Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetta disciplina Rohs): novità con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 26 ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021, n. 281.
In particolare, si tratta di alcune modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con particolare riferimento agli allegati III e IV in merito a sostanze utilizzate per esplosivi (allegato III) e dispositivi a ultrasuoni (allegato IV).
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 26 ottobre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 26 ottobre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE)
2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di
modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
(21A06955)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021, n. 281)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15
gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli
iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile
(professionale);
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell'8
marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validita'
dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici
rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni
intravascolare;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2021/647 e (UE) 2021/884, provvedendo, a tal fine, a modificare
l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
aggiunto il seguente punto 45:
+-------+---------------------------------+-------------------+ | |L'azoturo di piombo, lo stifnato | | | |di piombo, il dipicramato di | | | |piombo, il minio arancione | | | |(tetrossido di piombo), il | | | |biossido di piombo presenti negli| | | |iniziatori elettrici ed | | | |elettronici di esplosivi per uso | | | |civile (professionale) e il | | | |cromato di bario utilizzato nelle| | | |cariche a lungo ritardo degli |Si applica alla | | |iniziatori elettrici ed |categoria 11 e | | |elettronici degli esplosivi per |scade il 20 aprile | | «45 |uso civile (professionale). |2026.» | +-------+---------------------------------+-------------------+
Art. 2
Modifiche all'allegato IV
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. Al punto 42 dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: «Scade
il 30 giugno 2026.».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° novembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punto 42 dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
| |Mercurio nei connettori elettrici | | | |rotanti utilizzati nei sistemi di | | | |imaging ad ultrasuoni intravascolare | | | |in grado di supportare modalita' di | | | |funzionamento con frequenze operative|Scade il 30 | |42 |elevate (> 50MHz). |giugno 2019 |