Sicurezza sanitaria: le regole per le attività educative non formali e ricreative

Le linee guida nell'ordinanza del ministero della Salute 21 maggio 2021

Sicurezza sanitaria: le regole per le attività educative non formali e ricreative durante l'emergenza da Covid-19 sono riportate in allegato all'ordinanza del ministero della Salute 21 maggio 2021.

In particolare, le linee guida si applicano a un'ampia serie di attività, da quelle svolte in centri estivi a quelle di comunità (ad esempio associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori) fino alle scuole di danza, lingua, musica, teatro e alle attività all'aria aperta in parchi pubblici, parchi nazionali e foreste.

Sono fornite indicazioni:

  • sull'organizzazione degli spazi;
  • sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile;
  • per la protezione e controllo dell'infezione;
  • per la programmazione delle attività;
  • sull'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori;
  • sui protocolli di accoglienza.

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Non mancano, infine, elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con particolare attenzione ai soggetti con  disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.

Di seguito il testo integrale dell'ordinanza del ministero della Salute 21 maggio 2021.

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Ordinanza ministero della salute 21 maggio 2021 

Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita'  educative  non
formali e informali, e ricreative,  volte  al  benessere  dei  minori
durante l'emergenza COVID-19. (21A03369)

in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 128

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

PER LE PARI OPPORTUNITA'

E LA FAMIGLIA

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77;

Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa

del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori

disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure

urgenti relative all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in

particolare, l'art. 12, il quale prevede  che:  «I  protocolli  e  le

linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del

2020 sono adottati e aggiornati  con  ordinanza  del  Ministro  della

salute, di concerto con i ministri competenti per materia o  d'intesa

con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto, altresi', l'art. 16, primo comma, del  citato  decreto-legge

18 maggio 2021, n. 65, il quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto

diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio  2021,

continuano ad applicarsi le misure di cui al  provvedimento  adottato

in data 2 marzo  2021,  in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo

2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio

2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23

febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento

dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto l'art. 20, comma 2 e il richiamato allegato  8  del  predetto

decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,

recante «Linee guida per la gestione  in  sicurezza  di  opportunita'

organizzate di socialita' e gioco per  bambini  e  adolescenti  nella

fase 2 dell'emergenza COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le

quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul

territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio  2021,

recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per  la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del  citato  art.

1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  recante

«Approvazione del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  costituito  dal  documento

recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di  cui

al  decreto  2   gennaio   2021   nonche'   dal   documento   recante

«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti

SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;

Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile 17  marzo  2021,

n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in

relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso

all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali

trasmissibili»,   in   merito   alla   costituzione   del    Comitato

tecnico-scientifico;

Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021  dal  Ministero

per le pari opportunita' e la famiglia  in  merito  all'aggiornamento

delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art.  12  del

richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65,  le  suddette  «Linee

guida per la gestione in sicurezza di attivita' educative non formali

e informali, e ricreative, volte  al  benessere  dei  minori  durante

l'emergenza  COVID-19»,  che   aggiornano   il   documento   di   cui

all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

2 marzo 2021;

 

E m a n a

la seguente ordinanza:

                               Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,

le attivita' educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel

rispetto delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita'

educative non formali e informali, e ricreative, volte  al  benessere

dei minori durante l'emergenza COVID-19», come validate dal  Comitato

tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  della  protezione

civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18  maggio  2021,  che

costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e  sostituiscono  il

documento recante «Linee  guida  per  la  gestione  in  sicurezza  di

opportunita'  organizzate  di  socialita'  e  gioco  per  bambini   e

adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19»,  di  cui  all'art.

20, comma 2 e relativo allegato 8  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, 2 marzo 2021, come  richiamato  dall'art.  16

del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

                               Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data

della sua adozione.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                           Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
                           della famiglia
    Linee guida per la gestione in sicurezza di  attivita'  educative
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei  minori
durante l'emergenza COVID-19

 

Introduzione

 

Le presenti linee guida  si  rivolgono  ai  soggetti  pubblici  e

privati che offrono attivita'  educative  non  formali  e  informali,

nonche' attivita' ricreative volte al  benessere  dei  minori,  fermi

restando i protocolli e  le  linee  guida  vigenti  che  disciplinano

attivita' specifiche (es. attivita'  sportive,  attivita'  culturali,

ecc.).

