Sostanze pericolose: ratificata la convenzione di Minamata sul mercurio, completa di allegati, con la pubblicazione della legge 8 ottobre 2020, n. 134 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020, n. 267.
In particolare, la convenzione è finalizzata a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e dei relativi composti. Il settore principalmente interessato è quello estrattivo dell'oro e sono presi in riferimento:
- le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe, con un tenore pari ad almeno il 95 % in peso;
- i composti comprendenti il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il solfuro di mercurio.
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Di seguito il testo della legge 8 ottobre 2020, n. 134 comprensiva del testo integrale della convenzione di Minamata.
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Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio,
con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. (20G00153)
(in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020, n. 267)
Vigente al: 28-10-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
- Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto
il 10 ottobre 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
- Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione
medesima.
Art. 3
Designazione dell'autorita' nazionale competente
e del punto di contatto nazionale
- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' designato quale autorita' nazionale competente per
l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui
all'articolo 1, nonche' quale punto di contatto nazionale per lo
scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4,
della Convenzione medesima.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per
assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di
monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della
Convenzione di cui all'articolo 1.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
- Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660
per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno
2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo,
ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della
Convenzione di cui all'articolo 1, sono destinate nei limiti di
quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di
spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione
allo sviluppo.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della presente legge
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Convenzione di Minamata sul mercurio
Le Parti della presente Convenzione,
Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza chimica che suscita
preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione
atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una
volta introdotto dall'uomo, la sua capacita' di bioaccumulo negli
ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana
e l'ambiente,
Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma
delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di
avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in
modo efficiente, efficace e coerente,
Considerato il paragrafo 221 del documento conclusivo della
conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro
che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno
strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente
il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e
l'ambiente,
Considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo
sostenibile ha ribadito i principi della dichiarazione di Rio de
Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri, le
responsabilita' comuni ma differenziate, la considerazione delle
peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche' la
necessita' di un'azione a livello globale,
Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei
paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio
delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei
bambini, e attraverso loro, delle generazioni future,
Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e
delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio
ed alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e piu' in
generale con la preoccupazione per gli effetti del mercurio sulle
comunita' indigene,
Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di
Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente
derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire
un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non
si ripetano in futuro,
Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico,
tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi
in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di transizione,
al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio
e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione,
Riconoscendo inoltre le attivita' dell'Organizzazione mondiale
della sanita' per la tutela della salute umana in relazione al
mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in materia
ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi
nel commercio internazionale,
Riconoscendo che la presente Convenzione ed altri accordi
internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al
raggiungimento del medesimo obiettivo,
Sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione
e' volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una Parte
derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,
Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una
gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi
internazionali,
Constatando che non vi e' alcuna disposizione della presente
Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare misure nazionali
supplementari, coerenti con le disposizioni della presente
Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente
dall'esposizione al mercurio in conformita' agli altri obblighi di
tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Obiettivo
Obiettivo della presente Convenzione e' proteggere la salute umana
e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio
e di composti di mercurio.
Art. 2
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola
scala», si intende l'estrazione dell'oro effettuata da singoli
individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e
una produzione limitata;
b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche
piu' efficaci per prevenire e, qualora cio' non sia possibile,
ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e
nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel
suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per
una determinata Parte o in relazione ad un impianto specifico nel
territorio di tale Parte. In questo contesto:
i) per «migliori» si intendono le tecniche piu' efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso,
ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in relazione ad
una determinata
Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte,
quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne
l'applicazione in un rilevante settore industriale a condizioni
economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei
benefici, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano
utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione
che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla
Parte in questione, e
iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie utilizzate, le
pratiche operative e le modalita' di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti;
c) per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione
della combinazione piu' adeguata di strategie e misure di controllo
ambientale;
d) per «mercurio» si intende il mercurio elementare (Hg(0),
CAS 7439-97-6);
e) per «composto di mercurio», si intende qualsiasi sostanza
costituita da atomi di mercurio e da uno o piu' atomi di altri
elementi chimici, che puo' essere separata in componenti diversi solo
mediante reazioni chimiche;
f) per «prodotto con aggiunta di mercurio», si intende un
prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un
composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;
g) per «Parte», si intende uno Stato o un'organizzazione per
l'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere
vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione e'
in vigore;
h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti
che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle
Parti;
i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attivita'
di estrazione in cui il mercurio e' il principale materiale
ricercato;
j) per «organizzazione per l'integrazione economica regionale»,
si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di
una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano
conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente
Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente
alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o
approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e
k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera
di una Parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla
presente Convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 3
Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio
- Ai fini del presente articolo:
a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio
con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di
mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e
b) per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di
mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il
solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il
solfuro di mercurio.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a:
a) quantita' di mercurio o di composti di mercurio destinate ad
essere utilizzate per attivita' di ricerca di laboratorio o come
campione di riferimento; o
b) tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in
natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i
minerali o prodotti minerali, incluso il carbone, o i prodotti
derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei
prodotti chimici; o
c) prodotti con aggiunta di mercurio.
Ciascuna Parte non deve consentire attivita' di estrazione
primaria di mercurio a meno che dette attivita' non fossero gia' in
corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della
Convenzione per tale Parte.
- Ciascuna Parte autorizza unicamente il proseguimento delle
attivita' di estrazione primaria di mercurio che erano gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale
Parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale
data. Nel corso di questo periodo il mercurio proveniente dalle
attivita' di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la
produzione di prodotti con aggiunta di mercurio ai sensi
dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo
5, o per essere smaltito ai sensi dell'articolo 11, ricorrendo a
operazioni che non comportano attivita' di recupero, riciclaggio,
rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.
- Ciascuna Parte deve:
a) impegnarsi a censire le singole riserve di mercurio o di
composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di
approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10
tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio;
b) adottare misure al fine di garantire che, qualora la Parte
accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla
dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo
mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione
ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera
a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attivita' di
recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi
alternativi.
- Ciascuna Parte vieta l'esportazione del mercurio ad eccezione
dei seguenti casi:
a) se l'esportazione e' diretta ad un'altra Parte che abbia
fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo
ai fini di:
i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito della
presente Convenzione, o
- ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come
stabilito all'articolo 10; o
b) se l'esportazione e' diretta ad una non-Parte che abbia
fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto,
comprendente una certificazione che attesti che:
i) la non Parte abbia attuato misure destinate a garantire la
protezione della salute umana e dell'ambiente ed il rispetto delle
disposizioni degli articoli 10 e 11, e
ii) il mercurio sara' destinato unicamente ad un uso consentito
ad una Parte dalla Convenzione o per lo stoccaggio temporaneo
ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10.
- Una Parte esportatrice puo' accettare, come consenso scritto ai
sensi del paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al
Segretariato dalla Parte o dalla non-Parte importatrice. Tale
notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei
quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso.
La notifica puo' essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o
non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste
notifiche.
- Ciascuna Parte non consente l'importazione di mercurio
proveniente da una non-Parte cui trasmettera' il proprio consenso
scritto se tale non-Parte non ha fornito una certificazione che
attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi
del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).
- Una Parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione
ai sensi del paragrafo 7, puo' decidere di non applicare il paragrafo
8, purche' mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio
ed abbia attuato misure nazionali al fine di garantire che il
mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La
Parte trasmette al Segretariato una notifica relativa a questa
decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue
restrizioni all'esportazione e le disposizioni normative nazionali,
nonche' informazioni sulle quantita' e sui paesi di origine del
mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato tiene un registro
pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato per l'attuazione e
l'osservanza (della Convenzione ndt) esamina e valuta le notifiche di
questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e
puo' rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle
Parti.
- La procedura di cui al paragrafo 9 e' applicabile fino alla
conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo
tale data, non si potra' piu' ricorrere a questa procedura, a meno
che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti a maggioranza
semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il caso
in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del paragrafo
9 prima della fine della seconda riunione della Conferenza delle
Parti.
- Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in
applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea a dimostrare
che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state
soddisfatte.
- Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti fornisce
ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in
particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il
paragrafo 6 e il paragrafo 8 ed elabora e adotta gli elementi
necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), ed
al paragrafo 8.
- La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati
composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente
Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data
la loro inclusione in un allegato aggiuntivo adottato ai sensi d
dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.
Art. 4
Prodotti con aggiunta di mercurio
- Ciascuna Parte, adottando le opportune misure, vieta la
fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con
aggiunta di mercurio inclusi nella parte I dell'allegato A, dopo la
data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in
questione, fatta eccezione per i casi in cui l'allegato A preveda
delle esclusioni o che la Parte benefici di una deroga registrata in
applicazione dell'articolo 6.
- Una Parte puo', in alternativa a quanto disposto dal paragrafo
1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di un
emendamento dell'allegato A per tale Parte, indicare che attuera'
disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati
nella parte I dell'allegato A. Una Parte puo' scegliere questa
opzione solo se puo' dimostrare di aver gia' ridotto al livello
minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior
parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha
attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in
ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al
momento della notifica al Segretariato della sua decisione di optare
per questa alternativa. Inoltre le Parti che optano per questa
alternativa:
a) devono trasmettere alla Conferenza delle Parti, alla prima
occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate,
quantificando le riduzioni conseguite;
b) devono attuare misure o strategie per ridurre l'utilizzo di
mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i
quali un valore minimo non e' ancora stato ottenuto;
c) devono esaminare eventuali misure aggiuntive per conseguire
ulteriori riduzioni; e
d) non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per
nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente
opzione.
Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti, nell'ambito
del processo di revisione di cui al paragrafo 8, esamina i progressi
e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo.
- Ciascuna Parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di
mercurio inclusi nella parte II dell'allegato A conformemente alle
disposizioni ivi stabilite.
- Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle
Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di
mercurio e le loro alternative, e le rende disponibili al pubblico.
Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche ogni altra
informazione rilevante trasmessa dalle Parti.
- Ciascuna Parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti
assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui
produzione, importazione ed esportazione non siano autorizzate per
tale Parte ai sensi del presente articolo.
- Ciascuna Parte scoraggia la fabbricazione e la
commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per usi non
conosciuti anteriormente alla data di entrata in vigore della
Convenzione per tale Parte, a meno che da una valutazione del
rapporto rischi / benefici relativamente al prodotto si accerti
l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le Parti
forniscono al Segretariato, se del caso, informazioni su ogni
prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i
benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il
Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.
- Qualsiasi Parte puo' presentare al Segretariato una proposta di
inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio,
tale proposta deve comprendere informazioni relative alla
disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica, ai rischi ed
ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative
non contenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al
paragrafo 4.
- Entro e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore
della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e
puo' considerare la possibilita' di modificarlo, ai sensi
dell'articolo 27.
- Nel riesame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la
Conferenza delle Parti tiene conto almeno:
a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 7;
b) delle informazioni messe a disposizione in applicazione del
paragrafo 4; e
c) della disponibilita', per le Parti, di alternative senza
mercurio che sono tecnicamente ed economicamente valide, tenendo
conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.
Art. 5
Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di
composti di mercurio
- Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di
fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di
mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a
produrre prodotti con aggiunta di mercurio, ne' i processi per il
trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.
- Ciascuna Parte, adottando misure appropriate, si adopera per
vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi
di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B, dopo la data
di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i
singoli processi, salvo nei casi in cui una Parte abbia ottenuto una
deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.
- Ciascuna Parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di
mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte
II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.
- Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle
Parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che
utilizzano mercurio o composti di mercurio ed alle loro alternative,
e rende tali informazioni accessibili al pubblico. Il Segretariato
mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili
comunicate dalle Parti.
- Ciascuna Parte che possiede uno o piu' impianti che utilizzano
mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui
all'allegato B deve:
a) adottare misure per limitare le emissioni e i rilasci di
mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;
b) includere nelle sue relazioni trasmesse secondo le disposizioni
dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate ai
sensi del presente paragrafo; e
c) adoperarsi per individuare gli impianti situati nel proprio
territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i
processi elencati nell'allegato B e trasmette al Segretariato, entro
e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della
Convenzione per tale Parte, le informazioni relative al numero ed
alle tipologie di tali impianti ed il consumo stimato su base annua
di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il
Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico.
- Ciascuna Parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio
negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in
vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzino i processi di
fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per
tali impianti.
- Ogni Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto, che non
esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione per
tale Parte, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il
mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno
che la Parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente
dalla Conferenza delle Parti; che il processo di fabbricazione
comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non
esistono alternative senza utilizzo di mercurio che siano
tecnicamente ed economicamente praticabili e che comportino tali
vantaggi.
- Le Parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi e
rilevanti sviluppi tecnologici, sulle alternative senza mercurio
economicamente e tecnicamente sostenibili, nonche' sulle eventuali
misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di
mercurio e di composti di mercurio e le emissioni ed i rilasci di
mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di
fabbricazione di cui all'allegato B.
- Qualsiasi Parte puo' presentare una proposta di modifica
dell'allegato B al fine di includervi un processo di fabbricazione
che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella proposta devono
figurare informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita'
tecnica ed economica ed al rapporto rischi / benefici per l'ambiente
e la salute dei processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di
mercurio.
- Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore
della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e
puo' considerare le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 27.
- In occasione del riesame dell'allegato A secondo le previsioni
del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:
a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 9;
b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo
4; e
c) della disponibilita', per le Parti, di alternative senza
mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenuto
conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.
Art. 6
Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte
- Qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica
regionale puo' far registrare una o piu' deroghe alle date di
eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in
seguito denominate «deroghe», mediante notifica scritta da far
pervenire al Segretariato:
a) al momento dell'adesione alla presente Convenzione; oppure
b) nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di
mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un
processo di fabbricazione in cui e' utilizzato mercurio mediante
modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in
questione entra in vigore per la Parte.
Tale registrazione deve essere corredata da una dichiarazione che
illustri i motivi della richiesta di deroga.
- Una deroga puo' essere registrata per una categoria di cui
all'allegato A o all'allegato B ovvero per una sottocategoria
individuata da qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione
economica regionale.
- Ciascuna Parte che beneficia di una o piu' deroghe deve essere
identificata in un registro. Il Segretariato redige e aggiorna il
registro e lo rende disponibile al pubblico.
- Il registro contiene:
a) un elenco delle Parti che beneficiano di una o piu' deroghe;
b) la deroga o le deroghe registrate per ciascuna Parte; e
c) la data di scadenza di ciascuna deroga.
- Fatta eccezione per il caso in cui una Parte indichi nel
registro un periodo piu' breve, tutte le deroghe ai sensi del
paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione
progressiva indicata nell'allegato A o nell'allegato B.
- La Conferenza delle Parti puo', su richiesta di una Parte,
decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la Parte
non chieda un periodo piu' breve. Nel prendere questa decisione, la
Conferenza delle Parti tiene in debito conto:
a) una relazione della Parte che giustifichi la necessita' di
prorogare una deroga e descriva le attivita' intraprese e pianificate
per eliminare la necessita' della deroga non appena possibile;
b) le informazioni disponibili, anche in relazione alla
disponibilita' di prodotti e processi alternativi che non utilizzano
mercurio o che comportano un consumo piu' limitato di mercurio
rispetto all'utilizzo di cui alla deroga; e
c) le attivita' previste o in atto per garantire lo stoccaggio
del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo
ecologicamente corretto.
Una deroga puo' essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e
per data di eliminazione progressiva.
- Una Parte puo' in qualsiasi momento ritirare una deroga,
mediante notifica scritta al Segretariato. Il ritiro di una deroga ha
effetto a partire dalla data specificata nella notifica.
