Smaltimento carcasse animali: i fondi a sostegno dei costi assicurativi sono stati determinati con il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2022, n. 60.
La disposizione rientra nel fondo di solidarietà nazionale di cui al capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che, allo scopo di tutelare produzioni agricole e zootecniche, strutture aziendali agricole, impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, da calamità naturali atmosferiche e dalla diffusione di malattie infettive, prevede, tra i vari meccanismi, misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi.
Il decreto definisce anche:
- i soggetti aventi diritto;
- gli interventi e le spese ammessi;
- la modalità di presentazione delle domande.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022.
In fondo alla pagina sono disponibili gli allegati in formato pdf; in particolare, l'allegato 2 B reca il modello di domanda di aiuto per lo smaltimento delle carcasse.
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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022
Modalita' attuative e invito a presentare proposte per la campagna
assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle
polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui
ricavi. (22A01570)
(Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2022, n. 60)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui
al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando
i termini, le modalita' e le procedure di erogazione dell'aiuto sui
premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti
12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonche' ai dettami del Piano di
gestione dei rischi in agricoltura 2020.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un
gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla
personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri;
b) «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera e), del decreto 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una
delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile;
c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la
polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore
sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso
di polizze collettive stipulate con la compagnia di assicurazione
dall'organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative
agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la compagnia di
assicurazione;
d) «Avversita' atmosferica»: evento atmosferico, come gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale;
e) «Calamita' naturale»: evento naturale, di tipo biotico o
abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore
agricolo;
f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento,
il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'
i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;
g) «Soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa
agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi
dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna
(soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli
utili che ne derivano;
h) «Piano»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, riferito al «Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2020». Questo strumento stabilisce, tra l'altro,
l'entita' dell'aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto
delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica
delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano
sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui
premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa;
area territoriale; calamita' naturali ed altri eventi eccezionali,
avversita' atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti
produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano sono
disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per
le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto
necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle
risorse pubbliche;
i) «Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio
(SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015,
nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che
garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione
relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione
finanziaria evitando sovra-compensazioni;
j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR,
sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le
informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate
dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015;
k) «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che
coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale
perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della
resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del
Piano e la riduzione del prezzo di mercato;
l) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si intendono i
contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione
assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un
andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento
positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o
meteorologico. Il relativo danno sara' riconosciuto sulla base
dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
m) «Polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze
ricavo e delle polizze indicizzate;
n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico,
identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi
nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosita' e/o la
temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso
che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una
determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce
effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici
biologici;
o) «PMT»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i
criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai
sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2,
comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e il
prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo
trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;
q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per
il percepimento dell'aiuto;
r) «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di
presentazione all'organismo pagatore AGEA attestata dalla data di
trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e
riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al
richiedente;
s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria
anagrafica sul portale AGEA;
t) «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della
domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato,
abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms
sul cellulare del medesimo utente.
Art. 3
Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano
tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del
codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12
gennaio 2015.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena
l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle
carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda
di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore
dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21
dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa
oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il
percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,
e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del
contratto di compartecipazione risulta il conduttore
dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5,
del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto:
a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del
regolamento (UE) n. 702/2014;
b) Le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto
14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti
destinati ad indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art.
25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in
questione;
c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento
(UE) n. 702/2014.
Art. 4
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi
alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli
relativi alla stipula di polizze sperimentali.
2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli
organismi collettivi di difesa, nonche' le cooperative agricole e
loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. Le polizze assicurative collettive sono contratte con
le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori
che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali
organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere
uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle
proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali
risarcimenti.
3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:
i. intestazione della compagnia assicurativa;
ii. codice identificativo della compagnia assicurativa;
iii. intestazione dell'assicurato;
iv. CUAA;
v. campagna assicurativa 2020;
vi. tipologia di polizza;
vii. numero della polizza;
viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;
x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);
xi. garanzie assicurate;
xii. valore assicurato;
xiii. quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri
assicurati);
xiv. tariffa applicata;
xv. importo del premio;
xvi. soglia di danno e/o la franchigia;
xvii. data di entrata in copertura;
xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive
in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa
riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra
l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa);
xix. nome dell'organismo collettivo di difesa contraente (in
caso di adesione a polizza collettiva);
b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare
o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento,
qualora di durata inferiore all'anno solare;
c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i
costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere
ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture
aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti
A.1 e B.1 del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura delle
polizze non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2020 e
non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;
d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con
polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui
all'allegato 1, punto A.2 del presente avviso pubblico, a cui possono
aggiungersi quelle facoltative;
e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno
riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto
B.2-1.1 del presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da
altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le
morti dovute ad altre cause;
f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse
animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza
nell'Anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale. Per le strutture
la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le
informazioni presenti nel fascicolo aziendale;
g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e
per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza
con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;
h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione,
devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e
frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1 del
presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati
al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo
allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1°
novembre 2019 al 31 maggio 2020;
i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno
superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul
ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto
frumento;
j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto
quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al
verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita'
naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita' nazionali.
Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito
incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno,
verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita'
tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che
il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle
colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita
registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o
metereologici;
k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili
all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali,
foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive, di
cui all'allegato 1, punto D.1 del presente avviso pubblico, e coprire
esclusivamente i rischi riportati al punto D.2 secondo le
combinazioni di cui al punto D.3 del medesimo allegato. Inoltre,
devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 e entro le
scadenze riportate al punto D.4 del medesimo allegato;
l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del
danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare
sull'intera produzione assicurata per comune;
m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi
inesistenti ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile o entrare
in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano
cessati;
n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non
e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso
l'abbinamento ad un solo PAI;
o) Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda
di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli
allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e
abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR;
p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei
danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle
perdite causate dai sinistri assicurati.
Art. 5
Impegni e altri obblighi
1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali,
foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive, per
il frumento tenero generico e frumento duro generico, il costo
unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali e dello
smaltimento per le carcasse animali, non possono superare i prezzi
unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti
ministeriali relativi alla campagna assicurativa 2020.
2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'organismo
collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la
stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima
nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio
complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di
controllo da parte dell'organismo pagatore.
3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze
strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia
ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da
parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di
compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del
contributo direttamente all'organismo collettivo di difesa
interessato.
4. Gli organismi collettivi di difesa che intendono incassare le
quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a
costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico,
nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita
all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere
l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.
5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di
appartenenza, la documentazione attestante la stipula e
sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla
compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da
parte dell'organismo pagatore.
6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte
le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui
all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il
pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura
dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle
carcasse animali, delle polizze sperimentali.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, «Nuovo codice degli appalti».
Art. 7
Attivita' propedeutiche alla presentazione
della domanda di aiuto
1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario
che il richiedente abbia:
a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base
alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento
all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa
riferibile (art. 14, comma 2, del decreto 12 gennaio 2015), alle
informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 del
medesimo decreto) e alla verifica della validita' del documento di
identita'; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli
ombrai, riguardanti imprese in attivita' al momento della
presentazione della domanda, dovra' provvedere ad aggiornare la
destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel
caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati
dell'allevamento, qualora il fascicolo aziendale non risulti
aggiornato nel 2020;
b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di
polizze collettive alla verifica del l'avvenuta informatizzazione da
parte dell'organismo collettivo cui aderisce.
Art. 8
Modalita' di presentazione
della domanda di aiuto
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi
successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte
del richiedente. L'organismo pagatore AGEA e' responsabile della
ricezione delle domande di aiuto.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito
dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti
nell'allegato 2 al presente avviso pubblico, puo' essere presentata
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal
suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per
le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul
portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un centro autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore
AGEA.
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei
documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello
cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul
sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo'
sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica,
mediante codice OTP.
3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello
stesso protocollo.
4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno
2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
5. L'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in
caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di
aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente
documentate entro la medesima data, puo' estendere il termine di cui
al precedente comma.
6. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI;
b) la polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta,
opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle
compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 7. In
caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza
del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata
dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad
una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di
polizza;
d) copia del documento di identita' in corso di validita'.
7. I documenti di cui al comma 6 sono associati o acquisiti in
forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
8. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso
di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita'
disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il
richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui
al comma 6, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita'
on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il
richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui
aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al
proprio certificato e la documentazione di cui al comma 6, lettera
c).
9. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle
polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato alla medesima scadenza
di cui al comma 4.
10. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve
indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14
del presente decreto.
11. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.
12. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti
alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento
ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il
pagamento in contanti non e' consentito.
13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la
presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle
disposizioni operative emanate da AGEA.
Art. 9
Istruttoria delle domande di aiuto
1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso
dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del
contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.
2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la
completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto
dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la
validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita'
della domanda di aiuto.
3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri
obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata
con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti
requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di
aiuto.
4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche
di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando
in caso di difformita' la rideterminazione delle quantita' assicurate
nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti
nei decreti ministeriali adottati per la campagna assicurativa 2020.
5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore
risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e
la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi,
calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano.
6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene
sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de
minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
n. 1408/2013.
7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto
vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti
i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.
