Sostegni-bis: è legge il DL 73/2021

Sostegni-bis
Tra i temi legati alla sicurezza e all'ambiente Dpi, rifiuti, sanificazione, quote di emissione e veicoli a basso impatto

Sostegni-bis: il DL 73/2021 è stato convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176).

 

Sicurezza, ambiente ed energia

Tante le misure in materia di sicurezza, ambiente ed energia:

  • art. 1-quinquies: tra i contributi a sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche quelli a compensazione dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali e l'adozione di dispositivi  di  protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
  • art. 5: proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
  • art. 5-bis: misure per il settore elettrico tra cui l'utilizzo a fini compensativi di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
  • art. 6: agevolazioni per la Tari;
  • Art. 6-ter: misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento  della   selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero;
  • art. 7-ter: aree naturali protette;
  • art. 9-bis: differimento della Tari;
  • art. 10: tra le misure di sostegno al settore sportivo anche un contributo a fondo perduto  a  ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione;
  • art. 11-ter: semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»;
  • art. 28: iniziative internazionali per il finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima;
  • art. 32: credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
  • art. 32-bis: autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione  individuale presso le rivendite di generi di monopolio;
  • art. 41: tra le misure per i contratti di rioccupazione, anche l'esonero dei datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali;
  • art. 48-bis: credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione;
  • art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • art. 51: disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
  • art. 58: tra le misure urgenti per la scuola, risorse anche per: sicurezza nei luoghi di lavoro; smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione; svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e interventi di sanificazione;
  • art. 66: tra le disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, l'estensione dell'obbligo di assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
  • art. 73-quinquies: disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti;
  • art. 74: tra le misure a favore delle forse dell'ordine, anche finanziamenti per la  sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi nonché per l'adeguata dotazione di Dpi;
  • art. 75-bis: tra le misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero l'autorizzazione a stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di infortunio;
  • art. 77: disposizioni finanziarie, tra le altre, a copertura dei danni agli immobili derivanti  dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di  Taranto del gruppo Ilva.

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Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

 

Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 123 del 25  maggio  2021),  coordinato  con  la
legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso  S.O.),
recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali.».
(21A04536)

 

(S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176)

(omissis)

                          Art. 1 quinquies

           Sostegno economico delle istituzioni pubbliche

                     di assistenza e beneficenza

 

1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di  cui  al  presente

comma, alle istituzioni pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  un

sostegno economico utile a garantire la  continuita'  nell'erogazione

delle prestazioni,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con  una  dotazione

di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo

di spesa.

2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo

compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e  2021  in

ragione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  un  contributo

straordinario in favore di ciascuna delle  istituzioni  pubbliche  di

assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:

a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

b) costi per l'adozione di dispositivi  di  protezione  individuale

per gli ospiti e gli operatori;

(omissis)

                               Art. 5

                 Proroga della riduzione degli oneri

                      delle bollette elettriche

1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche

connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici,  prevista

dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,

trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste  anche  per

il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra

il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200  milioni

di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

                             Art. 5 bis

                   Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe

del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente previsti per il  terzo  trimestre  dell'anno

2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di

anidride  carbonica  (CO2),  di  cui  all'articolo  19  del   decreto

legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  e  all'articolo  23  del  decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una  quota  di  competenza  del

Ministero della transizione ecologica e per una quota  di  competenza

del Ministero dello sviluppo economico,  e'  destinata  nella  misura

complessiva di 609 milioni  di  euro  al  sostegno  delle  misure  di

incentivazione   delle   energie   rinnovabili   e    dell'efficienza

energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b)  sono  trasferite  alla  Cassa  per  i  servizi   energetici   e

ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di

euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;

b) quanto a 429 milioni di euro, mediante  utilizzo  delle  risorse

disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di

previsione del Ministero della transizione ecologica e del  Ministero

dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei  proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo  19

del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  competenza  delle

medesime amministrazioni. A  tal  fine  le  disponibilita'  in  conto

residui sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la

successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa  dello  stato

di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini  del

trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di  quota  parte

dei proventi delle aste delle  quote  di  emissione  di  CO2  di  cui

all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,

destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti

sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da

reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione

della dotazione del fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  primo

periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

 

                               Art. 6

                          Agevolazioni Tari

1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie

economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con

una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato

alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,

o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si

provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione

alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica

stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma

1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto

di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1

allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021,

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della

rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in

ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile

dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di

semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti

telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   della

comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita'

economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non

utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate

nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1

della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno

2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(omissis)

