Sicurezza sanitaria: le regole per le attività educative non formali e ricreative durante l'emergenza da Covid-19 sono riportate in allegato all'ordinanza del ministero della Salute 21 maggio 2021.
In particolare, le linee guida si applicano a un'ampia serie di attività, da quelle svolte in centri estivi a quelle di comunità (ad esempio associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori) fino alle scuole di danza, lingua, musica, teatro e alle attività all'aria aperta in parchi pubblici, parchi nazionali e foreste.
Sono fornite indicazioni:
- sull'organizzazione degli spazi;
- sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile;
- per la protezione e controllo dell'infezione;
- per la programmazione delle attività;
- sull'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori;
- sui protocolli di accoglienza.
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Non mancano, infine, elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.
Di seguito il testo integrale dell'ordinanza del ministero della Salute 21 maggio 2021.
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Ordinanza ministero della salute 21 maggio 2021
Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita' educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l'emergenza COVID-19. (21A03369)
in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 128
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le
linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del
2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della
salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto, altresi', l'art. 16, primo comma, del citato decreto-legge
18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato
in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto l'art. 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021,
recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato art.
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante
«Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento
recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui
al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;
Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021,
n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili», in merito alla costituzione del Comitato
tecnico-scientifico;
Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero
per le pari opportunita' e la famiglia in merito all'aggiornamento
delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 12 del
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le suddette «Linee
guida per la gestione in sicurezza di attivita' educative non formali
e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza COVID-19», che aggiornano il documento di cui
all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
le attivita' educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel
rispetto delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita'
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere
dei minori durante l'emergenza COVID-19», come validate dal Comitato
tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione
civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il
documento recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19», di cui all'art.
20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall'art. 16
del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data
della sua adozione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita' educative
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l'emergenza COVID-19
Introduzione
Le presenti linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e
privati che offrono attivita' educative non formali e informali,
nonche' attivita' ricreative volte al benessere dei minori, fermi
restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano
attivita' specifiche (es. attivita' sportive, attivita' culturali,
ecc.).
Tra le attivita' di cui alle presenti linee guida sono
ricomprese, a titolo esemplificativo:
a) attivita' svolte in centri estivi;
b) attivita' svolte in servizi socioeducativi territoriali;
c) attivita' svolte in centri con funzione educativa e
ricreativa destinati ai minori;
d) attivita' di comunita' (es. associazioni, scout,
cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunita'
religiose);
e) attivita' educative che prevedono il pernottamento, anche
residenziali;
f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola,
ludoteche;
g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attivita'
educative extracurriculari, con esclusione di attivita' di formazione
professionale;
h) attivita' svolte presso istituzioni culturali e poli
museali;
i) attivita' che prevedono la costante presenza dei genitori o
tutori insieme ai bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per
neogenitori, corsi di massaggio infantile);
l) attivita' svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e
servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle
bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.
65/2017);
m) attivita' di nido familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'art. 48 del decreto
legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter);
n) attivita' all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi
nazionali, foreste).
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze
e attivita' prospettate:
a) la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso
di bambini di eta' inferiore ai tre anni, e mediante l'organizzazione
delle attivita' in gruppi nel caso di bambini piu' grandi e degli
adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
b) l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri,
privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire
attivita' di gruppi;
c) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di
pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza
adeguati.
Sezione 1
Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco
per minori
1. L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da parte dei minori,
con l'accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto
responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento
fisico e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
secondo la normativa vigente.
2. Tra gli spazi all'aria aperta oggetto delle linee guida sono
ricompresi, a titolo esemplificativo:
a) parchi, spiagge, aree di campagna accessibili al pubblico,
fiumi, laghi, foreste, sentieri e altre aree verdi;
b) giardini pubblici e botanici;
c) aree di interesse storico e culturale;
d) orti;
e) aree gioco e percorsi salute, al chiuso e all'aria aperta;
f) attrazioni all'aria aperta;
g) giardini e parchi privati.
3. Il gestore degli spazi deve:
a) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso,
se presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici piu'
toccate, con detergente neutro;
b) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree
verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da
tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e
delle autorita' competenti.
Sezione 2
Attivita' educative non formali e informali, e ricreative volte al
benessere dei minori
1. Le attivita' offerte possono essere organizzate sia da
soggetti pubblici che privati.
