Sostanze e miscele: modifiche per il regolamento n. 1272/2008

Pubblicato il regolamento delegato (Ue) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021

Sostanze e miscele: modifiche per il regolamento n. 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio (Clp). È quanto dispone il regolamento delegato (Ue) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 (in G.U.C.E. L del 28 maggio 2021, n. 188) recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

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Per effetto è modificata la tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, al regolamento Clp, contenente l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento delegato (Ue) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(in G.U.C.E. L del 28 maggio 2021, n. 188)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006[1]GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1., in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
(2) All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia (RAC), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri[2]I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/ su dette proposte. Tali pareri del comitato sono:

— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza 1,2,4-triazolo;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza 1,4-diossano;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza salicilato di benzile;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza flumioxazin (ISO);
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza mancozeb (ISO);
— parere del 15 marzo 2019 sui fattori-M concernenti il pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico per le sostanze contenenti rame elencate nel regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza N-{2-[[1,1’-bi(ciclopropil)]-2-il]fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazolo-4-carbossamide; sedaxane;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza N-metossi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carbossamide; pidiflumetofen;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza p-cimene; 1-isopropil-4-metilbenzene;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza p-menta-1,3-diene; alfa-terpinene; 1-isopropil-4-metilcicloesa-1,3-diene;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza protioconazolo;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza (R)-p-menta-1,8-diene;d-limonene;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza tiofanato-metile;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza tolclofos-metile (ISO); tiofosfato di O-(2,6-dicloro-p-tolil) e O,O-dimetile;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza tolpiralato;
— parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza disolfuro di trinichel;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza azametiphos;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza 2-fenossietanolo;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza 2,2,-dibromo-2-cianoacetammide;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza 3-amminometil-3,5,5-trimetilcicloesilammina;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza 6,6’-di-ter-butile-2,2’-metilendi-p-cresolo;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza diflufenican (ISO) N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluorometil)fenossi]-3-piridincarbossamide;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza imidacloprid (ISO); 1-(6-cloropiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenammina;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza pyriofenone;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza acido S-abscissico;
— parere del 13 giugno 2019 sulla sostanza tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilene bifosfato.
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza 4-metilpentan-2-one;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza acido citrico;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza clomazone;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza desmedifam;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza dimetomorf;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza emamectina benzoato;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza esfenvalerate (ISO) (S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza ethametsulfuron-metile (ISO);
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza mecoprop-P (ISO); (R)-2-(4-cloro-2-metilfenossi)acido propionico, suoi sali;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza salicilato di metile;
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza femmedifam (ISO);
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza triflossistrobina (ISO);
— parere del 20 settembre 2019 sulla sostanza triticonazolo;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza 1,4-dimetilnaftalene;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-diidrossi-5,6-dimetileptan-2-ile]-5,6-diidrossi-7a,9a-dimetilesadecaidro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]ossepin-3-one; 24-epibrassinolide;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza 3-metilpirazolo;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza carbendazim (ISO); benzimidazol-2-ilcarbammato di metile;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza cipermetrina cis/trans +/- 40/60; (RS)-α-ciano-3-fenossibenzile (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza imazamox (ISO); acido (RS)-2-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il)-5-metossimetilnicotinico;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza tetrafluoroetilene;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza tiametoxam (ISO); 3-(2-cloro-tiazolo-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]ossadiazinan-4-ilideno-N-nitroammina;
— parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza trinexapac-etile (ISO); etil 4-[ciclopropil(idrossi)metilene]-3,5-diossocicloesanocarbossilato;

(3) Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L’inclusione dei valori armonizzati delle STA nelle voci elencate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevola l’armonizzazione della classificazione delle miscele ed è di ausilio alle autorità incaricate dell’attuazione. A seguito di ulteriori valutazioni scientifiche di talune sostanze, l’Agenzia ha calcolato i valori delle STA per ossido di dirame, dicloruro di rame triidrossido, esaidrossosolfato di tetrarame ed esaidrossosolfato idrato di tetrarame, fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico), carbonato di rame(II)--idrossido di rame(II) (1:1), diidrossido di rame; idrossido di rame(II), poltiglia bordolese; prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio e solfato di rame pentaidrato, oltre a quelli proposti nei pareri del RAC per altre sostanze. Tali valori delle STA dovrebbero essere inseriti nella penultima colonna della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(4) La Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni che contestano la valutazione scientifica contenuta nei pareri del RAC del 15 marzo 2019 sulla sostanza mancozeb, del 20 settembre 2019 sulla sostanza 4-metilpentan-2-one, e del 20 settembre 2019 sulla sostanza dimetomorf. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e non sono state ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull’analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC.
(5) La Commissione ritiene pertanto appropriato introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(7) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. Tali obblighi possono includere quelli fissati all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). o all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di entrata in vigore per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
2. I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/
3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

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