Sistemi di teleriscaldamento: dal Pnrr 200 milioni in arrivo con il decreto 30 giugno 2022, n. 263 relativo al finanziamento di progetti volti:
- alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente;
- all’estensione a nuovi utenti di reti esistenti e al loro efficientamento.
Ad annunciarlo un comunicato del ministero della Transizione ecologica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, n. 185.
Il provvedimento, che attua l’investimento 3.1 (M2C3) del Pnrr, riporta:
- i criteri di ripartizione delle risorse;
- i soggetti beneficiari;
- le modalità per la concessione delle agevolazioni.
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263. Qui il link all'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263
(omissis)
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
Il presente decreto è finalizzato a disciplinare i criteri generali per la concessione dei benefici previsti nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, Missione 2, Componente 3, del PNRR, definendo altresì, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le condizioni di cumulabilità dei predetti benefici con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”.
Le risorse finanziarie, pari a 200 milioni di euro, attribuite all’Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del PNRR sono finalizzate alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi volti all’estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti, così come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti, ovvero all’ammodernamento delle centrali di produzione di energia a servizio di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento non efficienti, affinché possano divenire efficienti.
Gli interventi di cui al comma 1 garantiscono complessivamente un risparmio di energia primaria non rinnovabile pari a 20.000 tep/anno.
Articolo 2
(Ripartizione delle risorse)
Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2 sono ripartite come segue:
a) 50 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
efficiente di piccole dimensioni, ossia a progetti che prevedono un investimento
complessivo inferiore a 10 milioni di euro;
b) 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
efficiente di qualunque dimensione.
Qualora, all’esito della procedura di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero a seguito di revoca,
totale o parziale, dell’agevolazione, residuino risorse utilizzabili, queste ultime sono rese disponibili per l’assegnazione ai progetti utilmente collocati in graduatoria nell’ambito di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b).
Articolo 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera.
Articolo 4
(Modalità per la concessione delle agevolazioni)
Le agevolazioni di cui all’articolo 1 sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 (nel seguito: “GBER”).
La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e tiene conto dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR, nonché, al fine di garantire il principio di riequilibrio territoriale di cui all’articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di meccanismi di scorrimento delle graduatorie dei progetti validamente presentati, utili ad assicurare che almeno il 40% delle risorse sia destinato a interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Conformemente alla Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del PNRR, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 sono conclusi entro il 31 marzo 2026.
Con decreto del direttore generale della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto. Il decreto di cui al primo periodo disciplina gli obblighi in capo ai soggetti beneficiari e, ai sensi dell’articolo 6, in capo al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE), i requisiti degli interventi ammissibili e i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di presentazione dei progetti, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, la gestione delle varianti di progetto e le cause di revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
I criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 tengono conto, tra l’altro:
a) dell’impatto del progetto in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile e di
energia rinnovabile termica utilizzata sul totale di quella prodotta;
b) della “cantierabilità” del progetto in rapporto ai tempi di realizzazione;
c) del rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile.
Articolo 5
(Cumulabilità)
Le agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche destinate ai medesimi interventi, fatte salve quelle in conto esercizio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, nella misura del 50% dei titoli di efficienza energetica spettanti al soggetto beneficiario. In caso di cumulo ai sensi del primo periodo, le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 non si computano ai fini del calcolo dell’intensità massima dell’aiuto concedibile ai sensi del GBER.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica il divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011.
Articolo 6
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)
Ferma restando la titolarità dell’Investimento di cui all’articolo 1 in capo al Ministero della transizione ecologica, il Ministero medesimo si avvale, ai fini dell’attuazione dell’Investimento stesso, del supporto tecnico-operativo del GSE, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologia e il GSE sono definite le attività a quest’ultimo delegate, sulla base delle modalità previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 4.
I costi della convenzione di cui al comma 1 non superano la soglia dell’1% delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Alla copertura dei costi sostenuti dal GSE nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, si provvede mediante le seguenti modalità:
a) in caso di cumulo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, i costi di gestione del GSE sono coperti
mediante la copertura tariffaria prevista per i certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
b) qualora non operi il cumulo di cui all’articolo 5, comma 1, i costi di gestione del GSE sono posti a carico dei soggetti che beneficiano delle attività svolte dal medesimo ai sensi del presente articolo, nella misura massima dell’1% dell’agevolazione riconosciuta, conformemente a quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
c) per gli eventuali costi non coperti ai sensi delle lettere a) e b) ovvero per gli eventuali costi derivanti dall’implementazione della misura di cui al presente decreto, si provvede mediante le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologia dall’articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nei limiti della relativa disponibilità.
Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE propone al Ministero della transizione ecologia l’entità delle tariffe per le attività svolte ai sensi del presente articolo e le modalità di pagamento delle stesse. La proposta di cui al primo periodo è approvata nell’ambito della convenzione di cui al comma 1 e le risultanze della stessa sono comunicate sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologia e del GSE.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.