Sostanze ozono lesive: l'emendamento al protocollo di Montreal, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016, è stato ratificato con la legge 21 gennaio 2022, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33).
La legge stabilisce anche che «all'onere derivante dall'incremento del contributo al fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Di seguito il testo della legge 21 gennaio 2022, n. 8; in allegato il testo dell'emendamento.
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Legge 21 gennaio 2022, n. 8
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il
15 ottobre 2016. (22G00011)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33)
Vigente al: 10-1-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo
multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della
fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000,
n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della presente legge
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.