Sicurezza territorio e scuole: certificata l'assegnazione dei fondi 2021 agli enti locali. Lo ha stabilito il decreto del ministero dell'Interno 10 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2020, n. 313) che ha definito:
- gli enti locali destinatari del contributo;
- l'indirizzo web dove consultare la modalità di certificazione;
- i termini di trasmissione delle richieste;
- ulteriori istruzioni e specifiche.
Il recente decreto del ministero dell'Interno 7 dicembre 2020 sono stati assegnati ulteriori contributi per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico (CLICCA QUI).
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 10 dicembre 2020.
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Decreto del ministero dell'Interno 10 dicembre 2020
Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione,
nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura
della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza. (20A06995)
in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2020, n. 313
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre
2019), e successive modifiche ed integrazioni, che dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati
agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale,
nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi
soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2031.»;
Visto il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite
al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il
Codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende
realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il
monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in
sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro
economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla
progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice unico di
progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli
enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;
Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i
dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' e,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54
del citato art. 1;
Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo
erariale predetto per l'anno 2021;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di una modalita' di
certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Enti locali destinatari del contributo
- Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a
rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza
di strade, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le
comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni,
presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui
ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 2
Modalita' di certificazione
-
E' approvata la modalita' di certificazione presente nell'area
riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati -
TBEL, altri certificati») accessibile dal sito web della Direzione
centrale della finanza locale all'indirizzo
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
relativa all'attribuzione, per l'anno 2021, a favore di comuni,
province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane
ed unioni di comuni, di un contributo a copertura della spesa d
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi
definiti dal comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
Art. 3
Termini di trasmissione
- Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province, le
citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente
con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo a
decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena
di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021.
Art. 4
Istruzioni e specifiche
- La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione,
mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e
del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalita' e
termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara'
ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli
2 e 3.
- L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso
telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.
- E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova
certificazione, comunque entro il termine delle ore 24,00 del 15
gennaio 2021, previo annullamento della precedente certificazione che
perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.