Sicurezza sanitaria: dove servono le certificazioni verdi

certificazioni verdi
Il D.L. n. 105/2021, tra le altre, indica le attività alle quali sarà obbligatorio accedere esibendo il green pass dal 6 agosto 2021

Sicurezza sanitaria: dove servono le certificazioni verdi è uno dei punti del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175) recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza di attività sociali ed economiche».

Tra gli altri punti:

  • misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi;
  • proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica nonché d.elle misure emergenziali in materia di disabilità.

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Di seguito il testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 

Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed
economiche. (21G00117)

(Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175)

Vigente al: 23-7-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies,  del  citato

decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona

bianca, alla lettera b) la Zona  gialla,  alla  lettera  c)  la  Zona

arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la

prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuto che la predetta situazione  emergenziale  persiste  e  che

pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza

dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri  del  31

gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13  gennaio

2021 e del 21 aprile 2021;

Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  il

quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del

predetto virus;

Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla

definizione di termini di prossima  scadenza  connessi  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 22 luglio 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della salute;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

             Dichiarazione stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi

della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei

ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21

aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

                          Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16

                         maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le

parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino

al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  16

maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14

luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2021».

2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole «e  sue  eventuali  modificazioni»  sono

sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il comma 16-quinquies e' abrogato;

c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:

«16-septies. Sono denominate:

a)   "Zona   bianca":   le   regioni   nei   cui    territori

alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e'  inferiore  a  50

casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore

a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due  seguenti

condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  15  per

cento;

2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al

10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia  di  cui  al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti

e destinati ad altre attivita';

b)   "Zona   gialla":   le   regioni   nei   cui    territori

alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore

a 50 e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che

ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a

150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle  due  seguenti

condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera

a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  30  per

cento;

2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al

20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro

cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.

La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla

base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia'

esistenti e destinati ad altre attivita';

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000

abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nelle  lettere

a), b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000

abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'  superiore  al  30  per

cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti

e destinati ad altre attivita'.».

 

                              Art. 3

                Impiego certificazioni verdi COVID-19

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9

e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far

data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente

ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui

all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di

cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni

sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di

cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri

benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui

all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui

all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e

con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri

estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e

casino', di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle

zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di

cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le

singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti

esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla

base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri

definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i

Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la

protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche

tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette

certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,

assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse

contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le

finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le

certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al

comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e

attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo

comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono

effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire

eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente

articolo.».

2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il

comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni

verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di

cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma  1,  2-quater,  5,  8-bis,

comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

 

                               Art. 4

          Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e

dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le  seguenti:  «nonche'

dei reparti delle strutture ospedaliere»;

c) all'articolo 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al

pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,

locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi

anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere

preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della

distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori

che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e

l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.

In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al

50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per

cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori

superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In

zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50

per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di

spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli

spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi,

per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di

linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli

aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto

delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita'

che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano

anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle

competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente

interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale

italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),

riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle

rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive

associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi

internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi

da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita

non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima  autorizzata

all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la  capienza

consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella

massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non

puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e  a  1.000

per gli  impianti  al  chiuso.  Le  attivita'  devono  svolgersi  nel

rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione

medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto

delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le

competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «In  zona»  sono

inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;

3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le  parole  "In  zona"  sono

inserite le seguenti: «bianca e»;

e) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

«La  certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'

rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione  di

una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV

2  e  ha  validita'   dal   quindicesimo   giorno   successivo   alla

somministrazione.»;

2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  8  continuano  ad

applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

3)  al  comma  10,  terzo  periodo,  le  parole   «Nelle   more

dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1,  le  parole  «e  8-ter»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente

periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui  al  comma  4

dell'articolo 9-bis, commesse in  giornate  diverse,  si  applica,  a

partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria

della  chiusura  dell'esercizio  o  dell'attivita'  da  uno  a  dieci

giorni.»;

2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma  2»  sono

sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

 

                               Art. 5

  Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa  con  il  Ministro  della

salute, un protocollo  d'intesa  con  le  farmacie  e  con  le  altre

strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30  settembre  2021

la somministrazione di test antigenici rapidi per la  rilevazione  di

antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il  protocollo

tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i

minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire  al  contenimento  dei  costi  dei  testi

antigenici rapidi di cui al comma 1,  e'  autorizzata  a  favore  del

Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di  45  milioni

di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo

34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che  sono,  per

il medesimo anno, corrispondentemente  incrementate.  Il  Commissario

straordinario provvede al trasferimento delle predette  risorse  alle

regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla  base  dei

dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.  Al  relativo  onere,

pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle  modifiche  di

cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono  sostituite

dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «, a 55  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021

e a 55 milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al

2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro  per

l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

                               Art. 6

Proroga  dei  termini   correlati   con   lo   stato   di   emergenza

                     epidemiologica da COVID-19

1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative

disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

 

              Art. 7

        Misure urgenti in materia di processo civile e penale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,

e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le

disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo,

secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo

e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2,

3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano

ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,

terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e

quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del

decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per  i

quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e  il

30 settembre 2021.

 

                               Art. 8

     Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In  caso

di deferimento alla sede collegiale  di  atti  delle  amministrazioni

centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera

in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In

relazione alle  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle

attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle

sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31  dicembre  2021,  e'

composto dai presidenti di coordinamento e  da  quindici  magistrati,

individuati, in relazione alle materie, con  specifici  provvedimenti

del presidente della Corte dei conti, e delibera  con  almeno  dodici

magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente  anche  in  via

telematica.».

 

                              Art. 9

     Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilita'

1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, le  parole  «fino  al  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore

del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,

comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come

modificato dal presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni  di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo,  pari  a

16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190;

b) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero medesimo.

 

                               Art. 10

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi

                            antipirateria

1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

fino  al  31  marzo  2022  non  e'  richiesto   il   corso   previsto

dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12  luglio

2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto

2011, n.  130,  per  le  guardie  giurate  da  impiegare  in  servizi

antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica  il

regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato

decreto-legge n. 107 del 2011.

 

                               Art. 11

       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per  il  sostegno

delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui  all'articolo   2   del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, e' destinata  in  via  prioritaria

alle attivita' che  alla  data  di  entrata in  vigore  del  presente

decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure  di  prevenzione

adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020,  n.  35.  Per  l'attuazione  della  presente  disposizione   si

applicano, in quanto compatibili, le misure  attuative  previste  dal

predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

 

                               Art. 12

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto  dal  presente

decreto, quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  19  del  2020,  dal

decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,

dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di  cui  al

decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52

del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1,

del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il

comma 621, e' inserito il seguente:

«621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e

la digitalizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

assicura  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  mediante   risposta

telefonica  o  di  posta  elettronica,   per   l'acquisizione   delle

certificazioni  verdi   COVID-19,   di   cui   all'articolo   9   del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Per  il  servizio  di  assistenza

tecnica per l'acquisizione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e'

autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti  dal  comma  3,  pari  a  1

milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.

 

                               Art. 13

                      Disposizioni finanziarie

1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del

presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                               Art. 14

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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