Novità per etichette e imballaggi di sostanze e miscele chimiche con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2016, n. 61 ,del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39. Il provvedimento, infatti, ha attuato la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto CLP).
Nel mirino del legislatore soprattutto gli agenti biologici, ma anche alcune disposizioni del testo unico sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
A seguire il testo integrale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al
regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(16G00047)
in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2016, n. 61
Vigente al: 29-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al
regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20
maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione e l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH);
Visto il regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione del 28
maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato II;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014, e, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contenente il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in
materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e dello
sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV,
XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle
seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati
chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli
articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la
parola: «preparati» e' sostituita dalla seguente: «miscele» e
all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati
cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele
cancerogene o mutagene»;
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e' sostituita
dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le parole: «preparato
pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;
c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione
come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo
per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti
chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";
2) il numero 2) e' soppresso;
3) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1),
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite
di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";
d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n.
1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";
e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal fornitore.";
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o
forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";
f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed
integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti,
sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti
sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in
caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";
g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di
classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato
XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel
corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di
classificazione come agente mutageno di cellule germinali di
categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.
1272/2008.";
h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e'
soppresso;
2) e' aggiunta la seguente nota collegata al segnale di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in
cui il cartello di avvertimento e' utilizzato conformemente alla
presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele
pericolose»;
i) all'allegato XXVI:
1) la sezione 1 e' sostituita dalla seguente:
"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti
sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai
criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo
per la salute in conformita' del regolamento (CE) n. 1272/2008
nonche' i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze
o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere
o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformita'
di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui
luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto
cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti
alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato
XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste
alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2
dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma
di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la
formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi
connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto
di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili
in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele
pericolose.";
2) la sezione 5 e' sostituita dalla seguente:
"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente
all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del
presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella
sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze
chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente
pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale
di magazzinaggio.".
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione A:
1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi
dell'articolo 268, nonche' dell'Allegato XLVI del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o
le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino nell'Allegato
B della presente legge.";
2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di
classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di
pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti
indicazioni di pericolo, sempreche' non figurino ancora nell'Allegato
B della presente legge:
- mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o
2 (H340, H341),
- cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i,
H351),
- tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la
categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso
di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd,
H362),
- tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione
singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;";
b) la sezione B e' sostituita dalla seguente:
"B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
Art. 3
Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977
1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi
dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";
2) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Agenti chimici:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di
classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di
pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti
indicazioni di pericolo:
- tossicita' acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330,
H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi
delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203,
H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240,
H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione
singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione
ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1,
sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie
1 A o 1B (H317);
- cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i,
H351);
- mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o
2 (H340, H341);
- tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360,
H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) piombo e composti;
d) amianto.";
b) alla sezione II, il punto 1) e' sostituito dal seguente:
"1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.