                             Art. 6 ter

Misure  di  sostegno  per  l'installazione  di  tecnologie   per   il

  potenziamento  della   selezione   e   per   l'avvio   al   riciclo

  dell'alluminio piccolo e leggero

 

1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al

presente articolo, delle  societa'  di  gestione  degli  impianti  di

riciclo dei rifiuti che,  nell'ultimo  anno  di  crisi  pandemica  da

COVID-19, hanno continuato con difficolta' a  operare  nonostante  la

crisi del sistema  generata  dal  calo  della  domanda  di  materiale

riciclato, nello stato di previsione del Ministero della  transizione

ecologica e' istituito un fondo di 3 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da  emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'

di attuazione del fondo di cui al comma 1  nel  rispetto  del  Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione

C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si  provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato

dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

(omissis)

                             Art. 7 ter

                       Aree naturali protette

 

1.  Sono  consentiti  interventi  di  recupero,  di   riconversione

funzionale e di valorizzazione di  beni  demaniali  ad  uso  militare

situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni

d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere

fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.

2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al  comma  1

del  presente  articolo,  anche  avvalendosi  del  supporto   tecnico

qualificato dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca

ambientale  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   28   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   previa   verifica   della

sostenibilita' degli impatti ambientali  degli  interventi  proposti,

ferma restando l'acquisizione degli atti di  assenso  previsti  dalla

parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(omissis)

                             Art. 9 bis

                       Differimento della TARI

1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22

marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21

maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge

le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(omissis)

                               Art. 10

               Misure di sostegno al settore sportivo

(omissis)

3.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo

interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per

contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito,  per

l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e

delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo

della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  con  una

dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di  spesa,  al

fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto  a  ristoro  delle

spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per  l'effettuazione

di test di diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore  delle

societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno

superato il valore della produzione di 100 milioni di  euro  e  delle

societa'  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche  iscritte   al

registro CONI operanti in discipline ammesse  ai  Giochi  olimpici  e

paralimpici.

(omissis)

                             Art. 11 ter

                  Semplificazione e rifinanziamento

                    della misura «Nuova Sabatini»

1. Al fine di accelerare i processi di  erogazione  dei  contributi

agli investimenti produttivi delle micro,  piccole  e  medie  imprese

previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  alle

domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°  gennaio

2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese

beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo

criteri cronologici, nei limiti delle risorse  autorizzate  ai  sensi

del comma 2, ad erogare le successive quote di  contributo  spettanti

in un'unica soluzione, anche se  non  espressamente  richieste  dalle

imprese  beneficiarie,  previo   positivo   esito   delle   verifiche

amministrative propedeutiche al pagamento.

2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di  assicurare

continuita' alle misure  di  sostegno  agli  investimenti  produttivi

delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2

del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione  di

spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata  di  425

milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  cui  si  provvede   ai   sensi

dell'articolo 77.

(omissis)

                               Art. 28

           Iniziative internazionali per il finanziamento

      dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima

1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle

iniziative multilaterali  per  il  finanziamento  dei  beni  pubblici

globali in materia di salute e clima e' istituito un  apposito  Fondo

nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e

delle finanze con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno

2021.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie  e  al

contrasto  al  COVID-19,  incluse  le   iniziative   promosse   dalle

organizzazioni  facenti   parte   dell'Access   to   COVID-19   Tools

Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di  sviluppo,

dal Fondo Monetario  Internazionale  o  dai  gruppi  intergovernativi

informali;

b) a sostenere  l'azione  per  il  clima  nei  Paesi  in  via  di

sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015,  nell'ambito

delle iniziative promosse  dalle  banche  e  fondi  multilaterali  di

sviluppo,  dal  Fondo   Monetario   Internazionale   o   dai   gruppi

intergovernativi informali.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo

77.