2. Le presenti linee guida riguardano indicazioni in merito a:
a) l'organizzazione degli spazi;
b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;
c) la protezione e il controllo dell'infezione;
d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e
animatori, anche volontari;
e) la programmazione delle attivita';
f) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di
ritiro dei minori;
g) i protocolli di accoglienza;
h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli
educatori e gli animatori con disabilita', in situazioni di
fragilita' o appartenenti a minoranze.
Sezione 2.1
Indicazioni sull'organizzazione degli spazi
1. L'accesso alle attivita' deve avvenire tramite iscrizione. E'
compito del gestore definire i tempi e le modalita' per l'iscrizione,
dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto
all'inizio delle attivita' proposte.
2. E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori
e gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, che
manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste
nella sezione 2.3 delle linee guida. Rimane comunque ferma la
responsabilita' di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in
presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.
Sezione 2.2
Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile
1. In considerazione della necessita' di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, cosi' come previsto dalla
normativa vigente, e' fondamentale l'organizzazione in gruppi e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi o aree per lo
svolgimento delle attivita' programmate. Il rapporto numerico fra
operatori, educatori e animatori, e minori accolti, deve essere
definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di
distanziamento fisico e sicurezza.
2. E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile le
attivita' in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva,
e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
3. Il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli
spazi e dell'area disponibile, delle raccomandazioni sul
distanziamento fisico, nonche' del numero di persone presenti nella
stanza, del tipo di attivita' svolta e della durata della permanenza
quando le attivita' si svolgono in spazi chiusi.
4. In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata
l'aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
Sezione 2.3
Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione
1. Prevenzione
Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva
emesse tossendo, starnutendo o parlando (droplets), o per contatto
(es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso
e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati;
b) non tossire o starnutire senza protezione;
c) mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico
cosi' come previsto dalla normativa vigente, seppur con i limiti di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive degli utenti e le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed
evitare attivita' che prevedano assembramenti;
d) non toccarsi il viso con le mani;
e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a
contatto;
f) arieggiare frequentemente i locali.
2. Attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a 3 anni
Il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste
indicazioni:
a) gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre
possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, devono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. dispositivi per gli occhi, viso
e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
b) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si
raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di
risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
3. I gestori delle attivita' devono impiegare diverse strategie
per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio.
Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione
del contagio
Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate
al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani
e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli
occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso).
Includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account
ufficiali sui social media).
Utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale.
Utilizzo delle mascherine
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da
tutti gli iscritti, cosi' come previsto dalla normativa vigente. Le
mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico e' piu'
difficile da rispettare.
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 6 anni di eta', di persone con difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con
disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.
Sicurezza durante visite, escursioni e gite
I gestori possono organizzare visite e gite in giornata, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare
riguardo al settore trasporti.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
a) prevenire la condivisione di spazi comuni per i
pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno un metro
fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli
stessi;
b) assicurare la distanza di almeno un metro anche durante
l'igiene personale dei minori;
c) giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea,
in base alla procedura indicata nella sezione 2.7;
d) devono essere seguite tutte le procedure indicate nella
sezione 2.7;
e) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona,
l'una dall'altra;
f) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla
settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra
persona;
g) e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico
per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile,
altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni:
a) gli operatori, educatori o animatori, anche volontari,
devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver
aiutato eventualmente i bambini;
b) si devono sempre utilizzare posate, bicchieri e stoviglie
monouso, possibilmente biodegradabili, anche al di fuori dei pasti;
c) e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione
esterno, purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa
vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo,
devono rispettare le indicazioni dei protocolli.
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre
indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia
di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio
2020.
Pulizia e igiene degli ambienti
Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno,
l'adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici,
nonche' un'igienizzazione periodica.
E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal
rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 25/2020,
concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.
Previsione di scorte adeguate
Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non
prevedano contatto con le mani.
Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19
durante le attivita', va posto in una area separata di isolamento
dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente
vaccinato, che indossera' una mascherina chirurgica e che dovra'
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un
metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale, richiedendo che il minore venga
accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale
rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l'uso di
termometri che non prevedono il contatto.
Fino a quando il minore non sara' affidato a chi esercita la
responsabilita' genitoriale, lo stesso dovra' indossare una
mascherina chirurgica se ha un'eta' superiore ai 6 anni e se la
tollera. Dovra' essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri
in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale e che si recano nell'area dedicata alle
attivita' per condurlo presso la propria abitazione.
