Siti naturali Unesco per il clima: al via il bando del Mite per i Comuni, pubblicato sul sito del ministero della Transizione ecologica.
Beneficiari del programma per l’anno 2022 sono i comuni ricadenti nei siti italiani riconosciuti "Patrimonio mondiale Unesco" per criteri naturali.
Le risorse, derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2019, sono assegnate in termini di competenza e cassa, per un importo complessivo di euro 60.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e l’esercizio finanziario 2023.
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Per l’annualità 2022, in sede di prima attuazione, sono assegnati euro 7.005.000,00 ai soli siti italiani riconosciuti patrimonio mondiale per criteri naturali dalla convenzione Unesco del 1972.
Di seguito il testo dell'avviso.
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Avviso pubblico per il programma “Siti naturali Unesco per il clima”
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha istituito il Ministero della transizione ecologica riunendo le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia attribuite ad altri dicasteri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il D.M. n. 0000458 del 10.11.2021 recante l’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, relativo al conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale al Dott. Oliviero Montanaro, Direttore della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare, registrato alla Corte dei Conti il 21 febbraio 2022 al n. 237;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, registrato in data 24 marzo 2022 al foglio n. 554;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 50 del 30 marzo 2022 inerente la direttiva di II livello del DiAG per l’anno 2022;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l’articolo 76;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2010, n. 15, recante criteri per l’attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra” e s.m.i., che prevede che i proventi delle aste di CO2 del sistema siano destinati a una serie di misure tra le quali ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e la loro mitigazione, incrementare l’efficienza energetica, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
VISTO il D. Lgs. n. 1558, del 29 ottobre 1947, che ha autorizzato l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Londra del 1945, relativa alla costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1949, che vi ha dato esecuzione;
VISTA la legge 6 aprile 1977, n. 184, con cui è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale UNESCO del 1972 ed i relativi meccanismi attuativi tra cui la Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità e le Linee guida operative della Convenzione;
VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
CONSIDERATO che in Italia sono stati riconosciuti 5 siti nella Lista del Patrimonio Mondiale per criteri naturali, di diverse caratteristiche ed estensione territoriale;
CONSIDERATO che i siti Patrimonio Mondiale naturale UNESCO “Monte san Giorgio” e “Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa” sono siti transnazionali, le cui superfici riconosciute sono dislocate su aree che ricadono nei territori di due o più Stati, saranno presi a riferimento, per la ripartizione delle risorse, solo le componenti ricadenti nel territorio nazionale;
CONSIDERATO che, anche al fine di assicurare tutela e promozione ai valori riconosciuti, coordinare iniziative progettuali pilota a favore di tali siti, anche a carattere educativo e di divulgazione e dare attuazione ai piani di gestione, nei formulari UNESCO, è prevista l’indicazione di un ente referente per la tutela, la gestione, il coordinamento e la programmazione;
CONSIDERATO il ruolo svolto da enti parco nazionali ed enti gestori dei siti UNESCO nei propri contesti territoriali, nel raccordo operativo con i comuni ricadenti nei rispettivi perimetri e nella programmazione e la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile per la diffusione dei valori naturali dei rispettivi comprensori;
CONSIDERATO che, con il Decreto 31 dicembre 2020, n. 280 del Ministero della Transizione Ecologica, adottato di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state assegnate risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 e, con successivo DRGS n. 248755 del 19 febbraio 2021 si è provveduto all’assegnazione delle stesse sul capitolo 7225, piano gestionale 1, CdR 12, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, per un importo complessivo di euro 60.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e 2023.
CONSIDERATO l’importo complessivo assegnato di euro 60.000.000 si stabilisce di procedere per il 2022, in sede di prima attuazione, all’assegnazione di euro 7.005.000,00 ai soli siti italiani riconosciuti Patrimonio Mondiale per criteri naturali dalla convenzione UNESCO del 1972.
RITENUTO che con successivo avviso si procederà all’assegnazione delle restanti risorse ai rimanenti siti UNESCO beneficiari del fondo di cui al Decreto 31 dicembre 2020, n. 280 del Ministero della Transizione Ecologica.
SI INDICE AVVISO PUBBLICO PER IL PROGRAMMA “SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA”
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
È istituito il Programma “Siti naturali UNESCO per il Clima”, d’ora in poi “Programma”, che finanzia, in base alle finalità espresse dalla legge, interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti UNESCO d’interesse naturalistico.
Le risorse, derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2019, ripartite con Decreto 31 dicembre 2020, n. 280 e disponibili in relazione alle procedure stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate in termini di competenza e cassa, sul capitolo 7225, piano gestionale 1, CdR 12, dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di seguito Ministero, per un importo complessivo di euro 60.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e l’esercizio finanziario 2023.
Per l’annualità 2022, in sede di prima attuazione, sono assegnati euro 7.005.000,00 ai soli siti italiani riconosciuti Patrimonio Mondiale per criteri naturali dalla convenzione UNESCO del 1972, di seguito siti UNESCO.
Con successivo avviso saranno assegnate le ulteriori risorse nei confronti dei rimanenti siti UNESCO beneficiari del fondo di cui al Decreto 31 dicembre 2020, n. 280 del Ministero della Transizione Ecologica.
Articolo 2
(Soggetti beneficiari)
Sono beneficiari del Programma per l’anno 2022 i comuni ricadenti nei siti italiani riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO per criteri naturali.
