionali
previsti dalle P.T.S. I.E. di cui al decreto direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99
(S.O.).
h) Installazione di dispositivi per controllare il corretto
assetto delle pulegge motrici e di rinvio nonche' del controllo della
posizione della fune ove ricorra nei tratti di deviazione nelle
stazioni.
i) Verifica di efficienza e di tenuta dei circuiti idraulici di
comando dei freni meccanici con sostituzione delle tubazioni
flessibili e prova di tenuta di quelle rigide.
j) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito
idraulico del dispositivo di tensione.
k) Per le seggiovie, ad esclusione di quelle monoposto,
adeguamento ai requisiti prescritti dagli articoli 3.19.3.2 e
3.19.3.3 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), in
relazione unicamente a:
inclinazione minima del sedile,
altezza massima della barra di chiusura,
bistabilita' della barra di chiusura,
ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.
l) Verifica progettuale a fatica dei veicoli e delle morse
qualora nel progetto originario sia stata prevista una durata degli
stessi inferiore alla vita tecnica dell'impianto.
m) Ove non previste debbono essere installate scarpette raccogli
fune, ai sensi degli articoli 3.18.8 e 3.18.10 delle Prescrizioni
tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), che permettono il passaggio
della fune e della morsa sulla scarpetta stessa ove costruttivamente
possibile.
n) Installazione del blocco di rotazione del bilanciere a due
rulli nel caso di mancanza di un rullo, ai sensi dell'articolo
3.18.18 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).
o) Deve essere controllata l'efficienza di dispositivi di
controllo della posizione laterale della fune portante-traente e,
qualora non presenti devono essere installati i dispositivi elettrici
verticali, all'inizio e alla fine delle rulliere, in conformita' a
quanto previsto all'articolo 3.18.11 delle Prescrizioni tecniche
speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1999, n. 68 (S.O.) ai fini del controllo dello
scarrucolamento.
p) Per gli impianti dotati di seggiole carenate, installazione,
ove non ancora presente, di un blocca cupole (dispositivo atto a
bloccare la cupola chiusa dei veicoli in uscita non occupati) attivo
in ogni stazione, selezionabile e, in caso di presenza di passeggeri,
automaticamente escluso.
q) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative
catene circuitali affinche' il pulsante di arresto della pedana
mobile di allineamento risulti efficiente anche quando il tappeto
stesso sia escluso e fermo, in modo da garantire in ogni caso
l'arresto dell'impianto. Eventualmente il pulsante, in tale
occasione, puo' essere opportunamente protetto da eventuali contatti
accidentali.
r) Per impianti dotati di pedane mobili di allineamento,
valutazione del rischio d'impigliamento anteriore.
2.3.5.4 Funivie bifuni e funicolari.
a) Interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che
sullo stesso o su impianti similari abbiano dato luogo ad
inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.
b) Modifiche degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per
adeguare sull'impianto il sistema di sorveglianza relativamente alle
funzioni di sicurezza e al controllo dei sistemi di frenatura. Tali
modifiche dovranno comunque rispondere ai requisiti funzionali
previsti dalle P.T.S. - I.E. vigenti di cui al decreto direttoriale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99
(S.O.).
c) Aggiornamento dei circuiti di sicurezza di linea e di vettura
non rispondenti ai criteri di sicurezza richiesti dalle P.T.S. - I.E.
per i circuiti medesimi.
d) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici di comando
dei freni meccanici, specie per conseguire la separazione e la
ridondanza degli elementi costitutivi, in analogia con gli articoli
3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e 3.13.23 delle Prescrizioni tecniche
speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1999, n. 68 (S.O.) per funivie monofune a collegamento
permanente dei veicoli.
e) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici
con sostituzione delle tubazioni flessibili e prova di tenuta di
quelle rigide.
f) Calcolo di verifica della sufficienza dell'azione frenante del
freno sulla portante, in caso di rottura della fune traente
superiore, tenendo conto dell'usura dei ceppi del freno e del tiro
esercitato dalla fune traente inferiore e del contrappeso.
g) Eventuali provvedimenti per separare i circuiti idraulici ed
elettrici di vettura, ai fini della prevenzione degli incendi.
h) Ove sia prevista la calata a terra dei viaggiatori,
aggiornamento del piano di soccorso e dei dispositivi per la calata
al suolo dei viaggiatori secondo lo stato dell'arte.
i) Dotazione di chiavistello sulle porte di vettura in modo che
vi sia il controllo di porta chiusa e bloccata.
j) Dotazione di micro interruttori sui cancelli di fossa e, se
motorizzati, delle protezioni relative ai rischi dovuti al movimento
automatico.
k) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito
idraulico del dispositivo di tensione.
