Sicurezza sul lavoro: istituita la commissione parlamentare di inchiesta con la delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2023, n. 74.
La composizione
La commissione, che indagherà anche sui temi delle condizioni di lavoro e sullo sfruttamento, è composta da venti senatori, nominati dal presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
Le competenze
La Commissione potrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ma non potrà adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza. Parimenti, potrà acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L'obbligo di segretezza
A questo proposito, i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dall'incarico.
Di seguito il testo della delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023.
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Delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro. (23A01989)
(Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2023, n. 74)
Art. 1
Istituzione
1. E' istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi
dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del regolamento del
Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di
lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, con cadenza, annuale e una volta conclusi i
lavori, presenta al Senato una relazione sull'attivita' svolta e sui
risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La
Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un
rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione
dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto
dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si procede ai
sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3
Compiti
1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) l'entita' dello sfruttamento del lavoro, con particolare
riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con
particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di
invalidita', nonche' agli interventi di assistenza prestati alle
famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali
differenze tra i sessi e individuando altresi' le aree e i settori
lavorativi in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso;
c) l'entita' della presenza dei minori, con particolare riguardo
ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed
esposizione a rischio;
d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche'
il rispetto della normativa in, caso di appalti e subappalti con
specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative; di
comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con
particolare evidenza ai settori sensibili, quali l'edilizia e la
logistica;
e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione
degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si
ripetono con frequenza e con analoghe modalita';
f) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie
sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti
dal cambiamento tecnologico e organizzativo;
g) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa
vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di
infortunio sul lavoro;
h) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi di vigilanza
sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
i) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle
vittime e delle loro famiglie;
l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro;
m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro
sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita' delle
imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
n) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da
proporre al fine della prevenzione e della repressione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'eta' e del
luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di
appropriate analisi;
p) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento
dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della
sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano
rispetto agli altri Paesi.
Art. 4
Poteri e limiti
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, nelle
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non puo' essere
opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello
bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.
Art. 5
Acquisizione di atti e documenti
l. La Commissione puo' acquisire, anche in deroga al divieto
stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti
e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale
segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione puo' acquisire, da parte degli organi e degli
uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti
da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti
alle finalita' della presente inchiesta.
5. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti,
con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche
in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste
in corso.
Art. 6
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale
addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che
collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dall'incarico.
Art. 7
Organizzazione interna
1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di
inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che
lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare di riunirsi in
seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente del Senato.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute
necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi
a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di
cui puo' avvalersi la Commissione.
Art. 8
Spese di funzionamento
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro
per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste
a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato
puo' autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al
primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a
seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata
di certificazione delle spese sostenute.