Dalla IV sezione della Cassazione penale - con sentenza n. 34760/2014 – arriva un monito: le posizioni di garanzia del coordinatore della sicurezza e del datore di lavoro corrispondono a ruoli ben distinti. Di conseguenza, anche gli obblighi sul terreno della prevenzione sono differenti. E può accadere che, a fronte di un evento che configuri un reato, il datore di lavoro possa risultare responsabile, mentre il coordinatore per la sicurezza, no. E non vale appellarsi al fatto che il datore di lavoro non era a conoscenza del problema che ha generato l’inadempienza (e, di conseguenza, l’incidente), perché, secondo la Cassazione, se questo è avvenuto ciò è da attribuire “all’inadeguata organizzazione delle strutture e delle procedure per la gestione dei rischi intriseci all’attività lavorativa”.
Per saperne di più si rimanda alla circostanziata nota di commento di Pierguido Soprani, avvocato, pubblicata su Ambiente&Sicurezza n. 23 del 2014.
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