Varato un disciplinare sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e l'importazione di sostanze pericolose.
Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 (in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65), in particolare, si occupa delle violazioni relative a:
- le informazioni, anche diverse dall'obbligo di notifica;
- il divieto di esportazione;
- le informazione sui movimenti di transito;
- le informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.
L'attività di vigilanza e di accertamento, nonché di irrogazione delle sanzioni è esercitata dai ministeri della Salute, dell'Ambiente e dello Sviluppo economico e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, dal corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 28/2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (17G00039) in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65 Vigente al: 2-4-2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare l'articolo 33; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 14; Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose; Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP); Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose; Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR); Ravvisata la necessita' di fornire disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 649/2012 per quanto concerne in particolare, la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 28 del medesimo regolamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 dicembre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato «regolamento». Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati. 2. Le Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 4 del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorita' nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorita' designate dei Paesi membri UE. Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, a colui che, relativamente all'operazione di esportazione di un articolo, non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4. Art. 4 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, della sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro. Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese importatore di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese importatore, ovvero dopo la validita' dello stesso nei termini previsti dall'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento ovvero in mancanza di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero in assenza dell'applicabilita' delle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprieta' intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, ovvero non conformemente a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Art. 6 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro. Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della convenzione di Rotterdam, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 176, di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, che non comunica all'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, le informazioni di cui all'allegato VI, richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i termini stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche, non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall'articolo 17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1 del regolamento, e se necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla distinte zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. Art. 9 Attivita' di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza, nonche' di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto e' esercitata dalle Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L'attivita' di cui al periodo precedente e' esercitata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo. 2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorita' nazionali designate» di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalita' operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242. 3. E' disposto, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore. 4. I soggetti che svolgono l'attivita' di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita' alla legislazione vigente. Art. 10 Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 11 Disposizioni finanziarie 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalita'. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 12 Disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, e' abrogato. 2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare