Sicurezza scuole ed efficienza energetica: ripartiti 855 milioni di euro per la gestione di strutture di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale.
A renderlo noto è un decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33.
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Nel decreto sono stabilite:
- le modalità di ripartizione dei fondi;
- le tempistiche e le modalità di comunicazione da parte degli enti interessati.
In allegato l'elenco degli enti ammessi al finanziamento.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).
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Decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020
Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalita' di
selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza
di province, citta' metropolitane e enti di decentramento regionale.
(21A00607)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e in
particolare l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in
particolare, l'art. 7-bis, comma 2, come modificato dall'art. 1,
comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che al
fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei
programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al
sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio
nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo
di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un
volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che
modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1,
commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,
commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020,
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso
di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che incrementa
lo stanziamento a decorrere dall'anno 2021 e modifica l'art. 1, comma
63, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui
include le scuole degli enti di decentramento regionale fra i
destinatari dell'autorizzazione di spesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che
individua gli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il Protocollo d'intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero
dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019, relativo all'attuazione del nuovo
Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza
e realizzazione delle scuole;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione
delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i termini
e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse, e sul quale e'
stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. n. 585;
Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il
riparto delle risorse tra le province e le citta' metropolitane e'
definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e' avvenuta in data 28 agosto 2020 e che stante
l'urgenza di assegnare le risorse agli enti locali, e' necessario
definire il riparto delle risorse da assegnare;
Dato atto che la somma da poter ripartire tra province e citta'
metropolitane e' pari ad euro 855.000.000,00 per le annualita' dal
2020 al 2024, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020
e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024 e che tale somma grava sul bilancio del Ministero
dell'istruzione a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15;
Considerato che ai fini del riparto sono stati considerati il
numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado per ciascuna provincia e citta' metropolitana e il
numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna
provincia e citta' metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un
eguale peso ponderale pari al 50%;
Considerato che il presente riparto delle risorse pari a euro
855.000.000,00 non tiene conto dell'incremento di finanziamento
previsto, a decorrere dall'anno 2021, dall'art. 48, comma 1, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di
conversione, che ha modificato l'art. 1, comma 63, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Ritenuto pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 48,
comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 che demanda a un
successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto delle
maggiori spese dall'anno 2021 al 2024, di dover rinviare a un
successivo provvedimento il riparto delle ulteriori risorse
stanziate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al
2024, dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in
corso di conversione;
Dato atto che la predetta ripartizione rispetta quanto previsto
dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
come modificato dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del
2019;
Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia
e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;
Considerato che intanto e' intervenuta la modifica normativa di cui
all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che
ammette al riparto dei finanziamenti per interventi di manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica anche le scuole
degli enti di decentramento regionale del Friuli Venezia Giulia,
dirimendo cosi' definitivamente i dubbi interpretativi posti sia in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sia con la citata
nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020,
prot. n. 5379;
Ritenuto quindi, urgente procedere al riparto delle risorse
destinate alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento
energetico delle scuole delle province e citta' metropolitane e degli
enti di decentramento regionale, riservando a un ulteriore successivo
decreto il riparto dell'incremento delle risorse stanziate, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dall'art.
48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Ritenuto quindi, possibile procedere al riparto della somma
complessiva di euro 855.000.000,00 sulla base dei criteri definiti
con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
luglio 2020;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse tra province e citta' metropolitane ed
enti di decentramento regionale
- La somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui
all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al
2024, e' ripartita tra province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, secondo quanto indicato nell'allegato A al
presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:
- a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado presenti in ciascuna provincia, citta' metropolitana
ed ente di decentramento regionale;
- b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti
nelle province, citta' metropolitane ed enti di decentramento
regionale.
- Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, le
province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento
regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione
l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle
risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
- a) interventi nell'ambito della programmazione unica triennale
nazionale 2018-2020;
- b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di
vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici ricadenti nelle
zone sismiche 1 e 2;
- c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti;
- d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilita' delle
scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
- La trasmissione degli interventi di cui al comma 2 avviene
tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a
disposizione delle province, delle citta' metropolitane e degli enti
di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono
fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro
cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.
- L'elenco degli interventi di cui al comma 2 e' individuato con
decreto del Ministro dell'istruzione che definisce, altresi', i
termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalita' di
rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi' come definite
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.
- L'utilizzo delle somme di cui al comma 1 e' subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009,
- 196.
- E' demandato a un successivo decreto del Ministero
dell'istruzione il riparto della maggiori risorse stanziate per le
annualita' dal 2021 al 2024 dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.