(omissis)

                               Art. 32

               Credito d'imposta per la sanificazione

              e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e

contrastare  la  diffusione  del  COVID-19,  ai  soggetti   esercenti

attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente

riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a

carattere  non  imprenditoriale  munite  di   codice   identificativo

regionale    ovvero,    in    mancanza,     identificate     mediante

autocertificazione  in   merito   allo   svolgimento   dell'attivita'

ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura

pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio

ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli  strumenti

utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione  individuale

e di altri dispositivi atti a garantire la salute  dei  lavoratori  e

degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione  di  tamponi

per COVID-19. Il credito d'imposta  spetta  fino  ad  un  massimo  di

60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo  di  200

milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute per:

a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata

l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati

nell'ambito di tali attivita';

b) la somministrazione  di  tamponi  a  coloro  che  prestano  la

propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e  istituzionali

esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza

previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di

cui alla  lettera  c),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e

vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,

ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di

sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa

ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono

stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del

credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al

comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

                             Art. 32 bis

Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione  individuale

             presso le rivendite di generi di monopolio

1. Le rivendite  di  generi  di  monopolio  sono  autorizzate  alla

vendita di mascherine medico-chirurgiche e  protettive  di  qualunque

tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi,

visiere e protezioni facciali, di camici e  grembiuli  monouso  e  di

ogni altro  dispositivo  di  protezione  individuale  destinato  alle

medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza  dei

dispositivi di cui al presente  comma,  le  rivendite  di  generi  di

monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni  del  fabbricante

in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

(omissis)

                               Art. 41

                     Contratto di rioccupazione

(omissis)

5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo

e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il  contratto  di

cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di

sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi

contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con

esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nel  limite

massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e

applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle

prestazioni pensionistiche.

(omissis)

                             Art. 48 bis

Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione

  professionale di alto livello dei propri dipendenti

1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,

dalla dimensione aziendale e dal settore economico  in  cui  operano,

che effettuano spese per attivita'  di  formazione  professionale  di

alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al

25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui  al

comma 5.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute, fino all'importo  massimo  di  30.000  euro  per  ciascuna

impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente  per

il  periodo  in  cui  e'  occupato  nelle  attivita'  di   formazione

attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento  di  durata

non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti

legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento  delle

conoscenze delle tecnologie previste dal  Piano  nazionale  industria

4.0, quali big data e  analisi  dei  dati,  cloud  e  fog  computing,

sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici,  prototipazione  rapida,

sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica  avanzata  e

collaborativa,  interfaccia  uomo-macchina,   manifattura   additiva,

internet delle cose e delle  macchine  e  integrazione  digitale  dei

processi aziendali.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non

concorre alla formazione  del  reddito,  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai  sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza

l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di

attuazione del presente  articolo,  comprese  quelle  finalizzate  ad

assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

77, comma 7, del presente decreto.

(omissis)

                               Art. 50

                 Interventi urgenti per la vigilanza

                 e la sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di potenziare le attivita'  di  prevenzione  sull'intero

territorio  nazionale  e  di  rafforzare  i   servizi   erogati   dai

Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza  negli  ambienti  e  nei

luoghi di lavoro, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e

Bolzano autorizzano le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario

nazionale,  in  relazione  ai  modelli  organizzativi  regionali,   a

procedere,  in  deroga  agli   ordinari   limiti   assunzionali,   al

reclutamento  straordinario  di  dirigenti  medici,   tecnici   della

prevenzione negli ambienti  e  nei  luoghi  di  lavoro  e  assistenti

sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare

ai  predetti  servizi  per  una  spesa  complessiva   non   superiore

all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma  nella

tabella allegata al presente decreto.

2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa

complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro

annui a decorrere dall'anno 2022.  Conseguentemente  il  livello  del

finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui

concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e

di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento

accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per

le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al

finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al

fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2021  e

per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

3. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applica

l'articolo 26, comma 4,  in  materia  di  utilizzo  flessibile  delle

risorse per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 77.

(omissis)

                               Art. 51

                   Disposizioni urgenti in materia

                    di trasporto pubblico locale

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  incrementata  di  ulteriori

450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al

finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far

fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente

di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli

prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35.

2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province

autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle

disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche

ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di

passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,

nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o

di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con

conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi

di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il

servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11

agosto 2003, n.  218,  nonche'  ai  titolari  di  autorizzazione  per

l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei

servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si

applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria

effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del

decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le

previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12

aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di

idoneita' fisica e psicoattitudinale.

3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,

per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e

termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi

stabilite  emerga  la  necessita'  di  erogare   servizi   aggiuntivi

destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di

primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono

essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia

autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli

uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione

relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel

limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di

contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o

locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di

trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto

2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del

servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di

noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi

aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei

maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la

disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per

l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione

dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra

modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da

Covid-19.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  assegnate  alle  Regioni  e  alle  Province

autonome di Trento e di Bolzano  nonche'  alla  gestione  governativa

della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio

ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione  governativa

navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla  base

dei criteri stabiliti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della

legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  Con  il  medesimo  decreto   e'

determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare  per

le finalita' di cui al comma 4 nonche'  le  modalita'  di  erogazione

delle stesse.

