Sostegni-bis: nuove misure su sicurezza e ambiente nel D.L. 25 maggio 2021, n. 73, dopo quelle pubblicate nel D.L. sostegni (69/2021) convertito, con modifiche, dalla legge 22 marzo 2021, n. 69.
Le misure riguardano:;
- art. 5 - proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
- art. 6 - agevolazioni Tari;
- art. 9 - serie di misure tra cui proroga dei termini plastic tax;
- art. 28 - iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima;
- art. 32 - credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
- art. 50 - interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- art. 51 - disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
- art. 74 - misure varie per le forze armate tra cui assicurare la dotazione di dispositivi di protezione individuale.
Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123)
Vigente al: 26-5-2021
(omissis)
Art. 5
Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n.
41, trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche
per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare
tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200
milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 6
Agevolazioni Tari
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica
stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto
di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti
telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita'
economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 9
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la
contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al
catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni
colpiti dal sisma 2016 e 2017.
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1°
maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto
periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3
milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1
milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 28
Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici
globali" in materia di salute e clima
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle
iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al
contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle
organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo,
dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi
informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito
delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di
sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi
intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
77.
(omissis)
Art. 32
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del
codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in
misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione
di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un
massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la
propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 50
Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di
lavoro
1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero
territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a
procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al
reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di
lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per
una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna
regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a
decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e
per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle
risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 51
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al
finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle
disponibilita' del fondo di cui al medesimo comma possono anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi
di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si
applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di
idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessita' di erogare servizi aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono
essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli
uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel
limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei
maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da
Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano nonche' alla gestione governativa della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione
laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e' determinata anche
l'entita' delle eventuali risorse da destinare per le finalita' di
cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'
economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle
misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilita' sostenibili
un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021,
destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse
disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse
iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto
2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che
provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa
contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei
piani degli spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il
termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e
dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali,
indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i
soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 74
Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera,
del Corpo della polizia Penitenziaria.
(omissis)
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il
periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2021, la
spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
(omissis)
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera
dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli istituti
penali per minorenni e del personale appartenente al comparto
funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta.