Con con il D.M. 31 maggio 2017 del ministero dello Sviluppo economico cambia la composizione del comitato tecnico
Sicurezza sistema nazionale gas: cambia la composizione del comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas. Lo ha deciso il ministero dello Sviluppo economico con il decreto 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017.
Il comitato - istituito, lo ricordiamo, con l'articolo 8 del D.M. 26 settembre 2001 - detta gli indirizzi in tema di sicurezza sistema nazionale gas, in base al D.M. 31 maggio 2017, e avrà da oggi la seguente composizione:
Presidente: direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; Componenti: a) un rappresentante di ciascuna delle tre Direzioni generali: Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare; Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; b) un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; c) un rappresentante di ciascuna impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale; d) un rappresentante di ciascuna impresa titolare di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto; e) un rappresentante della societa' Terna, cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica. 2. Il Comitato puo' essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro dello sviluppo economico.
Qui di seguito il provvedimento integrale.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 maggio 2017
Modifica dell'art. 8, comma 1, del decreto 26 settembre 2001, recante: «Composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas.». (17A04333)
(GU n.151 del 30-6-2017)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 28, commi 2 e 3, dispone che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) provvede alla sicurezza del sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, e puo' adottare misure temporanee di salvaguardia necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi nel mercato dell'energia; Visto l'art. 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto1) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (ora Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), i seguenti compiti e funzioni: l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la sua proposta di modifica PE-CONS No 22/17YY-2016/0030 (COD); Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) in data 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001, mediante il quale sono stati emanati indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas; Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2001, che ha istituito presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, presieduto dal direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (ora Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico), e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale, con possibile integrazione, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni o esperti nel settore designati dal Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che istituisce il Dipartimento per l'energia articolato in tre direzioni di livello dirigenziale generale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2012, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al n. 715 il 14 gennaio 2013, che ha ricostituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio, con scadenza 20 dicembre 2015 e con composizione stabilita sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, sopra citato, che, tra l'altro prevedeva la struttura del Ministero dello sviluppo economico organizzata in Dipartimenti tra i quali il Dipartimento per l'energia articolato in tre Uffici di livello dirigenziale generale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che non prevede piu' il Dipartimento per l'energia ma la costituzione, nell'ambito del settore energetico, di tre Direzioni generali: la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare; Visto il decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 recante modifiche al decreto 17 luglio 2014 mediante il quale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ha assunto la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG); Visto il decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Considerata l'interazione del sistema del gas con il sistema elettrico, e in particolare, con la societa' Terna cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione della Rete nazionale di trasmissione, e quanto disposto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alla articolazione del sistema nazionale del gas in societa' di trasporto di gas, di stoccaggio di gas e di gestione dei terminali di rigassificazione; Considerato che ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il mantenimento del Comitato e' necessario in quanto organismo collegiale tecnico ad elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso la sola utilizzazione del personale dell'amministrazione, anche ai fini della attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 citato in premessa, in corso di aggiornamento presso le istituzioni europee, e che ai componenti non e' corrisposto alcun compenso; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e 19 gennaio 2017 che hanno modificato la composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2014 che ha ricostituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio per la durata di un triennio, con decorrenza 1° aprile 2014 e scadenza 31 marzo 2017; Decreta: Art. 1 Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio 1. La composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito con decreto del 26 settembre 2001 art. 8 comma 1, e' cosi' modificata: Presidente: direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; Componenti: a) un rappresentante di ciascuna delle tre Direzioni generali: Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare; Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; b) un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; c) un rappresentante di ciascuna impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale; d) un rappresentante di ciascuna impresa titolare di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto; e) un rappresentante della societa' Terna, cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica. 2. Il Comitato puo' essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro dello sviluppo economico. 3. Il Comitato di cui al presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e non e' annoverabile tra quelli assoggettabili al controllo di legittimita' dell'Ufficio centrale del bilancio ai sensi degli articoli 2, 5, e 6 del decreto legislativo n. 123/2011.