Siti orfani: assegnate le risorse del Pnrr

Siti orfani Pnrr
Scopo del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 è ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella misura missione 2, componente 4

Siti orfani: assegnate le risorse del Pnrr con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239.

Scopo della misura è ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,  conformemente alle previsioni indicate nella misura missione 2, componente 4, investimento 3.4 del Pnrr.

Tra i tanti, nel decreto sono riportati:

  • le condizioni per il raggiungimento del del target della misura M2C4, investimento 3.4;
  • eventuali cause di decadenza dal beneficio;
  • i contenuti degli accordi che dovranno essere stipulati tra il Mite, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni in merito alle modalità di attuazione e di ripartizione delle risorse;
  • i requisiti del soggetto attuatore;
  • le condizioni per le modifiche degli accordi e per l'applicazione di poteri sostitutivi.

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Negli allegati sono riportati:

  • la quota assegnata a ciascuna Regione/Provincia autonoma;
  • la quota assegnata a ciascun intervento.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

 

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 

Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in  attuazione
della misura Missione 2, Componente 4, Investimento  3.4,  del  PNRR.
(22A05711) 

(Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n.239)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

             Oggetto, ambito di applicazione e finalita' 

 

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del  decreto-legge  n.  152  del

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021,  il

presente decreto reca il Piano d'azione per la  riqualificazione  dei

siti orfani di cui all'allegato 2, al fine di  ridurre  l'occupazione

del terreno e migliorare il risanamento  urbano,  conformemente  alle

previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.

2. Il Piano d'azione costituisce, in relazione  alla  misura  M2C4,

investimento  3.4,  del  PNRR,  il  conseguimento   della   milestone

denominata M2C4-24 «Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani»

ed e' funzionale al conseguimento del target di «Riqualificare almeno

il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre

l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano» (target

EU M2C4-25, in scadenza al T1 2026). Tale milestone  prevede  che  il

Piano  d'azione  riduca  l'occupazione  del  terreno  e  migliori  il

risanamento urbano, includendo come minimo:

a) l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o  le

province autonome;

b) gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per

ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

                               Art. 2

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le  definizioni

di cui all'art. 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare  29  dicembre  2020,  nonche'  le

seguenti:

a) CUP: il Codice unico  di  progetto  (CUP)  e'  il  codice  che

identifica un progetto d'investimento pubblico  ed  e'  lo  strumento

cardine per  il  funzionamento  del  Sistema  di  monitoraggio  degli

investimenti pubblici;

b) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

c) Milestone: traguardo qualitativo da  raggiungere  tramite  una

determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che

rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello

nazionale;

d) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato  alla

Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del  regolamento

(UE) 2021/241;

e)  Principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  (DNSH):

principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852;

f)  Soggetto   attuatore:   soggetto   responsabile   dell'avvio,

dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento o del  progetto

finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4,  lettera  o),

del decreto-legge n. 77  del  2021,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 108 del 2021, indica che i soggetti attuatori sono: «i

soggetti pubblici o privati che provvedono alla  realizzazione  degli

interventi previsti dal PNRR». Nell'ambito del  presente  decreto,  i

soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome i cui  siti

orfani  da  riqualificare  sul   proprio   territorio   in   funzione

dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, sono individuati

all'allegato 2, tra quelli di cui al decreto del  direttore  generale

della Direzione per il risanamento  ambientale  del  Ministero  della

transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni;

g) Soggetti  attuatori  esterni:  soggetti  pubblici  di  cui  si

avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione  operativa  degli

interventi, che sottoscrivono gli accordi di cui all'art. 7;

h) Soggetto  realizzatore  o  soggetto  esecutore:  soggetto  e/o

operatore  economico  coinvolto  nella  realizzazione  del  progetto,

quale, a titolo meramente esemplificativo, il  fornitore  di  beni  e

servizi  o  l'esecutore  di  lavori,  e  individuato   dal   soggetto

attuatore, anche esterno, nel rispetto della normativa eurounitaria e

nazionale  applicabile,  compresa  quella  in  materia  di  contratti

pubblici;

i) Target: traguardo  quantitativo  da  raggiungere  tramite  una

determinata misura del PNRR (riforma o investimento), che rappresenta

un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale,  il

cui raggiungimento e' verificato attraverso specifici indicatori.