Tra  le  attivita'  di  cui  alle  presenti  linee   guida   sono

ricomprese, a titolo esemplificativo:

a) attivita' svolte in centri estivi;

b) attivita' svolte in servizi socioeducativi territoriali;

c)  attivita'  svolte  in  centri  con  funzione  educativa   e

ricreativa destinati ai minori;

d)   attivita'   di   comunita'   (es.   associazioni,   scout,

cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili  delle  comunita'

religiose);

e) attivita' educative che prevedono  il  pernottamento,  anche

residenziali;

f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi  doposcuola,

ludoteche;

g) scuole di danza, lingua, musica, teatro  e  altre  attivita'

educative extracurriculari, con esclusione di attivita' di formazione

professionale;

h)  attivita'  svolte  presso  istituzioni  culturali  e   poli

museali;

i) attivita' che prevedono la costante presenza dei genitori  o

tutori insieme ai bambini in eta' da  0  a  6  anni  (es.  corsi  per

neogenitori, corsi di massaggio infantile);

l) attivita' svolte da nidi e micronidi,  sezioni  primavera  e

servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla  cura  delle

bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del  decreto  legislativo  n.

65/2017);

m) attivita' di nido familiare, ai sensi dell'art. 2, comma  3,

del decreto  legislativo  n.  65/2017  e  dell'art.  48  del  decreto

legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter);

n) attivita'  all'aria  aperta  (es.  parchi  pubblici,  parchi

nazionali, foreste).

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze

e attivita' prospettate:

a) la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale,

mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel  caso

di bambini di eta' inferiore ai tre anni, e mediante l'organizzazione

delle attivita' in gruppi nel caso di bambini  piu'  grandi  e  degli

adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;

b) l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei  e  sicuri,

privilegiando quelli esterni e  il  loro  allestimento  per  favorire

attivita' di gruppi;

c)  l'attenzione  particolare  agli  aspetti  igienici  e   di

pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di  sicurezza

adeguati.

 

                              Sezione 1
Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di  aree  gioco
                             per minori

 

1. L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da  parte  dei  minori,

con l'accompagnamento da parte di un genitore o di  un  altro  adulto

responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento

fisico e con l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  individuale

secondo la normativa vigente.

2. Tra gli spazi all'aria aperta oggetto delle linee  guida  sono

ricompresi, a titolo esemplificativo:

a) parchi, spiagge, aree di campagna accessibili  al  pubblico,

fiumi, laghi, foreste, sentieri e altre aree verdi;

b) giardini pubblici e botanici;

c) aree di interesse storico e culturale;

d) orti;

e) aree gioco e percorsi salute, al chiuso e all'aria aperta;

f) attrazioni all'aria aperta;

g) giardini e parchi privati.

3. Il gestore degli spazi deve:

a) disporre la manutenzione ordinaria dello  spazio,  eseguendo

controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature  in  esso,

se presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici  piu'

toccate, con detergente neutro;

b) posizionare cartelli  informativi  all'ingresso  delle  aree

verdi e delle  aree  gioco  rispetto  ai  comportamenti  corretti  da

tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute  e

delle autorita' competenti.

 

                              Sezione 2
Attivita' educative non formali e informali, e  ricreative  volte  al
                        benessere dei minori

 

1.  Le  attivita'  offerte  possono  essere  organizzate  sia  da

soggetti pubblici che privati.

2. Le presenti linee guida riguardano indicazioni in merito a:

a) l'organizzazione degli spazi;

b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;

c) la protezione e il controllo dell'infezione;

d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori  e

animatori, anche volontari;

e) la programmazione delle attivita';

f) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento  e  di

ritiro dei minori;

g) i protocolli di accoglienza;

h) le attenzioni speciali per  i  minori,  gli  operatori,  gli

educatori  e  gli  animatori  con  disabilita',  in   situazioni   di

fragilita' o appartenenti a minoranze.

 

                             Sezione 2.1
             Indicazioni sull'organizzazione degli spazi
    1. L'accesso alle attivita' deve avvenire tramite iscrizione.  E'

compito del gestore definire i tempi e le modalita' per l'iscrizione,

dandone comunicazione al pubblico e  con  congruo  anticipo  rispetto

all'inizio delle attivita' proposte.

