Sicurezza sismica degli edifici: al via la cabina di regia con la pubblicazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Casa Italia 7 febbraio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46.
Definiti:
- la composizione della cabina;
- i compiti;
- il funzionamento.
Di seguito il testo del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Casa Italia 7 febbraio 2024.
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Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Casa Italia 7 febbraio 2024
Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per
la riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici.
(24A01039)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n.46)
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare, gli articoli 12-bis e 21 che
disciplinano, rispettivamente, le competenze del Dipartimento «Casa
Italia» e del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni,
in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste
nelle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche
in forma integrata, come specificato all'art. 22;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico;
Visto l'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che
attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto «Casa Italia», nonche' le funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per
le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'
dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;
Considerato che il progetto «Casa Italia» promuove la sicurezza del
Paese a fronte di rischi naturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio il
Sen. Nello Musumeci;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Sen. Nello Musumeci
l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, con cui e' stato delegato al Sen. Nello Musumeci
l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione
d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonche' di ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile,
superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le
politiche del mare;
Visti in particolare, gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale
prevede che al Ministro Sen. Nello Musumeci siano delegate,
rispettivamente: i) le funzioni di indirizzo politico in qualita' di
autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche
in materia, nonche' di indirizzo e coordinamento del Servizio
nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza
nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in
materia di protezione civile; ii) le funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonche' di sviluppo,
ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del
patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate
dal Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e
alle altre amministrazioni competenti in materia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2022, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio
Curcio l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Cons. Luigi Ferrara
l'incarico di Capo Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023,
concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,
che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento di un
programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita' sismica
degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025,
2026, 2027 e 2028;
Visto l'art. 1, comma 401, della citata legge n. 213 del 30
dicembre 2023, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, di una Cabina di
coordinamento delle politiche attive per la riduzione della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici;
Considerato che l'art. 1, comma 401, della predetta legge n. 213
del 2023 dispone che la citata Cabina di coordinamento sia presieduta
congiuntamente dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri e sia composta da rappresentanti dei Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della
difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'universita'
e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute,
nonche' dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
Considerato che l'art. 1, comma 402, della medesima legge n. 213
del 2023 dispone che, con decreto del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di
coordinamento delle politiche attive per la riduzione della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, venga approvato il programma
di cui al precedente comma 400, declinato attraverso diverse linee di
azione, incluso il potenziamento delle attivita' finanziate dall'art.
11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono
responsabili le amministrazioni di settore;
Ritenuto necessario procedere alla istituzione della Cabina di
coordinamento delle politiche attive per la riduzione della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici;
Decreta:
Art. 1
Istituzione e composizione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 401, della legge n. 213 del 30
dicembre 2023, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la
riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici.
2. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 e' costituita dai
seguenti componenti:
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
un rappresentante del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della cultura;
un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca;
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
un rappresentante del Ministero della salute;
un rappresentante dell'Agenzia del demanio;
un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI);
un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 e' presieduta
congiuntamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile e
dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui
al comma 2 viene designato un sostituto per il caso di assenza o
impedimento.
Art. 2
Funzioni della Cabina di coordinamento
1. La Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, presenta al
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una
proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita'
sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma 400, della
legge n. 213 del 30 dicembre 2023.
2. Il programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse
linee di azione, individua le priorita' di intervento, i soggetti
responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalita' di
monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di revoca dei
finanziamenti.
3. L'attuazione del programma di cui al comma 1 include il
potenziamento delle attivita' di prevenzione strutturale tra quelle
finanziate dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. All'attuazione del programma possono concorrere risorse gia'
disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale,
nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo
scopo destinate.
Art. 3
Funzionamento della Cabina di coordinamento
1. Le riunioni della Cabina di coordinamento sono convocate
congiuntamente dai Presidenti, specificando l'elenco degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
2. All'esito delle riunioni della Cabina di coordinamento e'
redatto apposito verbale. Tale verbale viene approvato nel corso
della riunione successiva.
3. Su invito dei Presidenti, in relazione agli interessi coinvolti
e ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina
di coordinamento rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche e
di ogni altro soggetto, pubblico o privato.
4. I Presidenti della Cabina di coordinamento possono definire
ulteriori modalita' di funzionamento della Cabina di coordinamento.
5. Con provvedimento congiunto dei Presidenti, e' istituita una
Segreteria tecnico-amministrativa, composta da personale del
Dipartimento della protezione civile e del Dipartimento «Casa
Italia», deputata a svolgere funzioni di segreteria e ad assicurare
il necessario supporto istruttorio alla Cabina di coordinamento.
6. Ciascun componente della Cabina di coordinamento e della
Segreteria tecnico-amministrativa si impegna a mantenere la massima
riservatezza sui dati e le informazioni di cui verra' a conoscenza, a
qualsiasi titolo, nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 4
Oneri
1. Ai componenti della Cabina di coordinamento e della Segreteria
tecnico-amministrativa non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta della Repubblica
italiana, previa registrazione dei competenti organi di controllo.