Per le funicolari che sono esercite senza presidio dalle vetture,
occorre l'adeguamento ai seguenti requisiti, in modo che:
1. il sistema di controllo di dazio sia realizzato a doppio
canale, sia previsto il rallentamento automatico della velocita' in
ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e sia
presente la protezione di uomo morto;
2. gli agenti dell'impianto possano facilmente e rapidamente
raggiungere i veicoli ed entrarvi in qualunque posizione della linea
essi si trovino senza alcun intervento dei passeggeri;
3. esista in ogni veicolo un impianto di amplificazione e
diffusione sonora in fonia monodirezionale tramite altoparlante ed,
inoltre, esista un impianto di trasmissione in fonia per comunicare
in modo bidirezionale con le postazioni di sorveglianza;
4. non sia presente in cabina, o sia inibito, il comando di
intervento del freno sulle rotaie;
5. la vettura sia dotata di porte sbloccabili dall'interno, in
modo che i passeggeri possano uscire senza un intervento
dall'esterno; lo sblocco della porta comporta l'arresto
dell'impianto;
6. sia installato un adeguato sistema di telesorveglianza,
delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei vani
passeggeri con video installato nella postazione di comando; inoltre,
nel caso in cui la linea non sia interamente visibile dalle stazioni,
almeno un veicolo deve essere dotato anche di telecamere frontali
rivolte verso la linea, in entrambi i versi, che possa trasferire le
immagini alle postazioni di sorveglianza della linea stessa;
7. i veicoli siano dotati di dispositivi che arrestino
automaticamente l'impianto in caso di urto contro un ostacolo in
linea.
2.4 Revisioni straordinarie.
A seguito di incidenti, ancorche' non ne siano derivati danni
alle persone, ove a giudizio dell'Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi
sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza,
la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed
il trasporto pubblico locale puo' disporre l'effettuazione di
revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole
parti, stabilendone ove occorra le modalita'.
2.5 Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita
tecnica.
2.5.1 Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014,
n. 164, alla scadenza complessiva massima della vita tecnica di un
impianto, l'autorizzazione o il nulla osta di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per il proseguimento
dell'apertura al pubblico esercizio, e' rilasciato a seguito del
favorevole esito delle verifiche e prove previste dall'articolo 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
L'autorizzazione o il nulla osta di cui sopra non potra' eccedere un
intervallo di tempo superiore alla scadenza della revisione generale
di cui al successivo paragrafo 2.5.2.
2.5.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio, dopo la scadenza della vita tecnica di cui al punto
2.1.1, ogni impianto deve essere sottoposto alle seguenti revisioni
periodiche:
Revisione generale di cui al precedente punto 2.3: ogni dieci
anni a decorrere dalla data di scadenza della vita tecnica;
Revisione quinquennale di cui al precedente punto 2.2: ogni
cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima revisione generale.
2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita tecnica,
deve essere sottoposto alla revisione generale di cui al paragrafo
2.3.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di sorveglianza, allegato
al programma di revisione generale, quanto segue:
a) una versione aggiornata del M.U.M., comprensiva del piano
dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice
originaria o da altra ditta specializzata nel settore, che tenga
conto della prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva
massima della vita tecnica dell'impianto;
b) una versione aggiornata del piano dei controlli non
distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari a dieci anni,
redatto con la collaborazione di un esperto di 3° livello secondo la
norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni;
c) una nuova verifica progettuale a fatica secondo le norme
vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i componenti ad essa
soggetti, che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno
di essi;
d) una copia del Registro di controllo e manutenzione
dell'impianto, redatto in funzione dei contenuti del M.U.M.;
e) una relazione che evidenzi le eventuali sostituzioni delle
parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso, indicandone le
relative scadenze di revisione tenendo conto della data della loro
immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva
vita tecnica;
f) ove si sono verificate criticita' nel corso del pregresso
esercizio rispetto alle condizioni originarie, l'effettuazione di un
nuovo rilievo del profilo della linea dell'impianto da confrontare
con quello esistente e in caso di discordanza l'effettuazione di un
nuovo calcolo di linea;
g) una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima
revisione generale effettuata sull'impianto;
h) la «Valutazione del rischio d'incendio», effettuata a cura
di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano le condizioni,
un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione
delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori
previsti.