2. E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i  minori

e  gli  operatori,  educatori  e  animatori,  anche  volontari,   che

manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure  previste

nella sezione  2.3  delle  linee  guida.  Rimane  comunque  ferma  la

responsabilita' di ciascuno di non lasciare la propria abitazione  in

presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.

 

                             Sezione 2.2
  Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile

1.  In  considerazione   della   necessita'   di   garantire   il

distanziamento interpersonale di almeno un  metro  e  l'utilizzo  dei

dispositivi di protezione  individuale,  cosi'  come  previsto  dalla

normativa vigente,  e'  fondamentale  l'organizzazione  in  gruppi  e

l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  o  aree  per  lo

svolgimento delle attivita' programmate.  Il  rapporto  numerico  fra

operatori, educatori e  animatori,  e  minori  accolti,  deve  essere

definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia  di

distanziamento fisico e sicurezza.

2. E'  altresi'  opportuno  privilegiare  il  piu'  possibile  le

attivita' in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva,

e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

3. Il numero massimo di minori accolti deve  tenere  conto  degli

spazi   e   dell'area   disponibile,   delle   raccomandazioni    sul

distanziamento fisico, nonche' del numero di persone  presenti  nella

stanza, del tipo di attivita' svolta e della durata della  permanenza

quando le attivita' si svolgono in spazi chiusi.

4.  In  caso  di  attivita'  in  spazi  chiusi,  e'  raccomandata

l'aerazione dei locali, con il  ricambio  di  aria  che  deve  essere

frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

 

                             Sezione 2.3
      Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione

 

    1. Prevenzione

Considerato che il contagio si realizza per goccioline di  saliva

emesse tossendo, starnutendo o parlando (droplets),  o  per  contatto

(es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca,  naso

e occhi con  le  mani  precedentemente  contaminate),  le  misure  di

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso,

utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti

i momenti raccomandati;

b) non tossire o starnutire senza protezione;

c) mantenere quanto piu'  possibile  il  distanziamento  fisico

cosi' come previsto dalla normativa vigente, seppur con i  limiti  di

applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le

metodologie  educative  di  un  contesto  estremamente  dinamico,  ed

evitare attivita' che prevedano assembramenti;

d) non toccarsi il viso con le mani;

e) pulire frequentemente le superfici con le quali si  viene  a

contatto;

f) arieggiare frequentemente i locali.

2. Attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a 3 anni

Il  gestore  deve  prevedere  protocolli   che   seguano   queste

indicazioni:

a) gli operatori, educatori e  animatori,  non  essendo  sempre

possibile garantire il  distanziamento  fisico  dal  bambino,  devono

utilizzare ulteriori dispositivi (es. dispositivi per gli occhi, viso

e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;

b)  qualora  vengano  utilizzati  prodotti  disinfettanti,   si

raccomanda di  fare  seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di

risciacquo, soprattutto per  gli  oggetti,  come  i  giocattoli,  che

potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

    3. I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie

per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il

rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si

elencano alcune attivita', a titolo di esempio.

Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la  prevenzione

del contagio

Affiggere  una  segnaletica  nei  luoghi  con   una   visibilita'

significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate

al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che

promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la

diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle  mani

e il corretto utilizzo delle mascherine,  evitando  di  toccarsi  gli

occhi, il naso e  la  bocca  con  le  mani,  tossendo  o  starnutendo

all'interno del gomito con il braccio piegato  o  di  un  fazzoletto,

preferibilmente monouso).

Includere messaggi  (es.  video  esplicativi)  sui  comportamenti

corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,

quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie

(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account

ufficiali sui social media).

Utilizzare i manifesti e le  grafiche  realizzate  dal  Ministero

della salute disponibili sul sito web istituzionale.

Utilizzo delle mascherine

Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da

tutti gli iscritti, cosi' come previsto dalla normativa  vigente.  Le

mascherine sono essenziali quando il distanziamento  fisico  e'  piu'

difficile da rispettare.

Le mascherine  non  dovrebbero  essere  utilizzate  nel  caso  di

bambini con meno di 6  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'

respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con

disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della

mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.

