Sicurezza sismica degli edifici: al via la cabina di regia

Definiti la composizione, i compiti e il funzionamento

Sicurezza sismica degli edifici: al via la cabina di regia con la pubblicazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Casa Italia 7 febbraio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46.

Definiti:

  • la composizione della cabina;
  • i compiti;
  • il funzionamento.

Di seguito il testo del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Casa Italia 7 febbraio 2024.

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Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Casa Italia 7 febbraio 2024 

Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive  per
la riduzione della vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  pubblici.
(24A01039)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n.46)

 

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

E LE POLITICHE DEL MARE

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma

dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita' e  finanza  pubblica»,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1º

ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della

Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed

integrazioni,  in  particolare,  gli  articoli  12-bis   e   21   che

disciplinano, rispettivamente, le competenze del  Dipartimento  «Casa

Italia» e del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice

della protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni,

in particolare, l'art. 2 che sancisce  che  la  prevenzione  consiste

nelle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche

in forma integrata, come specificato all'art. 22;

Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77  e  in  particolare

l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo

per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 18-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  che

attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di

indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse

al progetto  «Casa  Italia»,  nonche'  le  funzioni  di  indirizzo  e

coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti  per

le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da

eventi calamitosi di  origine  naturale  o  derivanti  dall'attivita'

dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;

Considerato che il progetto «Casa Italia» promuove la sicurezza del

Paese a fronte di rischi naturali;

Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre

2022, con il quale e' stato nominato Ministro  senza  portafoglio  il

Sen. Nello Musumeci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10

novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Sen. Nello Musumeci

l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12

novembre 2022, con cui e'  stato  delegato  al  Sen.  Nello  Musumeci

l'esercizio delle funzioni di  coordinamento,  indirizzo,  promozione

d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonche'  di  ogni

altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di   protezione   civile,

superamento delle emergenze e ricostruzione civile,  nonche'  per  le

politiche del mare;

Visti in particolare, gli articoli 2, comma 1, e 3,  comma  2,  del

suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il  quale

prevede  che  al  Ministro  Sen.  Nello  Musumeci   siano   delegate,

rispettivamente: i) le funzioni di indirizzo politico in qualita'  di

autorita' nazionale di protezione civile e titolare  delle  politiche

in  materia,  nonche'  di  indirizzo  e  coordinamento  del  Servizio

nazionale  della  protezione  civile  e  di  unitaria  rappresentanza

nazionale presso l'Unione europea e gli organismi  internazionali  in

materia  di  protezione  civile;  ii)  le  funzioni  di  indirizzo  e

coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di

prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonche' di sviluppo,

ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e

alla valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'  del

patrimonio abitativo, ferme restando  le  attribuzioni,  disciplinate

dal Codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2

gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e

alle altre amministrazioni competenti in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5

dicembre 2022, con il quale  e'  stato  conferito  all'ing.  Fabrizio

Curcio l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24

novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Cons. Luigi Ferrara

l'incarico di Capo Dipartimento «Casa Italia»  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023,

concernente  «Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno

finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il  triennio  2024-2026»,

che  ha  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero

dell'economia e delle finanze un Fondo per  il  finanziamento  di  un

programma di mitigazione  strutturale  della  vulnerabilita'  sismica

degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni  di  euro

per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni  2025,

2026, 2027 e 2028;

Visto l'art. 1, comma  401,  della  citata  legge  n.  213  del  30

dicembre 2023, che prevede l'istituzione, con  decreto  del  Ministro

per la protezione civile e le politiche del mare, di  una  Cabina  di

coordinamento  delle  politiche  attive  per   la   riduzione   della

vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici;

Considerato che l'art. 1, comma 401, della predetta  legge  n.  213

del 2023 dispone che la citata Cabina di coordinamento sia presieduta

congiuntamente dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal Capo del

Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  e  sia  composta  da  rappresentanti   dei   Ministeri

dell'economia e delle finanze, della giustizia,  dell'interno,  della

difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'universita'

e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute,

nonche' dell'Agenzia del demanio,  della  Conferenza  delle  regioni,

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e  dell'Unione

delle province d'Italia (UPI);

Considerato che l'art. 1, comma 402, della medesima  legge  n.  213

del 2023 dispone che, con decreto  del  Ministro  per  la  protezione

civile  e  le  politiche  del  mare,  su  proposta  della  Cabina  di

coordinamento  delle  politiche  attive  per   la   riduzione   della

vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, venga approvato il  programma

di cui al precedente comma 400, declinato attraverso diverse linee di

azione, incluso il potenziamento delle attivita' finanziate dall'art.

