Sicurezza sulle navi: novità sulle dotazioni mediche

Pubblicato il decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022

Sicurezza sulle navi: novità sulle dotazioni mediche con il decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022, n. 108.

Il provvedimento, che attua la direttiva (Ue) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV alla direttiva 92/99/Cee del Consiglio, si applica alle navi mercantili da traffico e da pesca, nonché alle imbarcazioni e alle navi da diporto. Allo scopo è istituito un tavolo permanente di verifica presso la direzione generale  competente in materia di prevenzione sanitaria del ministero della Salute.

Clicca qui per il D.M. 24 novembre 2021 sulla sicurezza a bordo

Negli allegati sono riportati:

  • le istruzioni;
  • le tabelle delle dotazioni;
  • lo schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022; gli allegati 2 e 3 sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022  

 

Attuazione della direttiva (UE) wdella  Commissione  del  24
ottobre 2019 che modifica  gli  allegati  II  e  IV  della  direttiva
92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente
tecnici. (22A02787) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022, n.108)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/29/CEE  del  Consiglio  del  31  marzo  1992,

riguardante le prescrizioni minime  di  sicurezza  e  di  salute  per

promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24  ottobre

2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE  del

Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 16 giugno 1939, n.  1045,  recante  «Condizioni  per

l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo  delle   navi

mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che  individua  i

medicinali, gli oggetti di medicatura e  gli  utensili  vari  di  cui

devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da

diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei

Ministri per la sanita' e per la  marina  mercantile,  da  pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  possono  essere

aggiornate o modificate le medesime tabelle;

Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei  lavoratori

marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;

Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  298,  recante

«Attuazione della  direttiva  93/103/CE  relativa  alle  prescrizioni

minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle  navi  da

pesca»;

Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante

«Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle  disposizioni  e

norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante

«Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva

2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.

172»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639, recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  14  luglio

1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza  della

navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le  navi

abilitate alla pesca costiera»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

29  luglio  2008,  n.  146,  recante   «Regolamento   di   attuazione

dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,

recante il codice della  nautica  da  diporto»,  e,  in  particolare,

l'articolo 75;

Visto il decreto direttoriale 1°  ottobre  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  18  novembre  2015,  n.

269, recante «Modificazioni della  Tabella  allegata  al  decreto  25

maggio 1988,  n.  279,  che  indica  i  medicinali,  gli  oggetti  di

medicatura e gli utensili di cui  devono  essere  provviste  le  navi

nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e  al  diporto

nautico»;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle  dotazioni  di

medicinali e di altro materiale sanitario,  ivi  compresi  i  presidi

salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla

sicurezza  e  sulla  salute  sia  del  personale  marittimo  sia  dei

passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                       Ambito di applicazione 

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del  presente  decreto,  le  navi

mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le  navi

da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni  indicate

nell'allegato 1 al presente decreto, i  medicinali,  le  attrezzature

mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato

2 al presente decreto.

2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene  secondo

lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle  dotazioni»

e l'allegato 3 - «Schema generale per il  controllo  delle  dotazioni

mediche delle  navi»  costituiscono  parte  integrante  del  presente

decreto.

4. Il  decreto  direttoriale  1°  ottobre  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.

269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.

 

                               Art. 2 

            Istituzione del Tavolo permanente di verifica 

1.  Presso  la  Direzione  generale  competente   in   materia   di

prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute  e'  istituito  un

Tavolo permanente per lo svolgimento delle  verifiche  necessarie  al

tempestivo aggiornamento del presente decreto,  in  coerenza  con  le

disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Il Tavolo permanente di cui al comma  1  non  comporta  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

                                                           Allegato 1 

                             Istruzioni 

 

1 - Tabelle

Tabella  «A»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale

sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione litoranea, cosi' come definita dall'art.  1,  punto

40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e  della  vita

umana in mare, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica

8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge  tra  porti  dello

Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia

dalla costa, nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di

classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto  legislativo

4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, cosi'

come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del  Presidente

della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che  si  svolge

tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel  corso

della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia  dalla  costa,

nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri  di  classe  B,

secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio

2000, n. 45);

navigazione locale, cosi' come definita dall'art. 1, punto  41,

del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.  435

(navigazione  che  si  svolge  all'interno  di  porti,  ovvero  rade,

estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale  la  nave

non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa, nonche' per le  unita'

adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo  la  definizione

dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca costiera ravvicinata, cosi' come  definita  dall'art.  9,

comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,

n. 963, concernente la disciplina della  pesca  marittima,  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639

(navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);

navigazione da diporto  «senza  alcun  limite»,  effettuata  da

imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del  decreto

legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  con  personale  imbarcato  e

impiegate in attivita' di noleggio.

Tabella  «B»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale

sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, cosi' come definita dall'art.  1,  punto

38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.

435 (navigazione che si svolge tra porti  dello  Stato,  a  qualsiasi

distanza dalla costa nonche'  per  le  unita'  adibite  al  trasporto

passeggeri di classe  A,  secondo  la  definizione  dell'art.  3  del

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca mediterranea o d'altura, cosi' come definita dall'art. 9,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre  1968,

n. 1639.

Tabella  «C»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale

sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, cosi'  come  definita

dall'art. 1,  punti  35  e  36,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si  svolge

tra porti appartenenti  a  Stati  diversi  in  qualsiasi  mare  ed  a

qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge  tra

porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave  non

si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da  una  localita'  ove

l'equipaggio e i passeggeri possono trovare  rifugio,  sempreche'  la

distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove  il  viaggio  ha

origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);

pesca oltre  gli  stretti  od  oceanica,  cosi'  come  definita

dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  2

ottobre 1968, n. 1639.

Tabella  «D»:  quantita'  minima  indispensabile  del   materiale

sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navi abilitate alla pesca costiera locale, cosi' come  definita

dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  2

ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);

navi abilitate alla  pesca  costiera  ravvicinata,  cosi'  come

definita dall'art. 9, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca  che  si  svolge  entro  20

miglia dalla costa);

imbarcazioni e  navi  da  diporto  non  ricomprese  tra  quelle

indicate nella Tabella A.

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei  farmaci  possono  essere  effettuate  da  un

medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero

da personale medico di uno degli Uffici di sanita' marittima, aerea e

di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono

redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di  articolo

o presidio medico-chirurgico necessario.

Le Tabelle allegate al presente  decreto  indicano  le  dotazioni

minime che devono essere garantite  a  bordo  delle  navi  mercantili

battenti  bandiera  nazionale  affinche'  ne  venga  autorizzata   la

«spedizione»,  vale  a  dire  la  partenza   dal   porto   da   parte

dell'Autorita' marittima.

Tuttavia, il quantitativo indicato  di  medicinali,  attrezzature

mediche e antidoti, in quanto dotazione  minima,  potrebbe  risultare

non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti

a bordo della nave, all'attivita' svolta da questa e  alle  possibili

emergenze cui l'unita' puo' andare  incontro  in  ragione  della  sua

specifica attivita' nonche' di eventi naturali o provocati dall'uomo.

Quanto  sopra  assume  maggiore  rilevanza  se  riferito  a  navi

passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero

di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali  programmati  e  al

numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature

mediche e antidoti devono  necessariamente  essere  proporzionate  in

modo da  soddisfare  tutte  le  necessita'  ipotizzabili  durante  il

viaggio.

Persiste  l'obbligo,  previsto  dalla   vigente   normativa,   di

detenere,  tra  le  dotazioni  di  bordo,  i  farmaci  e  quant'altro

necessario, in  occasione  del  trasporto  di  materiali  e  sostanze

pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio,

secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

Le Tabelle  allegate  al  presente  decreto  non  comprendono  le

attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo

e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio

sanitario della nave. Per le  navi  ove  sono  previsti  un  apposito

locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano,  a  titolo

meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo:  il  frigorifero,   la

sterilizzatrice,  il  lettino  visite,  il  lavandino,   le   lampade

direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione  dei

materiali, i locali e i servizi  igienici,  le  docce  e  quant'altro

dovra' risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene

e abitabilita' o di idoneita' al trasporto passeggeri per il rilascio

delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unita' da diporto impiegate come unita'  appoggio  per  le

immersioni  subacquee  a  scopo  sportivo  o  ricreativo  valgono  le

indicazioni   dell'art.   90   del   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di

attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.

171, recante il codice della nautica da diporto).

3 - Registrazioni

A bordo delle unita' che, ai sensi del presente decreto,  debbono

essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle  A,  B  e  C,  e'

tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci;  a

bordo delle unita' provviste di medicinali di cui alle tabelle B e  C

e' tenuto, inoltre, un  registro  di  carico  e  scarico  di  farmaci

stupefacenti.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche  in  cui

venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.

4  -  Cassette  di  pronto  soccorso  e  dotazioni  sanitarie   delle

imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente  alle  Tabelle  B  e  C,  deve  detenere

comunque almeno una dotazione  (in  cassetta,  borsone  o  zaino)  di

Pronto soccorso nella quale  inserire  una  aliquota  dei  farmaci  e

presidi  previsti,  utili  a  un  primo  soccorso  che  possa  essere

effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi

di salvataggio fuori bordo.

Detta  cassetta/borsone/zaino  deve  essere  a  chiusura  stagna,

facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e  predisposta/o

in modo da essere impermeabile all'acqua.

Le dotazioni sanitarie delle  imbarcazioni  di  salvataggio  sono

controllate secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'  marittima.

Le cassette sono munite  di  chiusura  tale  da  consentire,  qualora

ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci  e  dei

presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare  l'intero  kit

di dotazioni, nonche' tale  da  rendere  piu'  agevole  il  controllo

periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni  del  materiale  sanitario  di  bordo

sulle unita' sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del

presente decreto, siano tenute  a  essere  provviste  di  medicinali,

attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C,

sono effettuati dall'Autorita'  marittima,  insieme  con  l'Autorita'

sanitaria  marittima,  con  periodicita'   annuale,   come   previsto

dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre

1991, n. 435.

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge  10

gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unita' di stazza lorda superiore

alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalita'  e  le

tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia  di  sanita'

marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unita'  tenute  a  esserne  provviste,  i  controlli  delle

cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa

Tabella D, sono effettuati dall'Autorita' marittima in occasione  dei

controlli delle altre dotazioni di  bordo,  con  le  modalita'  e  le

tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

E' consentita la detenzione di  farmaci  costituiti  da  molecole

analoghe a quelle indicate a parita' di quantitativi sovrapponibili e

con  identiche  indicazioni  terapeutiche,  nonche'   di   strumenti,

dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli  prescritti,  salvo

diversa indicazione da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea

o di frontiera del  Ministero  della  salute  in  sede  di  controllo

periodico o occasionale.

Per i mezzi ad uso esclusivamente  portuale,  si  fa  riferimento

alle dotazioni indicate nella Tabella D;  in  casi  di  utilizzo  dei

suddetti mezzi per le  attivita'  indicate  nelle  varie  concessioni

(assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla  rada

si  fa  riferimento  alle  dotazioni  della  Tabella  relativa   alla

navigazione alla quale la nave e' abilitata.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI 2 (TABELLE DOTAZIONI) E 3 (SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI) ↓

 

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 2

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

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