Sicurezza durante visite, escursioni e gite

I gestori possono organizzare visite  e  gite  in  giornata,  nel

rispetto delle vigenti disposizioni  di  sicurezza,  con  particolare

riguardo al settore trasporti.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve  prevedere

procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

a)  prevenire  la  condivisione   di   spazi   comuni   per   i

pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno  un  metro

fra i letti, con eventuale inversione alternata delle  testate  degli

stessi;

b) assicurare la distanza di  almeno  un  metro  anche  durante

l'igiene personale dei minori;

c) giornalmente deve essere misurata la  temperatura  corporea,

in base alla procedura indicata nella sezione 2.7;

d) devono essere seguite  tutte  le  procedure  indicate  nella

sezione 2.7;

e) mantenere sempre distinta la  biancheria  di  ogni  persona,

l'una dall'altra;

f) la biancheria deve  essere  pulita  almeno  una  volta  alla

settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra

persona;

g) e' consigliato prevedere un erogatore  di  gel  idroalcolico

per le mani all'ingresso  di  ogni  camera  o  tenda,  se  possibile,

altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Sicurezza dei pasti

Se sono previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure

specifiche, che rispettino queste indicazioni:

a) gli  operatori,  educatori  o  animatori,  anche  volontari,

devono lavarsi le mani prima  di  preparare  il  pasto  e  dopo  aver

aiutato eventualmente i bambini;

b) si devono sempre utilizzare posate,  bicchieri  e  stoviglie

monouso, possibilmente biodegradabili, anche al di fuori dei pasti;

c)  e'  possibile  ricorrere  a  un  servizio  di  ristorazione

esterno, purche'  i  pasti  siano  realizzati  secondo  la  normativa

vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno  al  gruppo,

devono rispettare le indicazioni dei protocolli.

In  generale,  i  gestori  devono  rispettare  tutte   le   altre

indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia

di preparazione dei pasti,  anche  in  riferimento  alle  indicazioni

contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.

32/2020, concernente indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del

contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della

ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio

2020.

Pulizia e igiene degli ambienti

Il  gestore  deve  assicurare,  almeno  una  volta   al   giorno,

l'adeguata pulizia di tutti gli  ambienti  e  dei  servizi  igienici,

nonche' un'igienizzazione periodica.

E' consigliato che il gestore esegua le  procedure  previste  dal

rapporto dell'Istituto superiore  di  sanita'  COVID-19  n.  25/2020,

concernente le raccomandazioni  ad  interim  sulla  sanificazione  di

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza  COVID-19:  superfici,

ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.

Previsione di scorte adeguate

Il gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante  le

attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine

di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le  mani,  salviette

asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i

rifiuti provvisti di  pedale  per  l'apertura,  o  comunque  che  non

prevedano contatto con le mani.

Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19

Nel caso in cui un minore presenti un aumento  della  temperatura

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con  COVID-19

durante le attivita', va posto in una  area  separata  di  isolamento

dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente

vaccinato, che indossera' una  mascherina  chirurgica  e  che  dovra'

mantenere, ove possibile,  il  distanziamento  fisico  di  almeno  un

metro.  Vanno  avvertiti  immediatamente  coloro  che  esercitano  la

responsabilita'  genitoriale,  richiedendo  che   il   minore   venga

accompagnato il prima possibile  al  suo  domicilio.  Ogni  eventuale

rilevazione della temperatura corporea, va fatta  mediante  l'uso  di

termometri che non prevedono il contatto.

Fino a quando il minore non sara'  affidato  a  chi  esercita  la

responsabilita'  genitoriale,  lo   stesso   dovra'   indossare   una

mascherina chirurgica se ha un'eta' superiore  ai  6  anni  e  se  la

tollera. Dovra' essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri

in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che  esercitano  la

responsabilita' genitoriale e che si recano nell'area  dedicata  alle

attivita' per condurlo presso la propria abitazione.

Quando il minore ha lasciato la stanza o  l'area  di  isolamento,

pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che  il  minore

sintomatico  e'  tornato   a   casa.   Coloro   che   esercitano   la

responsabilita' genitoriale devono contattare il pediatra  di  libera

scelta o il medico di medicina generale per  la  valutazione  clinica

del caso. Il pediatra di  libera  scelta  o  il  medico  di  medicina

generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede  tempestivamente  il

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.

