Sorveglianza radiometrica anche per gli impianti di autodemolizione?

Sorveglianza radiometrica impianti autodemolizione
Il tema al centro di un interpello ambientale della Cna al Mase

Sorveglianza radiometrica anche per gli impianti di autodemolizione? La domanda è stata posta dalla Cna, per conto della confederazione autodemolitori riuniti (Car), che ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità dell’art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

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Al riguardo è stato acquisito anche il contributo tecnico di Ispra, di cui alla nota protocollo  27 settembre 2024, n. 0175539/MASE.

Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Sorveglianza radiometrica impianti autodemolizione

Interpello ambientale della Cna 9 luglio 2024, n. 126797

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicabilità dell’art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – concernente l’obbligo di effettuazione la sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo – agli impianti di autodemolizione

CNA, in qualità di associazione di categoria rappresentata nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e soggetto affiliante la Confederazione Autodemolitori Riuniti (CAR), con il presente interpello invia a codesta spettabile amministrazione istanza di ordine generale in merito all’applicazione (o meno) della normativa statale richiamata in oggetto. Ciò atteso il rilievo di talune incongruenze interpretative, derivanti, fra le altre cose, dalle reiterate misure di posticipo dell’entrata in vigore delle nuove regole in materia di sorveglianza radiometrica su materiali metallici circa la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, potenzialmente idonee ad interferire sull’agire economico delle imprese appartenenti al comparto dell’autodemolizione.

In premessa, vale la pena richiamare l’art. 72 del d. lgs 101/2020, il quale, al suo comma 1, sotto il profilo soggettivo, precisa che: «I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali».

Per venire subito all’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo corpo di norme concernenti i controlli radiometrici da effettuarsi secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al decreto-legge in oggetto, è anzitutto da notare come le imprese esercenti attività di autodemolizione non integrino i connotati richiesti dall’art. 72, co. 1, primo periodo, del d. lgs 101/2020, tanto da ricadere nella situazione giuridica di obbligati all’espletamento della attività di sorveglianza radiometrica. Ciò, a onor del vero, era già chiaro con l’approvazione della direttiva europea 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 (cfr. art. 93). Ad ogni modo, stando all’atto di recepimento della normativa eurounitaria, lo svolgere, nel medesimo tempo, attività di «importazione», «raccolta» e «deposito» configura, infatti, una tipologia di impresa ben diversa e assai più ampia dalla mera “attività del trattare” veicoli non più in uso. Da altro angolo di visuale, lo svolgere «operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta» trasmoda il proprium delle imprese il cui operare attiene al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso. Anche perché il materiale d’ingresso degli impianti di autodemolizione è rappresentato non già da rottami o materiali di risulta, ma esclusivamente da veicoli non in uso, consegnati dall’ultimo detentore (o dal concessionario incaricato), ovvero da singole parti dei veicoli in via di dismissione. E men che meno può esservi corrispondenza in termini di agire produttivo fra ciò che materialmente si estrinseca all’interno di un impianto autorizzato al trattamento di veicoli giunti “a fine vita”, non per niente preordinato al recupero o allo smaltimento degli stessi, e la «attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo» svolta nella cornice di «grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito». Attività, quella di importazione da Paesi terzi, che immediatamente precede la fase di perfezionamento dei prodotti (semilavorati metallici) ovvero che postula direttamente la loro messa in commercio (prodotti finiti): ergo, una attività che riflette l’inizio del ciclo di vita di un bene e non di certo la fase terminale della sua pratica utilizzazione.

D’altra parte, la previsione dell’obbligo di sorveglianza radiometrica è da coordinarsi con la disciplina relativa ai veicoli fuori uso e la gestione dei rifiuti, vale a dire con quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non appare secondario osservare come i citati atti legislativi manchino di evocare lo svolgimento di attività da attrarre nel perimetro applicativo della sorveglianza radiometrica, proprio perché la finalizzazione delle attività oggetto di regolamentazione nei ricordati decreti delegati risulta tendere verso una differente e più limitata direzione di senso.

Inoltre, tra le numerose e dettagliate prescrizioni richieste dagli Organi competenti per il rilascio dei rinnovi autorizzativi degli impianti di autodemolizione, non viene disposta alcuna attività di sorveglianza radiometrica.

Sul piano sanzionatorio, tuttavia, occorre registrare come un numero non irrilevante di imprese del comparto dell’autodemolizione siano state oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo, i quali hanno contestato l’assenza, presso gli impianti ispezionati, di apparecchiature idonee alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati in metallo, comminando onerose sanzioni. In poche parole, l’inosservanza delle prescrizioni riguardanti la sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è stata fatta valere dall’autorità amministrativa anche nei confronti di soggetti d’impresa che, a rigore, si collocano al di fuori della sfera di applicazione dell’art. 72 del d. lgs 101/2020.

