Sostegno ai produttori di plastica riciclabile

Decreto 22 dicembre 2023

(Sostegno ai produttori di plastica riciclabile)

Con il decreto 22 dicembre 2023, il ministero dell'Ambiente ha resi noti i criteri e le modalità di applicazione (e di fruizione) del contributo per incentivare la produzione di plastica alternativa a quella monouso.

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Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti di plastica monouso che intendono modificare i loro cicli produttivi per realizzare prodotti riutilizzabili o alternativi.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo
riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le
imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica
monouso. (24A02437)

(Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2024)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione
dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-2025;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di
approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per
l'anno 2023;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa
agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 196
del 2021, che prevede che, al fine di produrre entro il 2026 una
riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso
elencati nella parte A dell'allegato al medesimo decreto, rispetto al
2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, anche per il
perseguimento delle finalita' di sostenere e incentivare le imprese
produttrici di tali prodotti in plastica monouso, ai fini della
modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti,
macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti
riutilizzabili o alternativi, il Ministro della transizione
ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le
Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti
di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o
privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e
206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'art. 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 196
del 2021, che stabilisce che per le finalita' di sostegno e
incentivazione delle imprese di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)
del medesimo decreto «e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del
Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di assegnazione delle predette somme»;
Visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio
2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di
Stato orizzontali (codificazione) e, in particolare, l'art. 2 («de
minimis») che abilita la Commissione a stabilire, mediante
regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui
all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica
prevista dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato, purche' gli aiuti
concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non
superino un importo prestabilito;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito. con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare,
l'art. 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice
unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, in caso di fatture relative all'acquisizione di beni e
servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per
l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata
con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione
delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte
all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di
prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del
medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli
produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili
o alternativi.
2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono
destinate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7093/PG 02
«Sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in
plastica monouso per la riconversione dell'attivita' produttiva verso
prodotti riutilizzabili o alternativi» dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 30
milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e
10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. Con decreto della direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'attuazione
della misura di cui al comma 1, per l'avvio dell'unica procedura di
assegnazione dell'intera dotazione finanziaria di cui al comma 2,
sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso
all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della
stessa.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, nei successivi
articoli, le seguenti definizioni:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
c) «soggetto attuatore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
d) «soggetto proponente»: l'impresa produttrice di prodotti in
plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto
legislativo, che intende richiedere l'agevolazione;
e) «procedura informatica»: il sistema telematico per la
presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, disponibile
presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del
Ministero;
f) «regolamento "de minimis"»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, ovvero i successivi regolamenti non settoriali adottati
nella stessa materia ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE)
2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015.
g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese
produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato,
parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la
modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di
prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al
registro delle imprese;
b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di
incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o
comunque a cio' ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente
funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute
successivamente alla data di presentazione della domanda di cui
all'art. 6, e relative a:
a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo
produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti
di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o
alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato,
parte A, del decreto legislativo;
b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e
dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
2. Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e
assistenziali;
b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per
scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di
consumo di qualsiasi genere;
c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attivita'
amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo
esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile,
legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili
all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione
che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di
rilasciare le necessarie garanzie di funzionalita' e sicurezza. I
medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni
usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono
essere sostenute alle normali condizioni di mercato.

Art. 5

Determinazione e misura dell'agevolazione

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» in forma di
contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:
a) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del
quaranta per cento del loro ammontare:
b) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del
ottanta per cento del loro ammontare.
2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni
concedibili sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria
di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero procede al riparto delle
risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione
spettante a ciascun soggetto proponente. Tutte le istanze ammissibili
all'agevolazione concorrono al riparto, senza alcuna priorita'
connessa al momento della loro presentazione.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono alternative e
non cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Art. 6

Modalita' di accesso alle agevolazioni

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente
presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la
procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del
Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalita' indicate nel
presente articolo. I termini di presentazione della domanda di
accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo
della stessa, come definiti nel decreto di cui all'art. 1, comma 3,
sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
2. Ciascun soggetto proponente puo' presentare una sola domanda di
ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto. La
presentazione della domanda e' riservata al rappresentante legale del
soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale
del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e' stato
conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
3. Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni,
e' tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
a) domanda di accesso alle agevolazioni;
b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del
ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili
o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato,
parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle
spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a) e b);
c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a
150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. Il soggetto proponente, pena l'inammissibilita' della domanda di
accesso alle agevolazioni, e' tenuto a inviare la documentazione
richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal
presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
5. Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle
agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data
di pubblicazione del presente decreto.
6. Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono
correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione
di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.

Art. 7

Soggetto attuatore

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministero si avvale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base della convenzione
del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12
maggio 2021.