Quando il minore ha lasciato la stanza o l'area di isolamento,
pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che il minore
sintomatico e' tornato a casa. Coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale devono contattare il pediatra di libera
scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica
del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina
generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
Qualora durante le attivita' sia un operatore a presentare un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un
sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare
al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale
per la valutazione clinica del caso.
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra' valutare
tutte le misure ritenute idonee.
Sezione 2.4
Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori,
anche volontari
1. E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori,
educatori e animatori, anche volontari, opportunamente informati e
formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure di igiene e pulizia.
2. Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto
per specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori
professionali), o in sostituzione temporanea di altri operatori,
educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.
3. Il gestore deve individuare un referente per COVID-19
all'interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto
delle disposizioni previste nelle presenti linee guida, a supporto
del gestore stesso durante le attivita'.
Sezione 2.5
Indicazioni per la programmazione delle attivita'
1. Il gestore deve favorire l'organizzazione di gruppi di minori,
garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto il tempo di
svolgimento delle attivita' limitando per quanto possibile i contatti
tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli
operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve
essere garantita con continuita' nel tempo.
2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita'
di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si
venga a determinare, garantendo il piu' possibile altresi' la
possibilita' di puntuale tracciamento del medesimo.
3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle
condizioni di fragilita' fra i minori, gli operatori, gli educatori e
gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di
specifico supporto psicologico.
Sezione 2.6
Indicazioni sull'accesso quotidiano e le modalita' di accompagnamento
e ritiro dei minori
1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata
e l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i
punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita,
con individuazione di percorsi separati.
2. E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro
dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria abitazione, si
svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree
interessate.
3. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un
opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che
gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attivita'.
4. E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze
da rispettare.
5. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
6. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o
un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel
idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del minore, prima che
entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le
mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato
all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere
conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni
accidentali.
7. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel
caso degli operatori, educatori o animatori, anche volontari, che
entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano
anch'essi alle attivita' (es. corsi per neogenitori).
8. E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di
eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce,
occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attivita'
con i minori.
Sezione 2.7
Indicazioni sui protocolli di accoglienza
Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:
a) per la prima accoglienza;
b) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e
frequenza delle attivita' per piu' di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
Al primo ingresso nell'area dedicata alle attivita', chi esercita
la responsabilita' genitoriale (per se' stesso e per conto del
minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli
accompagnatori dei minori devono autocertificare di:
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con
COVD-19, ne' aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente
individuate nelle precedenti lettere a) e b), e' fatto divieto di
frequentare le attivita'. In tal caso, per il rientro in comunita',
si applicano le vigenti disposizioni previste per l'attivita'
scolastica.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
indicato nella sezione 2.3.
Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel
caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il
pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto
di competenza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto,
successive al primo ingresso
L'operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto
all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del
membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore
di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o
rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto,
alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad
esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo
strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
indicato nella sezione 2.3.
Chi esercita la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel
caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il
pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto
di competenza.
Indicazioni generali
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. Il gestore
deve mantenere il registro per 14 giorni.
Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in
comunita'
Per quanto riguarda le modalita' di attestazione per il rientro
in comunita', si applicano le vigenti disposizioni previste dalla
circolare del Ministero della salute "COVID-19: indicazioni per la
durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena." n.
32850-12/10/2020.
Sezione 2.8
Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e
animatori, anche volontari, con disabilita', in situazioni di
fragilita' o appartenenti a minoranze
1. Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le
misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per
minori con disabilita', con disturbi di comportamento o di
apprendimento, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla
definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza
specifiche per coinvolgerli nelle attivita' ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche.
2. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilita' e/o in
situazioni di particolare fragilita', laddove la situazione specifica
lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori,
educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o
l'adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente
inserito.
3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari,
coinvolti devono essere adeguatamente formati anche a fronte delle
diverse modalita' di organizzazione delle attivita', tenendo anche
conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento e l'utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, cosi' come della
necessita' di accompagnare i minori con fragilita' nel comprendere il
senso delle misure di precauzione.
4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle
attivita', ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di
mascherine i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti, puo' essere previsto l'uso di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri
minori e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in
particolare la lettura labiale.
5. In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un
educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei
casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori
stranieri, con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati
che vivono in carcere o che vivono in comunita'.