- Pur tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 1, nessuno
Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale puo'
far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di
eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato negli
allegati A o B, salvo che una o piu' Parti siano ancora registrate
per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di
una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o
organizzazione per l'integrazione economica regionale puo', entro i
termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), far registrare una
deroga per il prodotto o processo in questione che scade dieci anni
dopo la data di eliminazione progressiva.
- Nessuna delle Parti puo' beneficiare di una deroga decorsi 10
anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un
processo incluso negli allegati A o B.
Art. 7
Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola
scala
- Le misure di cui al presente articolo ed all'allegato C si
applicano alle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a
livello artigianale e su piccola scala che ricorrono
all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal
minerale.
- Ciascuna Parte sul cui territorio si svolgono attivita' di
estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su
piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte
a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di
composti di mercurio nonche' le emissioni ed i rilasci in ambiente di
mercurio proveniente da tali attivita' di estrazione e
trasformazione.
- Ciascuna Parte notifica al Segretariato se, in qualsiasi
momento, valuta che l'attivita' di estrazione e trasformazione
dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio
sia di entita' tale da poter essere considerata significativa. In tal
caso, la Parte deve:
a) elaborare e attuare un piano d'azione nazionale ai sensi
dell'allegato C;
b) presentare il suo piano d'azione nazionale al Segretariato
entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione ovvero tre anni dopo la notifica al Segretariato, se
quest'ultima data e' successiva; e
c) in seguito procedere ogni tre anni ad una valutazione dei
progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del
presente articolo, includendo tali valutazioni nelle relazioni
trasmesse ai sensi dell'articolo 21.
- Le Parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni
intergovernative competenti nonche' altri soggetti, se del caso, per
conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione
puo' comprendere:
a) lo sviluppo di strategie volte a prevenire l'utilizzo di
mercurio o di composti di mercurio nell'attivita' di estrazione e
nella trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola
scala;
b) iniziative nel settore dell'istruzione, della
sensibilizzazione e dello sviluppo di capacita';
c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche sostenibili
alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;
d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;
e) la creazione di partenariati per fornire assistenza
all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e
f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti
al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali
e le tecnologie alternative sostenibili dal punto di vista
ambientale, tecnico, sociale ed economico.
Art. 8
Emissioni
- Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la
riduzione delle emissioni in atmosfera di mercurio e dei composti di
mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di
controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle
categorie elencate nell'allegato D.
- Ai fini del presente articolo:
a) per «emissioni», si intendono le emissioni in atmosfera di
mercurio o di composti di mercurio;
b) per «fonte rilevante», si intende una fonte appartenente ad
una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una Parte
puo', se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che
rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purche' tali
criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di
tale categoria;
c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante
appartenente ad una categoria di cui all'allegato D, la cui
costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo:
i) la data di entrata in vigore della presente Convenzione per
la Parte interessata; ovvero
ii) la data di entrata in vigore, per la Parte interessata, di
un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia
soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtu'
di tale emendamento;
d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una
fonte rilevante che determina un aumento significativo delle
emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni delle emissioni
derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire
se una modifica e' sostanziale o meno;
e) per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte rilevante che
non sia una fonte nuova;
f) per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso
espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la
massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di
mercurio, da una fonte puntuale.
- Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure
necessarie per controllarne le emissioni e puo' predisporre un piano
nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine nonche' gli
obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e' trasmesso
alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte
elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, puo'
includervi il piano elaborato secondo le disposizioni contenute nel
presente paragrafo.
- Per le nuove fonti, ciascuna Parte impone l'uso delle migliori
tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali al fine di
controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena
possibile e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Una
Parte puo' utilizzare valori limite di emissione che siano in linea
con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
- Per le fonti esistenti, ciascuna Parte include in ogni piano
nazionale e attua una o piu' delle misure elencate qui di seguito,
tenendo conto della propria situazione nazionale, nonche' della
fattibilita' tecnica ed economica e dell'accessibilita' economica
delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte:
a) un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile,
ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;
b) valori limite di emissione per controllare e, ove possibile,
ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti;
c) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori
pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti
rilevanti;
d) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti
benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;
e) misure alternative per ridurre le emissioni da fonti
rilevanti.
- Le Parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti
rilevanti esistenti o possono adottare misure diverse in relazione
alle diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate
da una Parte e' realizzare progressi ragionevoli nella riduzione
delle emissioni nel corso del tempo.
- Ciascuna Parte istituisce, non appena possibile e comunque entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per
tale Parte, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni
provenienti da fonti rilevanti.
- Nel corso della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti
adotta orientamenti riguardanti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche
ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e
quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli effetti
incrociati (cross-media effects, n.d.t.); e
b) il sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui al
paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei
valori limite di emissione.
- La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile,
orientamenti concernenti:
a) i criteri che le Parti possono elaborare a norma del paragrafo
2, lettera b);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle
emissioni.
- La Conferenza delle Parti esamina periodicamente e, se del
caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati ai sensi dei paragrafi 8 e
- Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione
delle disposizioni pertinenti del presente articolo.
- Ciascuna Parte riporta informazioni sull'attuazione del
presente articolo nelle sue relazioni trasmesse ai sensi
dell'articolo 21, in particolare le informazioni relative alle misure
adottate in conformita' ai paragrafi dal 4 al 7 ed all'efficacia di
queste misure.
Art. 9
Rilasci
- Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la
riduzione dei rilasci di mercurio e dei composti di mercurio, spesso
indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti
puntali rilevanti non contemplate da altre disposizioni della
presente Convenzione.
- Ai fini del presente articolo:
a) per «rilasci» si intendono i rilasci di mercurio o composti di
mercurio nel suolo o nell'acqua;
b) per «fonte rilevante», si intende qualsiasi fonte antropica
puntuale significativa di rilasci individuata da una Parte che non
sia disciplinata da altre disposizioni della presente Convenzione;
c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante la cui
costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo
la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte
interessata;
d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una
fonte rilevante che determina un aumento significativo dei rilasci,
ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal
recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una
modifica e' sostanziale o meno;
e) per «fonte esistente», si intende qualsiasi fonte rilevante
che non sia una fonte nuova;
f) per «valore limite di rilascio», si intende un limite, spesso
espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione o la
massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte
puntuale.
- Ciascuna Parte provvede, entro e non oltre tre anni dalla
entrata in vigore della Convenzione e successivamente a intervalli
regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali rilevanti.
- Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure
necessarie per controllare i rilasci e puo' predisporre un piano
nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli
obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e' trasmesso
alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte
elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, puo'
includervi il piano elaborato sulla base delle disposizioni del
presente paragrafo.
- Le misure devono comprendere uno o piu' dei seguenti elementi, a
seconda dei casi:
a) valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile,
ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti;
b) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori
pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti
rilevanti;
c) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti
benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;
d) misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti
rilevanti.
- Ciascuna Parte realizza, non appena possibile e, comunque, entro
e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della
Convenzione, un inventario dei rilasci provenienti da fonti rilevanti
che dovra' essere aggiornato anche in futuro.
- La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile,
orientamenti concernenti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche
ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e
quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli effetti
incrociati (cross-media effects, n.d.t.);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle
emissioni.
- Ciascuna Parte deve includere informazioni sull'attuazione del
presente articolo nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo
21, in particolare informazioni relative alle misure adottate
conformemente ai paragrafi da 3 a 6 ed all'efficacia di tali misure.
Art. 10
Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con
esclusione dei rifiuti di mercurio
- Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del
mercurio e dei composti di mercurio, come definiti all'articolo 3,
che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui
all'articolo 11.
- Ciascuna Parte adotta opportune misure per assicurare che lo
stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio
destinati ad un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della
presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo
conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali
prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3.