Art. 8

Procedura di concessione delle agevolazioni

1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle
agevolazioni e' svolta dal Ministero, che si avvale del soggetto
attuatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle
seguenti attivita':
a) adempimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni;
b) adozione del decreto della Direzione generale competente di
approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione
con indicazione dell'importo agevolabile nonche' delle modalita' di
rendicontazione delle spese oggetto dell'agevolazione e di erogazione
dell'importo concesso, inclusa la documentazione da presentare a
corredo dell'istanza di erogazione;
c) comunicazione per la integrazione documentale ai soggetti
proponenti per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si
sono concluse negativamente.
3. Il soggetto attuatore provvede allo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) ricezione delle domande di agevolazione, attraverso la
procedura informatica;
b) accertamento della completezza della domanda e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' del soggetto proponente,
nonche' dell'ammissibilita' dell'intervento e delle spese previste ai
sensi degli articoli 4 e 5, sulla base delle dichiarazioni e della
documentazione prodotte dallo stesso soggetto proponente;
c) definizione dell'elenco delle domande che necessitano di
integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) definizione dell'elenco delle domande ammesse e determinazione
dell'agevolazione concedibile, entro i limiti previsti dall'art. 5;
e) definizione dell'elenco delle domande per le quali le
verifiche si sono concluse negativamente;
f) verifica della documentazione presentata dai soggetti
beneficiari con l'istanza di erogazione e, in particolare, se il
sostenimento della spesa rendicontata e' avvenuto in data successiva
alla domanda di accesso all'agevolazione e la corrispondenza tra la
spesa rendicontata e quella dichiarata in sede di presentazione della
domanda.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera b), il
Ministero verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il
rispetto, da parte del soggetto proponente, del massimale previsto
dal regolamento «de minimis» e procede alla registrazione dell'aiuto
individuale nel suddetto registro. L'importo dell'agevolazione
concessa ai sensi del comma 3, lettera d), e' ridotto qualora
necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto
dal regolamento «de minimis».
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Ministero, in
coerenza con le disposizioni dell'art. 46, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto proponente rientra
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita «visura
Deggendorf» rilasciata dal registro nazionale degli aiuti.
6. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente
decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata (PEC).

Art. 9

Erogazione dell'agevolazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti
beneficiari trasmettono al Ministero, con le modalita' indicate nel
provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), apposita
istanza di erogazione corredata dalla documentazione contabile
finalizzata alla rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione dell'intervento, entro il termine di centottanta giorni
dalla data di pubblicazione del citato provvedimento.
2. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, procede
alla valutazione delle istanze di cui al comma 1, alla verifica della
corrispondenza delle spese rendicontate con quelle previste e
dichiarate in sede di presentazione della domanda nonche' del
sostenimento delle stesse in data successiva alla domanda di accesso
all'agevolazione.
3. Nel caso in cui, all'esito delle valutazioni di cui al comma 2,
l'importo delle spese sostenute risulti dalla documentazione
contabile diverso rispetto a quello complessivo indicato in sede di
presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, il
Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, provvede alla
rideterminazione proporzionale dell'agevolazione concedibile ai sensi
del comma 1 dell'art. 4. L'importo dell'agevolazione erogabile per
ciascun soggetto beneficiario non puo' comunque essere superiore a
quello determinato nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2,
lettera b).
5. L'erogazione dell'agevolazione ai soggetti beneficiari e'
corrisposta in un'unica soluzione dal Ministero previa verifica della
vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario,
mediante l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
Documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche'
dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle
attivita' di verifica di cui al comma 4, il Ministero provvede agli
adempimenti necessari per l'attivazione dell'intervento sostitutivo
di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti
secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi, al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
decreto nonche' l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto di
concessione dell'agevolazione;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei
benefici concessi;
c) comunicare al Ministero ogni eventuale variazione intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda di accesso
all'agevolazione rispetto ai dati esposti nella predetta sede, al
fine dei necessari adempimenti e delle valutazioni in merito alla
perdurante sussistenza delle condizioni di agevolabilita'.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti, altresi', ad adempiere agli
obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del
presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1,
comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini,
i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione
prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124
del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti
alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o,
in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di
appartenenza.

Art. 11

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione
spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di
verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti
beneficiari in sede di richiesta di agevolazione nonche' di istanza
di erogazione dell'agevolazione concessa.
2. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche
attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei
pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e
dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai
soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo
disciplinato dal presente decreto.

Art. 12

Revoca

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero, ferme
restando le disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le
dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal
soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al
comma 1 dell'art. 10, ovvero, in caso di variazioni di cui alla
lettera c) del medesimo articolo, qualora la variazione risulti
incompatibile con il mantenimento delle agevolazioni concesse;
d) sia riscontrato il mancato rispetto del termine di
rendicontazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 9;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di
controllo di cui all'art. 11;
e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni per le medesime voci di spesa di cui all'art. 5,
comma 3.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la
revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e procede al recupero
delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare
acquisite all'erario.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Nella procedura di cui all'art. 6 i dati personali sono trattati
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la
disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR)
e dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 14

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
di cui all'art. 1, comma 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 15

Disposizioni finali

1. L'elenco degli oneri informativi, previsti ai sensi dell'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' reso
disponibile attraverso il sito istituzionale: www.mase.gov.it
2. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le
informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal
presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

 

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