Sicurezza per polizia e Vvf: con il D.M. 21 agosto 2019, n. 127, il ministero ha emanato il regolamento per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro di polizia di Stato, del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della protezione civile. Il regolamento riguarda anche le strutture del ministero dell'Interno per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
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Sicurezza per polizia e Vvf: le finalità
Il D.M. 21 agosto 2019, n. 127 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. Il regolamento per garantire la sicurezza a polizia di Stato e Vvf contiene 20 articoli e, di fatto, attualizza il D.Lgs. 81/2008 in questi ambiti particolari i quali - proprio per la loro peculiarità - necessitano di specifiche ad hoc in tema di prevenzione e organizzazione.
Sicurezza per polizia e Vvf: la sintesi
Il D.M. 21 agosto 2019, n. 127, oltre a precisare il perimetro del campo di applicazione, individua le figure interessate alla filiera della sicurezza negli ambiti presi in considerazione (dal datore di lavoro al medico competente), detta le regole per il servizio di prevenzione e protezione, specifica l'attività di formazione e addestramento e interessa la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
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Sicurezza per polizia e Vvf: i rischi
Particolare rilevanza - fra gli aspetti considerati - è il tema della valutazione dei rischi per la garantire la sicurezza per polizia e Vvf.
Sicurezza per polizia e Vvf: una interessante sentenza della Cassazione
Sul tema della sicurezza per polizia e Vvf (oltre che per le forze armate) si era espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28883 del 3 luglio 2019.
La suprema Corte aveva sostenuto che essere lavoratori che operano nel corpo dei vigili del fuoco, delle forze armate, della polizia o di soccorso non significa rinunciare ai fondamentali criteri di prevenzione.
Ora, con il D.M. 21 agosto 2019, n. 127 sulla sicurezza per polizia e Vvf, il ministero dell'Interno ha specificato le modalità attraverso cui la prevenzione deve essere messa in atto.
Sicurezza per polizia e Vvf: l'entrata in vigore
L'entrata in vigore del D.M. 21 agosto 2019 n. 127 su sicurezza per polizia e Vvf, è stata stabilita al 14 novembre 2019.
Questa la struttura del decreto in merito alla sicurezza per polizia e Vvf:
Art. 1 - Campo di applicazione delle disposizioni comuni
Art. 2 - Individuazione del datore di lavoro
Art. 3 - Individuazione dei dirigenti e preposti
Art. 4 - Comunicazioni e segnalazioni
Art. 5 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 6 - Attività di vigilanza
Art. 7 - Attribuzioni degli uffici di vigilanza
Art. 8 - Campo di applicazione
Art. 9 - Funzioni di medico competente
Art. 10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 11 - Formazione, informazione e addestramento
Art. 12 - Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
Art. 13 - Valutazione dei rischi
Art. 14 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Art. 15 - Campo di applicazione
Art. 16 - Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica
Art. 17 - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Art. 18 - Sorveglianza sanitaria e primo soccorso
Art. 19 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
Art. 20 - Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Di seguito il testo integrale del D.M. 21 agosto 2019, n. 127 su sicurezza per polizia e Vvf.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 agosto 2019, n. 127
Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e
periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(19G00133)
(GU n.255 del 30-10-2019)
Vigente al: 14-11-2019
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto che nei luoghi di lavoro
delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonche' nelle
strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia
applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate
con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, ove e' previsto, al comma 1-bis, che nei luoghi di
lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici
istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma 3, che le
attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in
tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree
riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze,
da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art.
6, comma l, lettera z);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in
particolare, l'articolo 112, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in tema di atti persecutori», convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in particolare,
l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non
si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino
al complessivo riordino della materia;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
della sanita' del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle aree
riservate e operative. Attivita' di vigilanza»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30
dicembre 2008, recante «Vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate,
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
concernente l'individuazione delle aree operative riservate ai fini
dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle sedi di servizio del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ivi comprese le articolazioni centrali e periferiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che le attivita' del personale della Polizia di Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte
dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonche' dalla
gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze
non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica
preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento
costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;
Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati,
il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture
del Ministero dell'interno, destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di
protezione dei dati attinenti alle attivita' espletate;
Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per
l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle
strutture del Ministero dell'interno interessate;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dell'Amministrazione civile dell'interno;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica
amministrazione;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione delle disposizioni comuni
1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano
nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008»,
tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, si applicano:
a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di
Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto
indicato nel capo II del presente decreto;
b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle
articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree
operative, nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario
del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo
Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza,
secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.
Art. 2
Individuazione del datore di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei
peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni
di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale
spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di
organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio,
ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini
dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio,
ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La
responsabilita' del predetto datore di lavoro e' limitata agli
effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le
responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle
disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno
l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di
interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari
autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono
essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti
ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi
nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia
gestionale, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa,
ferme restando le responsabilita' agli stessi attribuite nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale
compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono
responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione
finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione,
sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli
uffici di cui all'articolo 1.