- La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo stoccaggio
temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di
mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida messe a punto
nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,
nonche' di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti
puo' stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un
allegato aggiuntivo della presente Convenzione in conformita'
all'articolo 27.
- Le Parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con le
organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al fine
di rafforzare lo sviluppo di capacita' per lo stoccaggio temporaneo
ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in
questione.
Art. 11
Rifiuti di mercurio
- Le pertinenti definizioni della Convenzione di Basilea sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del
loro smaltimento si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente
Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Le Parti della
presente Convenzione che non sono Parti della Convenzione di Basilea
utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti
di cui alla presente Convenzione.
- Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di mercurio si
intendono sostanze ovvero oggetti:
a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio;
b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o
c) contaminati da mercurio o composti di mercurio,
in una quantita' superiore alle pertinenti soglie definite dalla
Conferenza delle Parti, in collaborazione ed in modo armonizzato con
gli organi competenti della Convenzione di Basilea, che sono smaltiti
o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti
secondo le disposizioni degli ordinamenti nazionali o della presente
Convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la
roccia sterile e gli sterili delle attivita' minerarie, se non
provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, fatta eccezione per
i casi in cui contengano mercurio o composti di mercurio in quantita'
superiori alle soglie definite dalla Conferenza delle Parti.
- Ciascuna Parte adotta misure adeguate affinche' i rifiuti di
mercurio siano:
a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto delle
linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea e
conformemente alle prescrizioni che la Conferenza della Parti adotta
in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27.
Nell'elaborazione di tali prescrizioni, la Conferenza delle Parti
tiene conto delle normative e dei programmi di gestione dei rifiuti
attuati dalle Parti;
b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati
unicamente per un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della
presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in
applicazione del paragrafo 3, lettera a);
c) non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali
da una Parte della Convenzione di Basilea, se non al fine di uno
smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente
articolo ed alla Convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto
attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la
Convenzione di Basilea, una Parte consente tale trasporto solo dopo
aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, standard e
linee guida internazionali.
- La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare strettamente
con i competenti organi della Convenzione di Basilea per l'esame e
l'aggiornamento, se del caso, degli linee guida di cui al paragrafo
3, lettera a).
- Le Parti sono incoraggiate a cooperare tra loro e con le
organizzazioni intergovernative competenti e, se del caso, con altri
soggetti, al fine di sviluppare e mantenere le capacita' a livello
globale, regionale e nazionale ai fini della gestione ecologicamente
corretta dei rifiuti di mercurio.
Art. 12
Siti contaminati
- Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate
per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti
di mercurio.
- Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali
siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto,
procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la
salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di
mercurio presenti in tali siti.
- Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti
adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci
per:
a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
b) il coinvolgimento del pubblico;
c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti
contaminati;
e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
f) la convalida dei risultati.
Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di
strategie ed all'esecuzione di attivita' volte a individuare,
valutare, classificare per ordine di priorita', gestire e, a seconda
dei casi, risanare i siti contaminati.
Art. 13
Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento
- Coerentemente alle proprie politiche, priorita', piani, e
programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei limiti
delle sue possibilita', risorse per le attivita' nazionali previste
ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. Tali risorse
possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito delle
pertinenti politiche, strategie di sviluppo e budget nazionali,
nonche' finanziamenti bilaterali e multilaterali, ed il
coinvolgimento del settore privato.
- L'efficacia complessiva dell'attuazione della presente
Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipendera'
dall'effettiva attuazione del presente articolo.
- Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel
settore finanziario e tecnico, cosi' come in quello dello sviluppo
delle capacita' e del trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate,
in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attivita'
in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via
di sviluppo nell'attuazione della presente Convenzione per quanto
concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica ed il
trasferimento di tecnologia.
- Le Parti, nei loro interventi in relazione ai finanziamenti,
tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle
circostanze particolari di quelle Parti che sono piccoli Stati
insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.
- E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse
finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo deve
sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti con
economia in fase di transizione nell'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente Convenzione.
- Il meccanismo comprende:
a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e
b) un programma internazionale specifico (SIP) a sostegno dello
sviluppo di capacita' e dell'assistenza tecnica.
Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce
risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per
coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come
deciso dalla Conferenza delle Parti. Ai fini della presente
Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente e'
posto sotto la guida della Conferenza delle Parti cui deve rendere
conto. La Conferenza delle Parti fornisce orientamenti sulle
strategie generali, le politiche, le priorita' di programma e sui
criteri di ammissibilita' per avere accesso ed utilizzare queste
risorse finanziarie. Inoltre, la Conferenza delle Parti fornisce
orientamenti su un elenco indicativo di categorie di attivita' che
potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del fondo fiduciario
del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo
mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle decisioni
adottate, per coprire i costi incrementali dei benefici ambientali
globali e la totalita' dei costi, sempre in base alle decisioni
adottate, di alcune attivita' di supporto.
- Quando fornisce risorse per un'attivita', il fondo fiduciario
del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale
di riduzione del mercurio di tale attivita' proposta in relazione ai
suoi costi.
- Ai fini della presente Convenzione, il programma di cui al
paragrafo 6, lettera b), e' posto sotto la guida della Conferenza
delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle Parti,
alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione, che deve
essere un'entita' esistente, presso la quale il programma e' ospitato
e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito
alla durata del programma. Tutte le Parti e gli altri soggetti
interessati sono invitati, su base volontaria, a fornire risorse
finanziarie al programma.
- La Conferenza delle Parti e le entita' che costituiscono il
meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima
riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per
dare effetto ai precedenti paragrafi.
- Entro la sua terza riunione e, in seguito, a intervalli
regolari, la Conferenza delle Parti esamina il livello di
finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti
ai soggetti ai quali e' affidata la gestione operativa del meccanismo
istituito ai sensi del presente articolo, nonche' la loro efficacia e
capacita' di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle
Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di
transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate
per migliorare l'efficacia del meccanismo.
- Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacita', sono invitate
a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la
predisposizione di risorse provenienti da altre fonti, compreso il
settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attivita'
che sostiene.
Art. 14
Sviluppo di capacita', assistenza tecnica e trasferimento di
tecnologia
- Le Parti collaborano al fine di garantire, nei limiti delle
rispettive possibilita', sviluppo di capacita' e assistenza tecnica
adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via di sviluppo,
in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed i piccoli
Stati insulari in via di sviluppo, nonche' alle Parti con economia in
fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli obblighi
che derivano dalla presente Convenzione.
- Lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica di cui al
paragrafo 1 ed all'articolo 13, possono essere realizzati mediante
accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere
i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri strumenti
multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i
partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare
l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare
alla cooperazione ed al coordinamento con altri accordi ambientali
multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.
- Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti nei limiti
delle loro capacita', promuovono e agevolano, con il sostegno del
settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo
sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle
piu' aggiornate tecnologie alternative, ecologicamente corrette, a
beneficio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in
particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in
via di sviluppo, nonche' delle Parti con economia in fase di
transizione, al fine di rafforzare la loro capacita' di attuare
efficacemente la presente Convenzione.
- La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed in
seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e
delle relazioni delle Parti, ivi comprese quelle previste
dall'articolo 21, nonche' delle informazioni fornite da altre parti
interessate:
a) esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i
progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;
b) valuta le esigenze delle Parti, in particolare le Parti che
sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative;
e
c) identifica le criticita' affrontate dalle Parti, in
particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di
trasferimento tecnologico.
La Conferenza delle Parti elabora raccomandazioni sulle
modalita' di rafforzamento dello sviluppo di capacita',
dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologia ai sensi
del presente articolo.
