Sicurezza sul lavoro: istituita la commissione parlamentare di inchiesta

Sicurezza sul lavoro commissione parlamentare
L'organismo, ufficializzato con la delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023, indagherà anche sui temi delle condizioni di lavoro e sullo sfruttamento

Sicurezza sul lavoro: istituita la commissione parlamentare di inchiesta con la delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2023, n. 74.

La composizione

La commissione, che indagherà anche sui temi delle condizioni di lavoro e sullo sfruttamento, è composta da venti senatori, nominati dal presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

 

Le competenze

La Commissione potrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ma non potrà adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza. Parimenti, potrà acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a  indagini e inchieste  parlamentari.

 

L'obbligo di segretezza

A questo proposito, i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dall'incarico.

Di seguito il testo della delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023.

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Delibera del Senato della Repubblica 22 marzo 2023 

 

Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle
condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla  sicurezza
nei luoghi di lavoro. (23A01989)

(Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2023, n. 74)

 

                               Art. 1 

                             Istituzione 

1. E' istituita, per la durata  della  XIX  legislatura,  ai  sensi

dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del  regolamento  del

Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di

lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi  di

lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza, annuale  e  una  volta  conclusi  i

lavori, presenta al Senato una relazione sull'attivita' svolta e  sui

risultati dell'inchiesta. Sono ammesse  relazioni  di  minoranza.  La

Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

 

                               Art. 2 

                            Composizione 

1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal

Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei

Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza  di  almeno  un

rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei

suoi  componenti,  convoca  la  Commissione   per   la   costituzione

dell'Ufficio di presidenza.

3.  L'Ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due

vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto

dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del

presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della

Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta,  si  procede

al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior

numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero

di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in

ballottaggio il piu' anziano di eta'.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei

due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla

propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti,  si  procede  ai

sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le

elezioni suppletive.

 

                               Art. 3 

                               Compiti 

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entita'  dello  sfruttamento  del  lavoro,  con  particolare

riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) la dimensione del fenomeno degli  infortuni  sul  lavoro,  con

particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di

invalidita', nonche' agli  interventi  di  assistenza  prestati  alle

famiglie  delle  vittime,  verificando   l'esistenza   di   eventuali

differenze tra i sessi e individuando altresi' le aree  e  i  settori

lavorativi in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso;

c) l'entita' della presenza dei minori, con particolare  riguardo

ai  minori  provenienti  dall'estero  e  alla  loro   protezione   ed

esposizione a rischio;

d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate

direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche'

il rispetto della normativa in, caso  di  appalti  e  subappalti  con

specifico riguardo ai consorzi, al  fenomeno  delle  cooperative;  di

comodo, alle reti di impresa e  ai  siti  produttivi  complessi,  con

particolare evidenza ai settori  sensibili,  quali  l'edilizia  e  la

logistica;

e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al  fine  della  prevenzione

degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che  si

ripetono con frequenza e con analoghe modalita';

f) l'incidenza della digitalizzazione e  delle  nuove  tecnologie

sulla  salute  e  sulla  sicurezza  sul   lavoro,   con   particolare

riferimento alle esigenze di adattamento delle  competenze  derivanti

dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

g) la  congruita'  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa

vigente a favore dei lavoratori o  dei  loro  familiari  in  caso  di

infortunio sul lavoro;

h) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi  di  vigilanza

sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

i) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali, con particolare riguardo  alla  tutela  delle

vittime e delle loro famiglie;

l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare  riguardo

alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio

lavoro;

m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni  sul  lavoro

sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita'  delle

imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

n) eventuali nuovi  strumenti  legislativi  e  amministrativi  da

proporre  al  fine  della  prevenzione  e  della  repressione   degli

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli  infortuni  sul

lavoro e delle malattie professionali  in  ragione  dell'eta'  e  del

luogo di  residenza  delle  vittime,  attraverso  lo  svolgimento  di

appropriate analisi;

p)  l'incidenza  della  formazione  permanente,   il   rendimento

dell'istruzione scolastica  e  universitaria  sulle  tematiche  della

sicurezza  sul  lavoro,  il  differenziale  di  formazione   italiano

rispetto agli altri Paesi.

 

                               Art. 4 

                           Poteri e limiti 

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi

poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.

2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla

liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma

di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo

l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di

procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorita'  giudiziaria,  nelle

audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  non  puo'  essere

opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto  professionale  o  quello

bancario. Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla

legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.

 

                              Art. 5

                  Acquisizione di atti e documenti

l. La Commissione  puo'  acquisire,  anche  in  deroga  al  divieto

stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti

e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso  presso

l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di

atti e di documenti relativi a  indagini  e  inchieste  parlamentari.

L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti

anche di propria iniziativa.

2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di

segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai

sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto

dell'inchiesta siano stati assoggettati  al  vincolo  di  segreto  da

parte delle competenti Commissioni parlamentari  di  inchiesta,  tale

segreto non puo' essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione puo' acquisire, da parte  degli  organi  e  degli

uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e  di  documenti

da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti

alle finalita' della presente inchiesta.

5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'

ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,

con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il

decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando

tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza

ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere

rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini

preliminari.

6. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  2,  la  Commissione

stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,  anche

in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o  inchieste

in corso.

 

                               Art. 6 

                         Obbligo del segreto 

1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale

addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che

collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere

atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per

ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo

la cessazione dall'incarico.

 

                               Art. 7 

                       Organizzazione interna 

1. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di

inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento.

Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che

lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare  di  riunirsi  in

seduta segreta.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di

personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal

Presidente del Senato.

4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali

di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute

necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello

Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi

a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno

di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori  di

cui puo' avvalersi la Commissione.

 

                               Art. 8 

                       Spese di funzionamento 

1. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite

nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e  di  80.000  euro

per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono  poste

a carico del bilancio interno del Senato. Il  Presidente  del  Senato

puo' autorizzare annualmente un incremento  delle  spese  di  cui  al

primo periodo, comunque in misura non superiore al 30  per  cento,  a

seguito di richiesta formulata dal presidente della  Commissione  per

motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata

di certificazione delle spese sostenute.

 

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