Sicurezza scuole e territorio: i fondi per i piccoli comuni

Le risorse del D.M. 29 gennaio 2021 (richiamato da un comunicato del minInterno) destinate anche a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Sicurezza scuole e territorio: i fondi per i piccoli comuni sono l'oggetto del decreto del ministro dell'Interno 29 gennaio 2021, come reso noto da un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2021, n. 30.

Sono previsti 81.300,81 euro a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti riportati nell’allegato A al decreto.

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I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:

  • per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2021;
  • per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Definiti anche le attività di monitoraggio degli interventi e i casi di revoca.

Di seguito il testo degli articoli del decreto del ministro dell'Interno 29 gennaio 2021. Alla fine della pagina è disponibile l'elenco dei comuni beneficiari (allegato A al D.M.).

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Decreto del ministro dell'Interno 29 gennaio 2021

Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021

 

VISTO l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;

CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;

RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;

RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 e che il citato comma 14-bis dell’art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021;

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “contributo piccoli investimenti”;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l’ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo “scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG”, nonché l’allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l’attribuzione dei contributi erariali e l’obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il comma 113 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo;

VISTO il comma 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: “I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”;

VISTO il precedente decreto del 14 gennaio 2021 con il quale sono stati assegnati a n. 1940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti i predetti contributi, per l’annualità 2020;

DECRETA

Articolo 1
(Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021)

In applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l’anno 2021, un contributo dell’importo di 81.300,81 euro a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021.

Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “contributo piccoli investimenti” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”).
Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3 (Erogazione del contributo)

  1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
  • per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
  • per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify .

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4
(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021 con successivo decreto ministeriale.
I risparmi derivanti dai ribassi d’asta di cui al successivo articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 6

(Rendicontazione e controlli a campione)

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

ALLEGATO A

Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2021
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Allegati

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