Art. 15
Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione
-
E' istituito un meccanismo che ha il fine di promuovere
l'attuazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione e
verificarne l'osservanza, che prevede un comitato in qualita' di
organo sussidiario della Conferenza delle Parti. Tale meccanismo, ivi
compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e
presta particolare attenzione alle capacita' e situazioni nazionali
delle Parti.
- Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di
tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il comitato
esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni
attinenti all'attuazione ed all'osservanza, formulando, se del caso,
raccomandazioni indirizzate alla Conferenza delle Parti.
- Il comitato e' composto da 15 membri nominati dalle Parti ed
eletti dalla Conferenza delle Parti, nel rispetto di un'equa
rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle
Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima
riunione della Conferenza delle Parti e, in seguito, secondo le
regole di procedura approvate dalla Conferenza delle Parti ai sensi
del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere competenza in
un settore rilevante in relazione alla presente Convenzione e
rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.
- Il comitato puo' esaminare istanze sulla base di:
a) comunicazioni scritte trasmesse dalle Parti per quanto
concerne il rispetto delle disposizioni;
b) relazioni nazionali trasmesse ai sensi dell'articolo 21; e
c) richieste da parte della Conferenza delle Parti.
Il comitato elabora le proprie regole di procedura, che sono
sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Parti in occasione
della seconda riunione; la Conferenza delle Parti puo' adottare
clausole aggiuntive al mandato del comitato.
- Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni
per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si
raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono
adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti,
sulla base di un quorum di due terzi dei membri.
Art. 16
Aspetti legati alla salute
- Le Parti sono invitate a:
- a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi
mirati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in
particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando
linee guida sanitarie scientificamente fondate relative
all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio, fissando,
ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio,
attivita' di comunicazione/istruzione rivolte alla popolazione, con
la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori
interessati;
b) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di programmi di
educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti
l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio;
c) promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la
prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite
dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e
d) istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacita'
istituzionali e dei professionisti che operano nel settore della
salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il
monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al
mercurio ed ai composti del mercurio.
- La Conferenza delle Parti, nell'esaminare le questioni o le
attivita' legate alla salute, dovrebbe:
a) consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale della
sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno,
altre organizzazioni intergovernative competenti; e
b) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con
l'Organizzazione mondiale della sanita', l'Organizzazione
internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni
intergovernative competenti.
Art. 17
Scambio di informazioni
- Ciascuna Parte agevola lo scambio di:
a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche
relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese
informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla
sicurezza;
b) informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della
produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di
mercurio e di composti del mercurio;
c) informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente
valide ai:
i) prodotti con aggiunta di mercurio,
ii) processi produttivi in cui vengono utilizzati mercurio o
composti di mercurio, e
iii) le attivita' e processi che producono emissioni o rilasci
di mercurio o di composti di mercurio;
ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali
nonche' i costi economici e sociali ed i benefici di tali
alternative; e
d) dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute
derivanti dall'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio, in
stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanita' e
altre organizzazioni competenti, ove opportuno.
- Le Parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo
1, direttamente, tramite il Segretariato, o in collaborazione con
altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle
convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del
caso.
- Il Segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di
informazioni di cui al presente articolo, cosi' come la
collaborazione con le organizzazioni competenti, compresi i
segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente ed altre
iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite
dalle Parti, queste informazioni devono includere le informazioni
provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e
dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel
settore del mercurio.
- Ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale per lo
scambio di informazioni nell'ambito della presente Convenzione, anche
in relazione al consenso delle Parti importatrici di cui all'articolo
- Ai fini della presente Convenzione, non si considerano riservate
le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e
dell'ambiente. Le Parti che procedono allo scambio di altre
informazioni conformemente alla presente Convenzione garantiscono la
tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di
comune accordo.
Art. 18
Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico
- Ciascuna Parte, nei limiti delle sue capacita', promuove e
facilita:
a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni
disponibili concernenti:
i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei
composti di mercurio;
ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti;
iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17;
iv) i risultati delle proprie attivita' di ricerca, sviluppo e
monitoraggio di cui all'articolo 19, e
v) le attivita' per adempiere i propri obblighi derivanti dalla
presente Convenzione;
b) l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del
pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio ed ai
composti di mercurio sulla salute umana e sull'ambiente in
collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e
non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno.
- Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la
possibilita' di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei
rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la
raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantita'
annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi,
rilasciati o smaltiti tramite le attivita' umane.
Art. 19
Ricerca, sviluppo e monitoraggio
- Le Parti, tenuto conto delle proprie capacita' e circostanze
specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera
ed i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di
mercurio e di composti di mercurio;
b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente
rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio
nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in
particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le
tartarughe marine e gli uccelli, nonche' la collaborazione per la
raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di
mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze
sociali, economiche e culturali, in particolare in relazione alle
popolazioni vulnerabili;
d) metodologie armonizzate per le attivita' realizzate ai sensi
dei punti a), b) e c) del presente paragrafo;
e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il
trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione ed il
destino del mercurio e dei composti di mercurio nei diversi
ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra
emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale, antropica e
della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;
f) informazioni sul commercio e gli scambi di mercurio, di
composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e
g) informazione e ricerca sulla disponibilita' tecnica ed
economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori
tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e
monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di
mercurio.
- Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle attivita' di
cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e
dei programmi di ricerca esistenti.
Art. 20
Piani di attuazione
- Ciascuna Parte puo', a seguito di una valutazione iniziale,
sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle
circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione. I piani in questione dovrebbero essere
trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.
- Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il proprio piano di
attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo
riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle Parti
e ad altri orientamenti pertinenti.
- Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi 1 e
2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i soggetti portatori
di interesse al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la
revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.
- Le Parti possono anche coordinarsi in relazione ai piani
regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.
Art. 21
Trasmissione delle relazioni
- Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite
relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le
disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali
misure e degli eventuali elementi di criticita' incontrati
nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione.
- Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui
agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione.
- La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima
riunione, stabilisce la periodicita' ed il formato delle relazioni
che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto
dell'opportunita' di un coordinamento con le altre convenzioni
pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.
Art. 22
Valutazione dell'efficacia
- La Conferenza delle Parti valuta l'efficacia della presente
Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data di entrata in
vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da essa stabiliti.
- Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti,
in occasione della sua prima riunione, provvede a stabilire le
modalita' per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla
presenza ed i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio
nell'ambiente, nonche' sulle tendenze dei livelli di mercurio e dei
composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni
vulnerabili.
- La valutazione e' effettuata sulla base delle informazioni
scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche
disponibili, ivi compresi:
a) le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla
Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2;
b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;
c) le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi
dell'articolo 15; e
d) le relazioni e le altre informazioni pertinenti sul
funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria,
trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacita' istituiti
nell'ambito della presente Convenzione.
Art. 23
Conferenza delle Parti
- E' istituita una Conferenza delle Parti.
- Il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per
l'Ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle Parti
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle
Parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza
stessa.
- Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno
luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una
delle Parti lo richieda per iscritto, purche' tale richiesta venga
supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla data
in cui detta richiesta e' stata comunicata alle Parti dal
Segretariato.
- In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti
delibera e adotta all'unanimita' le norme di procedura e le norme
finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai suoi eventuali
organi ausiliari, nonche' le disposizioni finanziarie che
disciplinano l'attivita' del Segretariato.
- La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed
esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le
funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine:
a) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per
l'attuazione della presente Convenzione;
b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali
e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti;
c) esamina con regolarita' tutte le informazioni messe a sua
disposizione ed a disposizione del Segretariato ai sensi
dell'articolo 21;
d) esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per
l'attuazione e l'osservanza;
e) considera e intraprende eventuali azioni aggiuntive ritenute
necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente
Convenzione; e
f) procede al riesame gli allegati A e B in applicazione
dell'articolo 4 e dell'articolo 5.
- Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia
internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non sono
Parti della presente Convenzione possono essere rappresentati alle
riunioni della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatori.
Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o internazionale, di tipo
governativo o non governativo, competente nei settori disciplinati
dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato del
suo desiderio di essere rappresentato ad una riunione della
Conferenza delle Parti in qualita' di osservatore puo' essere
ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti si opponga.
L'ammissione e la partecipazione di osservatori e' disciplinata dalle
regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.
Art. 24
Segretariato
- E' istituito un Segretariato.
- Il Segretariato svolge le seguenti funzioni:
a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi
organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari;
b) presta, su richiesta, assistenza alle Parti, in particolare
alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase
di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
c) garantisce il coordinamento, se del caso, con i segretariati
di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con
quelli delle altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e
rifiuti;
d) assiste le Parti al fine dello scambio di informazioni
concernenti l'attuazione della presente Convenzione;
e) prepara e mettere a disposizione delle Parti relazioni
periodiche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli
articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;
f) conclude, sotto la supervisione generale della Conferenza
delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari
all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e
g) svolge le altre funzioni del Segretariato previste dalla
presente Convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla
Conferenza delle Parti.
3.Le funzioni del Segretariato della presente Convenzione sono
svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per
l'Ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a
maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti, di
affidare le funzioni del Segretariato ad una o piu' organizzazioni
internazionali.
- La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi
internazionali competenti, puo' adoperarsi per rafforzare la
cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati
di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La
Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali
competenti, puo' fornire ulteriori orientamenti in materia.
Art. 25
Composizione delle controversie
- Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione
mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro
scelta.
- Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o
nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che
non sia un'organizzazione regionale per l'integrazione economica,
puo' dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per
qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione
della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti
di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i
mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati:
a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella
parte I dell'Allegato E;
b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di
giustizia.
- Le Parti che sono organizzazioni regionali per l'integrazione
economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione
all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.
- Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del
paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o
fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato
notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della
stessa.
- La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o
una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti
in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte
internazionale di giustizia, salvo che le parti della controversia
non concordino diversamente.
- Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa
procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono
addivenute ad una composizione della controversia mediante la
procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla
notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la
controversia puo' essere deferita ad una commissione di conciliazione
su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla
parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del
presente articolo.
Art. 26
Modifiche della Convenzione
- Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche della presente
Convenzione.
- Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in
occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo
delle eventuali modifiche proposte e' trasmesso dal Segretariato alle
Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verra'
presentato per l'adozione. Il Segretariato comunica altresi' le
modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per
informazione, al Depositario.
- Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un
accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente
Convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia
possibile raggiungere il consenso, la modifica e' adottata, come
estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e
votanti.
- La modifica e' notificata dal Depositario a tutte le Parti per
ratifica, accettazione o approvazione.
- La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica
sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni modifica adottata
conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che hanno
deciso di essere vincolate a quanto contenuto nel testo di tale
modifica, il novantesimo giorno successivo alla data di deposito
degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di
almeno tre quarti delle Parti che erano Parti al momento
dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra Parte,
la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla
data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di
ratifica, accettazione o approvazione della modifica.
Art. 27
Adozione e modifica degli allegati
- Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte
integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria,
ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come
riferimento anche ai relativi allegati.
- Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere
procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.
- Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore di nuovi
allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:
a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3;
b) se una delle Parti non puo' accettare un allegato aggiuntivo
ne informa per iscritto il Depositario entro un anno dalla data in
cui quest'ultimo ha comunicato alle Parti l'adozione di tale
allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa
eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte puo',
in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa
ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato
aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore per la Parte
interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e
c) allo scadere di un anno dalla data in cui il Depositario ha
comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra
in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di
non accettazione ai sensi della precedente lettera b).
- La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli
allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa
procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore
di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che un
emendamento ad un allegato non entra in vigore nei confronti delle
Parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche
degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel
qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale Parte il
novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il
Depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione relativo a tale modifica.
- Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono
connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato aggiuntivo o
la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in
vigore della modifica della Convenzione.
Art. 28
Diritto di voto
- Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto,
fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
- Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale
esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un
numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti
della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio
diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e
viceversa.
Art. 29
Firma
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e
di tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica a
Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede
centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.
Art. 30
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
- La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica,
all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle
organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa e' aperta
all'adesione degli Stati e delle organizzazioni per l'integrazione
economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui
non e' piu' aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione vengono depositati presso il
Depositario.
- Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica regionale
che diventa Parte della presente Convenzione senza che alcuno dei
suoi Stati membri ne sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi
derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri di una
simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione
e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive
responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla
Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non
hanno la facolta' di esercitare simultaneamente i diritti derivanti
dalla Convenzione.
- Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione
o adesione, l'organizzazione per l'integrazione economica regionale
dichiara l'ambito della sua competenza relativamente alle materie
disciplinate dalla Convenzione. Tale organizzazione informa il
Depositario, il quale a sua volta informa le Parti, circa ogni
eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
- Ciascuno Stato o organizzazione regionale per l'integrazione
economica e' invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della
ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla
Convenzione, informazioni sulle misure adottate per attuare la
Convenzione.
- Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, ciascuna Parte puo' dichiarare che qualsiasi modifica di un
allegato entrera' in vigore nei propri confronti solo in seguito al
deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione relativo a tale modifica.
Art. 31
Entrata in vigore
- La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
- Per ogni Stato o organizzazione regionale per l'integrazione
economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o
vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione
entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
- Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e 2, lo strumento
depositato da un'organizzazione regionale per l'integrazione
economica non e' conteggiato in piu' rispetto allo strumento
depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.
Art. 32
Riserve
La presente Convenzione non puo' essere oggetto di riserve.
Art. 33
Recesso
- Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione per una Parte, tale Parte puo' in qualsiasi momento
recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.
- Tale recesso ha effetto dopo un anno dalla data in cui il
Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data posteriore
specificata nella notifica.
Art. 34
Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il Depositario della
presente Convenzione.
Art. 35
Testi autentici
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da
considerarsi paritariamente autentici, e' depositato presso il
Depositario.
In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.
Allegato A
Prodotti con aggiunta di mercurio
I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal presente allegato:
- a) prodotti essenziali per impieghi di protezione civile o
militari;
- b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o
destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
- c) in assenza di valide alternative prive di mercurio, interruttori
e rele', lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti
con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici, e
dispositivi di misurazione;
d) prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e
e) vaccini contenenti tiomersale come conservante.
Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1
===================================================================== | | Data a partire dalla quale la | | | produzione, l'importazione o | | |l'esportazione del prodotto non| | | sono piu' consentiti (data di | | Prodotti con aggiunta di mercurio | eliminazione progressiva) | +===================================+===============================+ |Batterie, ad eccezione delle | | |batterie a bottone all'ossido di | | |argento e zinco con un tenore di | | |mercurio < 2 % e batterie a bottone| | |zinco-aria con un tenore di | | |mercurio < 2 % | 2020 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Interruttori e rele', ad eccezione | | |dei ponti per la misurazione della | | |capacitanza e delle perdite ad | | |elevata accuratezza e degli | | |interruttori e rele' RF ad alta | | |frequenza negli strumenti di | | |monitoraggio e controllo (tenore | | |massimo di mercurio pari a 20 mg di| | |mercurio per ponte, interruttore o | | |rele') | 2020 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Lampade fluorescenti compatte per | | |usi generali di illuminazione ≤ 30 | | |watt con un tenore di mercurio | | |superiore a 5 mg per bruciatore | 2020 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Lampade fluorescenti lineari (LFL) | | |per usi generali di illuminazione: | | |a) a trifosfori < 60 watt con un | | |tenore di mercurio superiore a 5 mg| | |per lampadina; b) a fosfori | | |alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore| | |di mercurio superiore a 10mg per | | |lampada. | 2020 | +-----------------------------------+-------------------------------+ ===================================================================== | |Data a partire dalla quale | | | la produzione, | | | l'importazione o | | |l'esportazione del prodotto| | | non sono piu' consentiti | | | (data di eliminazione | | Prodotti con aggiunta di mercurio | progressiva) | +=======================================+===========================+ |Lampade al vapore di mercurio ad alta | | |pressione (HPMV) per usi generali di | | |illuminazione. | 2020 | +---------------------------------------+---------------------------+ |Mercurio in lampade fluorescenti a | | |catodo freddo e lampade fluorescenti | | |con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per| | |display elettronici: a) lampade corte | | |(≤ 500 mm) con tenore di mercurio | | |superiore a 3,5 mg per lampada b) | | |lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm) | | |con tenore di mercurio superiore a 5 mg| | |per lampada c) lampade lunghe (> 1500 | | |mm) con tenore di mercurio superiore a | | |13 mg per lampada | 2020 | +---------------------------------------+---------------------------+ |Cosmetici (con tenore di mercurio | | |superiore a 1 ppm) comprendenti saponi | | |e creme schiarenti, ma ad esclusione | | |dei cosmetici per la zona degli occhi | | |in cui il mercurio e' utilizzato come | | |agente di conservazione per il quale | | |non sono disponibili alternative | | |efficaci e sicure. (1) | 2020 | +---------------------------------------+---------------------------+ |Pesticidi, biocidi e antisettici topici| | |2020 I seguenti dispositivi di | | |misurazione non elettronici, ad | | |eccezione dei dispositivi di | | |misurazione non elettronici, | | |incorporati in apparecchiature di | | |grandi dimensioni o utilizzati per | | |misurazioni ad alta precisione, qualora| | |non siano disponibili alternative | | |adeguate prive di mercurio; a) | | |barometri; b) igrometri; c) manometri; | | |d) termometri; e) sfigmomanometri. | 2020 | +---------------------------------------+---------------------------+ (1) I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma di contaminante in tracce non sono considerati. Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3 ===================================================================== | Prodotti con | | | aggiunta di | | | mercurio | Disposizioni | +===================+===============================================+ | |Le misure che una Parte e' tenuta ad adottare | | |per eliminare progressivamente l'amalgama | | |dentale tengono conto delle sue circostanze | | |nazionali e degli orientamenti internazionali | | |in materia e comprendono due o piu' misure tra | | |quelle di seguito elencate: i) fissazione di | | |obiettivi nazionali in materia di prevenzione | | |delle carie dentali e promozione dell'igiene | | |dentale, in modo da ridurre al minimo le | | |esigenze in materia di otturazioni dentali; ii)| | |fissazione di obiettivi nazionali destinati a | | |minimizzarne l'uso; iii) promozione, per le | | |otturazioni dentali, dell'uso di alternative | | |senza mercurio, clinicamente efficaci e | | |efficienti sotto il profilo dei costi; iv) | | |promozione della ricerca e dello sviluppo di | | |materiali di qualita' senza mercurio per l e | | |otturazioni dentali; v) incentivazione delle | | |organizzazioni professionali rappresentative e | | |delle facolta' di odontoiatria a educare e | | |formare i professionisti e gli studenti di | | |questo settore affinche' utilizzino alternative| | |senza mercurio per le otturazioni dentali e | | |promuovano le migliori pratiche in materia di | | |gestione; vi) disincentivazione delle polizze | | |assicurative e dei programmi che favoriscono | | |l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni | | |che non utilizzano mercurio; vii) | | |incentivazione delle polizze assicurative e di | | |programmi che favoriscono l'uso di alternative | | |di qualita' all'amalgama dentale per le | | |otturazioni dentali; viii) limitazione dell'uso| | |dell'amalgama dentale alla sua forma | | |incapsulata; ix) promozione dell'uso delle | | |migliori pratiche ambientali negli ambulatori | | |dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e | |Amalgama dentale |dei suoi composti nell'acqua e nel suolo. | +-------------------+-----------------------------------------------+
Allegato B
Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o
di composti di mercurio
Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2
===================================================================== | Processi di | | | fabbricazione che | | |prevedono l'utilizzo di | | | mercurio o di composti | | | di mercurio | Data di eliminazione progressiva | +========================+==========================================+ |Produzione di | | |cloro-alcali | 2025 | +------------------------+------------------------------------------+ |Produzione di | | |acetaldeide in cui sono | | |utilizzati mercurio o | | |composti di mercurio | | |come catalizzatori | 2018 | +------------------------+------------------------------------------+ Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3 ===================================================================== | Processi che prevedono | | | l'utilizzo di mercurio | Disposizioni | +==============================+====================================+ | |Le misure che le Parti sono tenute | | |ad adottare comprendono, tra | | |l'altro: i) riduzione, rispetto al | | |2010, dell'utilizzo di mercurio del | | |50 % per unita' di produzione entro | | |il 2020; ii) promozione delle misure| | |destinate a ridurre la dipendenza | | |nei confronti del mercurio | | |provenienti dall'estrazione | | |primaria; iii) adozione di misure | | |per ridurre le emissioni e i rilasci| | |del mercurio nell'ambiente; iv) | | |sostegno a favore della ricerca e | | |dello sviluppo nel settore dei | | |catalizzatori e dei processi senza | | |mercurio; v) divieto dell'utilizzo | | |del mercurio entro cinque anni dal | | |momento in cui la Conferenza delle | | |Parti decide che sulla base dei | | |processi esistenti sono tecnicamente| | |ed economicamente realizzabili | | |catalizzatori senza mercurio; vi) | | |comunicazione alla Conferenza delle | | |Parti sull'impegno dispiegato per | | |mettere a punto/individuare | | |alternative ed eliminare l'utilizzo | |Produzione di cloruro di |del mercurio ai sensi dell'articolo | |vinile monomero |21. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Le misure che le parti sono tenute | | |ad adottare comprendono, tra | | |l'altro: i) misure destinate a | | |ridurre l'utilizzo del mercurio in | | |vista dell'eliminazione totale il | | |piu' rapidamente possibile, al | | |massimo entro 10 anni dall'entrata | | |in vigore della Convenzione; ii) | | |riduzione, rispetto al 2010, delle | | |emissioni e dei rilasci del 50 % per| | |unita' di produzione entro il 2020; | | |iii) divieto dell'uso del mercurio | | |nuovo da estrazione primaria; iv) | | |sostegno a favore della ricerca e | | |dello sviluppo in materia di | | |processi senza mercurio; v) divieto | | |dell'utilizzo del mercurio entro | | |cinque anni dal momento in cui la | | |Conferenza delle Parti decide che i | | |processi che non si avvalgono di | | |mercurio sono tecnicamente ed | | |economicamente realizzabili; vi) | | |comunicazione alla Conferenza delle | | |Parti sull'impegno dispiegato per | | |mettere a punto/individuare | | |alternative ed eliminare l'utilizzo | |Produzione di metilato o di |del mercurio ai sensi dell'articolo | |etilato di sodio o di potassio|21. | +------------------------------+------------------------------------+ | |Le misure che le Parti sono tenute | | |ad adottare comprendono, tra | | |l'altro: i) adozione di misure | | |destinate a ridurre l'utilizzo del | | |mercurio in vista dell'eliminazione | | |totale il piu' rapidamente | | |possibile, al massimo entro 10 anni | | |dall'entrata in vigore della | | |Convenzione; ii) adozione di misure | | |destinate a ridurre la dipendenza | | |nei confronti del mercurio | | |proveniente dall'estrazione | | |primaria; iii) adozione di misure | | |destinate a ridurre le emissioni e i| | |rilasci di mercurio nell'ambiente; | | |iv) incentivazione delle ricerca e | | |dello sviluppo nel settore dei | | |catalizzatori e dei processi senza | | |mercurio; v) comunicazione alla | | |Conferenza delle Parti sull'impegno | | |dispiegato per mettere a | | |punto/individuare alternative ed | | |eliminare l'utilizzo del mercurio ai| |Produzione di poliuretano |sensi dell'articolo 21; Il paragrafo| |mediante catalizzatori |6 dell'articolo 5 non si applica a | |contenenti mercurio |questo processo manifatturiero. | +------------------------------+------------------------------------+
Allegato C
Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola
scala
Piani d'azione nazionali
- Le Parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo
3, includono nei loro piani nazionali:
a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;
b) misure per l'eliminazione di:
i) amalgami di minerale grezzo;
ii) combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami
trattati;
iii) combustione di amalgama nelle aree residenziali; e
iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili
cui e' stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;
c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione
del settore delle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a
livello artigianale e su piccola scala;
d) stime di base delle quantita' di mercurio e delle pratiche
utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a
livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
e) strategie per la promozione della riduzione delle emissioni e
dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza,
dell'attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello
artigianale e su piccola scala, includendo i metodi che non
utilizzano mercurio;
f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della
diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali
e estere destinati ad essere utilizzati nelle attivita' di estrazione
e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
g) strategie per coinvolgere i soggetti interessati
nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;
h) una strategia di sanita' pubblica relativa all'esposizione al
mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola
scala e delle loro comunita'. Tale strategia dovrebbe includere, tra
l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli
operatori sanitari ed una campagna di sensibilizzazione con
l'utilizzo delle strutture sanitarie;
i) strategie per prevenire l'esposizione al mercurio utilizzato
nelle attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su
piccola scala delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini
e le donne in eta' fertile (soprattutto le donne in stato di
gravidanza);
j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere
d'oro artigianali e su piccola scala ed alle comunita' interessate; e
k) un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.