3. I datori di lavoro sono individuati con uno o piu' decreti del
Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Individuazione dei dirigenti e preposti
1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo
2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:
a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unita' organizzativa
che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
b) «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attivita'
lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,
individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.
Art. 4
Comunicazioni e segnalazioni
1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti
concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle
relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e
al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni
e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del
presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i
dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del
personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono
trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica
previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione
civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di
documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le
modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del
2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate
agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.
Art. 5
Servizio di prevenzione e protezione
1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza
e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e
protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale
dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio
presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e
b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l,
devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le
condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia
necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e
verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle
risorse occorrenti, si puo' avvalere, ai sensi delle disposizioni
vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di
prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale
tecnico esterno all'Amministrazione.
Art. 6
Attivita' di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' demandata, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:
a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo
del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e
periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e
periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti
interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su
cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del
presente comma;
b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi
di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale
personale non puo' svolgere attivita' di vigilanza nelle strutture
ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.
Art. 7
Attribuzioni degli uffici di vigilanza
1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via
esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi
1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli
uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del
presente decreto:
a) svolgono attivita' di vigilanza presso le rispettive strutture
del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al
controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attivita'
istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a
luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree
riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici
e biologici;
c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione
degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
d) svolgono attivita' statistico epidemiologica per i profili di
specifica competenza;
e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le
osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati
e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in
possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38
del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con
provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della
pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per
il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello
stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non e'
corrisposto alcun gettone di presenza, indennita' o emolumento
comunque denominato.
3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini
analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le
condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro
ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico
competente, le strutture di cui ai commi l e 2, ove non dispongano
delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di
personale tecnico esterno all'Amministrazione.
Capo II
Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche
della Polizia di Stato nonche' per le strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Art. 8
Campo di applicazione
l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del
2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici
della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno
destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal
decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in
servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in
relazione ai principi e alle finalita' istituzionali volte alla
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:
a) direzione delle attivita' funzionali all'espletamento dei
compiti istituzionali;
b) capacita' e prontezza di impiego del personale operativo e
relativo addestramento;
c) tutela delle informazioni relative all'efficienza
dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per le quali,
nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione
ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unita'
navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,
nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di
analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di
vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1,
comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale
esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di
Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche
individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui
al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di cui al
comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali
preordinate a realizzare:
a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in
servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche
con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale
medesimo, nonche' delle sedi di servizio, installazioni e mezzi,
contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed
esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del
trattamento dei dati;
c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonche' la
prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute,
arrestate, fermate o trattenute.
Art. 9
Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al presente
capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso
dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico
competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non e'
possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali
accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con
enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con
oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando
non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per
l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in
quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui
l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve
possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o presso
le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso
specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei
medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di
medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco
dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico
competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al
presente capo.
Art. 10
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale
sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli
47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto
degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale
ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
3. La definizione del numero, delle modalita' di designazione o di
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del
personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e
degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonche' le
modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di
accordo nazionale quadro.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le
informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma
l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 11
Formazione, informazione e addestramento
1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e
l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del
2008.
2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n.
81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari,
direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalita'
ritenute dal datore di lavoro piu' idonee ad assicurare la facile
comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di
strumenti telematici.
3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, e' attuata, nell'ambito dei cicli formativi e
addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la
progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici
distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei
percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I
programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici e alle
peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della
Polizia di Stato.
4. Le attivita' addestrative e formative, definite a livello
centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di
frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni
matricolari degli interessati.
5. L'attivita' formativa, articolata in seminari, conferenze e
cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti
di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture
dallo stesso individuate.
Art. 12
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni,
interventi strutturali e manutenzioni
1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali
capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro,
compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli
specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi,
palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di
sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e
i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni
adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del
disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche
esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente
decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di
personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti
tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora
non vi sia la disponibilita' di personale con i suddetti requisiti,
ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di
idonea motivazione, l'Amministrazione puo' avvalersi di personale
tecnico esterno.
Art. 13
Valutazione dei rischi
1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 81
del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei
luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle
disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali,
delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12,
ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di
individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le
seguenti informazioni:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei
materiali e dei loro componenti;
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in
conseguenza del loro utilizzo;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da
adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere
i rischi per la salute.
2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1,
ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress
lavoro-correlato e' definita in base alle indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalita' delle
prestazioni lavorative.