8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni
realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di
ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su
un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata
dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli
amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad
un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un
fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei
dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti
giustificativi.
9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso
l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA
comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per
visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.
11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del
Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che
determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di
riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento
sulla base della rideterminazione di quantita' e prezzo), la
comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC,
con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990,
verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione
dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10.
12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara'
pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN
l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita'
operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti
destinatari.
13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte
delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione
delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo
al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera
produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria
tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per
prodotto/comune.
Art. 10
Istanza di riesame
1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione via PEC delle modalita' per visualizzare le risultanze
istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito,
il richiedente puo' manifestare interesse a presentare istanza di
riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi
telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime
modalita' indicate nel precedente art. 8.
2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di
ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha
manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso
ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta
presentazione.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione
delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative
emanate da AGEA.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le
modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria
che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso
previste dalla vigente normativa.
Art. 11
Approvazione delle domande
ed erogazione del contributo
1. L'organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei
beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione
della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei
controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione
dell'aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli
specifici decreti di pagamento dell'Agenzia.
2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e' reso disponibile
in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.
3. L'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto
spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate
bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della
domanda di aiuto.
4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione dell'aiuto, in
linea con le necessita' delle parti, l'organismo pagatore AGEA puo'
erogare un acconto fino al quaranta percento della spesa premi
sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva.
Art. 12
Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle domande di aiuto
1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in
parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'organismo
pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN.
Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario
che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli
ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se
da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione
in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in
questione o parte di essi.
3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di
altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo
pagatore AGEA con proprio provvedimento.
4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento
dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti
dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione
complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia
agito in buona fede.
5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere
individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle
informazioni indicate nella domanda stessa.
6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese,
l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della
comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.
7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le
modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Art. 13
Cessione di aziende
1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o
qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di
produzione considerate».
2. L'aiuto puo' essere concesso ed erogato al cessionario, in
relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua
totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima
del pagamento del premio assicurativo e qualora:
a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente
dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la
concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione
probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve
preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi
richiesti dal presente decreto;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;
d) il cessionario abbia pagato il premio.
3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica dei requisiti di cui
all'art. 3 del presente decreto e' svolta avendo riguardo ai
requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e' considerata,
nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici
ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta
per quanto riguarda l'anno 2020.
4. L'aiuto puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara'
dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta
successivamente al pagamento del premio e qualora:
a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del
premio e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.
5. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella sua
totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e' erogato
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
al comma 2, compresa, se del caso, la lettera d). In caso di
pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla
presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti
verra' effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento
successorio:
a) Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del
relativo premio, i controlli relativi agli atti amministrativi
presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti
dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art.
3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in
cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della
domanda di aiuto l'erede dovra' provvedere esclusivamente alla
presentazione di una comunicazione relativa al l'avvenuta successione
per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il
relativo contributo;
b) Qualora invece l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de
cuius ma prima della data di fine copertura della stessa e prima del
pagamento del relativo premio, i controlli degli atti amministrativi
saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia del de
cuius che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data
dall'evento successorio.
6. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della
cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni
operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio
provvedimento.
7. Le modalita' attuative per la gestione del fascicolo aziendale
sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.
Art. 14
Modalita' di gestione della comunicazione
con i richiedenti
1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato
dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo
delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a
rivolgersi sono i seguenti:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06/46651; sito internet:
www.politicheagricole.it; PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it;
Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel.
06/494991; sito internet: www.agea.gov.it; PEC:
protocollo@pec.agea.gov.it
2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita'
competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto
avverranno attraverso PEC.
3. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara'
pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN
l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita'
operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti
destinatari.
Art. 15
Modalita' di calcolo
ed erogazione del contributo
1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa
in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9
del presente decreto e' fino al:
a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
b) 65% per le polizze sperimentali.
Art. 16
Dotazione finanziaria
1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo di
risorse in termini di spesa pubblica di euro 12.000.000,00, oltre ad
eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.
2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla
base delle disponibilita' di bilancio nazionale.
3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al
presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei
fabbisogni di annualita' successive.
Art. 17
Norme di rinvio
1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la data di
avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi
sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del
Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della
citata legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a
disposizione per la definizione dei procedimenti.
2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n.
241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia
possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a
tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito della suddetta tabella.
3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei
confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto e'
ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il
provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.
4. In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei
termini di legge.
5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente.
Art. 18
Informativa sul trattamento
dei dati personali
1. I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione
dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE.
2. Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) quale nominato dal Ministero titolare del
trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA e' in via
Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia
e' il seguente: www.agea.gov.it
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.