Siti nucleari: ripartiti i contributi 2018/2019 come da indicazioni delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2021, n. 9) e 69 (in Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021, n. 10) .
I contributi sono stati stanziati a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. La delibera stabilisce:
- i criteri di ripartizione;
- la suddivisione tra Comuni e Province;
- la modalità di erogazione delle somme.
Di seguito i testi delle delibere 26 novembre 2020 nn. 68 e 69.
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Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 68
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2018 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni.
(Delibera n. 68/2020). (21A00105)
in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2021, n. 9
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(omissis)
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse
dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione
dell'impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314
del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure
compensative per l'anno 2018, pari a 14.978.103,00 euro, salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in
favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo
censimento della popolazione.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA
agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal
sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720
e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da
ciascun ente locale interessato.
3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione
dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.
3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie,
devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei
finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di
efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli
investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali,
dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale
del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
3.4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31
dicembre 2022, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la
presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del
suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla
rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare
al Ministero dell'ambiente.
***
Delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica 26 novembre 2020
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2019 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).
(Delibera n. 69/2020). (21A00106)
in Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021, n. 10
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(omissis)
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
- a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse
dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione
dell'impianto stesso;
- b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
- c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge n. 314 del
2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure
compensative per l'anno 2019, pari a 14.620.313,00 euro, salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli
enti beneficiari in misura del cinquanta per cento a favore del
comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del
venticinque per cento in favore della relativa provincia e in misura
del venticinque per cento in favore dei comuni confinanti con quello
nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli
importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte
integrante della presente delibera.
2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo
censimento della popolazione.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA
agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal
sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720
e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da
ciascun ente locale interessato.
3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione
dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.
3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie,
devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei
finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di
efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli
investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali,
dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale
del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
3.4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31
dicembre 2022, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la
presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del
suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla
rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare
al Ministero dell'ambiente.