Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (cosiddetto "milleproroghe") è stato convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21. Per effetto, diventano definitive una serie di proroghe, comprese (all'art. 8) alcune a valenza ambientale:
- doppio regime SISTRI/registro carico-scarico per i rifiuti;
- autorizzazione ambientale integrata per i grandi impianti (CIG e raffinerie);
- conferimento dei rifiuti con potere calorifico inferiore > 13.000 kj/kg in discarica.
In sede di conversione è stato aggiunto l'art. 11-bis «Proroga di termini in materia ambientale» dedicato al sito di interesse nazionale "Bagnoli-Coroglio".
Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Di seguito il testo integrale del D.l. n. 210/2015, coordinato con la legge n. 21/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
L'articolo di approfondimento, di Marco Albanese, è disponibile qui.
Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 , coordinato
con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.". (16A01640)
in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 47
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni
1. All'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
3. All'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013»,
sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2014» e le parole: «31
dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
(( 3-bis. All'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2016».
))
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi
dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'art. 2, comma 15,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
(( 4-bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, e'
prorogato al 30 aprile 2016. ))
5. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016».
6. All'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
7. All'art. 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016».
(( 7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al 25 aprile
2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare
per i caduti, i comuni e le province.
7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa
documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo
grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della legge 28
marzo 1968, n. 341.
7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui
agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il
Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
8. All'art. 2223, comma 2, del (( codice dell'ordinamento militare,
di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole:
«Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno
2016».
(( 9. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
9-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2015».
9-ter. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a) e b)».
9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del
presente articolo, dopo le parole: «i contratti di lavoro a tempo
determinato» sono inserite le seguenti: «nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,». ))
10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
(( 10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017, e'
prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo.
Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 3 maggio
1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico
2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle
graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
10-ter. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 107 e' inserito il seguente:
«107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre
2017».
10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
prorogare per il triennio 2016-2018 le attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo
determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e
finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a tempo
determinato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81».
10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 24,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per
l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2 e comma 3,
lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 14 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
10-septies. All'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite
dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».
10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31
dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo
parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in
scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei
titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di
ricerca, di cui all'art. 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono
equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di
cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))
Art. 2
Proroga di termini in materia
di giustizia amministrativa
1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º luglio 2016».
2. (( All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2
)) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del
30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove
disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il
Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita'
attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della
Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.».
(( 2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la
cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate
insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti,
rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona
Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per
l'effetto, il termine indicato dal citato art. 10, comma 13, del
decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo
precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». ))
(( Art. 2 bis
Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria
1. E' prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui
all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui
all'art. 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221. ))
(( Art. 2 ter
Ridefinizione dell'assetto territoriale
degli uffici dei giudici di pace
1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il 28 febbraio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016». ))
(( Art. 2 quater
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le
parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal
presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i contratti di solidarieta', di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,
stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione
salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare
del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per il solo
anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10
per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di
orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive» sono inserite
le seguenti: «ed esclusive» e, all'ottavo periodo, le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
))
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dello sviluppo economico
1. All'art. 43, comma 12, del (( testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al )) decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito
con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma
3-bis e' (( aggiunto )) il seguente:
«3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio
di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche,
fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio
stesso pari a 170.000 euro/MW.;
(( b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto
il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie
relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai
criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data,
tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei
parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle
peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,
con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno
delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui
all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati
rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo
raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo
raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e
quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e
settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo
raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna
ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura
di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi
dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad
acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la
copertura degli oneri di gara, di cui all'art. 1, comma 16-quater,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito
dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla
sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi
precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di
gara.»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
2-quater. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016».
2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e
le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare
secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». ))
(( Art. 3 bis
Scuola sperimentale di dottorato internazionale
Gran Sasso Science Institute - GSSI
1. All'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione, alla
scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operativita' della
scuola e' prorogata per un ulteriore triennio»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della scuola per il
triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse
assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;
c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis». ))
Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza
dei Ministeri dell'interno e della difesa
1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.
26.
(( 1-bis. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2015 e 2016».
1-ter. Il termine di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo
relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti
politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti
di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in
quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000». ))
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di (( prevenzione
degli incendi )) previste dall'art. 10-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' completato
entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi
previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
(( 2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,
n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016». ))
3. All'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n.
35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. (( Per i
comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla
legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1°
gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni. ))
5. All'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
6. All'art. 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
(( 6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita' di riparto
del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero
dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione
siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle
disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.
68.
6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 maggio 2017»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «15 luglio 2017».
6-quater. All'art. 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2016». ))
(( Art. 4 bis
Ampliamento dei termini per la richiesta
di contributo da parte degli enti in dissesto
1. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «,
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli
esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per
i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017». ))
(( Art. 4 ter
Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita'
terroristica di matrice internazionale
1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017». ))
(( Art. 4 quater
Proroga di termini in materia di conservazione
dei dati di traffico telefonico e telematico
1. All'art. 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei
servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale
data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 132,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le
finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2017». ))
Art. 5
(( Proroghe in materia di beni e attivita' culturali
e di turismo ))
1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 giugno 2016».
(( 1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della
struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono
sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e'
sostituita dalla seguente: «500.000»;
b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017». ))
(( Art. 5 bis
Proroga del finanziamento
del Museo tattile statale «Omero»
1. E' prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 396, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della salute
1. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle
seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».
2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2017».