Ciascuna Parte puo' includere nel proprio piano di azione
nazionale strategie supplementari per conseguire i propri obiettivi,
come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attivita' di
estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza
l'utilizzo di mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di
marketing.
Allegato D
Elenco delle fonti puntuali di emissioni atmosferiche di mercurio e
di composti di mercurio
Categorie di fonti puntuali:
- centrali elettriche a carbone;
- caldaie industriali a carbone;
- processi di fusione e arrostimento utilizzati per la produzione
di metalli non ferrosi(1) ;
______
(1) Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si
intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.
- impianti per l'incenerimento dei rifiuti
- impianti per la produzione di clinker da cemento.
Allegato E
Procedure di arbitrato e conciliazione
Parte I: Procedura di arbitrato
La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2,
lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione si articola
come segue:
Art. 1
- Una Parte puo' avviare il procedimento di arbitrato
conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione mediante
notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della
controversia. La notifica e' accompagnata da una dichiarazione
esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di
arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica
l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente
Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' controversa.
- La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che
sottopone una controversia ad arbitrato in conformita' alle
previsioni dell'articolo 25 della Convenzione. La notifica e'
corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della
dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla
procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al
precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni
cosi' ricevute a tutte le Parti.
Art. 2
- Se la controversia e' sottoposta ad arbitrato ai sensi del
precedente articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale
composto da tre membri.
- Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i
due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che
funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra piu'
di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro
di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un
cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza
abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una
di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi
titolo.
- Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura
prevista per la nomina iniziale.
Art. 3
- Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di
un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve
la notifica dell'arbitrato, l'altra parte puo' informare al riguardo
il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente
del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.
- Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato
entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario
generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla
designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4
Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente
alle disposizioni della presente Convenzione ed alle norme di diritto
internazionale.
Art. 5
Salvo che le parti della controversia convengano diversamente, il
tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.
Art. 6
Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle parti, puo'
raccomandare essenziali misure provvisorie di protezione.
Art. 7
Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale
arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro
disposizione per:
- a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli
strumenti pertinenti; e
- b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare
testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.
Art. 8
Le parti della controversia e gli arbitri hanno l'obbligo di
salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento
ottenuti in via confidenziale nel corso dei lavori del tribunale
arbitrale.
Art. 9
A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle
particolari circostanze del caso, i costi del tribunale sono
suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il
tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto
finale alle parti.
Art. 10
Ogni Parte che abbia un interesse di rilevanza giuridica riguardo
all'oggetto della controversia, interesse che puo' essere influenzato
dalla decisione, puo' intervenire nel procedimento con il consenso
del tribunale arbitrale.
Art. 11
Il tribunale arbitrale puo' decidere di accogliere e determinare
delle contro-pretese che scaturiscano direttamente dalla
fattispecie oggetto della controversia.
Art. 12
Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulle questioni di
procedura sia su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei
componenti.
Art. 13
- Qualora una delle parti della controversia non si presenti
davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra
parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di
pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua
astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al
procedimento.
- Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale
deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Art. 14
Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro
cinque mesi a decorrere dalla data in cui e' stato istituito al
completo di tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare
tale termine per un periodo che non deve superare ulteriori cinque
mesi.
Art. 15
La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata
all'oggetto della controversia e deve esplicitare le motivazioni
sulle quali e' basata. La decisione riporta i nomi dei membri che
hanno contribuito alla sua emanazione nonche' la data della decisione
finale. Ogni membro del tribunale puo' allegare un parere separato e
diverso dalla decisione finale.
Art. 16
La decisione finale e' vincolante per le parti della controversia.
L'interpretazione della presente Convenzione resa dalla decisione
finale e' vincolante per una Parte che interviene ai sensi del
precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione in
relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La decisione finale
e' inappellabile, a meno che le parti della controversia abbiano
preventivamente convenuto una procedura d'appello.
Art. 17
Eventuali disaccordi che dovessero insorgere tra i soggetti
vincolati dalla decisione finale ai sensi del precedente articolo 16,
per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione
finale, possono essere sottoposti da una parte al tribunale arbitrale
che ha pronunciato la sentenza.
Parte II: Procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo
6, della presente Convenzione, e' la seguente:
Art. 1
La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione
di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della
presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al
Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il
Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a tutte
le Parti.
Art. 2
- Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di
conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali e' designato
da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di comune
accordo dai suddetti membri.
- Nel caso di controversia tra piu' di due parti, le parti
portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i
propri membri della commissione.
Art. 3
Se le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione,
entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del
Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, il
Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte,
procede alle designazioni necessarie entro un ulteriore termine di
due mesi.
Art. 4
Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia
designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il
Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una
delle parti, alla designazione del presidente entro un ulteriore
termine di due mesi.
Art. 5
La commissione di conciliazione assiste in modo indipendente e
imparziale le parti della controversia nel loro tentativo di
raggiungere una composizione amichevole.
Art. 6
- La commissione di conciliazione puo' svolgere le procedure di
conciliazione nel modo che ritiene piu' appropriato, tenendo conto
delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti
contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione.
Puo' adottare le proprie regole di procedura in funzione delle
esigenze, salvo diversa decisione delle parti.
- La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi momento nel
corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la
risoluzione della controversia.
Art. 7
Le parti della controversia cooperano con la commissione di
conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le
richieste della commissione in relazione alla trasmissione di
materiale scritto, alla fornitura dei mezzi di prova ed alla
partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri della
commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il
carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via
confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.
Art. 8
La commissione di conciliazione assume le proprie decisioni a
maggioranza di voti espressi dai propri membri.
Art. 9
Salvo che la controversia sia stata gia' risolta, la commissione di
conciliazione, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione,
elabora una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione
della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto
in buona fede.
Art. 10
In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di
conciliazione a prendere in esame una controversia, sara' la
commissione stessa a decidere in merito alla propria competenza.
Art. 11
Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual
misura delle parti della disputa, salvo che le parti stesse abbiano
concordato diversamente. La commissione tiene un registro delle
proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.