In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria
metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere
accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad
accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche
sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di
degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle
strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio e' subordinato
alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o
dell'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un
professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad
assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto
originario.
Qualora siano da eseguire interventi si applicano le Norme
Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.).
2.5.4 Nelle funivie, l'azionamento di recupero deve essere dotato
di trasmissione indipendente da quella principale ed agente
direttamente sulla puleggia motrice quando l'evacuazione della linea
risulta particolarmente difficoltosa in termini di tempi, di fattori
climatici e di raggiungimento di luoghi sicuri.
2.5.5 Nelle funivie devono essere adeguate le pulegge a quanto
richiesto dagli articoli 3.12.4 e 3.12.6 delle Prescrizioni Tecniche
Speciali di cui al decreto ministeriale 8 marzo 1999 (Prescrizioni
tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)), in merito all'installazione
di dispositivi per impedire lo scarrucolamento della fune
portante-traente o per la raccolta della medesima eventualmente
scarrucolata.
2.5.6 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed adegua l'impianto per
gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo
16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai sensi
del capitolo 13 del medesimo decreto.
2.5.7 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le
condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni
di immunita' dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di
eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la
revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai
rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito
positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto
ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'articolo 1
del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n. 392 e successive
modificazioni.
3 Revisioni degli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del
decreto legislativo 210/2003 di recepimento della direttiva
2000/9/CE.
3.1 Per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva
2000/9/CE non si applica il concetto di limite di vita tecnica di cui
al punto 2.1.1.
3.2 Gli impianti costruiti dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE sono
soggetti alle seguenti revisioni periodiche:
Revisione quinquennale: ogni cinque anni a decorrere dalla data
di autorizzazione all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione
quinquennale o generale.
Ispezioni speciali: secondo la periodicita' prevista dal M.U.M.
Revisione generale: ogni venti anni, decorrenti dalla data di
prima autorizzazione dell'esercizio o dalla data dell'ultima
revisione generale.
3.3 L'autorizzazione o il nulla osta rilasciato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 si
intendono revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi
del precedente comma 3.2, il Direttore o il Responsabile di esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto
a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 3.4, 3.5 e
3.6.
3.4 Revisione quinquennale.
3.4.1 Oltre a quanto previsto dalle istruzioni di manutenzione
per le parti certificate e per l'infrastruttura, nel corso dei cinque
anni intercorrenti tra due successive revisioni quinquennali o tra
una revisione generale ed una quinquennale, occorre sottoporre tutte
le morse, le sospensioni dei veicoli ed i relativi attacchi a
controlli non distruttivi strumentali a quanto smontato.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
tecnico se previsto) dispone ogni altro accertamento che ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio
sino alla successiva scadenza.
3.5 Ispezione speciale prevista dal M.U.M.
3.5.1 Con le periodicita' previste dal M.U.M., andranno
effettuati tutti i controlli e le verifiche ivi contemplati; per
quanto concerne i controlli da effettuare sulle morse si applica
invece quanto gia' indicato al punto 3.4.1.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
tecnico se previsto), dispone ogni altro accertamento che ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio.
3.6 Revisione generale.
3.6.1 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) redige una relazione che evidenzi
le sostituzioni delle parti dell'impianto eventualmente avvenute nel
periodo trascorso, indicandone le relative scadenze, nonche' una
relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione
generale effettuata sull'impianto, con la dimostrazione della
puntuale ottemperanza di quanto previsto nel M.U.M., utilizzando il
Registro di controllo e manutenzione.
3.6.2 In merito alle opere civili in cemento armato ed in
carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali
opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte
ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche
sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di
degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle
strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio e' subordinato
alla dichiarazione del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un
professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad
assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto
originario.
3.6.3 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed adegua l'impianto per
gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo
16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai sensi
del capitolo 13 del medesimo decreto.
3.6.4 Dovra' essere effettuata la «Valutazione del rischio
d'incendio», a cura di un professionista esperto, in conformita' a
quanto previsto al capitolo 8 del decreto direttoriale n. 337/2012 e,
qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con
particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di
corretta esecuzione dei lavori previsti.
3.6.5 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto), dispone ogni altro accertamento
che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio sino alla successiva scadenza temporale prevista.
3.6.6 Per le sciovie devono essere realizzate le vie di
allontanamento in caso di distacco dello sciatore in linea.