Qualora durante le attivita' sia un  operatore  a  presentare  un

aumento della temperatura corporea  al  di  sopra  di  37,5°C,  o  un

sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato  a  ritornare

al proprio domicilio e a contattare il medico  di  medicina  generale

per la valutazione clinica del caso.

In ogni caso, la presenza  di  un  caso  confermato  necessitera'

l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento  da

avviare in  stretto  raccordo  con  il  Dipartimento  di  prevenzione

locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili

altri casi  che  possano  prefigurare  l'insorgenza  di  un  focolaio

epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra'  valutare

tutte le misure ritenute idonee.

                             Sezione 2.4
Elementi di informazione per gli operatori,  educatori  e  animatori,
                           anche volontari

1. E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di  operatori,

educatori e animatori, anche volontari,  opportunamente  informati  e

formati sui temi della  prevenzione  di  COVID-19,  nonche'  per  gli

aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle

misure di igiene e pulizia.

2. Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto

per  specifiche  attivita'  (es.   maestri   di   musica,   educatori

professionali), o in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,

educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.

3.  Il  gestore  deve  individuare  un  referente  per   COVID-19

all'interno della propria  struttura  che  sovraintenda  il  rispetto

delle disposizioni previste nelle presenti linee  guida,  a  supporto

del gestore stesso durante le attivita'.

 

                             Sezione 2.5
          Indicazioni per la programmazione delle attivita'
    1. Il gestore deve favorire l'organizzazione di gruppi di minori,

garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto il tempo  di

svolgimento delle attivita' limitando per quanto possibile i contatti

tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori e  gli

operatori, educatori o animatori, anche  volontari,  attribuiti  deve

essere garantita con continuita' nel tempo.

2. Le due condizioni di cui sopra proteggono  dalla  possibilita'

di diffusione allargata del contagio,  nel  caso  tale  evenienza  si

venga  a  determinare,  garantendo  il  piu'  possibile  altresi'  la

possibilita' di puntuale tracciamento del medesimo.

3. Si consiglia infine di prestare  particolare  attenzione  alle

condizioni di fragilita' fra i minori, gli operatori, gli educatori e

gli  animatori,  anche  volontari,  che  potrebbero  necessitare   di

specifico supporto psicologico.

 

                             Sezione 2.6
Indicazioni sull'accesso quotidiano e le modalita' di accompagnamento
                         e ritiro dei minori
    1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per  l'entrata

e l'uscita dall'area dedicata alle  attivita'.  Quando  possibile,  i

punti di ingresso devono essere differenziati dai  punti  di  uscita,

con individuazione di percorsi separati.

2. E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro

dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria  abitazione,  si

svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle  aree

interessate.

3. I punti di accoglienza devono  essere  all'esterno,  o  in  un

opportuno ingresso separato dell'area o struttura,  per  evitare  che

gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento  delle

attivita'.

4. E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le  distanze

da rispettare.

5. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

6. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o

un lavandino con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di  questa,  gel

idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del  minore,  prima  che

entri nella struttura. Similmente, il  minore  deve  igienizzarsi  le

mani una volta uscito dalla struttura, prima di  essere  riconsegnato

all'accompagnatore.  Il  gel  idroalcolico  deve  ovviamente   essere

conservato fuori dalla portata dei  bambini  per  evitare  ingestioni

accidentali.

7. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata  anche  nel

caso degli operatori, educatori o  animatori,  anche  volontari,  che

entrano in turno,  o  di  eventuali  accompagnatori  che  partecipano

anch'essi alle attivita' (es. corsi per neogenitori).

8. E'  opportuno  limitare  per  quanto  possibile  l'accesso  di

eventuali figure o fornitori esterni.  In  caso  di  consegna  merce,

occorre evitare di depositarla negli spazi  dedicati  alle  attivita'

con i minori.

 

                             Sezione 2.7
              Indicazioni sui protocolli di accoglienza

Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:

a) per la prima accoglienza;

b) per  le  verifiche  giornaliere,  nel  caso  di  pernotto  e

frequenza delle attivita' per piu' di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza

Al primo ingresso nell'area dedicata alle attivita', chi esercita

la responsabilita' genitoriale  (per  se'  stesso  e  per  conto  del

minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli

accompagnatori dei minori devono autocertificare di:

a) non avere una temperatura corporea  superiore  ai  37,5°C  o

alcuna sintomatologia respiratoria o altro  sintomo  compatibile  con

COVD-19, ne' aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.