3. All'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e'
sostituito dal seguente:
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
nonche' le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza
protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (( costituiscono riferimento, fino )) alla data del 30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15,
valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica».
4. All'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le
seguenti: (( «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016» )).
(( 4-bis. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come
regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015». ))
Art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti
1. All'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2016».
(( 1-bis. All'art. 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di
cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per
interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche,
della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del
patrimonio culturale» )).
2. All'art. 253 del (( codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al )) decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
(( b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». ))
3. All'art. 189, comma 5, del (( codice di cui al )) decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
4. Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, come modificato dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 11, e' prorogato al 31 luglio 2016.
(( 4-bis. All'art. 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le
parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2016». ))
5. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
6. All'art. 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2016».
7. All'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º gennaio 2017».
8. All'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e
sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte
servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai
medesimi patti e condizioni gia' (( previsti )), per il periodo
necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il
31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.».
(( 9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al
30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.».
9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario,
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predispone un piano industriale e' prorogato di
ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere
intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di
intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della
societa' di cui al citato art. 1, comma 867, della legge n. 208 del
2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme
per le finalita' istituzionali della societa' di cui al primo
periodo. ))
10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30
aprile 2016».
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, (( il termine
previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori
e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al
30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento
dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte
ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della
progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per
gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29
febbraio 2016.
11-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 2-bis, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta e' prorogato al 28
febbraio 2017.
11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita al 1°
gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato art. 1,
comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di
cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni
2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato
art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'art. 1,
comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))
Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero ((
dell'ambiente e ))della tutela del territorio e del mare
1. All'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» (( ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e
comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena
operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo
di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando
pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
ridotte del 50 per cento.» ));
b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e
le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e
«sino al 31 dicembre 2016»;
(( b-bis) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'
corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per
l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da
effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente,
la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di
anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito
dei propri stanziamenti di bilancio». ))
2. All'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 3 (( sono inseriti i seguenti )):
«3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016, di cui al comma 3, e'
prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º gennaio
2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo
all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 (( della
parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto
ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del
presente decreto )). Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio
2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo
all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal
1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di
deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati ((
nella parte II dell'allegato II alla parte quinta )) del presente
decreto».
3. All'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016».
Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno
2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,».
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2016».
(( 1-bis. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre
2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi». ))
2. All'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le
parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
(( 2-bis. All'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016» e le parole:
«31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2016».
2-ter. L'art. 19, comma 2, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione
alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta
nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di
beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali
contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni
imponibili o che danno diritto alla detrazione.
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di
formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attivita'
formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le
quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la
detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e che
l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del
contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione
alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione
professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi,
dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e
servizi che, ai sensi dello stesso art. 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))
3. All'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016». ((
Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al
citato art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012. ))
4. All'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016».
5. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«Sino al 31 dicembre 2016».
6. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».
(( 6-bis. Le richieste di cui all'art. 56-bis, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo
le modalita' ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2016. ))
7. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono ((
inserite )) le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,».
(( 7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,
continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'art. 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611. La disposizione del precedente periodo e' richiamata nello
statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale
alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'art.
8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, le parole: «2016» e «2017» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018».
7-quater. All'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce Rossa
italiana»;
2) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2016»;
3) le parole: «del direttore generale» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'amministratore»;
4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2016»;
5) dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a carico di singoli
comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel
periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni
bancarie,»;
6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016
e non piu' necessarie per le finalita' originarie, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota
non ancora erogata»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni
vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di
accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con
l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del
collegio dei revisori dei conti»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento
previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per
l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere
sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al
rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del
presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per
l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il
predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo
periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino
all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di
insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino
a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a
qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce
Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla
Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana
sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di
liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo». ))
8. All'art. 8, comma 30, (( quarto periodo )), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
(( 8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato l'utilizzo delle somme
iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato,
relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di
split payment introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'art. 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014,
2015, 2016 e 2017».
8-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017».
8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e'
prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale
passaggio di tutto il personale nella sezione «Dogane» del ruolo
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione
delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non
dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1,
comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del
perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui
all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto
adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno
2015. ))
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
2. All'art. 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
(( 2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Al comma 14-bis dell'art. 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015 e 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»
e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018». ))
3. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le
parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'art. 5, comma
5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato
dall'art. 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico e
amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi
di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del
suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'art. 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more
dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9,
comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo,
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal
comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e'
prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel
limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili
delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla
ridefinizione degli interventi programmati.
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di
bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31
dicembre 2015, previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuita' dell'efficacia
delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al
31 luglio 2016. ))
(( Art. 11 bis
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di
detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le
risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse
nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al comune di Napoli, non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi
interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al
comma 13 del medesimo art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce
allo scopo una societa' per azioni» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di
trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui
all'art. 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e' riconosciuto un
importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli
immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto
Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non
comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico
stabiliti dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei
suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare
della societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da
effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente
comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da
ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle
aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica»;
b) il comma 13.1 e' abrogato;
c) al comma 13-quater, le parole: «ovvero della societa' da
quest'ultimo costituita» sono soppresse. ))
Art. 12
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite dei
giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,
previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al
medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per
tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'art. 1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3
milioni di euro per il 2016.
(( Art. 12 bis
Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,
previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82,
e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura. ))
(( Art. 12 ter
Proroga di termini in materia di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. All'art. 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti».
2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 30 marzo
2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate
alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 92 del
2004.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
(( Art. 12 quater
Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale
e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge n. 69
del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016. ))
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.