6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di

cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le

finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77.

7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli

utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'

idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'

economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle

misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui

all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito

presso  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'

sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per  l'anno

2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:

a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che

provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato

articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli

spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire

alla realizzazione delle finalita' di cui  al  presente  comma;  tali

contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse

disponibili,  di  iniziative  di   mobilita'   sostenibile,   incluse

iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di

bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli

spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che

provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui

all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a

predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti

casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa

contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al  presente

comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti

delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilita'  sostenibile,

incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di

bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei

piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati  entro  il  termine

del 31 agosto 2021.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri

dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e

dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

sono stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento  dei

contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,

indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i

soggetti beneficiari.

9. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  quantificati  in

complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 77.

(omissis)

                               Art. 58

                    Misure urgenti per la scuola

(omissis)

4. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione

all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato  di  previsione

del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un  fondo,  denominato

«Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno

scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel

2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo

e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo  della

destinazione a misure di contenimento del rischio  epidemiologico  da

realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel  rispetto

dei saldi programmati di finanza pubblica.

4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere  destinate  alle

seguenti finalita':

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza

tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a

distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di

servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene

individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro  materiale,  anche

di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da

COVID-19;

c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con

disabilita', disturbi specifici  di  apprendimento  e  altri  bisogni

educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza,  e

a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti  necessari  per  la

fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione

emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare

misure che contrastino la dispersione scolastica;

e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici

innovativi;

f)  adattamento  degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro

dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni  di

sicurezza, compresi interventi di piccola  manutenzione,  di  pulizia

straordinaria e sanificazione, nonche' interventi  di  realizzazione,

adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,

di ambienti  didattici  innovativi,  di  sistemi  di  sorveglianza  e

dell'infrastruttura informatica.

(omissis)

                               Art. 66

             Disposizioni urgenti in tema di previdenza

              e assistenza nel settore dello spettacolo

(omissis)

4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e  le

malattie    professionali    presso    l'Istituto    nazionale    per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata

dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30

giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti

al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della

cultura, su proposta dell'INAIL, da  adottare  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'   di   attuazione

dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente  comma

e sono  individuati  i  soggetti  tenuti  al  versamento  del  premio

assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei  casi  in

cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,

e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei  premi  e

per la liquidazione  delle  prestazioni  indennitarie.  L'obbligo  di

assicurazione per i lavoratori autonomi  di  cui  al  presente  comma

decorre dal 1° gennaio 2022.

5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente  decreto,  il  personale  orchestrale  delle

fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre

2003, n. 310, e' assicurato contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le

malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(omissis)

                          Art. 73 quinquies

                Disposizioni in materia di incentivi

              per l'acquisto di veicoli meno inquinanti

 

1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 654, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 657, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  350  milioni  di

euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,

che costituisce limite massimo di spesa:

a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione

finanziaria, di autoveicoli le  cui  emissioni  sono  comprese  nella

fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro

(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178;

b)  euro  200  milioni  ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in

locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono  comprese

nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di  cui  all'articolo  1,  comma

654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione

finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica

o autoveicoli speciali di categoria M1  nuovi  di  fabbrica,  di  cui

all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  di

cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che

acquistano in Italia, entro  il  31  dicembre  2021,  un  veicolo  di

categoria M1 usato e di prima  immatricolazione  in  Italia,  per  il

quale  non  siano  gia'  stati  riconosciuti  gli  incentivi  di  cui

all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e

di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30  dicembre  2020,  n.

178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di  mercato  e  non

superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro

6, e  che,  contestualmente,  rottamano  un  veicolo  della  medesima

categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011  ovvero

che nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni

dalla data di  immatricolazione  e  di  cui  l'acquirente  o  un  suo

familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici

mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente  lettera  e'

parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli  importi

di cui alla seguente tabella:

3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e'  riconosciuto

solo in caso di adesione del  cedente  e  fino  a  esaurimento  delle

relative risorse, che  costituiscono  limite  massimo  di  spesa.  Il

cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo

e  recupera  tale  importo  quale  credito  d'imposta,   utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di

cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e

all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,

presentando  il  modello  F24  esclusivamente   tramite   i   servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate.  Per  la

disciplina  applicativa  e  per  le  procedure  di  concessione   del

contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da

1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.

