Siti orfani: modificato il D.M. 29 dicembre 2020

Siti orfani
Pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021

Siti orfani: modificato il D.M. 29 dicembre 2020, concernente il programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. È la conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n. 32 del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021.

Per effetto delle modifiche:

  • il ripristino ambientale viene inserito tra le misure comprensive degli oneri relativi alle  spese  tecniche e amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione e il collaudo degli interventi;
  • sono specificati i criteri di ripartizione delle risorse non disciplinate negli accordi;
  • è prevista la possibilità di ricorrere ad altre fonti finanziarie eventualmente disponibili, come anche, per il soggetto beneficiario, di individuarne altre nel caso in cui i fondi a disposizione risultassero insufficienti.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 dicembre 2021.

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Decreto del ministero della transizione ecologica 28 dicembre 2021

Modifica del decreto  29  dicembre  2020,  concernente  il  Programma
nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e  ripristino
ambientale dei siti orfani. (22A00806)

(in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n.32)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successive  modificazioni,

recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia

di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,

recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  ministeri»,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il

quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «Il "Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato  "Ministero

della transizione ecologica"»;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-  2021»,  che  ha

incrementato la  dotazione  finanziaria  del  fondo  di  cui  di  cui

all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ai  fini

del  finanziamento,  tra  l'altro,  «di  un  programma  nazionale  di

bonifica e ripristino ambientale dei  siti  oggetto  di  bonifica  ai

sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia  stato  avviato  il

procedimento di individuazione del responsabile della  contaminazione

ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche',  in

ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di

siti contaminati»;

Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800,  della  legge

n. 145 del 2018;

Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge  n.  145

del 2018, prevede altresi' che con decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la  Conferenza

unificata, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  trasferimento

alle  autorita'  competenti  delle   risorse   loro   destinate   per

l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 29 dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio  2021,  che,

ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge  30  dicembre  2018,  n.

145, ha adottato  il  «Programma  nazionale  di  finanziamento  degli

interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani»;

Considerato che  in  fase  di  prima  applicazione  del  «Programma

nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e  ripristino

ambientale dei siti orfani» e' emersa la necessita' di  una  espressa

previsione normativa in merito ai seguenti aspetti:

la destinazione delle somme attribuite dal decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  29  dicembre

2020, ad un soggetto beneficiario che rinuncia al finanziamento;

la  possibilita'  di  finanziare  il  «Programma   nazionale   di

finanziamento degli interventi di bonifica  e  ripristino  ambientale

dei siti orfani» con eventuali e  ulteriori  risorse  aggiuntive  che

dovessero rendersi disponibili;

la possibilita' del soggetto beneficiario  di  individuare  altre

fonti di finanziamento per il completamento di interventi qualora  le

risorse del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 29 dicembre 2020 non siano sufficienti;

l'inclusione esplicita  nell'art.  4  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  29  dicembre

2020 delle misure per il ripristino ambientale di cui  all'art.  240,

comma 1, lett. q), del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  in

coerenza con quanto gia' previsto dall'art. 1;

Vista la nota prot. 5065 del  16  giugno  2021,  con  la  quale  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Ufficio  centrale   del

bilancio presso il Ministero della transizione ecologica,  a  seguito

di uno specifico quesito della Direzione generale per il  risanamento

ambientale, comunica che il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020  non  prevede

una fattispecie di rinuncia al finanziamento da parte di uno  o  piu'

soggetti  potenzialmente  beneficiari  per  assenza  dei   requisiti,

sicche' le somme non  coperte  da  specifici  accordi  dovrebbero,  a

stretto rigore, costituire economia di bilancio e che, pertanto,  una

ripartizione tra altri soggetti  dovrebbe  essere  prevista  mediante

adozione di un decreto di modifica del predetto decreto ministeriale,

soggetto alla registrazione della Corte dei conti, che  stabilisca  i

criteri di riparto delle somme eventualmente disponibili  in  assenza

di specifici accordi con le regioni e province autonome beneficiarie;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del  16

dicembre 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 29 dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio  2021,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'art. 4, dopo le parole «bonifica  e  messa  in

sicurezza  permanente»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  ripristino

ambientale»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:

«5. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3

per espressa  rinuncia  della  regione  o  della  provincia  autonoma

beneficiaria sono ripartite, secondo le annualita' di competenza, tra

le Amministrazioni della  medesima  area  geografica,  Centro-Nord  e

Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di  cui  al  comma  1,

rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria.»;

c) al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «per gli anni dal  2019

al 2024» sono inserite le seguenti: «, e con altre fonti  finanziarie

che si rendessero disponibili»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:

«2. Fermo restando il divieto del doppio finanziamento pubblico

di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), il soggetto  beneficiario  puo'

individuare altre fonti di finanziamento qualora le  risorse  di  cui

all'art. 4 non siano sufficienti.».

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

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