Modificati gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. È quanto ha disposto il regolamento delegato (Ue) della Commissione 11 dicembre 2018, n. 2019/330, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 27 febbraio 2019, n. 59.
Coinvolti nel processo di aggiornamento, tra gli altri, i composti di tributilstagno e di mercurio.
Sempre sul tema delle sostanze chimiche è stata da poco pubblicata la direttiva 2019/130 che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (CLICCA QUI).
Di seguito il testo integrale del regolamento n. 2019/330.
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Regolamento delegato (Ue) 2019/330 della Commissione 11 dicembre 2018 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(in G.U.C.E. L del 27 febbraio 2019, n. 59)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [1]GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio [2]Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27)..
(2) La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). relativi alla non approvazione - o al non rinnovo dell'approvazione - delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso «pesticidi» e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3) La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). , per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4) La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso «pesticidi» è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5) La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6) In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.
(7) I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)., apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8) In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio [6]Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1)., ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [7]Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)., esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [8]Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1). ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.
(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
(11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:
a) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
b) L'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile dal 1° maggio 2019 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:
(1) | l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:
|
(2) | l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:
|
(3) | l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:
|
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CEE) n. 649/2012 è così modificato:
(1) | nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:
|
(2) | La parte 2 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 2 Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.
|
Note
1. | ↑ | GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60 |
2. | ↑ | Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27). |
3. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). |
4. | ↑ | Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). |
5. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). |
6. | ↑ | Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1). |
7. | ↑ | Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). |
8. | ↑ | Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1). |