Sostanze pericolose: le sanzioni per l’import-export irregolare

Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 si occupa, tra le altre, delle violazioni relative alle informazioni, anche diverse dall'obbligo di notifica e alle informazione sui movimenti di transito

Varato un disciplinare sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e l'importazione di sostanze pericolose.

Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28  (in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65), in particolare, si occupa delle violazioni relative a:

  • le informazioni, anche diverse dall'obbligo di notifica;
  • il divieto di esportazione;
  • le informazione sui movimenti di transito;
  • le informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.

L'attività di vigilanza e di accertamento, nonché di irrogazione delle sanzioni  è  esercitata  dai ministeri della Salute, dell'Ambiente e dello Sviluppo economico e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'agenzia delle dogane  e dei monopoli, dal corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano.

Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 28/2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle  disposizioni di  cui

al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione  di

sostanze chimiche pericolose. (17G00039)

            in gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65

Vigente al: 2-4-2017 



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali  per

la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione  della

normativa e delle politiche dell'Unione  europea  ed  in  particolare

l'articolo 33;

  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo semestre ed

in particolare l'articolo 2;

  Vista la legge 24  novembre  1981,  n.  689  recante  modifiche  al

sistema penale e successive modificazioni;

  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  concernente  disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 14;

  Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione  ed  importazione  di

sostanze chimiche pericolose;

  Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  agli  inquinanti  organici

persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la

valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze

chimiche (REACH);

  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

(CLP);

  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei

prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio

79/117/CEE e 91/414/CEE;

  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul

mercato e all'uso dei biocidi;

  Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  176,  recante  ratifica  della

convenzione di Rotterdam sulla procedura  del  consenso  informato  a

priori  per  alcuni  prodotti  chimici  e  pesticidi  pericolosi  nel

commercio internazionale, con  allegati,  fatta  a  Rotterdam  il  10

settembre 1998;

  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante

attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e  successive

modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante

attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE

relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura

dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2011,  n.  200  recante

disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del

regolamento (CE) n. 689/2008  sull'esportazione  ed  importazione  di

sostanze chimiche pericolose;

  Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi  dell'articolo

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,  le

regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  concernente  il

sistema dei controlli ufficiali e relative  linee  di  indirizzo  per

l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e  del

Consiglio   concernente    la    registrazione,    la    valutazione,

l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze  chimiche  (REACH).

(Rep. n. 181/CSR);

  Ravvisata la necessita' di fornire  disposizioni  per  l'attuazione

del regolamento (CE) n. 649/2012 per quanto concerne in  particolare,

la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni

del citato regolamento e  l'individuazione  delle  misure  necessarie

affinche' esse siano attuate in  applicazione  dell'articolo  28  del

medesimo regolamento;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 22 dicembre 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 10 febbraio 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello

sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro  per

gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                         Campo di applicazione

  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la

violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012,

sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di

seguito denominato «regolamento».


                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'articolo   3   del   regolamento   limitatamente    ai    termini

effettivamente utilizzati.

  2. Le Autorita' nazionali  designate  di  cui  all'articolo  4  del

regolamento  sono   il   Ministero   della   salute,   il   Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il  Ministero

dello sviluppo economico.

  3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione

sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale  coordinatrice»,

provvede a coordinare le Autorita'  nazionali  designate  di  cui  al

comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori,  per

la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n.  1907/2006  (REACH)  e

con le Autorita' designate dei Paesi membri UE.


                               Art. 3
  Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15,  paragrafo

  1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa

  alle parti e ad altri Paesi

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente  nella

parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale

sostanza  in  concentrazioni  tali  da  far  scattare  l'obbligo   di

etichettatura ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008,  che  non

ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2,

del regolamento, fatti salvi gli  obblighi  di  cui  all'articolo  8,

paragrafo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del

pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione di un articolo contenente una  sostanza

elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento  in  forma

non  reattiva  o  una  miscela  contenente  tale  sostanza   in   una

concentrazione tale da far scattare  l'obbligo  di  etichettatura  ai

sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n.  1272/2008,  che  non

ottempera  alle  disposizioni  dell'articolo  15,  paragrafo  1   del

regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del

pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente  nella

parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente

tale sostanza in concentrazioni tali da  far  scattare  l'obbligo  di

etichettatura ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008,  che  non

ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo

8,  paragrafo  4,  del  regolamento,  e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a

18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi  dell'articolo

15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  a  colui  che,   relativamente

all'operazione  di  esportazione  di  un  articolo,   non   ottempera

all'obbligo di  revisione  della  notifica  di  cui  all'articolo  8,

paragrafo 4.

                               Art. 4

 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in

  materia di informazioni sull'esportazione  e  sull'importazione  di

  sostanze chimiche

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'esportatore   o

l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero

comunica  in  modo  inesatto  o  incompleto  all'Autorita'  designata

nazionale  coordinatrice  di  cui  all'articolo  2,   comma   3,   il

quantitativo  esportato  o  importato  nell'anno  precedente,   della

sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 10,

paragrafo   1,   del   regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro  a

12.000 euro.

