La funzione di vigilanza del coordinatore per l’esecuzione è alta e non si confonde con quella operativa demandata alla figure dell’impresa (datore di lavoro, dirigente, preposto). La sua responsabilità riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento. Quel che legittimamente resta sottratto ai compiti di vigilanza del coordinatore non è l'evento riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, ma il caso episodico e contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, ovvero da una episodica inosservanza di misure di sicurezza comunque predisposte.
E' quanto afferma la Cassazione penale, sezione IV, con la pronuncia 17 novembre 2014 n. 47283.
I compiti del coordinatore per l’esecuzione - sostiene in sintesi la Cassazione - non possono risolversi nel disbrigo di attività formali e di verifiche astratte e superficiali, ma devono comprendere la verifica dell'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. Quanto al dovere di presenza, pur non sussistendo l’obbligo di una presenza continuativa (operativa) sul cantiere, il coordinatore deve programmare ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonchè a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo dei lavori, verificando (per ciascuna fase) l'effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza.
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