Art. 14
Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze
l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e' vietata
la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti
istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o di
somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi
relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita'
delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche
informazioni di cui e' vietata o ritenuta inopportuna la
divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
tra le attivita' svolte dal personale in servizio nelle articolazioni
e strutture di cui all'articolo l e quelle svolte dalle imprese
appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato dal
datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore
di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il
contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei
servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma
3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione
integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di
lavoro appaltatore.
2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di
cui e' vietata la divulgazione:
a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o
somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello stesso ed
e' custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le
informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro
committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide
con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia del
committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico
servizio, lavoro, opera o fornitura;
b) e' visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o
forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa
appaltatrice.
3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici
per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli
adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del
datore di lavoro delle medesime imprese.
Capo III
Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e
il Corpo nazionale
Art. 15
Campo di applicazione
1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del
2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della
previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante
«Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute
e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento
dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del
Corpo nazionale nonche' nei riguardi del personale permanente e
volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il
medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di
emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in
relazione ai principi e alle finalita' istituzionali del soccorso
pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela
della pubblica incolumita':
a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali
all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacita' e prontezza di impiego del personale, in particolare
quello operativo, e relativo addestramento;
c) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e
mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e
relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonche' di
specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali
castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio,
laboratori di analisi e verifica strumentale, nonche' le attrezzature
e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e
g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) continuita' e tempestivita' dei servizi finalizzati al
soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;
e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del
trattamento dei dati.
3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo
nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza
anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e
attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative
anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi
operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche
disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di
speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o
collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco
in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa
vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili
del fuoco puo' comunque avvalersi della specifica competenza degli
organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 16
Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro,
informazione e formazione specifica
1. La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera a),
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la
conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono
effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e
infrastrutture di competenza.
2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione
del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di
protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale e'
effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono
alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del
materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che
il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli
fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le
funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente,
destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la
completezza della documentazione tecnica e la funzionalita' delle
forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive
impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale
abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente
assicurano, altresi', al personale assegnatario delle forniture di
cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al
loro corretto impiego.
3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale
del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica
incolumita', dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le
installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di
situazioni di emergenza o di calamita'. In tali aree gli obblighi di
cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o piu' dei
seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di
qualificazione e di specializzazione, attivita' di istruzione e
addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle
qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali
addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative
redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel
periodo precedente, il personale interviene sulla base della
preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e
le procedure ritenute piu' idonee e applicabili in relazione
all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale
esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione
propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione
all'urgenza e alla gravita' dell'attivita' da espletare.
4. Non si intendono, altresi', luoghi di lavoro le aree in cui si
effettuano attivita' di addestramento, esercitazioni operative o
manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle
sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle
circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte
a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalita'
di cui al comma 3.
5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti
che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli
adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.
6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e
l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono
espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di
addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in
carriera e di aggiornamento nonche' dell'attivita' di addestramento,
mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti
nonche' su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione
di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni,
istituzioni ed enti esterni.
7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e
l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di
emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81
del 2008, sono soddisfatti con il corso di formazione di base,
l'addestramento periodico e l'attivita' di soccorso espletata.
8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi
formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo
37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo
nazionale opera in conformita' alle disposizioni vigenti, avvalendosi
del libretto individuale della formazione ovvero di apposite
attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attivita'
formative o di addestramento dei lavoratori.
9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress
lavoro-correlato e' definita tenendo conto delle particolari
caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative.
Art. 17
Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i
cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' effettuata dal
personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco.
2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente
redazione del documento di valutazione dei rischi, nonche'
dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attivita' funzionali
alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione
anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo
n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di cui al presente comma sono
realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo,
direttamente designato dal datore di lavoro, in qualita' di
dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.
Art. 18
Sorveglianza sanitaria e primo soccorso
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro di cui al
presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai
medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari
del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni
attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito
delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e
periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico
competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le
convenzioni previste dalle norme vigenti.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali, per
gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo
nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto
individuale sanitario e di rischio e di idoneita' psicofisica, con le
relative periodicita', diverse da quelle annuali, in relazione al
settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli
25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo
41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' disciplinata,
per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo
provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di
verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di
impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli
accertamenti, la periodicita' degli stessi e le strutture sanitarie.
4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici o presso
le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile provvede, attraverso specifici percorsi
formativi, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo
nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico competente,
ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
Capo IV
Disposizioni varie
Art. 19
Abrogazione di norme
e disposizioni transitorie
1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450,
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle
strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di
pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo
nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, le aree riservate, operative o che
presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997
recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attivita'
di vigilanza», che disciplina le aree operative riservate, per
l'Amministrazione dell'interno.
Art. 20
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili
del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto
sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai
Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le
relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sara'
disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.