                               Art. 5

 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del  regolamento

  in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che  non  si

conforma  alle  decisioni  contenute   nelle   risposte   del   Paese

importatore di cui all'articolo 14,  paragrafo  4,  del  regolamento,

entro il termine stabilito, e' soggetto alla sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti  2

o 3 dell'allegato I del regolamento o  una  miscela  contenente  tale

sostanza in concentrazione tale da poter far  scattare  l'obbligo  di

etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza  aver

ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese

importatore, ovvero  dopo  la  validita'  dello  stesso  nei  termini

previsti dall'articolo 14, paragrafo 8,  del  regolamento  ovvero  in

mancanza di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero

in assenza dell'applicabilita' delle condizioni di  cui  all'articolo

14,  paragrafo  6,  del  regolamento,  e'  soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a

90.000 euro.

  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione  di  una  sostanza  nei  sei  mesi  che

precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla  data

di  fabbricazione,  a  meno  che  le  proprieta'  intrinseche   della

sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10,  primo  periodo,  del

regolamento lo consentano, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di  esportazione  di  un  pesticida  e  non  predispone

l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14,  paragrafo  11,

del regolamento, ovvero non conformemente a  quanto  stabilito  dallo

stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da

10.000 euro a 60.000 euro.


                               Art. 6

 Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2,  del

  regolamento in materia di divieto di esportazione

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di  esportazione  di  una  sostanza  chimica  o  di  un

articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in  violazione  al

divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato  regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di

una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.


                               Art. 7

 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del  regolamento

  in materia di informazione sui movimenti di transito

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte  3

dell'allegato  I  del  regolamento  in  favore  di  una  parte  della

convenzione di Rotterdam, ratificata con legge  11  luglio  2002,  n.

176, di  cui  all'allegato  VI  del  medesimo  regolamento,  che  non

comunica  all'Autorita'  designata  nazionale  coordinatrice  di  cui

all'articolo 2, comma 3, le  informazioni  di  cui  all'allegato  VI,

richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i  termini

stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da

3.000 euro a 18.000 euro.


                               Art. 8

 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del  regolamento

  in materia di informazioni obbligatorie per  le  sostanze  chimiche

  esportate

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di  sostanze

chimiche  che  non  adempie  agli  obblighi   di   etichettatura   ed

imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da 10.000 euro a 60.000 euro.  Alla  stessa  sanzione  soggiace

chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche,

non  ottempera  ovvero  ottempera  in  modo  inesatto  o   incompleto

all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento,  di

fornire una scheda informativa  sulla  sicurezza  conformemente  alle

disposizioni  di  cui  all'articolo  31  del  regolamento   (CE)   n.

1907/2006.

  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua

un'operazione di esportazione di sostanze chimiche  e  non  ottempera

all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e  la  data

di fabbricazione delle sostanze chimiche,  contemplate  dall'articolo

17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1  del  regolamento,  e  se

necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla  distinte

zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di

una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.



                               Art. 9
                        Attivita' di vigilanza

  1. L'attivita' di vigilanza, nonche' di accertamento e  irrogazione

delle sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  e'  esercitata  dalle

Autorita' nazionali designate di cui  all'articolo  2,  comma  2,  e,

nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane  e

dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e  dalle  regioni  e

province autonome di Trento e  di  Bolzano.  L'attivita'  di  cui  al

periodo precedente e'  esercitata  dalle  regioni  e  dalle  province

autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi  in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il  sistema

dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.

  2. Al fine di permettere il coerente  adeguamento  del  sistema  di

vigilanza, le «Autorita' nazionali designate» di cui all'articolo  2,

comma 2, l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  il  Corpo  della

Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, individuano le modalita'  operative  idonee  ad  attuare  il

regolamento anche in coerenza con i principi  dello  sportello  unico

doganale,  istituito  dall'articolo  4,  comma  57,  della  legge  24

dicembre 2003, n. 350, e  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

  3.  E'  disposto,  a  carico   del   trasgressore,   il   sequestro

amministrativo della sostanza chimica o della miscela  ovvero  di  un

articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto,

alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le  miscele  o

gli articoli sottoposti a sequestro non conformi  al  regolamento  ed

elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a  cura  e

spese del trasgressore.

  4. I soggetti che svolgono  l'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al

presente  articolo  sono  tenuti  agli   obblighi   di   riservatezza

relativamente,  alle  informazioni  acquisite,  in  conformita'  alla

legislazione vigente.



                               Art. 10
                        Disposizioni di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni.


                               Art. 11
                       Disposizioni finanziarie

  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

stabilite, sulla base del costo effettivo del  servizio,  le  tariffe

per  l'integrale  copertura  dei   costi   sostenuti   dall'Autorita'

designata nazionale coordinatrice di cui  all'articolo  2,  comma  3,

connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione

e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo

8, del regolamento e le relative modalita' di versamento. Le  tariffe

sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalita'.

  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita'  previste

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.




                               Art. 12
                          Disposizioni finali

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, e' abrogato.

  2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal

presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla  base

delle variazioni dell'indice nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per

l'intera collettivita', rilevato  dall'ISTAT,  mediante  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro

della salute.

  3.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie di spettanza statale,  per  le  violazioni,

previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilancio

dello Stato.

  4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano

nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare

Allegati

D.Lgs. n. 28/2017

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