Sicurezza sanitaria: le misure per le scuole e i trasporti sono riportate nel decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, n. 187).
Tra i punti principali del provvedimento:
- l'utilizzo di Dpi;
- il mantenimento delle distanze di sicurezza;
- l'utilizzo delle certificazioni verdi (cosiddetto "green pass").
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Di seguito il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
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Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita'
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
(21G00125)
(in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, n. 187)
Vigente al: 7-8-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona
bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona
arancione e alla lettera d) la Zona rossa;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione
delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al
fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il quadro
delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto
virus in materia di istruzione scolastica, universita', trasporti e
attivita' sociali;
Considerata la necessita' di disporre misure urgenti a seguito
dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione Lazio tra
il 31 luglio e il 1° agosto 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e del Ministro della salute;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART.1
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e nelle universita')
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore
della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita'
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono
svolti in presenza. Le attivita' didattiche e curriculari delle
universita' sono svolte prioritariamente in presenza.
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita',
le seguenti misure minime di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai
sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili
con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attivita' sportive;
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e
universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, nonche' ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida
possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di
sicurezza relative allo svolgimento delle attivita' didattiche e
scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma
2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione
in corso di validita'. Le universita' possono derogare alle
disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attivita'
didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che
abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di
guarigione in corso di validita'.
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al
comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di
eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati
sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalita', in particolare con riferimento al
loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti
provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilita' di
svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con
bisogni educativi speciali.
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al
personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le
prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida
e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-bis e' inserito il seguente:
"ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e
universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte
del personale scolastico e di quello universitario e' considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare
del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche
di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita'
individuate dalle universita'.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".
7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento,
delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di
screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in
legge 24 aprile 2020, n. 27
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al
personale supplente chiamato per la sostituzione del personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa di 358 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo
anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per
la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e'
inserito il seguente:
"ART. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)
1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello
Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di
tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4.-La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".
ART. 3
(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)
1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, le parole "altresi' sui dati monitorati" sono
sostituite dalle seguenti: ", ove ritenuto necessario,".
ART. 4
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di
spettacoli aperti al pubblico)
1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni
sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi
2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' possibile
prevedere modalita' di assegnazione dei posti alternative al
distanziamento interpersonale di almeno un metro.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere
superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza
consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di
quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di
spettatori superiore a 2500.
ART. 5
(Disposizioni di coordinamento)
1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre
che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto
decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli
9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021,
introdotti dal presente decreto.
2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e
42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite,
per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli
obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale del
commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le
emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della
Presidenza del consiglio dei ministri.
ART. 6
(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)
1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti
SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della
Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare
del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e
comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
ART. 7
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)
1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti
alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi
enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 settembre 2021.
2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e
la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con
priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati.
3. In caso di inoperativita' dei siti istituzionali della Regione
Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al
comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ART. 8
(Proroga del contingente "Strade sicure")
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 ottobre 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 9
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
128)
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola "individua" sono aggiunte le seguenti:
"il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero";
b) al comma 3, dopo le parole "dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero dal", sono aggiunte le seguenti: "Ministro, anche
senza portafoglio, o dal".
ART.10
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.