 

                               Art. 3 

                     Assegnazione delle risorse 

1. Le risorse  della  misura  M2C4,  investimento  3.4,  del  PNRR,

oggetto  del   presente   Piano   d'azione,   sono   destinate   alla

riqualificazione dei siti orfani individuati all'allegato 2.

2. In attuazione dei criteri di assegnazione delle risorse  di  cui

all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare 29  dicembre  2020,  le  risorse  assegnate  al

Ministero  della  transizione   ecologica   per   la   misura   M2C4,

investimento 3.4, del PNRR, dal decreto del Ministro dell'economia  e

delle finanze 6 agosto  2021,  e  successive  modificazioni,  pari  a

500.000.000,00 euro, sono ripartite tra i soggetti attuatori  secondo

la tabella di cui all'allegato 1.

3. Il presente decreto di riparto,  ai  sensi  di  quanto  disposto

dall'art. 15, comma 4,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

costituisce titolo per le regioni e province autonome  per  accertare

le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR nei  limiti

degli importi indicati nell'allegato 1.

4. Qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a

finanziamento con le risorse di  cui  al  comma  2  dovesse  superare

l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta  con  ulteriori

risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari.

 

                               Art. 4 

         Siti orfani da riqualificare e specifici interventi 

                      oggetto di finanziamento 

1. L'allegato 2 al presente decreto reca l'elenco dei  siti  orfani

in tutte le 21 regioni e province autonome e  i  relativi  interventi

oggetto di finanziamento mediante le risorse di cui all'art. 3, comma

2.

2. I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare  in  ogni

sito orfano sono stati individuati, su istanza di  finanziamento  dei

soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del

direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e  delle

risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n.  15  del

2022.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stati concertati  in  modo

da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei

siti orfani e pertanto contribuiscono  a  ridurre  l'occupazione  del

terreno e a migliorare il  risanamento  urbano.  In  particolare,  la

tipologia di interventi previsti - messa in sicurezza  di  emergenza,

piano di caratterizzazione, analisi di rischio,  messa  in  sicurezza

permanente, messa  in  sicurezza  operativa,  progetto  operativo  di

bonifica - e le matrici ambientali oggetto degli interventi  -  quali

suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito - sono

coerenti con il target della  rivitalizzazione  della  superficie  di

suolo dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e  sanitario  e

promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.

 

                               Art. 5 

     Raggiungimento del target della misura M2C4, investimento 3.4 

1. Gli  interventi  elencati  all'allegato  2  sono  funzionali  al

conseguimento del target EU  M2C4-25  «Riqualificare  almeno  il  70%

della superficie del suolo dei siti orfani».

2. Il target EU M2C4-25 e' raggiunto quando  almeno  il  70%  della

somma di tutte  le  superfici  di  suolo,  oggetto  degli  interventi

finanziati indicati all'allegato 2 e sue eventuali modifiche ai sensi

dell'art. 12, e' stata riqualificata.

3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target  EU

M2C4-25  in  ragione  della  superficie  di  suolo  riqualificata   e

determinata secondo una delle seguenti modalita':

a) provvedimento dell'Autorita' competente ai sensi del titolo V,

parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  che  accerti

che il sito non e' contaminato  ai  sensi  dell'art.  240,  comma  1,

lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal  caso,  il  sito

orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;

b) certificazione rilasciata dall'Autorita' competente  ai  sensi

dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del  2006.  In

tal caso, il sito  orfano  contribuisce  al  target  EU  M2C4-25  per

l'intera sua superficie;

c)   relazione   dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione

dell'ambiente o  di  un  tecnico  abilitato,  nominato  dal  soggetto

attuatore  o  dal  soggetto  attuatore  esterno,  che  asseveri   gli

interventi eseguiti e  la  percentuale  di  suolo  riqualificata,  in

conformita'  al  progetto  approvato,  anche  tenendo   conto   delle

attivita' di verifica prescritte dall'Autorita' competente in sede di

approvazione del progetto ai sensi dell'art.  242,  comma  7,  ultimo

capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal  caso,  il

sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola  superficie

oggetto di asseverazione;

d) relazione  finale  da  parte  dell'Agenzia  regionale  per  la

protezione  dell'ambiente,  territorialmente  competente,  ai   sensi

dell'art. 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del  2006.

In tal caso, il sito orfano contribuisce al  target  EU  M2C4-25  per

l'intera sua superficie;

e) certificazione a stralcio rilasciata dall'Autorita' competente

ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n.  152  del

2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target  EU  M2C4-25

per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.

