Siti orfani: modificato il D.M. 29 dicembre 2020, concernente il programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. È la conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n. 32 del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021.
Per effetto delle modifiche:
- il ripristino ambientale viene inserito tra le misure comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche e amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione e il collaudo degli interventi;
- sono specificati i criteri di ripartizione delle risorse non disciplinate negli accordi;
- è prevista la possibilità di ricorrere ad altre fonti finanziarie eventualmente disponibili, come anche, per il soggetto beneficiario, di individuarne altre nel caso in cui i fondi a disposizione risultassero insufficienti.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021.
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Decreto del ministero della transizione ecologica 28 dicembre 2021
Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il Programma
nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani. (22A00806)
(in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n.32)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il
quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «Il "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero
della transizione ecologica"»;
Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021», che ha
incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui
all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini
del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il
procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione
ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di
siti contaminati»;
Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800, della legge
n. 145 del 2018;
Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge n. 145
del 2018, prevede altresi' che con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento
alle autorita' competenti delle risorse loro destinate per
l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, che,
ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, ha adottato il «Programma nazionale di finanziamento degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani»;
Considerato che in fase di prima applicazione del «Programma
nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani» e' emersa la necessita' di una espressa
previsione normativa in merito ai seguenti aspetti:
la destinazione delle somme attribuite dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre
2020, ad un soggetto beneficiario che rinuncia al finanziamento;
la possibilita' di finanziare il «Programma nazionale di
finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti orfani» con eventuali e ulteriori risorse aggiuntive che
dovessero rendersi disponibili;
la possibilita' del soggetto beneficiario di individuare altre
fonti di finanziamento per il completamento di interventi qualora le
risorse del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2020 non siano sufficienti;
l'inclusione esplicita nell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre
2020 delle misure per il ripristino ambientale di cui all'art. 240,
comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in
coerenza con quanto gia' previsto dall'art. 1;
Vista la nota prot. 5065 del 16 giugno 2021, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della transizione ecologica, a seguito
di uno specifico quesito della Direzione generale per il risanamento
ambientale, comunica che il decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 non prevede
una fattispecie di rinuncia al finanziamento da parte di uno o piu'
soggetti potenzialmente beneficiari per assenza dei requisiti,
sicche' le somme non coperte da specifici accordi dovrebbero, a
stretto rigore, costituire economia di bilancio e che, pertanto, una
ripartizione tra altri soggetti dovrebbe essere prevista mediante
adozione di un decreto di modifica del predetto decreto ministeriale,
soggetto alla registrazione della Corte dei conti, che stabilisca i
criteri di riparto delle somme eventualmente disponibili in assenza
di specifici accordi con le regioni e province autonome beneficiarie;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 16
dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell'art. 4, dopo le parole «bonifica e messa in
sicurezza permanente» sono inserite le seguenti: «e ripristino
ambientale»;
b) dopo il comma 4 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«5. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3
per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma
beneficiaria sono ripartite, secondo le annualita' di competenza, tra
le Amministrazioni della medesima area geografica, Centro-Nord e
Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1,
rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria.»;
c) al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «per gli anni dal 2019
al 2024» sono inserite le seguenti: «, e con altre fonti finanziarie
che si rendessero disponibili»;
d) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:
«2. Fermo restando il divieto del doppio finanziamento pubblico
di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), il soggetto beneficiario puo'
individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui
all'art. 4 non siano sufficienti.».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.