145, nonche' del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  20

marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82  del  6  aprile

2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 77.

(omissis)

                               Art. 74

Proroga  del  contingente  «Strade  sicure»  e  remunerazione   delle

  maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte  dal  personale

  della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di

  finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,

  del Corpo della polizia Penitenziaria

(omissis)

4. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire,  per  il

periodo di cui  al  comma  3,  la  sanificazione  e  la  disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle

medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al

relativo personale impiegato, e' autorizzata,  per  l'anno  2021,  la

spesa di euro  22.651.320,  di  cui  euro  11.625.000  per  spese  di

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

ed euro 11.026.320  per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione

individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

 

7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far

fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e

di acquisto di dispositivi di protezione  individuale  del  Ministero

dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle  prefetture

- uffici territoriali del Governo, e' autorizzata, per  l'anno  2021,

la spesa di euro 2.520.000.

(omissis)

10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie

di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al

contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del

livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo

svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1°  maggio

2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di  euro  1.951.238,  di

cui euro  351.238  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro

straordinario  ed  euro  1.600.000  per  spese  di  sanificazione  ed

acquisto di materiale di protezione individuale.

11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza

in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione

emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo

dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa  complessiva

di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per  il

pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di

lavoro straordinario per lo svolgimento da parte  del  personale  del

Corpo  di  polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti   della   carriera

dirigenziale penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli  istituti

penali  per  minorenni  e  del  personale  appartenente  al  comparto

funzioni  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della

Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi  compiti  derivanti

dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento

epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di

protezione e  prevenzione,  di  sanificazione  e  disinfezione  degli

ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale

nonche' a tutela della popolazione detenuta.

(omissis)

                             Art. 75 bis

            Misure urgenti per la sicurezza degli uffici

                     e del personale all'estero

(omissis)

2. In favore  del  personale  con  sede  di  servizio  in  Stati  o

territori  dove  non  e'  erogata  l'assistenza  sanitaria  in  forma

diretta, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale  e'  autorizzato  a  stipulare  una  o  piu'   polizze

assicurative  per  prestazioni  sanitarie  in   caso   di   malattia,

infortunio, maternita' e, in caso di carenza  in  loco  di  strutture

sanitarie  adeguate  all'evento   occorso,   per   il   trasferimento

dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza  prevede  la

copertura assicurativa  anche  per  i  familiari  a  carico,  purche'

effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3. Per il personale inviato  in  missione  in  Stato  o  territorio

diverso da quello della sede di servizio, nel quale  non  e'  erogata

l'assistenza sanitaria in forma diretta, il  Ministero  degli  affari

esteri  e   della   cooperazione   internazionale   stipula   polizze

assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia  o

infortunio e  per  il  trasferimento  dell'infermo  e  dell'eventuale

accompagnatore.

(omissis)

2-bis. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico e' istituito un fondo, con una dotazione di  5  milioni  di

euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,

destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa  di

5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno

2022, dei danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata

all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di  Taranto

del gruppo ILVA.

2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei

limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del  medesimo  fondo,   i

proprietari di immobili siti nei quartieri della  citta'  di  Taranto

oggetto dell'aggressione di polveri  provenienti  dagli  stabilimenti

siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei  quali  sia  stata  emessa

sentenza  definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della

societa'  ILVA  Spa,  attualmente   sottoposta   ad   amministrazione

straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo  della

procedura, in ragione dei maggiori costi connessi  alla  manutenzione

degli stabili di  loro  proprieta'  ovvero  per  la  riduzione  delle

possibilita'  di  godimento  dei  propri  immobili,  nonche'  per  il

deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni  inquinanti

provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-quater.  L'indennizzo  di  cui  ai  commi  2-bis   e   2-ter   e'

riconosciuto nella misura massima del 20  per  cento  del  valore  di

mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque

per un ammontare non superiore a  30.000  euro  per  ciascuna  unita'

abitativa.

2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di

concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni  e  le

modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo

di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai

commi 2-ter e 2-quater, anche al fine  del  rispetto  del  limite  di

spesa di cui al citato comma 2-bis.

2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da  2-bis  a  2-quinquies,

pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.

190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente

decreto.

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