Siti orfani: assegnate le risorse del Pnrr con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239.
Scopo della misura è ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella misura missione 2, componente 4, investimento 3.4 del Pnrr.
Tra i tanti, nel decreto sono riportati:
- le condizioni per il raggiungimento del del target della misura M2C4, investimento 3.4;
- eventuali cause di decadenza dal beneficio;
- i contenuti degli accordi che dovranno essere stipulati tra il Mite, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni in merito alle modalità di attuazione e di ripartizione delle risorse;
- i requisiti del soggetto attuatore;
- le condizioni per le modifiche degli accordi e per l'applicazione di poteri sostitutivi.
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Negli allegati sono riportati:
- la quota assegnata a ciascuna Regione/Provincia autonoma;
- la quota assegnata a ciascun intervento.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2022
Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione
della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR.
(22A05711)
(Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n.239)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e finalita'
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 152 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, il
presente decreto reca il Piano d'azione per la riqualificazione dei
siti orfani di cui all'allegato 2, al fine di ridurre l'occupazione
del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle
previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.
2. Il Piano d'azione costituisce, in relazione alla misura M2C4,
investimento 3.4, del PNRR, il conseguimento della milestone
denominata M2C4-24 «Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani»
ed e' funzionale al conseguimento del target di «Riqualificare almeno
il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre
l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano» (target
EU M2C4-25, in scadenza al T1 2026). Tale milestone prevede che il
Piano d'azione riduca l'occupazione del terreno e migliori il
risanamento urbano, includendo come minimo:
a) l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le
province autonome;
b) gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per
ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, nonche' le
seguenti:
a) CUP: il Codice unico di progetto (CUP) e' il codice che
identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento
cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
b) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
c) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale;
d) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento
(UE) 2021/241;
e) Principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH):
principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852;
f) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio,
dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento o del progetto
finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o),
del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 108 del 2021, indica che i soggetti attuatori sono: «i
soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli
interventi previsti dal PNRR». Nell'ambito del presente decreto, i
soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome i cui siti
orfani da riqualificare sul proprio territorio in funzione
dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, sono individuati
all'allegato 2, tra quelli di cui al decreto del direttore generale
della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della
transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni;
g) Soggetti attuatori esterni: soggetti pubblici di cui si
avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione operativa degli
interventi, che sottoscrivono gli accordi di cui all'art. 7;
h) Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o
operatore economico coinvolto nella realizzazione del progetto,
quale, a titolo meramente esemplificativo, il fornitore di beni e
servizi o l'esecutore di lavori, e individuato dal soggetto
attuatore, anche esterno, nel rispetto della normativa eurounitaria e
nazionale applicabile, compresa quella in materia di contratti
pubblici;
i) Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma o investimento), che rappresenta
un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, il
cui raggiungimento e' verificato attraverso specifici indicatori.
Art. 3
Assegnazione delle risorse
1. Le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR,
oggetto del presente Piano d'azione, sono destinate alla
riqualificazione dei siti orfani individuati all'allegato 2.
2. In attuazione dei criteri di assegnazione delle risorse di cui
all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2020, le risorse assegnate al
Ministero della transizione ecologica per la misura M2C4,
investimento 3.4, del PNRR, dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pari a
500.000.000,00 euro, sono ripartite tra i soggetti attuatori secondo
la tabella di cui all'allegato 1.
3. Il presente decreto di riparto, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
costituisce titolo per le regioni e province autonome per accertare
le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR nei limiti
degli importi indicati nell'allegato 1.
4. Qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a
finanziamento con le risorse di cui al comma 2 dovesse superare
l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta con ulteriori
risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari.
Art. 4
Siti orfani da riqualificare e specifici interventi
oggetto di finanziamento
1. L'allegato 2 al presente decreto reca l'elenco dei siti orfani
in tutte le 21 regioni e province autonome e i relativi interventi
oggetto di finanziamento mediante le risorse di cui all'art. 3, comma
2.