Qualora  si  verificasse  una  delle   condizioni   espressamente

individuate nelle precedenti lettere a) e b),  e'  fatto  divieto  di

frequentare le attivita'. In tal caso, per il rientro  in  comunita',

si  applicano  le  vigenti  disposizioni  previste  per   l'attivita'

scolastica.

Nel caso in cui un  minore  o  una  persona  che  partecipa  alle

attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra

di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto

indicato nella sezione 2.3.

Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e  gli  adulti,  nel

caso di operatori, educatori e animatori,  si  raccorderanno  con  il

pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto

di competenza.

Protocollo  per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di   pernotto,

successive al primo ingresso

L'operatore, educatore o  animatore,  anche  volontario,  addetto

all'accoglienza deve misurare  la  temperatura  dell'iscritto  o  del

membro del personale, dopo aver igienizzato le mani,  con  rilevatore

di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro  o

rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone

imbevuto di alcool prima del primo utilizzo,  in  caso  di  contatto,

alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione,  ad

esempio se il bambino  inavvertitamente  entra  in  contatto  con  lo

strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Nel caso in cui un  minore  o  una  persona  che  partecipa  alle

attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra

di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto

indicato nella sezione 2.3.

Chi esercita la responsabilita' genitoriale  e  gli  adulti,  nel

caso di operatori, educatori e animatori,  si  raccorderanno  con  il

pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto

di competenza.

Indicazioni generali

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia

presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di

un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. Il gestore

deve mantenere il registro per 14 giorni.

Attestazione di guarigione clinica e nulla  osta  al  rientro  in

comunita'

Per quanto riguarda le modalita' di attestazione per  il  rientro

in comunita', si applicano le  vigenti  disposizioni  previste  dalla

circolare del Ministero della salute "COVID-19:  indicazioni  per  la

durata  ed  il  termine  dell'isolamento  e  della  quarantena."   n.

32850-12/10/2020.

                             Sezione 2.8
Attenzioni  speciali  per  i  minori,  gli  operatori,  educatori   e
  animatori, anche  volontari,  con  disabilita',  in  situazioni  di
  fragilita' o appartenenti a minoranze

1. Nella consapevolezza  delle  particolari  difficolta'  che  le

misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato  per

minori  con  disabilita',  con  disturbi  di   comportamento   o   di

apprendimento, particolare  attenzione  e  cura  vanno  rivolte  alla

definizione  di  modalita'  di  attivita'  e  misure   di   sicurezza

specifiche  per  coinvolgerli   nelle   attivita'   ludico-ricreative

integrative rispetto alle attivita' scolastiche.

2. Nel caso di bambini  e  adolescenti  con  disabilita'  e/o  in

situazioni di particolare fragilita', laddove la situazione specifica

lo richieda,  deve  essere  potenziata  la  dotazione  di  operatori,

educatori o animatori nel gruppo dove  viene  accolto  il  bambino  o

l'adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un

operatore, educatore o  animatore  per  ogni  bambino  o  adolescente

inserito.

3.  Gli  operatori,  educatori  e  animatori,  anche   volontari,

coinvolti devono essere adeguatamente formati anche  a  fronte  delle

diverse modalita' di organizzazione delle  attivita',  tenendo  anche

conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento  e  l'utilizzo

dei  dispositivi  di  protezione  individuale,   cosi'   come   della

necessita' di accompagnare i minori con fragilita' nel comprendere il

senso delle misure di precauzione.

4. Nel  caso  in  cui  siano  presenti  minori  non  udenti  alle

attivita', ricordando che non sono soggetti  all'obbligo  di  uso  di

mascherine i soggetti con forme di disabilita'  non  compatibili  con

l'uso  continuativo  della   mascherina   ovvero   i   soggetti   che

interagiscono  con  i  predetti,  puo'  essere  previsto   l'uso   di

mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con  gli  altri

minori  e  gli  operatori,  educatori  e  animatori,   favorendo   in

particolare la lettura labiale.

5. In alcuni casi,  e'  opportuno  prevedere,  se  possibile,  un

educatore professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei

casi di minori che vivono  fuori  dalla  famiglia  d'origine,  minori

stranieri, con famiglie in difficolta'  economica,  non  accompagnati

che vivono in carcere o che vivono in comunita'.

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