Articolo 3
(Soggetti referenti)
Le istanze sono presentate dai seguenti soggetti referenti:
a) Ente parco nazionale, in qualità di soggetto gestore o focal point nazionale del sito UNESCO;
b) Ente parco regionale, in qualità di soggetto gestore o focal point nazionale del sito UNESCO;
c) Ente gestore delle Aree marine protette, in qualità di soggetto gestore del sito UNESCO;
d) il soggetto gestore del sito UNESCO, istituito dagli Enti territoriali e locali competenti,
avente carattere pubblico;
e) il comune individuato tramite accordo tra tutti i comuni il cui territorio ricada, in tutto o in parte, nel sito UNESCO, nel caso di assenza dell’ente gestore di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Articolo 4
(Riparto delle risorse)
1. Le risorse relative all’annualità 2022, di cui all’articolo 1, comma 3, sono ripartite assumendo a riferimento la superficie di ciascun sito UNESCO e la popolazione residente dei comuni ricadenti nel perimetro dei siti italiani riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO per criteri naturali, giusta ripartizione delle risorse come da Allegato A, parte integrante del presente atto.
Articolo 5
(Presentazione dell’istanza)
Ciascun soggetto referente, di cui all’articolo 3, informa i comuni ricadenti all’interno del sito UNESCO dei contenuti del Programma, attraverso la pubblicazione e/o trasmissione del presente Avviso.
Entro e non oltre la data del 31 ottobre 2022, ciascun soggetto referente di cui all’articolo 3 trasmette al Ministero, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PNM@pec.mite.gov.it, la proposta progettuale contenente:
a) la nota con la quale presenta la propria proposta progettuale corredata dall’elenco degli interventi previsti;
b) la Scheda di sintesi riportata all’Allegato 1 debitamente compilata e firmata;
c) le schede relative a tutti gli interventi di cui alla citata proposta progettuale (Format in
allegato);
d) la documentazione attestante la nomina del soggetto referente del sito UNESCO.
La proposta progettuale deve essere redatta utilizzando la scheda di sintesi di cui all’Allegato 1, secondo quanto previsto nell’Allegato B recante “Requisiti minimi per tipologie di intervento”, per un importo complessivo non superiore all’ammontare del finanziamento di cui all’allegato A, salvo eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento.
Il soggetto referente presenta al Ministero un’unica proposta progettuale, coerente con quanto stabilito dall’articolo 6.
Ogni proposta progettuale deve prevedere almeno 2 diverse tipologie di intervento tra quelle previste all’articolo 6.
Non sono ammesse proposte progettuali aventi ad oggetto interventi già finanziati ai sensi della normativa vigente.
Sono inammissibili le proposte progettuali presentate oltre i termini di cui al comma 2 e in difformità a quanto previsto dal presente avviso.
Articolo 6
(Interventi ammissibili)
Gli interventi ammissibili devono partire da un approccio basato sulle cosiddette Nature-based Solutions, soluzioni multifunzionali fondate sul presupposto di riportare la natura in un buono stato di salute ed in grado di coniugare i benefici ambientali a quelli sociali ed economici nonché di favorire la resilienza da parte degli ecosistemi. Qualora gli interventi ricadono all’interno di siti Natura 2000, devono essere realizzati in coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti stessi.
Ogni proposta progettuale deve essere afferente alle seguenti tipologie di intervento:
a) adattamento ai cambiamenti climatici;
b) efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dei
comuni rientranti nei siti UNESCO;
c) realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;
d) gestione forestale sostenibile;
e) innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.
Tutti gli interventi finanziati devono concludersi entro e non oltre 5 anni dal trasferimento delle risorse di cui all’articolo 8 lettera a).
Articolo 7
(Valutazione della proposta progettuale e pubblicazione del piano di riparto)
Entro 50 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di cui all’articolo 5, comma 2, con provvedimento ministeriale viene approvato il piano di riparto degli interventi ammissibili e pubblicato sul sito del Ministero.
Fermo restando i requisiti di ammissibilità delle istanze, è ammessa l’integrazione documentale entro e non oltre il termine di 10 giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero nei confronti del soggetto referente.
Articolo 8
(Erogazione delle risorse)
Il finanziamento è trasferito ai soggetti referenti i cui interventi sono risultati ammissibili ai sensi dell’articolo 7, comma 1, con le seguenti modalità:
a) Anticipazione dell’80% dell’importo dell’intervento ammesso;
b) Una quota del 20% dell’importo dell’intervento ammesso sulla base della presentazione
della rendicontazione attestante il raggiungimento dell’80% dell’importo del finanziamento
già erogato.
I soggetti referenti trasferiscono, nel termine di giorni 40, le risorse ai beneficiari finali, giusto piano di riparto degli interventi ammissibili pubblicato sul sito del Ministero ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
Articolo 9
(Revoca del finanziamento)
Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della
documentazione presentata non sanata entro il termine fissato con espressa richiesta;
b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento presentato nella
Scheda progettuale;
Il Ministero si riserva comunque di revocare il finanziamento concesso nel caso di irregolarità
essenziali non sanabili oppure in caso di violazione di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti;
Laddove ricorra il caso di revoca, il Ministero provvede al recupero delle risorse erogate, fatte
salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;
Le risorse recuperate sono versate su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 10
(Monitoraggio e Rendicontazione)
Il Ministero provvede a definire successivamente con apposito decreto, l’attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione nonché eventuali variazioni degli interventi ammessi a finanziamento e finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Il soggetto referente, di cui all’articolo 3, risponde dell’attività di verifica e monitoraggio degli interventi secondo i principi della contabilità di stato vigenti.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito internet del Ministero della transizione ecologica (www.mite.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
Gli allegati al presente Avviso costituiscono parte integrante dell’avviso medesimo.