2. I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni
sito orfano sono stati individuati, su istanza di finanziamento dei
soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del
direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle
risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del
2022.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stati concertati in modo
da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei
siti orfani e pertanto contribuiscono a ridurre l'occupazione del
terreno e a migliorare il risanamento urbano. In particolare, la
tipologia di interventi previsti - messa in sicurezza di emergenza,
piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza
permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di
bonifica - e le matrici ambientali oggetto degli interventi - quali
suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito - sono
coerenti con il target della rivitalizzazione della superficie di
suolo dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e
promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.
Art. 5
Raggiungimento del target della misura M2C4, investimento 3.4
1. Gli interventi elencati all'allegato 2 sono funzionali al
conseguimento del target EU M2C4-25 «Riqualificare almeno il 70%
della superficie del suolo dei siti orfani».
2. Il target EU M2C4-25 e' raggiunto quando almeno il 70% della
somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi
finanziati indicati all'allegato 2 e sue eventuali modifiche ai sensi
dell'art. 12, e' stata riqualificata.
3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target EU
M2C4-25 in ragione della superficie di suolo riqualificata e
determinata secondo una delle seguenti modalita':
a) provvedimento dell'Autorita' competente ai sensi del titolo V,
parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che accerti
che il sito non e' contaminato ai sensi dell'art. 240, comma 1,
lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal caso, il sito
orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;
b) certificazione rilasciata dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In
tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per
l'intera sua superficie;
c) relazione dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente o di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto
attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che asseveri gli
interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in
conformita' al progetto approvato, anche tenendo conto delle
attivita' di verifica prescritte dall'Autorita' competente in sede di
approvazione del progetto ai sensi dell'art. 242, comma 7, ultimo
capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il
sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola superficie
oggetto di asseverazione;
d) relazione finale da parte dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente, territorialmente competente, ai sensi
dell'art. 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per
l'intera sua superficie;
e) certificazione a stralcio rilasciata dall'Autorita' competente
ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25
per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.
4. Ai fini del calcolo del target finale sul territorio nazionale
ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli
interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma di tutte le
superfici di suolo interessate dagli interventi finanziati per
ciascuna regione o provincia autonoma.
Art. 6
Cause di decadenza dal beneficio
1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:
a) la mancanza di coerenza degli interventi rispetto al Piano
d'azione e alla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, anche in
relazione a finalita', target, obiettivi e tempistiche;
b) il mancato tempestivo avvio delle attivita' da parte del
soggetto attuatore e soggetto attuatore esterno finalizzato a
garantire il rispetto dei tempi di attuazione e il conseguimento
degli obiettivi del Piano di azione e della Misura M2C4, investimento
3.4, del PNRR;
c) la violazione del divieto di doppio finanziamento;
d) il mancato rispetto degli obblighi in relazione al
perseguimento del principio del «non arrecare danno
significativo»(cd. «Do Not Significant Harm» - DNSH) e del contributo
all'obiettivo climatico (cosiddetto tagging).
Art. 7
Accordi per l'attuazione degli interventi
1. Con uno o piu' accordi sottoscritti tra il Ministero della
transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti
attuatori esterni, sono disciplinate le modalita' di attuazione e la
ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi degli
interventi da realizzare, rispetto all'elenco dei siti orfani di cui
all'allegato 2.