In questo quadro, però, le Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti approvate da ISPRA il 20 maggio 2014, indirettamente richiamate all’art. 72, co. 3 e 5, del d. lgs 101/2020 allorché il legislatore fa ricorso alla locuzione «norme di buona tecnica», ammettono, con riferimento alle attività di autodemolizione (paragrafo 7.1.3 delle menzionate linee guida), l’applicabilità di «una specifica esenzione della sorveglianza radiometrica», posto che le imprese in questioni trattano «una categoria particolare di rifiuto ferroso, la cui provenienza è particolarmente ben definita e nel quale non è previsto in genere la presenza intenzionale di materiali radioattivi».

Lo stesso Ministero dell’Ambiente, con la nota del 27 maggio 2019 avente per oggetto “Obbligo di sorveglianza radiometrica ex art. 157 del d. lgs..230/1995 per le attività di gestione dei rifiuti metallici da autodemolizione”, in risposta ad una richiesta di parere tecnico, richiama le citate Linee Guida ISPRA, evidenziando come, per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi, sia possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi. Ipotizza, inoltre, la potenziale presenza di sostanze radioattive nel corso delle operazioni di autodemolizione solo di automezzi già impiegati in ambito militare. In tale ultima ipotesi, tuttavia, un veicolo fonte di radioattività di provenienza militare (obbligatoriamente dichiarato contaminato dal detentore) deve essere gestito nell’ambito della specifica normativa dei rifiuti radioattivi e mai potrà essere conferito presso i centri di autodemolizione autorizzati che, come già ricordato, gestiscono esclusivamente ordinari veicoli “a fine vita” o parti di essi.

Sulla base di tali considerazioni, al fine di assicurare la necessaria chiarezza agli operatori del comparto e agli enti incaricati dei controlli, si chiede – con il presente interpello – di chiarire la correttezza della lettura normativa prospettata, con conseguente esclusione degli impianti di autodemolizione dall’ambito applicativo del citato art. 72 d. lgs 101/2020.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 ottobre 2024, n. 182906

Oggetto: risposta istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicabilità agli impianti di autodemolizione dell’art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, concernente l’obbligo di effettuazione la sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo

 

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo n. 0126797/MASE il 09-07-2024, Codesta Confederazione, in qualità di associazione di categoria rappresentata nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e soggetto affiliante la Confederazione Autodemolitori Riuniti (CAR), ha presentato, tramite il proprio Presidente, istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3- septies del D.Lgs. 152/2006 in merito all’ambito di applicazione dell’art.72 del D.Lgs. 101/2020 alle imprese del comparto dell’autodemolizione, in quanto alcune erano state oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo, i quali, contestata l’assenza di apparecchiature idonee alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati in metallo, avevano comminato sanzioni alle stesse.

Nello specifico, la citata Confederazione ha formulato interpello ambientale ex art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006 sull’applicabilità dell’art. 72 del D.lgs. 31 luglio 2020, n.101 e ss.mm.ii. agli impianti di autodemolizione.

Al riguardo è stato acquisito anche il contributo tecnico di ISPRA, di cui alla nota protocollo n. 0175539/MASE del 27-09-2024 e si rappresenta quanto segue.

La disciplina relativa alla gestione dei veicoli fuori uso è dettata dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” che, all’art.3 comma 1, definisce:

  • alla lettera b) la definizione di “veicolo fuori uso”; inteso come un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi ((dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) e successive modifiche;
  • alla lettera o) la definizione di ’impianto di trattamento”, inteso come “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f)”;
  • alla lettera f) la definizione di “trattamento”, come “le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);
  • alla lettera p) la definizione il “centro di raccolta”, come l’impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso.
    Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 non prevede la definizione di “impianto di autodemolizione”.

Il DPCM 26 gennaio 2024, recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, nelle istruzioni relative alla scheda AUT (autodemolitore), paragrafo 7.2, chiarisce che i soggetti che devono compilare questa sezione del modello sono quelli che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione ai sensi del D.Lgs. 209/2003. I rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza sono depurati da tutte le componenti pericolose (accumulatori, serbatoi di gas, componenti che possono esplodere, carburante, filtro olio, condensatori, componenti contenti mercurio, oli, ecc.) e, successivamente, avviati ad ulteriori operazioni di demolizione e smontaggio, nonché ad operazioni per la promozione del riciclaggio.

Il D.Lgs. 209/2003 non prevede esplicitamente fra le dotazioni del “centro di raccolta” (cfr. punto 2.1 dell’allegato I) l’obbligo della presenza di un sistema di sorveglianza radiometrica.
Il richiamato articolo 72 del d.lgs. 101/2020, al comma 1, individua i soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta “al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente [......]. Tali soggetti sono coloro che “a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici”, nonché i soggetti che, “in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo”. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.

Va, tuttavia, rilevato che in molti casi gli impianti che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli ricevono anche altre tipologie di rifiuti (componenti e altri rottami) sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.

Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l’assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l’impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica.

[fonte foto: https://shorturl.at/M3NPx]

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