11  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  delle  quali  sono

responsabili le amministrazioni di settore;

Ritenuto necessario procedere  alla  istituzione  della  Cabina  di

coordinamento  delle  politiche  attive  per   la   riduzione   della

vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                     Istituzione e composizione

 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 401,  della  legge  n.  213  del  30

dicembre 2023, e' istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei

ministri, la Cabina di coordinamento delle politiche  attive  per  la

riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici.

2. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 e'  costituita  dai

seguenti componenti:

il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza

del Consiglio dei ministri;

il Capo del  Dipartimento  «Casa  Italia»  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministero della giustizia;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero della cultura;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca;

un  rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province

autonome;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

(ANCI);

un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. La Cabina di coordinamento di  cui  al  comma  1  e'  presieduta

congiuntamente dal Capo del Dipartimento della  protezione  civile  e

dal  Capo  del  Dipartimento  «Casa  Italia»  della  Presidenza   del

Consiglio dei ministri. Per ciascuno dei componenti effettivi di  cui

al comma 2 viene designato un sostituto per  il  caso  di  assenza  o

impedimento.

                               Art. 2

               Funzioni della Cabina di coordinamento

 

1. La Cabina di coordinamento,  di  cui  all'art.  1,  presenta  al

Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare  una

proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita'

sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma  400,  della

legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

2. Il programma di cui al comma  1,  declinato  attraverso  diverse

linee di azione, individua le priorita'  di  intervento,  i  soggetti

responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalita' di

monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di  revoca  dei

finanziamenti.

3. L'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma  1  include  il

potenziamento delle attivita' di prevenzione strutturale  tra  quelle

finanziate dall'art. 11 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. All'attuazione del programma  possono  concorrere  risorse  gia'

disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio  statale,

nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della  coesione  allo

scopo destinate.

 

                               Art. 3

             Funzionamento della Cabina di coordinamento

 

1.  Le  riunioni  della  Cabina  di  coordinamento  sono  convocate

congiuntamente dai Presidenti, specificando l'elenco degli  argomenti

posti all'ordine del giorno.

2. All'esito  delle  riunioni  della  Cabina  di  coordinamento  e'

redatto apposito verbale. Tale  verbale  viene  approvato  nel  corso

della riunione successiva.

3. Su invito dei Presidenti, in relazione agli interessi  coinvolti

e ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina

di coordinamento rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche  e

di ogni altro soggetto, pubblico o privato.

4. I Presidenti della  Cabina  di  coordinamento  possono  definire

ulteriori modalita' di funzionamento della Cabina di coordinamento.

5. Con provvedimento congiunto dei  Presidenti,  e'  istituita  una

Segreteria  tecnico-amministrativa,   composta   da   personale   del

Dipartimento  della  protezione  civile  e  del  Dipartimento   «Casa

Italia», deputata a svolgere funzioni di segreteria e  ad  assicurare

il necessario supporto istruttorio alla Cabina di coordinamento.

6.  Ciascun  componente  della  Cabina  di  coordinamento  e  della

Segreteria tecnico-amministrativa si impegna a mantenere  la  massima

riservatezza sui dati e le informazioni di cui verra' a conoscenza, a

qualsiasi titolo, nell'esercizio delle proprie funzioni.

 

                               Art. 4

                                Oneri

1. Ai componenti della Cabina di coordinamento e  della  Segreteria

tecnico-amministrativa non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta  della  Repubblica

italiana, previa registrazione dei competenti organi di controllo.

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