Sostegni-ter: definitive le misure su energia e ambiente. In particolare, sul S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, n. 73 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».
Tra le disposizioni di interesse:
- contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore;
- interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
- modifiche alla disciplina della commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;
- misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei Raee;
- benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, gli interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano la conversione di due articoli contenuti in un altro decreto-legge (D.L. n. 13/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47).
Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». (22A02000)
(S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022, n. 73)
(omissis)
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 14
Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le
utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma
504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il
primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in
media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o
di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei
servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la
tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili
risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come
determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad
anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31
dicembre 2022.
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a
favore della CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di
euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il
versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati
ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso
la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella
Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte della CSEA
dell'importo spettante ai sensi del comma 2.
Art. 14 bis
Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per
apparecchiature necessarie al mantenimento in vita
1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano
presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature
mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto
del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro
per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti,
nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo,
finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalita' di attuazione del presente articolo anche al
fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 15
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre
2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno
subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo
periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di
fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un
contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento
delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure
agevolative indicate all'articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto
monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al
comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la
differenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.
Art. 15 bis
Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti
rinnovabili
1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e'
applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo
dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete
da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che
beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data
antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo,
entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione,
redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di
cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna
zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli
impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica,
geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da
quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media
aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del
27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7,
al prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta
differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a
richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato
dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti
una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con le quali e' data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche'
le modalita' con le quali i proventi sono versati in un apposito
fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si
applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi
prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati
all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti.
Art. 16
(Soppresso).
Art. 17
Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e
incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quaranta» e' sostituita
dalla seguente: «cinquanta»;
a) al comma 2-bis:
01) al secondo periodo, le parole: «di cui al sesto periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo periodo»;
1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del
quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i
componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di sei,
possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma.»;
1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; ai fini della designazione e della conseguente
partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'
in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato»;
2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito
delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 31 dicembre
2023.»;
b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente:
«2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di
operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse
possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unita' di
personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a
individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del
Ministero della transizione ecologica.».
1-bis. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione
ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di cui al
comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare le procedure di
valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC
anche alla luce dell'instabilita' sul mercato dei prodotti
energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
e' fissato al 30 giugno 2022.
Art. 18
Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
1. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.
2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
comma 2-ter e' abrogato.
3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del
carbone e del gas naturale».
Art. 18 bis
Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del
raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 settembre 2007, n. 185
1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato
trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose
di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel
rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR,
nonche' di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di
rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono adottate le
seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei
rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo
12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto
legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio
rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le
cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo
utilizzati;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti
rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte seconda del
medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle
disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui
all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
e' consentito l'aumento della capacita' annua e istantanea di
stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che
detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si
applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di
operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantita' massime
fissate dall'allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui
ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere
effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al
perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel
rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle
caratteristiche del rifiuto.
3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma
1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie
finanziarie.
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
(omissis)
Art. 25 ter
Misure urgenti in materia di mobilita' sostenibile
1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento
accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano».
(omissis)
Art. 26 ter
Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco
1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento
delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero
entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purche'
le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate
misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5
del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi
del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea.
(omissis)
Art. 28 quater
Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e
applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di
salute e sicurezza, nonche' di incrementare i livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di
contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente:
«43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,
i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' quelli previsti
dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei
lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di
lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo
3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per
rilasciare, ove previsto, il visto di conformita', ai sensi
dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato
nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse
in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per
la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli
atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste
attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista
efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi
indicati avviati successivamente a tale data.
(omissis)