Sicurezza sulle navi: novità sulle dotazioni mediche con il decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022, n. 108.
Il provvedimento, che attua la direttiva (Ue) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV alla direttiva 92/99/Cee del Consiglio, si applica alle navi mercantili da traffico e da pesca, nonché alle imbarcazioni e alle navi da diporto. Allo scopo è istituito un tavolo permanente di verifica presso la direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del ministero della Salute.
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Negli allegati sono riportati:
- le istruzioni;
- le tabelle delle dotazioni;
- lo schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022; gli allegati 2 e 3 sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Salute 10 marzo 2022
Attuazione della direttiva (UE) wdella Commissione del 24
ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva
92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente
tecnici. (22A02787)
(Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022, n.108)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per
promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre
2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del
Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per
l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi
mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui
devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da
diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei
Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere
aggiornate o modificate le medesime tabelle;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante
«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante
«Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da
pesca»;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
«Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
«Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi
abilitate alla pesca costiera»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare,
l'articolo 75;
Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n.
269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25
maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di
medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi
nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto
nautico»;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di
medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi
salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla
sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei
passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le navi
mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi
da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate
nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature
mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato
2 al presente decreto.
2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo
lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.
3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni»
e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni
mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente
decreto.
4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.
Art. 2
Istituzione del Tavolo permanente di verifica
1. Presso la Direzione generale competente in materia di
prevenzione sanitaria del Ministero della salute e' istituito un
Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al
tempestivo aggiornamento del presente decreto, in coerenza con le
disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Istruzioni
1 - Tabelle
Tabella «A»: quantita' minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione litoranea, cosi' come definita dall'art. 1, punto
40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello
Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia
dalla costa, nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di
classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45);
navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, cosi'
come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge
tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso
della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa,
nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di classe B,
secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45);
navigazione locale, cosi' come definita dall'art. 1, punto 41,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
(navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero rade,
estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa, nonche' per le unita'
adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione
dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
pesca costiera ravvicinata, cosi' come definita dall'art. 9,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
(navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);
navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da
imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e
impiegate in attivita' di noleggio.
Tabella «B»: quantita' minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale, cosi' come definita dall'art. 1, punto
38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi
distanza dalla costa nonche' per le unita' adibite al trasporto
passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art. 3 del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
pesca mediterranea o d'altura, cosi' come definita dall'art. 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639.
Tabella «C»: quantita' minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione internazionale breve e lunga, cosi' come definita
dall'art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge
tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a
qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non
si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da una localita' ove
l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la
distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha
origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);
pesca oltre gli stretti od oceanica, cosi' come definita
dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
Tabella «D»: quantita' minima indispensabile del materiale
sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navi abilitate alla pesca costiera locale, cosi' come definita
dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);
navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, cosi' come
definita dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20
miglia dalla costa);
imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle
indicate nella Tabella A.
2 - Prescrizioni e disposizioni generali
Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un
medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero
da personale medico di uno degli Uffici di sanita' marittima, aerea e
di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono
redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo
o presidio medico-chirurgico necessario.
Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni
minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili
battenti bandiera nazionale affinche' ne venga autorizzata la
«spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte
dell'Autorita' marittima.
Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature
mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare
non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti
a bordo della nave, all'attivita' svolta da questa e alle possibili
emergenze cui l'unita' puo' andare incontro in ragione della sua
specifica attivita' nonche' di eventi naturali o provocati dall'uomo.
Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi
passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero
di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al
numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature
mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in
modo da soddisfare tutte le necessita' ipotizzabili durante il
viaggio.
Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, di
detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro
necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze
pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio,
secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).
Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le
attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo
e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio
sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito
locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la
sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade
direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei
materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant'altro
dovra' risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene
e abitabilita' o di idoneita' al trasporto passeggeri per il rilascio
delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
Per le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le
indicazioni dell'art. 90 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di
attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto).
3 - Registrazioni
A bordo delle unita' che, ai sensi del presente decreto, debbono
essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, e'
tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a
bordo delle unita' provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C
e' tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci
stupefacenti.
Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui
venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.
4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle
imbarcazioni di salvataggio
Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere
comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di
Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e
presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere
effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi
di salvataggio fuori bordo.
Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna,
facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o
in modo da essere impermeabile all'acqua.
Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono
controllate secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' marittima.
Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora
ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei
presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit
di dotazioni, nonche' tale da rendere piu' agevole il controllo
periodico.
5 - Controlli
I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo
sulle unita' sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del
presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali,
attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C,
sono effettuati dall'Autorita' marittima, insieme con l'Autorita'
sanitaria marittima, con periodicita' annuale, come previsto
dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435.
Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unita' di stazza lorda superiore
alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalita' e le
tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanita'
marittima e di sicurezza della navigazione.
Sulle unita' tenute a esserne provviste, i controlli delle
cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa
Tabella D, sono effettuati dall'Autorita' marittima in occasione dei
controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalita' e le
tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.
E' consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole
analoghe a quelle indicate a parita' di quantitativi sovrapponibili e
con identiche indicazioni terapeutiche, nonche' di strumenti,
dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo
diversa indicazione da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea
o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo
periodico o occasionale.
Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento
alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei
suddetti mezzi per le attivita' indicate nelle varie concessioni
(assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada
si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla
navigazione alla quale la nave e' abilitata.
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