4. Ai fini del calcolo del target finale sul  territorio  nazionale

ogni regione e provincia autonoma garantisce il  completamento  degli

interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma  di  tutte  le

superfici  di  suolo  interessate  dagli  interventi  finanziati  per

ciascuna regione o provincia autonoma.

 

                               Art. 6 

                  Cause di decadenza dal beneficio 

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:

a) la mancanza di coerenza degli  interventi  rispetto  al  Piano

d'azione e alla misura M2C4, investimento 3.4,  del  PNRR,  anche  in

relazione a finalita', target, obiettivi e tempistiche;

b) il mancato tempestivo  avvio  delle  attivita'  da  parte  del

soggetto  attuatore  e  soggetto  attuatore  esterno  finalizzato   a

garantire il rispetto dei tempi  di  attuazione  e  il  conseguimento

degli obiettivi del Piano di azione e della Misura M2C4, investimento

3.4, del PNRR;

c) la violazione del divieto di doppio finanziamento;

d)  il  mancato  rispetto  degli   obblighi   in   relazione   al

perseguimento    del    principio    del    «non    arrecare    danno

significativo»(cd. «Do Not Significant Harm» - DNSH) e del contributo

all'obiettivo climatico (cosiddetto tagging).

 

                               Art. 7 

              Accordi per l'attuazione degli interventi 

1. Con uno o piu'  accordi  sottoscritti  tra  il  Ministero  della

transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali  soggetti

attuatori esterni, sono disciplinate le modalita' di attuazione e  la

ripartizione delle  risorse  finanziarie  tra  gli  interventi  degli

interventi da realizzare, rispetto all'elenco dei siti orfani di  cui

all'allegato 2.

2. Gli accordi contengono almeno i seguenti elementi:

a) i dati anagrafici e identificativi dei  soggetti  attuatori  e

degli eventuali soggetti  attuatori  esterni,  i  relativi  obblighi,

nonche'  l'indicazione  del  referente  di  intervento  e  dei   dati

anagrafici e identificativi dello stesso;

b)  le  responsabilita'  condivise  in  merito  agli  adempimenti

previsti per la corretta alimentazione  dei  sistemi  informativi  di

monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati;

c) il CUP degli interventi;

d)  le  modalita'   di   erogazione   delle   risorse   e   della

documentazione a supporto;

e) le spese ammissibili tenendo conto  delle  finalita'  previste

dagli interventi, della normativa nazionale  ed  eurounitaria,  della

vigente disciplina in materia  di  contratti  pubblici  e  di  quanto

ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente  della  Repubblica  5

febbraio 2018, n. 22;

f)  i  sistemi  di  monitoraggio,  rendicontazione  e   controllo

previsti per l'attuazione del PNRR;

g) gli impegni delle parti;

h) il cronoprogramma,  procedurale  e  di  spesa,  delle  azioni,

nonche' la durata e i termini di realizzazione dei progetti;

i)  gli  obiettivi  intermedi  di  ciascun  intervento   per   il

monitoraggio in  itinere  del  corretto  avanzamento  dell'esecuzione

degli interventi e piu' in generale della M2C4 del PNRR;

l)  le  azioni  correttive  necessarie  per   il   raggiungimento

dell'obiettivo  della  misura  M2C4  del  PNRR,  anche  mediante   la

sostituzione del target attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui

al  decreto  del  direttore  generale  della  ex  Direzione  per   il

risanamento ambientale del Ministero della transizione  ecologica  n.

222 del 2021, e successive modificazioni, fermo  restando  il  totale

delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3;

m) le cause di revoca,  parziale  o  totale,  dei  finanziamenti,

anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5,  del

decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 108 del 2021, incluso il  mancato  rispetto  dei  criteri  e

degli  impegni  di  cui  al  decreto  del  direttore  generale  della

Direzione uso sostenibile del  suolo  e  delle  risorse  idriche  del

Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022;

n) le  modalita',  di  gestione  e  rendicontazione  delle  somme

impegnate e non  totalmente  o  parzialmente  liquidate  in  caso  di

intervenuta  cessazione  dello  stato  di  sito  orfano   ovvero   di

modifica/integrazione dell'allegato 2 al presente decreto;

o) le modalita' per la ripetizione delle spese sostenute per  gli

interventi nel rispetto del principio chi inquina paga  e  di  quanto

previsto dall'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

p) la previsione di dichiarazione di aderenza al  principio  DNSH

negli atti di rendicontazione;

q) ogni altra disposizione, principio, istruzione,  linea  guida,

circolare, prevista per l'attuazione del PNRR.

3. Nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il  coinvolgimento

di soggetti attuatori esterni per la  realizzazione  operativa  degli

interventi, gli accordi contengono altresi' la  puntuale  descrizione

delle attivita' delegate, delle tempistiche, dei  reciproci  obblighi

in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e

delle spese, conseguimento di target  e/o  milestone  associate  alla

misura, modalita' di trasferimento delle risorse a fronte delle spese

sostenute. Il soggetto attuatore, svolge, nei confronti dei  soggetti

attuatori  esterni,  le  attivita'  di  indirizzo,  coordinamento   e

supporto, nonche' quelle di validazione delle attivita' svolte  e  di

verifica dei giustificativi di spesa prodotti.

 

                               Art. 8 

                  Requisiti del soggetto attuatore 

1.  I  soggetti  attuatori,  anche  esterni,  devono  possedere   e

garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre  prima

della sottoscrizione degli accordi di  cui  all'art.  7,  i  seguenti

requisiti:

a) il possesso della capacita'  operativa  ed  amministrativa  in

relazione ad ogni progetto proposto;

b) il possesso di competenze, risorse e qualifiche  professionali

necessarie per portare a termine il progetto e  conseguire  target  e

milestone previsti dalla Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il  rispetto

del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto

dall'art. 22  del  regolamento  (UE)  2021/241  in  materia  di  sana

gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di  frodi  e

corruzione e doppio finanziamento;

d)   non   essere   stati    individuati    quali    responsabili

dell'inquinamento del sito oggetto di  intervento  e  non  avervi  in

alcun modo contribuito;

e) l'assenza di cause ostative di natura giuridica o  finanziaria

alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

 

                               Art. 9 

                       Modifiche degli accordi 

1. Ai fini del raggiungimento del  target  della  misura  M2C4  del

PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse  stanziate  e  il

rispetto dei termini di completamento  dei  progetti  previsti  dalla

misura  M2C4  del  PNRR,  possono  essere  rimodulati,  su   conforme

preventiva  intesa  tra  le  parti  degli   accordi,   la   copertura

finanziaria e i cronoprogrammi degli  interventi  e  relative  azioni

(procedurali e di spesa).

2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili  in  ragione  di

revoche   o   economie   comunque   conseguite   nelle   varie   fasi

procedimentali  dell'intervento  potranno  essere  riprogrammate   di

intesa  tra  le  parti  degli  accordi,  su  proposta  del   soggetto

attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di  siti

orfani da realizzare  nel  territorio  regionale  e  individuati  dal

decreto del direttore generale della  Direzione  per  il  risanamento

ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del  2021

e successive modificazioni.

 

                               Art. 10 

                         Poteri sostitutivi 

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati

all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione  di

atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel

ritardo, inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei  progetti,  e'

previsto il ricorso ai poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 12  del

decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 108 del 2021.

 

                               Art. 11 

                      Privacy e norme di rinvio 

1. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)

2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003,  nonche'  e  delle

disposizioni contenute all'art. 22 del regolamento (UE)  2021/241,  i

soggetti attuatori, anche esterni, sono  tenuti  a  prendere  visione

dell'informativa sul trattamento dei dati  personali  pubblicata  sul

sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e  sulla

piattaforma telematica.

 

                               Art. 12 

                         Disposizioni finali 

1. Le modifiche  all'allegato  2  sono  adottate  con  decreto  del

Ministro della  transizione  ecologica,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma

2 del presente decreto.

2. I decreti di modifica dal presente Piano d'azione e dei relativi

allegati, nonche' gli accordi di cui all'art. 7, sono pubblicati  sul

sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

3. Fatti  salvi  i  casi  espressamente  previsti  dalla  normativa

vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia  ed

efficienza della spesa, nonche' certezza dei tempi  di  realizzazione

delle iniziative finanziate, le variazioni rispetto  agli  interventi

oggetto del Piano d'azione e dei  successivi  accordi  devono  essere

contenute e giustificate.

Il  presente  decreto  e'  inviato  agli  organi  di  controllo   e

successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

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