2. Gli accordi contengono almeno i seguenti elementi:
a) i dati anagrafici e identificativi dei soggetti attuatori e
degli eventuali soggetti attuatori esterni, i relativi obblighi,
nonche' l'indicazione del referente di intervento e dei dati
anagrafici e identificativi dello stesso;
b) le responsabilita' condivise in merito agli adempimenti
previsti per la corretta alimentazione dei sistemi informativi di
monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati;
c) il CUP degli interventi;
d) le modalita' di erogazione delle risorse e della
documentazione a supporto;
e) le spese ammissibili tenendo conto delle finalita' previste
dagli interventi, della normativa nazionale ed eurounitaria, della
vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto
ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
f) i sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controllo
previsti per l'attuazione del PNRR;
g) gli impegni delle parti;
h) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni,
nonche' la durata e i termini di realizzazione dei progetti;
i) gli obiettivi intermedi di ciascun intervento per il
monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione
degli interventi e piu' in generale della M2C4 del PNRR;
l) le azioni correttive necessarie per il raggiungimento
dell'obiettivo della misura M2C4 del PNRR, anche mediante la
sostituzione del target attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui
al decreto del direttore generale della ex Direzione per il
risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n.
222 del 2021, e successive modificazioni, fermo restando il totale
delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3;
m) le cause di revoca, parziale o totale, dei finanziamenti,
anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021, incluso il mancato rispetto dei criteri e
degli impegni di cui al decreto del direttore generale della
Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del
Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022;
n) le modalita', di gestione e rendicontazione delle somme
impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di
intervenuta cessazione dello stato di sito orfano ovvero di
modifica/integrazione dell'allegato 2 al presente decreto;
o) le modalita' per la ripetizione delle spese sostenute per gli
interventi nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto
previsto dall'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
p) la previsione di dichiarazione di aderenza al principio DNSH
negli atti di rendicontazione;
q) ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida,
circolare, prevista per l'attuazione del PNRR.
3. Nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il coinvolgimento
di soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli
interventi, gli accordi contengono altresi' la puntuale descrizione
delle attivita' delegate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi
in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e
delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla
misura, modalita' di trasferimento delle risorse a fronte delle spese
sostenute. Il soggetto attuatore, svolge, nei confronti dei soggetti
attuatori esterni, le attivita' di indirizzo, coordinamento e
supporto, nonche' quelle di validazione delle attivita' svolte e di
verifica dei giustificativi di spesa prodotti.
Art. 8
Requisiti del soggetto attuatore
1. I soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e
garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre prima
della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 7, i seguenti
requisiti:
a) il possesso della capacita' operativa ed amministrativa in
relazione ad ogni progetto proposto;
b) il possesso di competenze, risorse e qualifiche professionali
necessarie per portare a termine il progetto e conseguire target e
milestone previsti dalla Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto
del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto
dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana
gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e
corruzione e doppio finanziamento;
d) non essere stati individuati quali responsabili
dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in
alcun modo contribuito;
e) l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria
alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.
Art. 9
Modifiche degli accordi
1. Ai fini del raggiungimento del target della misura M2C4 del
PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse stanziate e il
rispetto dei termini di completamento dei progetti previsti dalla
misura M2C4 del PNRR, possono essere rimodulati, su conforme
preventiva intesa tra le parti degli accordi, la copertura
finanziaria e i cronoprogrammi degli interventi e relative azioni
(procedurali e di spesa).
2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili in ragione di
revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi
procedimentali dell'intervento potranno essere riprogrammate di
intesa tra le parti degli accordi, su proposta del soggetto
attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti
orfani da realizzare nel territorio regionale e individuati dal
decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento
ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021
e successive modificazioni.
Art. 10
Poteri sostitutivi
1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di
atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel
ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, e'
previsto il ricorso ai poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 12 del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021.
Art. 11
Privacy e norme di rinvio
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonche' e delle
disposizioni contenute all'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, i
soggetti attuatori, anche esterni, sono tenuti a prendere visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul
sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e sulla
piattaforma telematica.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le modifiche all'allegato 2 sono adottate con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
2 del presente decreto.
2. I decreti di modifica dal presente Piano d'azione e dei relativi
allegati, nonche' gli accordi di cui all'art. 7, sono pubblicati sul
sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa
vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed
efficienza della spesa, nonche' certezza dei tempi di realizzazione
delle iniziative finanziate, le variazioni rispetto agli interventi
oggetto del Piano d'azione e dei successivi accordi devono essere
contenute e giustificate.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.