3.6.7 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le
condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni
di immunita' dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di
eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la
revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai
rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito
positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto
ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'art. 1 del
decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n. 392 e successive
modificazioni.
3.7 Revisioni straordinarie.
A seguito di incidenti, ancorche' non ne siano derivati danni
alle persone, ove a giudizio dell'U.S.T.I.F. sorgano dubbi sul
permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la Direzione
Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto
pubblico locale puo' disporre l'effettuazione di revisioni
straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti,
stabilendone ove occorra le modalita'.
4 Varianti costruttive
4.1 Agli effetti dell'articolo 3, comma 4, del decreto Presidente
della Repubblica n. 753/80 si considera variante costruttiva rispetto
alle soluzioni previste nel progetto presentato originariamente ed
approvato/autorizzato dall'Autorita' di sorveglianza, qualsiasi
modifica apportata all'impianto non consistente in semplice
sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali
o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo
tecnico-funzionale, ma finalizzate ad ottenere variazioni delle
caratteristiche costruttive dell'impianto stesso o delle sue
prestazioni.
Non costituiscono variante le modifiche che riguardano la
realizzazione di quanto gia' previsto nel progetto gia' approvato, ma
che non sono state poste in essere all'atto della realizzazione
dell'impianto. Per quanto riguarda le opere civili debbono essere
comunque applicate le Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.), di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.),
quando previste.
4.2 Il progettista della variante costruttiva deve verificare e
dimostrare la compatibilita' delle parti modificate con le restanti
parti dell'impianto ai fini della sicurezza globale.
4.3 Le parti elettromeccaniche dell'impianto oggetto di variante
costruttiva, cosi' come quelle altre eventuali, che, agli effetti
della sicurezza, possono risultarne influenzate, nonche' le
caratteristiche geometriche e fisiche dell'impianto (franchi,
distanze, velocita', portata ...) sono riverificate secondo la
normativa vigente alla data in cui e' stato presentato il progetto
originario.
Oltre a quanto indicato nel punto precedente, per gli impianti
realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 210/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/9/CE), le
parti elettromeccaniche dell'impianto oggetto di variante
costruttiva, cosi' come quelle altre eventuali, che, agli effetti
della sicurezza, possono risultarne influenzate, nonche' le
caratteristiche geometriche e fisiche dell'impianto (franchi,
distanze, velocita', portata ...) sono riverificate nel rispetto
delle ultime norme tecniche nazionali vigenti antecedentemente
all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 210/2003 (che
ha recepito la direttiva 2000/9/CE). Per ultime norme tecniche
nazionali vigenti si intendono quelle di seguito indicate: decreto
ministeriale 15 febbraio 1969 (pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1969, n. 87), decreto ministeriale
15 marzo 1982, n. 706, decreto ministeriale 8 marzo 1999 (pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999,
n. 68) e decreto ministeriale 15 aprile 2002 (pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99).
4.4 Per le opere strutturali interessate dalla variante si
applica la normativa tecnica vigente al momento della presentazione
della variante.
4.5 Per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di applicazione della
direttiva 2000/9/CE, e' consentito l'impiego di componenti di
sicurezza o di sottosistemi certificati, ai sensi della predetta
direttiva, purche' siano rispettati i seguenti criteri:
compatibilita' dei componenti o sottosistemi certificati con le
altre parti di impianto con le quali essi si interfacciano ai fini
della sicurezza;
rispetto dei limiti di impiego di cui ai documenti di utilizzo
allegati all'attestato CE per i suddetti componenti o sottosistemi;
condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle originarie.
5 Autorizzazioni e nulla osta
5.1 L'autorizzazione o il nulla osta di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 753/80 decade automaticamente
qualora, alle scadenze temporali indicate ai precedenti capitoli 2 e
3, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli
adempimenti in essi previsti
6 Disposizioni transitorie
6.1 Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014 n.
164 i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, relativi
alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a
fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi
alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali.
Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014 n. 164
e dell'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modificazioni e integrazioni, non puo' essere concessa la
proroga nel caso non venga rinnovato o sostituito l'impianto al
termine della vita tecnica.
6.2 I M.U.M. relativi alle seggiovie ed alle cabinovie ad
attacchi fissi devono essere adeguati alla periodicita' previste dal
presente decreto per la prima revisione generale.
6.3 Le «norme regolamentari in materia di varianti costruttive,
di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e
terrestri», approvate con decreto 2 gennaio 1985 e successive
disposizioni, non si applicano agli impianti disciplinati dal
presente decreto.